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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 15 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n. 2560 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Rocco Santochirico;
ricorrente
e
Controparte_1
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". La domanda attorea deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 – applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata in data
30.03.2020)- ha previsto l'erogazione da parte dell'I.N.A.I.L. di un indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, il contenzioso verte sull'eziologia professionale
“dell'ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, negata dall'I.N.A.I.L. all'esito dell'istruttoria espletata in sede amministrativa e parimenti contestata dall'ente convenuto in ambito processuale.
Nondimeno, la parte ricorrente –sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, ex art. 2697 c.c.- ha omesso di provare la caratterizzazione morbigena degli strumenti lavorativi utilizzati nonché la continuità ed intensità della propria esposizione al rischio lavorativo, avendo rinunziato alla prova orale, pur essendo stato ammesso.
Occorre ricordare che il rito del lavoro è caratterizzato dai tratti propri dell'immediatezza e della concentrazione, per cui l'art. 414 c.p.c. pone a carico dell'attore l'onere di indicare nel ricorso introduttivo particolare i documenti che deve contestualmente depositare>; laddove, nell'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi (prescritta dal n.5 dall'art. 414 cit.) deve ritenersi compresa, anche la prova per testi che deve essere dedotta per articoli separati e specifici secondo quanto richiesto negli artt. 230 e 244 c.p.c.
Da ultimo, è appena il caso di evidenziare che non è possibile sopperire alle indicate lacune probatorie attraverso l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, che presuppone che già siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle proprie richieste e che, in ordine alle relative risultanze, si renda necessario
-ai fini del decidere- l'ausilio di specifiche conoscenze tecnico- scientifiche di cui il Giudice è privo;
ma non può assumere valore esplorativo della esistenza o meno di fatti la cui dimostrazione rientra nell'onere probatorio delle parti (Cass. 2205/1996; Cass. 342/1997; Cass.
1132/2000; Cass., Sez. II, Sent. n. 212/06).
Di conseguenza, la domanda va disattesa nel suo complesso.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 2560/2023 RG, ogni contraria Parte_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'INAIL delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00, oltre oneri riflessi.
Bari, 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 15 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n. 2560 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Rocco Santochirico;
ricorrente
e
Controparte_1
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". La domanda attorea deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 – applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata in data
30.03.2020)- ha previsto l'erogazione da parte dell'I.N.A.I.L. di un indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, il contenzioso verte sull'eziologia professionale
“dell'ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, negata dall'I.N.A.I.L. all'esito dell'istruttoria espletata in sede amministrativa e parimenti contestata dall'ente convenuto in ambito processuale.
Nondimeno, la parte ricorrente –sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, ex art. 2697 c.c.- ha omesso di provare la caratterizzazione morbigena degli strumenti lavorativi utilizzati nonché la continuità ed intensità della propria esposizione al rischio lavorativo, avendo rinunziato alla prova orale, pur essendo stato ammesso.
Occorre ricordare che il rito del lavoro è caratterizzato dai tratti propri dell'immediatezza e della concentrazione, per cui l'art. 414 c.p.c. pone a carico dell'attore l'onere di indicare nel ricorso introduttivo particolare i documenti che deve contestualmente depositare>; laddove, nell'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi (prescritta dal n.5 dall'art. 414 cit.) deve ritenersi compresa, anche la prova per testi che deve essere dedotta per articoli separati e specifici secondo quanto richiesto negli artt. 230 e 244 c.p.c.
Da ultimo, è appena il caso di evidenziare che non è possibile sopperire alle indicate lacune probatorie attraverso l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, che presuppone che già siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle proprie richieste e che, in ordine alle relative risultanze, si renda necessario
-ai fini del decidere- l'ausilio di specifiche conoscenze tecnico- scientifiche di cui il Giudice è privo;
ma non può assumere valore esplorativo della esistenza o meno di fatti la cui dimostrazione rientra nell'onere probatorio delle parti (Cass. 2205/1996; Cass. 342/1997; Cass.
1132/2000; Cass., Sez. II, Sent. n. 212/06).
Di conseguenza, la domanda va disattesa nel suo complesso.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 2560/2023 RG, ogni contraria Parte_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'INAIL delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00, oltre oneri riflessi.
Bari, 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile