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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/04/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1083 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Diamante (Cs) alla via Bologna n. 16 presso lo studio dell'avv.
, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di Controparte_1 opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale depositato il 13.07.2018; opponente
E
nato a [...] il [...], cod. fisc. , titolare CP_2 C.F._2 della Ditta , partita iva , elettivamente domicilia in Grisolia (Cs) Controparte_3 P.IVA_1 alla via Santoro I Traversa n. 7 presso lo studio dell'avv. Antonio Campagna, che lo rappresenta e difende come da procura alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il
10.11.2023; opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 7.04.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 216/2018 emesso il 2.05.2018, con cui il Tribunale di Paola le ha intimato il pagamento in favore di della somma di euro 11.640,00, oltre interessi legali e CP_2 spese procedurali (liquidate nel complessivo importo di euro 685,50). Contestata la fondatezza del credito ingiunto (traente causa dal mancato integrale pagamento di due fatture emesse da
, quale titolare dell'omonima IT edilizia artigiana, per l'esecuzione di alcuni CP_2 lavori edilizi), ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale 1)
Accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 216/2018 emesso il 02.05.2018, dal
Tribunale di Paola, Dott.ssa S. Scovotto e notificato in data 24.06.2018, in quanto privo dei requisiti minimi di certezza, esigibilità e liquidità richiesti dalla legge e per effetto revocarlo;
2)
1 Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla sig.ra alla al sig. Parte_1 nella sua qualità, a nessun titolo;
In via riconvenzionale 3) Accertare e CP_2 dichiarare il diritto dell'opponente alla restituzione dell'importo di €. 5.215,50, oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al soddisfo, per le casuali di cui sopra con condanna dell'opposta al pagamento della predetta somma in favore della sig.ra 4) Parte_1
Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al risarcimento del danno nei Parte_1 confronti della IT per difformità e vizi dell'opera per le causali di cui in CP_2 premessa e per effetto condannarla a pagare in favore della sig.ra la somma di Parte_1
€ 5.000,00, corrispondente a tutti i danni, diretti e indiretti, patiti dall'opponente nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
In Ogni Caso 5) Adottare qualunque altro provvedimento ritenuto di Giustizia anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 6) Condannare il sig. CP_2
nella sua qualità, al pagamento delle spese e dei compensi del presente Giudizio, oltre
[...] rimborso forfettario 15%, Iva e Cap”.
, quale titolare dell'omonima IT edilizia artigiana, si è costituito in giudizio con CP_2 comparsa depositata il 26.06.2019. Lo stesso, confutata la fondatezza di quanto ex adverso dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, ai sensi dell'art. 642
c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n° 216/2018 emesso dal
Tribunale di Paola in data 02.05.2018; 2) rigettare l'opposizione perché priva di fondamento e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n° 216/2018; 3) rigettare la richiesta di parte opponente di restituzione dell'importo di € 5.215,50, perché infondata in fatto, in diritto e non provata;
4) rigettare la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla sig.ra perché Pt_1 oltre ad essere destituita di qualsiasi fondamento e non provata, sul punto vi è carenza di legittimazione passiva della IT , ed il diritto si è prescritto. 5) per l'effetto, CP_2 condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali, oltre Parte_1 accessori come per legge e spese, della fase monitoria e del presente giudizio”.
In corso di causa, sono stati sentiti i testi indicati dalle parti ed è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio. Acquisito tale elaborato peritale, all'udienza del 7.04.2025, le parti, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere;
pertanto, precisando le conclusioni, hanno congiuntamente chiesto la decisione della causa (con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.) con la declaratoria della cessazione della materia del contendere (non avendo più ciascuna di esse nulla a pretendere dall'altra in relazione all'oggetto del giudizio), la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la compensazione delle spese di lite e la ripartizione dei costi della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa tra le stesse in solido e uguale misura. Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., avendovi le parti congiuntamente rinunciato.
2 Tenuto conto dell'accordo transattivo raggiunto tra le parti (secondo quanto indicato nel verbale dell'udienza del 7.04.2025), va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con la revoca del decreto ingiuntivo n. 216/2018 emesso dal Tribunale di Paola il 2.05.2018 oggetto di opposizione.
Come noto, infatti, “La cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo. Tale fattispecie, creata dalla prassi giurisprudenziale, si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e, cioè, l'interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr., ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 2.04.2015 n. 6676).
Altresì, alla cessazione della materia del contendere consegue la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, sicché la relativa decisione - salvo che non si tratti di sentenza di rigetto totale della opposizione - è destinata a sostituirsi all'originario provvedimento, che viene automaticamente meno. Ne consegue che anche la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, emessa in relazione al giudizio di cui si tratta, comporta la caducazione del decreto ingiuntivo, senza che sia necessario disporre expressis verbis in tal senso” (cfr. ex plurimis Cass. civ. sez. II dell'1.12.2000 n. 15378).
In ordine al regolamento delle spese di lite, l'accordo raggiunto tra le parti in corso di causa giustifica la loro compensazione integrale (come richiesto), nonché vanno definitivamente poste a carico delle parti in solido e uguale misura le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio (come liquidate con decreto del 14.01.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1083/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con la revoca del decreto ingiuntivo n.
216/2018 emesso dal Tribunale di Paola in data 2.05.2018;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico delle parti, in solido e uguale misura, le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa, come liquidate con decreto del 14.01.2025.
Paola, 10.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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