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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13473/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13473/2021 promossa da:
uova denominazione di Parte_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. COGGIATTI CLAUDIO giusta P.IVA_1
procura in atti.
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CAPRINO GAETANO giusta procura in atti
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva la Parte_2
condanna del al pagamento della complessiva somma di €. Controparte_1
110.985,09, a titolo di corrispettivo per l'erogazione di energia elettrica di cui alle fatture in atti di Hera Comm. S.r.l. ed Enel Energia S.p.A., oltre interessi moratori ex pagina 1 di 13 artt. 2/5 D.Lgs. 231/2002, interessi anatocistici ex art. 1283 cc, euro 62.665,82 a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati sulla sorte capitale in quanto scaturenti dal tardivo pagamento di crediti diversi, ed €.14.760,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2° D.Lgs. 231/2002. Assumeva, a sostegno della domanda, di essere cessionaria, da parte delle società sopra specificate, dei relativi crediti per sorte capitale in forza di scritture private autenticate notificate all'ente pubblico. Spiegava, in subordine, domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Il , ritualmente costituitosi, eccepiva l'inopponibilità della cessione Controparte_1
perché mai accettata dall'Ente ed anzi, espressamente rifiutata e, nel merito, l'assenza della prova del fatto costitutivo dei diritti di credito azionati e fatti valere nel presente giudizio, nonché la prescrizione parziale del credito.
§§§
ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE
Oggetto della presente controversia è il mancato pagamento dei corrispettivi della fornitura di energia elettrica nell'ambito delle c.d. “transazioni commerciali”.
La materia è regolata dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.), novellato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva
2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.).
La normativa, in attuazione delle citate direttive europee, mira a semplificare e velocizzare i pagamenti delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi, al fine di evitare comportamenti scorretti e dilatori delle committenze che possano creare seri pregiudizi ai fornitori.
Le “transazioni commerciali” sono definite dall'art. 2 comma 1 lett. a) come “i contratti,
pagina 2 di 13 comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.”
Nel caso di specie, i crediti oggetto del giudizio derivano dal rapporto di fornitura di servizi intercorso tra Hera Comm. S.r.l. e Enel Energia S.p.A. e l' convenuto, CP_2
dunque tra un'impresa ed una pubblica amministrazione ed hanno ad oggetto il pagamento del prezzo delle suddette forniture di servizi, rientrando così perfettamente nell'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2002. agisce quale cessionaria dei crediti vantati dall'originario Parte_2
creditore verso il debitore ceduto.
Benchè manchi nel Codice Civile una specifica disciplina sulle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario, poiché il credito ceduto rimane identico a se stesso (a parte la figura del creditore), dato che l'art. 1263 comma 1 c.c. prevede che “er effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.”, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore cedente.
Lo conferma anche la Cassazione, per la quale “In tema di cessione dei crediti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, compresa quella relativa alla clausola riguardante il foro esclusivo pattuita tra le parti.” (n. 1499/1995); “Nella cessione di credito, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'originario creditore. Tuttavia, se, dopo la cessione, intervengano fatti incidenti sulla entità, esigibilità o estinzione del credito, la loro efficacia deve essere considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva che stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto, con la conseguenza che, perfezionatasi la cessione col semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto da cui traeva
pagina 3 di 13 origine il credito ceduto, convenuta fra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza” (n. 3797/1999); “In tema di cessione di crediti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario tutte le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, compresa quella relativa alla clausola compromissoria, non comportando la cessione una modificazione oggettiva del rapporto che viene trasferito al cessionario con gli stessi elementi individuatori e perciò con la stessa causa e le eccezioni causali.” (n. 2394/1999).
Pertanto, ogni pretesa potesse avanzare il creditore cedente nei confronti del debitore ceduto, in relazione al predetto credito, può essere legittimamente avanzata e fatta valere anche dal cessionario.
Assume però valenza assorbente nella presente causa il profilo della legittimazione di ad agire in giudizio per l'adempimento dell'Ente Parte_2
convenuto.
