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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa AN D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 213/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 3/10/2024
TRA
( già Parte_1 Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Maria Corbò e
[...]
Federico Maria Corbò, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via A. Bertoloni 55 – Roma;
- Appellante - E
e in proprio e n.q. di eredi di Controparte_2 CP_3
e , rappresentate e difese dall' Avv. Persona_1 Persona_2
Alberto Lattanzi ed elett.te domicilate presso il di lui studio in Via
Ungheria 19 – Palombara Sabina (RM);
- Appellate ed appellanti incidentali –
E
CP_4
- Appellata contumace -
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1348/2018 emessa dal
Tribunale di Tivoli, depositata il 3.10.2018 nel giudizio iscritto al RG
6736/2014.
CONCLUSIONI : come da note scritte in sostituzione di udienza del
3.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata e , Controparte_2 CP_3
rispettivamente madre e sorella di richiedevano sia Persona_1
in proprio che nella qualità di eredi del medesimo, nei confronti di e , rispettivamente conducente e CP_4 Persona_3
proprietario del mezzo antagonista nonché della compagnia
[...]
, assicuratrice del predetto mezzo, accertarsi Controparte_1 la responsabilità nella causazione del sinistro stradale, avvenuto il
7/10/2013, in cui aveva perso la vita il loro congiunto.
Esponevano che in tale data, alle ore 12.00 circa, Persona_1
viaggiava a bordo del proprio motociclo sulla strada provinciale SP
23/A, in direzione Palombara Sabina e mentre superava all'interno della propria corsia di marcia una serie di autovetture ferme, veniva impattato, all'altezza del Km. 26, dalla vettura condotta da CP_4
che si immetteva dal lato destro, uscendo da un accesso, non
[...]
rispettando né la precedenza né l'obbligo di non superare la mezzeria segnata da striscia continua, svoltando in direzione Roma.
A seguito del violento impatto il motociclista riportava gravissime lesioni e nonostante le cure praticategli presso l'ospedale ove veniva trasportato, decedeva alle ore 18 dello stesso giorno.
Deducevano come, a causa dell'enorme dispiacere per la perdita del figlio, dopo poco più di due mesi decedeva il proprio marito e padre,
. Persona_2
Ritenendo pertanto che la stessa dinamica del sinistro fosse espressiva della completa responsabilità della richiedevano condannarsi CP_4
quest' ultima, in solido con la , al pagamento Controparte_1
dei danni tutti subiti, iure proprio e iure hereditatis, sia per la morte di che di ed in particolare per la formido Per_1 Persona_2
mortis avvertita coscientemente dal seppur per le Persona_1
poche ore in cui era rimasto in vita, oltre i danni patrimoniali conseguenti alla perdita del contributo economico derivante dai redditi da lavoro dei due congiunti scomparsi.
Mentre rimaneva contumace la si costituiva CP_4
ritualmente la , eccependo la diversa dinamica Controparte_1
del sinistro, a suo dire attribuibile alla condotta di guida del Persona_1
che percorreva contromano il tratto di strada interessata e
[...]
contestando anche il quantum dei danni lamentati.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, il Tribunale riteneva la causa matura per la decisione in quanto già istruita documentalmente.
Con la sentenza 1348 del 3.10.2018, il Tribunale di Tivoli, riteneva la sussistenza di un concorso di colpa nella causazione del sinistro, pari al
60% per la al 40% per il , e quindi riconosceva, anche CP_4 Per_1
sulla base della provata convivenza, il danno da perdita parentale a e , sia iure proprio sia quali eredi del Controparte_2 CP_3
deceduto , liquidandolo sulla base delle tabelle del Persona_2
Tribunale di Milano del 2018, applicando il massimo della personalizzazione per la giovane età del non Persona_1
riconoscendo invece, sulla scorta della giurisprudenza e dottrina più
accreditate, il preteso danno iure successionis da perdita della vita da parte dello stesso.
Riconosceva altresì la sussistenza del danno cd. catastrofale o terminale, per aver avvertito lucidamente il soggetto leso, oltre i notevoli dolori conseguenti ai pluritraumatismi, anche l'inesorabile approssimarsi dell'exitus, e quantificandone la liquidazione in €
300.000,00 già rivalutata.
