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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 13401/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
CP_1
Avv. Riccardo Guidarelli per entrambi
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Tivoli n. 688/2023 del 31.5.2023 (in atti e passata in giudicato), come di seguito indicato: revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia Per_1
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora, valutato quanto dedotto nel ricorso circa la sopravvenienze e vista la documentazione allegata in atti, e che possa disporsi in conformità.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Roma 26.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Cecilia Pratesi 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
CP_1
Avv. Riccardo Guidarelli per entrambi
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Tivoli n. 688/2023 del 31.5.2023 (in atti e passata in giudicato), come di seguito indicato: revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia Per_1
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora, valutato quanto dedotto nel ricorso circa la sopravvenienze e vista la documentazione allegata in atti, e che possa disporsi in conformità.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Roma 26.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Cecilia Pratesi 2