La società attrice allega all'atto di citazione copia dei contratti di cessione dei crediti per sorte capitale (regolarmente notificato al debitore via PEC), in cui vengono analiticamente individuate le fatture oggetto di cessione. Pertanto, secondo le regole generali, parte attrice afferma di aver regolarmente provato l'intervenuta cessione del credito e la sua opponibilità al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 comma 1 c.c., per il quale “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.”
Sul punto, peraltro, di recente la Cassazione, con ordinanza n. 12611/21 ha avuto modo di ribadire che “Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto
è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti
pagina 4 di 13 traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione” (cfr. anche n. 18016/18 e n. 13691 2012 (Rv. 623586 - 01)).
Tuttavia, l'opponibilità di una cessione del credito vantato nei confronti di una Pubblica
Amministrazione è soggetta ad una disciplina in parte speciale rispetto all'art. 1264 comma 1 c.c., data dal combinato disposto degli artt. 69-70 R.D. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato) e 9 L.2248/1865 ALL. E.
L'art. 69 R.D. 2440/1923 stabilisce anzitutto (comma 3) che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio”; nel caso di specie l'atto di cessione deriva da scrittura privata autenticata da notaio, e dunque il requisito è integrato.
L'ultimo comma dell'art. 70 dello stesso R.D. stabilisce, in relazione comunque (comma
1) agli atti considerati nel precedente art. 69, che “er le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art.
9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima.”
L'Art. 9 dell'ALL. E della legge 2248/1865 stabilisce che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, nè convenirsi cessione se non vi aderisca
l'amministrazione interessata.”
Duque, per la cessione del credito avente ad oggetto un “prezzo” contrattuale, derivante da un contratto in corso, da far valere nei confronti di una Pubblica Amministrazione è
pagina 5 di 13 necessaria l'adesione di quest'ultima e non è sufficiente la mera notifica dell'atto nei suoi confronti.
Dal momento che i crediti per i quali è causa derivano da forniture di energia elettrica, qualificabili nei termini di contratti di somministrazione, l'opponibilità delle intervenute cessioni avrebbe richiesto l'adesione del . Controparte_1
La cassazione ha chiarito che “con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n.
2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la
"inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico” (Cass. Civ. n. 268/06,
n. 2209/2007, n. 18339/ 14).
pagina 6 di 13 Nella specie parte attrice ha allegato che si tratta di rapporti conclusi, non più in essere alla data della cessione, sicchè non necessita alcuna adesione del debitore ceduto.
Invece, il convenuto , di fronte alla eccezione di parte attrice secondo Controparte_1
cui il contratto non era più in corso al momento della cessione, non ha né provato e nemmeno allegato che il contratto fosse stato in corso all'epoca della cessione;
in ragione del riparto degli oneri probatori, infatti, il creditore che agisce in giudizio per il mancato od inesatto adempimento deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento ed invece incombe sul debitore convenuto l'onere di dare consistenza alla propria eccezione (Cass.
2001 n. 13533).
Ad ogni modo, il D.Lgs. 163/2006, ratione temporis vigente, all'art. 117, a modifica della richiamata normativa, consente la cessione di crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori senza l'accettazione esplicita della stazione appaltante, sol che ricorra il limite soggettivo, nel caso di specie soddisfatto, costituito dalla qualità del cessionario di istituto di credito il cui oggetto sociale prevede l'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa: come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (n.
19571 del 24/09/2007), la citata disposizione (nel contenuto, riprodotta dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50 del 2016), consentendo la cedibilità dei crediti vantati nei confronti della P.A. e derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario e, solo per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti, non prevede l'applicabilità delle norme generali del c.c. bensì le speciali disposizioni di cui all'art.9 della L. 2248 del 1865.