Il Tribunale per contro rigettava sia il richiesto danno da perdita del contributo economico da parte del figlio, in difetto di allegazione e prova delle relative condizioni legittimanti, che la richiesta di liquidazione del danno derivante dalla morte del , in Persona_2
difetto di prova del nesso causale fra tale decesso e quello precedente del figlio . Per_1
Perveniva quindi in esito alla liquidazione complessiva derivante dalla sommatoria dei danni riconosciuti, cui applicava la decurtazione del
40% per concorso colposo, e detraendo ulteriormente al 50% per ciascuna quanto già ricevuto dalla nel corso del Controparte_1
giudizio, pervenendo quindi ad una condanna al pagamento a carico di quest'ultima in solido con le parti rimaste contumaci di € 173.197,6 a favore di e di € 60.523,6 a favore di , Controparte_2 CP_3
oltre interessi legali sulla somma devalutata al momento del sinistro,
oltre le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello principale la
[...]
Già Parte_1 Controparte_1
impugnando esclusivamente il capo della sentenza con il quale il
Tribunale accoglieva la domanda iure successionis per danno terminale per non essere stato cosciente la vittima nelle poche ore successive all'incidente, e gradatamente per eccessiva e non motivata quantificazione del danno. Si costituivano ritualmente le appellate e Parte_2 CP_3
, chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza e spiegando
[...]
appello incidentale rispetto ai capi della sentenza che stabilivano la sussistenza d'un concorso di colpa, il difetto di prova della relatio causale fra la morte del figlio ed il decesso dopo pochi mesi del padre,
ed infine la insussistenza del danno da perdita del contributo economico derivante dalla morte dei due congiunti. Chiedevano inoltre la condanna alle spese di lite in favore dell'antistatario.
Sospesa la esecuzione della sentenza e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni mediante richiamo ai rispettivi atti difensivi, la Corte all' udienza in trattazione scritta del 3/10/2024 ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Per ragioni di ordine logico-giuridico deve essere esaminata con priorità il motivo dell'appello incidentale riguardante il concorso di responsabilità.
Con il primo motivo di appello incidentale si lamenta l'errore del
Tribunale nell'aver ritenuto la sussistenza di un concorso causale al sinistro pari al 40% da parte della vittima. Sul punto il Tribunale
perviene al proprio convincimento sulla base della perizia svolta dal
CTU incaricato dalla Procura per l'accertamento delle condizioni del reato di omicidio colposo, ma parzialmente discostandosene. Riteneva
infatti nelle conclusioni della propria relazione il Perito incaricato dalla Procura nel giudizio penale R.G. 6368/2013:“E' comunque da precisare che la manovra di sorpasso dei veicoli che lo precedevano in ordine di marcia azzardata dal conducente del motociclo Aprilia RSV
in avvicinamento ed in arrivo al PPU e/o la traiettoria in Parte_3
contromano seguita dal motociclo Aprilia RSV in Parte_3
avvicinamento ed in arrivo al PPOU contro la Fiat Punto non avrebbe
potuto avere né ha avuto efficienza causale autonoma nella causazione del sinistro”.
Rispetto a tali considerazioni finali il Tribunale desumeva logicamente che “anche laddove il motociclista non avesse violato gli art. 143 e 146 del CDS, restando all'interno della propria carreggiata (rectius corsia), l'impatto si sarebbe comunque verificato. Tale circostanza, unita a quella del rispetto dei limiti di velocità da parte del motociclista
(parimenti rilevato dal perito) induce a ritenere che l'eziologia dell'impatto sia da imputare in misura alla la quale (si veda CP_4
ancora perizia) violava invece l'obbligo di dare precedenza al momento della immissione su strada (art. 145 CDS)”.
Riteneva tuttavia che “Tali elementi non consentono di ritenere che il motociclista fosse nell'impossibilità di evitare l'impatto o di escludere qualsivoglia responsabilità dello stesso”.
Evidenziava ancora che la velocità tenuta dal motociclista, pari a Km.