Inoltre, la cessione per cui è causa rientra nella più ampia categoria del contratto di cartolarizzazione, che la Legge 30 aprile 1999 n. 130 prefigura nei termini di un'operazione finanziaria in cui i principi basici dell'istituto della cessione sono pagina 7 di 13 combinati con quelli della circolazione dei titoli di credito: ebbene, l'art. 4, comma 4° bis della citata legge, introdotto dall'art. 12 n. 3, lett. d) DL 23 dicembre 2013 n. 145 sì come modificato dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9, prevede che: “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e
70 del RD 18 novembre 1923 n. 2440 nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento
o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 3° lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché mediante comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Dunque, la cessione dei crediti per cui è causa è opponibile al , Controparte_1
risultando in atti che ha ad oggetto crediti che derivano da un contratto di appalto di fornitura di energia elettrica;
che sono stati stipulati con scrittura privata autenticata da notaio;
che sono stati regolarmente notificati alla parte convenuta.
§§§
IL MERITO DELLA PRETESA
Nel merito, parte convenuta ha eccepito l'inidoneità delle fatture a dar prova dei contestati consumi e la mancanza di prova scritta dei contratti sottostanti le forniture.
In tema di attività jure privatorum della Pubblica Amministrazione, la giurisprudenza è costante nell'affermare il principio secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve, primariamente, ad una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa. Ciò comporta non solo l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti concludenti o meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge,
l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento.
pagina 8 di 13 Tale requisito rileva anche ai fini dell'interpretazione del contenuto contrattuale e fa fronte anche ad esigenza di contabilità pubblica. In particolare, la necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (“I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati,
a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria”
13039/1999>; la nullità ex art. 17 r.d. 1923/2440 “è rilevabile d'ufficio ed è insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, perché tale invalidità negoziale è prevista
a protezione degli interessi generali della collettività, quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e di tutela delle risorse pubbliche, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 Cost.” e “i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche “iure privatorum”, attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti,
pagina 9 di 13 richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi.” .
Quanto alla copertura finanziaria, la norma di riferimento è costituita dall'art. 191 D.
Lgs. 267/2000, a norma del quale gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria: si tratta di una rigorosa procedura diretta a regolare l'impegno di spesa e il pagamento dei servizi da parte delle menzionate amministrazioni, con la previsione di una responsabilità personale e diretta del funzionario o dell'amministratore verso il privato fornitore, per gli impegni assunti al di fuori o in violazione della procedura stessa.
Con tale disposizione, in particolare, il legislatore ha inciso sulla disciplina del rapporto tra gli enti locali indicati e i loro funzionari e amministratori nonché tra costoro e i privati contraenti, delineando una sorta di frattura (o scissione) "ope legis" nel rapporto organico tra detti soggetti e l'amministrazione e quindi escludendo la riferibilità a questa ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione, di assicurare che la volontà contrattuale sia espressa dagli organi istituzionalmente competenti, e al tempo stesso di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi del disavanzo finanziario degli enti mediante la previsione che a ogni obbligazione assunta faccia riscontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio.
In riferimento alla citata disposizione, d'altra parte, la Corte di legittimità (Cass. 12 giugno 2008 n. 15688; da ultimo, Cass. 2019 n.33768) ha pure precisato, proprio in tema di contratti degli enti pubblici territoriali , che la regola generale secondo la quale gli eventuali vizi della deliberazione di autorizzazione a contrarre hanno rilievo esclusivamente nell'ambito interno all'organizzazione dell'ente, ma non incidono sulla pagina 10 di 13 validità ed efficacia del contratto privatistico di prestazione d'opera professionale, non esclude che il legislatore possa dettare, anche in questo campo, delle norme imperative, le quali trovano applicazione nei rapporti intersoggettivi, e condizionano pertanto la stessa validità dei contratti di diritto privato stipulati dalla PA, e tale deve intendersi il caso della citata fattispecie normativa la quale, subordinando l'effettuazione di qualsiasi spesa a una deliberazione autorizzativa adottata nelle forme di legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché all'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati, detta una disposizione che incide anche sui rapporti tra l'amministrazione e i terzi.
§§§
Nel caso di specie, nessun contratto è stato prodotto da parte attrice a prova del diritto di credito dalla stessa vantato.
Peraltro mentre le fatture di cui all'importo per sorte capitale non sono state prodotte, quelle relative agli importi di cui al punto n. 2 e 3 sono state emesse dalla cessionaria, priva della legittimazione ad emettere dette fatture, in quanto tra la medesima e il alcun rapporto risulta essere sussistente, sia in quanto la cessione del Controparte_1
credito non è al secondo opponibile per i motivi innanzi esposti, sia perché la cessione del credito non attribuisce altri poteri al di fuori di quelli volti all'attuazione ed esecuzione del credito e tra questi non rientra l'emissione di fatture che è potere ascrivibile in capo alla parte contrattuale.
In particolare, con riferimento alla fornitura Enel, è stato prodotto un “ordine diretto di acquisto” senza nessuna sottoscrizione, mentre con riferimento alla fornitura Hera, sono state prodotte le condizioni contrattuali di un non meglio precisato servizio di salvaguardia per gli anni 2019/2020 e 2020/2021.
§§§
LA DOMANDA DI INDEBITO ARRICCHIMENTO
pagina 11 di 13 E' principio di diritto acquisito che se un contratto di fornitura tra un privato e un comune viola le disposizioni contenute nell'art. l'art. 191 d.lgs. 267/00 ( e l'art. 23, comma 3, d.l. n. 66 del 1989, convertito con legge n. 144/1989), il rapporto negoziale intercorre direttamente con l'amministratore o il funzionario che ha consentito l'instaurazione di tale rapporto, mentre il rapporto di immedesimazione organica di quest'ultimo con l'amministrazione di appartenenza si scinde ex lege ponendolo in posizione di terzietà rispetto alla stessa.
La superiore argomentazione rende di tutta evidenza infondata la domanda ex art. 2041 cc, pur formulata in via subordinata.
L'art. 191 d.lgs. 267/00 (e successive moficazioni) dispone che qualsiasi spesa degli enti comunali deve essere assistita da un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione, e poi, stabilisce, in caso di acquisizione di beni o servizi in violazione di dette prescrizioni, la costituzione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore od il funzionario che abbiano consentito la prestazione del privato.
Queste disposizioni, rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento finanziario, fissano condizioni inderogabili affinchè il contratto, anche d'opera professionale, possa essere costitutivo di obbligazioni dell'ente territoriale, ed operano sul versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, escludendo che lo stesso sia il in carenza di deliberazione ed iscrizione contabile (Cass., Sez. 1^, CP_1
pagina 12 di 13 il corrispettivo della prestazione medesima è reclamabile nei confronti dell'amministratore o del funzionario responsabili dell'acquisizione del bene o del servizio nonostante il difetto di deliberazione e contabilizzazione dell'impegno di spesa
(tali soggetti subentrando, ope legis, nella posizione debitoria) (Cass., Sez. 3^, 24 settembre 1997, n, 9373; Cass., Sez. 3^, 14 maggio 2003, n. 7369; Cass., Sez. 3^, 15 luglio 2003, n. 11067; Cass., Sez. 3^, 20 agosto 2003, n. 12208; Cass., Sez. 1^, 4 agosto
2004, n. 14928).
§§§
La domanda attorea va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_2
- condanna parte attrice a rifondere al convenuto le spese Controparte_1
processuali che si liquidano in complessivi €. 14.103,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 27 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 febbraio 2005, n. 1985).
Ora, siccome l'azione di arricchimento, per il suo carattere sussidiario (art. 2042 c.c.), non compete a chi possa recuperare la subita diminuzione patrimoniale con altra azione contro lo stesso arricchito o contro un terzo, non può revocarsi in dubbio che la domanda di ingiustificato arricchimento deve essere negata per il caso di prestazione effettuata in favore di un Comune con violazione delle disposizioni citate, dato che, come si è detto,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13473/2021 promossa da:
uova denominazione di Parte_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. COGGIATTI CLAUDIO giusta P.IVA_1
procura in atti.