44,17, sebbene inferiore ai limiti previsti su qual tratto di strada, rappresentasse condotta imprudente e non fosse consona alle condizioni concrete del traffico, in presenza di un incolonnamento di vetture, che avrebbero dovuto indurre il motociclista a tenere una velocità più moderata pari a 15 – 20 Km. orari, con probabilità di evitare l'impatto. Da ciò riteneva attribuirsi alla vittima un concorso pari al 40% nella causazione del sinistro.
Al riguardo questo Collegio ritiene errata la valutazione effettuata dal
Tribunale, e ciò sulla scorta di una serie di elementi obiettivi.
Innanzitutto al motociclista, a differenza della conducente dell'autoveicolo, non veniva elevata alcuna contravvenzione per violazione di articoli del codice della strada, ed in particolare degli art.li
140 e 141 CDS, le cui violazioni sono state solo ipotizzate nella perizia.
Inoltre i verbalizzanti intervenuti, hanno raccolto le deposizioni dei testimoni oculari presenti al fatto, ed in particolare quella del teste che ha precisato di aver visto il motociclo superare Testimone_1
a velocità moderata la fila di macchine ferme nella propria direzione di marcia, e quindi, di averlo visto invadere la corsia di marcia opposta, nel tentativo di evitare l'autovettura che aveva attraversato la sede stradale ma che non si fermò.
Appare quindi evidente come gli stessi verbalizzanti della polizia locale di Mentana intervenuti non ritennero di elevare alcun verbale nei confronti del motociclista, in quanto in primo luogo viaggiava all'interno della sua corsia di marcia a velocità moderata e perché costretto ad una manovra di emergenza e ad invadere la corsia opposta per evitare l'impatto con l'autovettura investitrice, che, invece, nulla riusciva a fare per evitare l'impatto. Tenuto altresì conto che la velocità effettivamente osservata, come da perizia, pari a 44,17 Km. orari, era ben inferiore al limite di 70 Km. orari imposto su quel tratto di strada extraurbana, e che la conducente del veicolo investitore ha violato non solo l'obbligo di dare precedenza nell'immettersi su strada provinciale, tenuto conto altresì della ridotta visibilità laterale per la presenza delle autovetture incolonnate, ma soprattutto ha attraversato la mezzeria segnata da striscia continua, manovra questa assolutamente vietata dall'art. 40, comma 8, che così recita:” Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate;
le discontinue possono essere oltrepassate sempre che
siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. È vietato valicare
le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua”, non può concordarsi con la percentuale di apporto causale attribuita dal primo giudice all'investito.
In effetti, pur volendo considerare l'assenza di un comportamento più
prudente del motociclista, nei termini di ulteriore diminuzione della velocità, si ritiene più aderente alla ricostruzione peritale, attribuire un concorso al non superiore al 20%, ed in tali limiti il Persona_1
motivo d'appello può trovare accoglimento.
Al riguardo in fattispecie assimilabile la Corte d'Appello di Milano ha ritenuto di non superare la soglia del 10% di corresponsabilità: “In caso di motocicletta in fase di sorpasso della fila di auto incolonnate, qualora un'auto della detta fila si sia fermata e altra auto abbia intrapreso l'immissione sulla carreggiata e sia stata colpita nella parte anteriore dal detto motoveicolo, va affermato che, non potendosi
rimproverare al conducente della moto né la manovra di sorpasso della colonna di veicoli fermi, né il superamento del limite di velocità vigente
sul tratto di strada, ma solo di non aver ulteriormente ridotto la propria velocità e previsto la possibilità che un veicolo sbucasse all'improvviso da quella che si presentava come una colonna compatta di autovetture
in coda, può ravvisandosi a suo carico un concorso di colpa nella minima misura del 10%, solo in considerazione del fatto che la
presenza di traffico intenso deve sempre suggerire una dose aggiuntiva di cautela nel procedere (viene così accolto l'appello avverso la sentenza che aveva ritenuto il suo concorso di colpa nella misura del
40% nella produzione del sinistro)”. (Così Corte di appello di Milano, sentenza del 17.5.2022, n. 1638).
Passando poi alle censure sollevate nell' appello principale si osserva quanto segue.