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CAPRINO GAETANO giusta procura in atti
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva la Parte_2
condanna del al pagamento della complessiva somma di €. Controparte_1
110.985,09, a titolo di corrispettivo per l'erogazione di energia elettrica di cui alle fatture in atti di Hera Comm. S.r.l. ed Enel Energia S.p.A., oltre interessi moratori ex pagina 1 di 13 artt. 2/5 D.Lgs. 231/2002, interessi anatocistici ex art. 1283 cc, euro 62.665,82 a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati sulla sorte capitale in quanto scaturenti dal tardivo pagamento di crediti diversi, ed €.14.760,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2° D.Lgs. 231/2002. Assumeva, a sostegno della domanda, di essere cessionaria, da parte delle società sopra specificate, dei relativi crediti per sorte capitale in forza di scritture private autenticate notificate all'ente pubblico. Spiegava, in subordine, domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Il , ritualmente costituitosi, eccepiva l'inopponibilità della cessione Controparte_1
perché mai accettata dall'Ente ed anzi, espressamente rifiutata e, nel merito, l'assenza della prova del fatto costitutivo dei diritti di credito azionati e fatti valere nel presente giudizio, nonché la prescrizione parziale del credito.
§§§
ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE
Oggetto della presente controversia è il mancato pagamento dei corrispettivi della fornitura di energia elettrica nell'ambito delle c.d. “transazioni commerciali”.
La materia è regolata dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.), novellato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva
2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.).
La normativa, in attuazione delle citate direttive europee, mira a semplificare e velocizzare i pagamenti delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi, al fine di evitare comportamenti scorretti e dilatori delle committenze che possano creare seri pregiudizi ai fornitori.
Le “transazioni commerciali” sono definite dall'art. 2 comma 1 lett. a) come “i contratti,
pagina 2 di 13 comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.”
Nel caso di specie, i crediti oggetto del giudizio derivano dal rapporto di fornitura di servizi intercorso tra Hera Comm. S.r.l. e Enel Energia S.p.A. e l' convenuto, CP_2
dunque tra un'impresa ed una pubblica amministrazione ed hanno ad oggetto il pagamento del prezzo delle suddette forniture di servizi, rientrando così perfettamente nell'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2002. agisce quale cessionaria dei crediti vantati dall'originario Parte_2
creditore verso il debitore ceduto.
Benchè manchi nel Codice Civile una specifica disciplina sulle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario, poiché il credito ceduto rimane identico a se stesso (a parte la figura del creditore), dato che l'art. 1263 comma 1 c.c. prevede che “er effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.”, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore cedente.
Lo conferma anche la Cassazione, per la quale “In tema di cessione dei crediti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, compresa quella relativa alla clausola riguardante il foro esclusivo pattuita tra le parti.” (n. 1499/1995); “Nella cessione di credito, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'originario creditore. Tuttavia, se, dopo la cessione, intervengano fatti incidenti sulla entità, esigibilità o estinzione del credito, la loro efficacia deve essere considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva che stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto, con la conseguenza che, perfezionatasi la cessione col semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto da cui traeva
pagina 3 di 13 origine il credito ceduto, convenuta fra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza” (n. 3797/1999); “In tema di cessione di crediti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario tutte le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, compresa quella relativa alla clausola compromissoria, non comportando la cessione una modificazione oggettiva del rapporto che viene trasferito al cessionario con gli stessi elementi individuatori e perciò con la stessa causa e le eccezioni causali.” (n. 2394/1999).
Pertanto, ogni pretesa potesse avanzare il creditore cedente nei confronti del debitore ceduto, in relazione al predetto credito, può essere legittimamente avanzata e fatta valere anche dal cessionario.
Assume però valenza assorbente nella presente causa il profilo della legittimazione di ad agire in giudizio per l'adempimento dell'Ente Parte_2
convenuto.
La società attrice allega all'atto di citazione copia dei contratti di cessione dei crediti per sorte capitale (regolarmente notificato al debitore via PEC), in cui vengono analiticamente individuate le fatture oggetto di cessione. Pertanto, secondo le regole generali, parte attrice afferma di aver regolarmente provato l'intervenuta cessione del credito e la sua opponibilità al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 comma 1 c.c., per il quale “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.”
Sul punto, peraltro, di recente la Cassazione, con ordinanza n. 12611/21 ha avuto modo di ribadire che “Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto
è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti
pagina 4 di 13 traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione” (cfr. anche n. 18016/18 e n. 13691 2012 (Rv. 623586 - 01)).
Tuttavia, l'opponibilità di una cessione del credito vantato nei confronti di una Pubblica
Amministrazione è soggetta ad una disciplina in parte speciale rispetto all'art. 1264 comma 1 c.c., data dal combinato disposto degli artt. 69-70 R.D. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato) e 9 L.2248/1865 ALL. E.
L'art. 69 R.D. 2440/1923 stabilisce anzitutto (comma 3) che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio”; nel caso di specie l'atto di cessione deriva da scrittura privata autenticata da notaio, e dunque il requisito è integrato.
L'ultimo comma dell'art. 70 dello stesso R.D. stabilisce, in relazione comunque (comma
1) agli atti considerati nel precedente art. 69, che “er le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art.
9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima.”
L'Art. 9 dell'ALL. E della legge 2248/1865 stabilisce che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, nè convenirsi cessione se non vi aderisca
l'amministrazione interessata.”
Duque, per la cessione del credito avente ad oggetto un “prezzo” contrattuale, derivante da un contratto in corso, da far valere nei confronti di una Pubblica Amministrazione è
pagina 5 di 13 necessaria l'adesione di quest'ultima e non è sufficiente la mera notifica dell'atto nei suoi confronti.
Dal momento che i crediti per i quali è causa derivano da forniture di energia elettrica, qualificabili nei termini di contratti di somministrazione, l'opponibilità delle intervenute cessioni avrebbe richiesto l'adesione del . Controparte_1
La cassazione ha chiarito che “con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n.
2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la
"inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico” (Cass. Civ. n. 268/06,
n. 2209/2007, n. 18339/ 14).
pagina 6 di 13 Nella specie parte attrice ha allegato che si tratta di rapporti conclusi, non più in essere alla data della cessione, sicchè non necessita alcuna adesione del debitore ceduto.
Invece, il convenuto , di fronte alla eccezione di parte attrice secondo Controparte_1
cui il contratto non era più in corso al momento della cessione, non ha né provato e nemmeno allegato che il contratto fosse stato in corso all'epoca della cessione;
in ragione del riparto degli oneri probatori, infatti, il creditore che agisce in giudizio per il mancato od inesatto adempimento deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento ed invece incombe sul debitore convenuto l'onere di dare consistenza alla propria eccezione (Cass.
2001 n. 13533).
Ad ogni modo, il D.Lgs. 163/2006, ratione temporis vigente, all'art. 117, a modifica della richiamata normativa, consente la cessione di crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori senza l'accettazione esplicita della stazione appaltante, sol che ricorra il limite soggettivo, nel caso di specie soddisfatto, costituito dalla qualità del cessionario di istituto di credito il cui oggetto sociale prevede l'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa: come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (n.
19571 del 24/09/2007), la citata disposizione (nel contenuto, riprodotta dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50 del 2016), consentendo la cedibilità dei crediti vantati nei confronti della P.A. e derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario e, solo per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti, non prevede l'applicabilità delle norme generali del c.c. bensì le speciali disposizioni di cui all'art.9 della L. 2248 del 1865.