Lamenta la compagnia assicuratrice la sussistenza delle condizioni di coscienza e lucidità della vittima nelle poche ore di sopravvivenza quali presupposti per la esistenza del danno terminale, ed in subordine comunque la eccessiva liquidazione stabilita dal Tribunale, peraltro con palese difetto di motivazione, non essendovi alcuna traccia del ragionamento logico giuridico che ha portato il Tribunale a tale convincimento, con difetto di alcun parametro, laddove invece per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, lo stesso aveva fatto espresso riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, che stabilivano per il danno derivante dalla percezione dell'approssimarsi della morte, una liquidazione nettamente inferiore.
Deve preliminarmente rammentarsi che il danno terminale, come precisato dalla Suprema Corte, consiste nel "pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente
avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile
a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza
medesima" (Cass. n. 21837/19).
Al riguardo l'appello è infondato quanto alla dedotta assenza di coscienza e lucidità del nelle ore successive al Persona_1
sinistro e sino al decesso, facendo fede al riguardo l'obiettività medico legale della descrizione contenuta nella cartella clinica, ove si descrive il soggetto come cosciente, vigile ed orientato, e soprattutto con un indice GCS pari a 14 all'atto dell'arrivo al pronto soccorso, e addirittura a 15 poco prima del tentativo di sottoporlo ad intervento, e quindi poco prima del decesso. In tal senso collocandosi la reattività complessiva del soggetto agli estremi alti della scala universalmente riconosciuta come espressiva della condizione di piena vigilanza,
l'eccezione appare palesemente infondata e la sentenza va confermata sul punto.
L'appello è invece fondato in relazione al difetto di motivazione sulla quantificazione del danno riconosciuto. Infatti, il Tribunale, dopo aver correttamente ritenuto la sussistenza delle sofferenze patite dalla vittima e la consapevolezza avvertita dell'avvicinarsi della fine, ha apoditticamente liquidato il relativo danno senza esprimere i passaggi del ragionamento che lo avevano portato a tale quantificazione. In altri termini il Tribunale, sebbene potesse anche discostarsi in aumento rispetto alle indicazioni fornite dalle tabelle milanesi vigenti al periodo, avrebbe dovuto supportare la propria decisione sulla base d'un preciso ragionamento tale da palesare il percorso motivazionale, per contro del tutto assente.
Sul punto le tabelle del Tribunale di Milano del 2018 liquidavano per un massimo di tre giorni di intervallo fra sinistro e morte una somma di € 30.000,00 senza ulteriori personalizzazioni. Le stesse tabelle nella attuale versione del 2024 alle quali ormai ci si deve riferire, liquidano per un massimo di tre giorni di intervallo fra sinistro e morte una somma di € 35.247,00 senza ulteriori personalizzazioni. La somma liquidata dal Tribunale deve quindi essere ridotta a euro 35.247,00,
con attribuzione a ciascuna parte appellata della metà, da decurtare poi del 20%, in ragione dell' accertata corresponsabilità della vittima, pervenendosi così alla somma di euro 14.098,00 in favore di ciascuna appellata .
Per quanto attiene alle restanti censure dell'appello incidentale relative al mancato riconoscimento danni parentali iure hereditatis da morte del
, si fa presente quanto segue. Persona_2
Con separato motivo le appellanti incidentali si dolgono del mancato accoglimento della domanda inerente l'accertamento d'un nesso causale o concausale fra il decesso del e quello del Persona_1
padre dello stesso , seguito dopo qualche mese. Persona_2
Sul punto si lamenta la mancata ammissione della richiesta CTU
medico legale volta a determinare la sussistenza del nesso causale fra le patologie già sofferte da predetto e il loro aggravamento in seguito al decesso del figlio nell'incidente stradale. Invero il Tribunale ha rigettato la relativa domanda negando la prova di tale nesso causale.