Inoltre, la cessione per cui è causa rientra nella più ampia categoria del contratto di cartolarizzazione, che la Legge 30 aprile 1999 n. 130 prefigura nei termini di un'operazione finanziaria in cui i principi basici dell'istituto della cessione sono pagina 7 di 13 combinati con quelli della circolazione dei titoli di credito: ebbene, l'art. 4, comma 4° bis della citata legge, introdotto dall'art. 12 n. 3, lett. d) DL 23 dicembre 2013 n. 145 sì come modificato dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9, prevede che: “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e
70 del RD 18 novembre 1923 n. 2440 nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento
o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 3° lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché mediante comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Dunque, la cessione dei crediti per cui è causa è opponibile al , Controparte_1
risultando in atti che ha ad oggetto crediti che derivano da un contratto di appalto di fornitura di energia elettrica;
che sono stati stipulati con scrittura privata autenticata da notaio;
che sono stati regolarmente notificati alla parte convenuta.
§§§
IL MERITO DELLA PRETESA
Nel merito, parte convenuta ha eccepito l'inidoneità delle fatture a dar prova dei contestati consumi e la mancanza di prova scritta dei contratti sottostanti le forniture.
In tema di attività jure privatorum della Pubblica Amministrazione, la giurisprudenza è costante nell'affermare il principio secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve, primariamente, ad una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa. Ciò comporta non solo l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti concludenti o meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge,
l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento.
pagina 8 di 13 Tale requisito rileva anche ai fini dell'interpretazione del contenuto contrattuale e fa fronte anche ad esigenza di contabilità pubblica. In particolare, la necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (“I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati,
a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria”
13039/1999>; la nullità ex art. 17 r.d. 1923/2440 “è rilevabile d'ufficio ed è insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, perché tale invalidità negoziale è prevista
a protezione degli interessi generali della collettività, quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e di tutela delle risorse pubbliche, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 Cost.” e “i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche “iure privatorum”, attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti,
pagina 9 di 13 richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi.” .
Quanto alla copertura finanziaria, la norma di riferimento è costituita dall'art. 191 D.
Lgs. 267/2000, a norma del quale gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria: si tratta di una rigorosa procedura diretta a regolare l'impegno di spesa e il pagamento dei servizi da parte delle menzionate amministrazioni, con la previsione di una responsabilità personale e diretta del funzionario o dell'amministratore verso il privato fornitore, per gli impegni assunti al di fuori o in violazione della procedura stessa.
Con tale disposizione, in particolare, il legislatore ha inciso sulla disciplina del rapporto tra gli enti locali indicati e i loro funzionari e amministratori nonché tra costoro e i privati contraenti, delineando una sorta di frattura (o scissione) "ope legis" nel rapporto organico tra detti soggetti e l'amministrazione e quindi escludendo la riferibilità a questa ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione, di assicurare che la volontà contrattuale sia espressa dagli organi istituzionalmente competenti, e al tempo stesso di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi del disavanzo finanziario degli enti mediante la previsione che a ogni obbligazione assunta faccia riscontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio.
In riferimento alla citata disposizione, d'altra parte, la Corte di legittimità (Cass. 12 giugno 2008 n. 15688; da ultimo, Cass. 2019 n.33768) ha pure precisato, proprio in tema di contratti degli enti pubblici territoriali , che la regola generale secondo la quale gli eventuali vizi della deliberazione di autorizzazione a contrarre hanno rilievo esclusivamente nell'ambito interno all'organizzazione dell'ente, ma non incidono sulla pagina 10 di 13 validità ed efficacia del contratto privatistico di prestazione d'opera professionale, non esclude che il legislatore possa dettare, anche in questo campo, delle norme imperative, le quali trovano applicazione nei rapporti intersoggettivi, e condizionano pertanto la stessa validità dei contratti di diritto privato stipulati dalla PA, e tale deve intendersi il caso della citata fattispecie normativa la quale, subordinando l'effettuazione di qualsiasi spesa a una deliberazione autorizzativa adottata nelle forme di legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché all'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati, detta una disposizione che incide anche sui rapporti tra l'amministrazione e i terzi.