Al riguardo va ricordato come il danno riflesso parentale debba essere provato, in relazione alla sua componente biologica di insorgenza di patologia prima non presente o aggravamento di una preesistente, e non coincidente con i normali stati emotivi di sofferenza successivi alla morte di proprio congiunto, con le necessarie allegazioni in fatto supportate da documentazione attestante la condizione di salute precedente e successiva agli eventi lesivi che hanno colpito la vittima primaria. Per contro dalle allegazioni contenute negli atti difensivi e dalla documentazione in atti non è dato rinvenire l'assolvimento di tale onere allegatorio e probatorio. Lo stesso motivo di appello si fonda sostanzialmente sulla mancata ammissione di CTU medico legale ,
mentre sono del tutto assenti indicazioni specifiche su produzioni documentali atte a suffragare l'aggravamento delle patologie di insufficienza cardiaca e ipertensiva successivamente al decesso del congiunto . Per_1
Sul punto è noto come la consulenza tecnica non rappresenti uno specifico mezzo di prova, quanto piuttosto uno strumento ausiliario alle limitate conoscenze scientifiche del Giudice, e non può supplire (cd.
CTU esplorativa) ai difetti di allegazione e agli oneri probatori delle parti. “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio
di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter
rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze
istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente
i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova
ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non
è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non
essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a
disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è
neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (Cass. 24/09/2010, n.20227; Cass.
19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487)”. Così Cass.
19631/2020.
Il relativo motivo di appello deve pertanto essere rigettato.
Con ulteriore separato motivo le appellanti incidentali lamentano il mancato accoglimento del richiesto danno patrimoniale per la perdita del contributo economico da parte del convivente Persona_1
all'epoca con la famiglia, e successivamente anche di quello apportato dal reddito lavorativo dell' Persona_2
Con riguardo al decesso del padre della vittima primaria tale appello incidentale era ovviamente condizionato all'accoglimento della domanda originaria di accertamento della derivazione causale del decesso dell' in dipendenza della morte del figlio, e Persona_2
pertanto il rigetto dello specifico motivo di appello comporta l'assorbimento di tale motivo.
Quanto invece alle conseguenze in termini di preteso danno patrimoniale da perdita del contributo economico da parte del all'epoca di anni 28, seppur dedotta la presumibile Persona_1
quota dallo stesso apportata al sostentamento familiare, il Tribunale,
pur riconoscendo la condizione di convivenza, ha negato tale posta risarcitoria sul presupposto del difetto di allegazione e prova della condizione di indigenza da parte delle appellanti, o comunque di quel rilevante grado di difficoltà economica presente o futura tale da far ritenere ragionevolmente di dover ricorrere all'aiuto economico del figlio ( v. in termini Cass. 4379/2016, Cass. 24802/2008 e conforme
Cass. 12497/2024). Inoltre, appare ben più verosimile che, data l'età
del figlio, la convivenza con la famiglia di origine non si sarebbe protratta ancora per lungo tempo ove il predetto avesse avuto propri redditi.
Riliquidazione delle poste complessive risarcitorie L'accoglimento parziale dell'unico motivo dell'appello principale e del primo motivo dell'appello incidentale impongono la riforma della sentenza di primo grado quanto all'entità del danno risarcibile.
Pertanto spetteranno a quale madre della vittima Controparte_2
del sinistro di cui è causa, € 331.920,00 a titolo di danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, ed € 165.960,00 iure hereditatis per la quota del 50% del danno da perdita del rapporto parentale subita dal defunto marito , somme alle quali deve applicarsi Persona_2
l'abbattimento del 20% per il concorso di responsabilità nella causazione del sinistro della vittima, pervenendosi rispettivamente ad
€ 265.536,00 e a € 132.768,00, nonchè la quota del 50% di €
28.197,000, pari a euro 14.098,00, quale danno spettante jure hereditatis per il danno terminale morale subito dal figlio Persona_1
e da ultimo la quota al 50% per il danno, iure hereditatis, al
[...]
motociclo pari ad € 4.116,00 e quindi complessivamente € 416.518,00.
Spetteranno invece alla sorella della vittima € 144.130,00 CP_3
a titolo di danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, ed €
165.960,00 iure hereditatis per la quota del 50% del danno da perdita del rapporto parentale subita dal defunto padre , somme Persona_2
alle quali deve applicarsi l'abbattimento del 20% per il concorso di responsabilità nella causazione del sinistro, e quindi pari rispettivamente ad € 115.304,00 e a € 132.768,00, nonchè la quota del
50% pari a € 14.098,00, iure hereditatis, per il danno terminale morale subito dal fratello ed infine la quota al 50% per il Persona_1 danno, sempre iure hereditatis, al motociclo pari ad € 4.116,00, per complessivi € 266.286,00.