§§§
Nel caso di specie, nessun contratto è stato prodotto da parte attrice a prova del diritto di credito dalla stessa vantato.
Peraltro mentre le fatture di cui all'importo per sorte capitale non sono state prodotte, quelle relative agli importi di cui al punto n. 2 e 3 sono state emesse dalla cessionaria, priva della legittimazione ad emettere dette fatture, in quanto tra la medesima e il alcun rapporto risulta essere sussistente, sia in quanto la cessione del Controparte_1
credito non è al secondo opponibile per i motivi innanzi esposti, sia perché la cessione del credito non attribuisce altri poteri al di fuori di quelli volti all'attuazione ed esecuzione del credito e tra questi non rientra l'emissione di fatture che è potere ascrivibile in capo alla parte contrattuale.
In particolare, con riferimento alla fornitura Enel, è stato prodotto un “ordine diretto di acquisto” senza nessuna sottoscrizione, mentre con riferimento alla fornitura Hera, sono state prodotte le condizioni contrattuali di un non meglio precisato servizio di salvaguardia per gli anni 2019/2020 e 2020/2021.
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LA DOMANDA DI INDEBITO ARRICCHIMENTO
pagina 11 di 13 E' principio di diritto acquisito che se un contratto di fornitura tra un privato e un comune viola le disposizioni contenute nell'art. l'art. 191 d.lgs. 267/00 ( e l'art. 23, comma 3, d.l. n. 66 del 1989, convertito con legge n. 144/1989), il rapporto negoziale intercorre direttamente con l'amministratore o il funzionario che ha consentito l'instaurazione di tale rapporto, mentre il rapporto di immedesimazione organica di quest'ultimo con l'amministrazione di appartenenza si scinde ex lege ponendolo in posizione di terzietà rispetto alla stessa.
La superiore argomentazione rende di tutta evidenza infondata la domanda ex art. 2041 cc, pur formulata in via subordinata.
L'art. 191 d.lgs. 267/00 (e successive moficazioni) dispone che qualsiasi spesa degli enti comunali deve essere assistita da un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione, e poi, stabilisce, in caso di acquisizione di beni o servizi in violazione di dette prescrizioni, la costituzione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore od il funzionario che abbiano consentito la prestazione del privato.
Queste disposizioni, rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento finanziario, fissano condizioni inderogabili affinchè il contratto, anche d'opera professionale, possa essere costitutivo di obbligazioni dell'ente territoriale, ed operano sul versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, escludendo che lo stesso sia il in carenza di deliberazione ed iscrizione contabile (Cass., Sez. 1^, CP_1
pagina 12 di 13 il corrispettivo della prestazione medesima è reclamabile nei confronti dell'amministratore o del funzionario responsabili dell'acquisizione del bene o del servizio nonostante il difetto di deliberazione e contabilizzazione dell'impegno di spesa
(tali soggetti subentrando, ope legis, nella posizione debitoria) (Cass., Sez. 3^, 24 settembre 1997, n, 9373; Cass., Sez. 3^, 14 maggio 2003, n. 7369; Cass., Sez. 3^, 15 luglio 2003, n. 11067; Cass., Sez. 3^, 20 agosto 2003, n. 12208; Cass., Sez. 1^, 4 agosto
2004, n. 14928).
§§§
La domanda attorea va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_2
- condanna parte attrice a rifondere al convenuto le spese Controparte_1
processuali che si liquidano in complessivi €. 14.103,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 27 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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1 febbraio 2005, n. 1985).
Ora, siccome l'azione di arricchimento, per il suo carattere sussidiario (art. 2042 c.c.), non compete a chi possa recuperare la subita diminuzione patrimoniale con altra azione contro lo stesso arricchito o contro un terzo, non può revocarsi in dubbio che la domanda di ingiustificato arricchimento deve essere negata per il caso di prestazione effettuata in favore di un Comune con violazione delle disposizioni citate, dato che, come si è detto,