Da tali somme complessive andranno detratti gli acconti ricevuti dalle predette eredi sia durante il giudizio di primo grado che successivamente quale adempimento parziale della sentenza, pari ad €
218.000,00 ciascuna come accertato nella sentenza di primo grado ed
94.591,00 in adempimento parziale della sentenza corrisposte ad
Controparte_2
In conclusione, le somme finali dovute alla e alla Controparte_2
ammontano rispettivamente a € 420.023,50 ed € CP_3
266.286,50, dalle quali devono essere detratti gli acconti nelle misure sopra riportate già corrisposti dalla Controparte_1
con l'ulteriore detrazione degli importi che le assume
[...] Parte_1
di avere già versato in parziale esecuzione della sentenza di primo grado.
Al riguardo, per la determinazione del residuo debito in quota capitale e degli interessi compensativi (Cass.1712/1995), trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione (in relazione agli acconti versati dal creditore) secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito;
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 9950/2017).
Per l'effetto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e gli acconti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data del pagamento degli acconti, detratti i quali, per i periodi successivi, sulla differenza residua troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
a partire da tale data sull'importo ancora dovuto si applicheranno gli interessi legali fino al saldo.
L' esito della lite connotato dall'accertamento della prevalente responsabilità della nella causazione del sinistro e dalla CP_4
riduzione dei danni spettanti alle attrici per il decesso del congiunto nonché dal rigetto delle altre domande risarcitorie giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado in ragione della metà, e la condanna dei responsabili civili e CP_4 [...]
(destinatarie comunque della Parte_1
condanna al pagamento delle somme indicate), alla rifusione delle spese di lite della residua parte in favore delle attrici/appellanti incidentali, e delle spese del presente grado in favore dell'antistatario avv. Alberto Lattanzi, nella misura indicata nella parte dispositiva. La
liquidazione delle predette spese viene effettuata tenendo conto delle tabelle per la determinazione dei compensi applicabili ratione temporis per le controversie ricomprese nella medesima fascia di valore (da euro
52.000,00 a euro 260.000,00 ), per valori medi, e con l' aumento per la presenza di più parti, ed esclusione per il secondo grado dei compensi per la fase istruttoria in quanto non espletata.
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando in parziale accoglimento dell' appello proposto da
[...]
e dell' appello incidentale proposto Controparte_5
da e in proprio e n.q. di eredi di Controparte_2 CP_3
e , e in parziale riforma della Persona_1 Persona_2
sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1348/2018, così provvede:
- Accerta la responsabilità di e CP_4 Persona_1
in ragione rispettivamente dell'80% e del 20% nella causazione del sinistro stradale avvenuto in data 7.10.2013 ;
- Accerta il diritto di e a percepire Controparte_2 CP_3
jure hereditatis la somma di € 14.098,00 ciascuna, quale danno terminale morale per la morte del congiunto e Persona_1
condanna in solido e CP_4 Controparte_5
già al pagamento delle
[...] Controparte_1
complessive somme – rispettivamente – di € 416,518,00 a favore di ed € 266.286 ,00 a favore di Controparte_2 CP_3 oltre interessi e rivalutazione da terminarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- Rigetta per il resto gli appelli;
- Compensa in ragione della metà le spese di lite del doppio grado e condanna in solido e CP_4 [...]
già al Controparte_5 Controparte_1
pagamento della residua parte in favore di e Controparte_2
, in proprio e n.q. di eredi di e CP_3 Persona_1
, che liquida, operata la detrazione del 50% per la Persona_2
compensazione, per il primo grado, in euro 843,00 per esborsi ed euro 9.160,00 per compensi professionali e per il secondo grado,
in favore dell' antistatario avv. Alberto Lattanzi, in euro 3.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%,
Iva e Cpa.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20/03/2025.
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa AN D'Avino