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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.3/2023 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.701/2022 resa dal Tribunale di Enna in data 18.10.2022 e depositata lo stesso giorno, avente ad oggetto titoli di credito
vertente tra
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato difeso per procura in atti dall'avv. Antonino Minacapilli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Armerina via Pablo Picasso 3
- appellante -
contro
nata a [...] il [...] c.f. , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Michele Guglielmo Calcagno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Armerina, via Machiavelli 115
- appellata -
All'udienza del 29.5.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28.09.2017, il creditore proponeva ricorso per decreto Parte_1
ingiuntivo (R.G. n.253/2017) avanti il Giudice di Pace di Piazza Armerina per ottenere da il pagamento della somma di Euro 3.900/00, oltre accessori. CP_1
La pretesa era fondata sull'assegno bancario n. 0694791326-08 dell'importo di Euro
3.900/00, emesso da in data 10.11.2016 sul conto corrente presso la CP_1
agenzia di Piazza Armerina, rimasto impagato. Controparte_2
Il rapporto causale posto a base del ricorso era espressamente indicato come il
"pagamento di canoni di locazione scaduti e insoluti".
Il Giudice di Pace di Piazza Armerina emetteva il Decreto Ingiuntivo n.67/2017 in data
10.10.2017 dichiarato provvisoriamente esecutivo, ingiungendo a il CP_1
pagamento della somma richiesta.
proponeva rituale opposizione (R.G. n.315/2017), in via preliminare CP_1
sollevando eccezione di incompetenza per materia del Giudice di Pace, attesa la competenza al Tribunale in materia di rapporti di locazione di immobili urbani. In
subordine, eccepiva la carenza di legittimazione passiva e/o l'insussistenza dell'azione cartolare, con condanna ex art.96 c.p.c.
si costituiva contestando l'opposizione. Parte_1
In merito all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sosteneva che l'assegno bancario, valendo come promessa di pagamento ex art.1988 c.c., dispensava il creditore dall'onere di provare il rapporto sottostante, che si presume esistente fino a prova contraria, evidenziando che l'assegno era stato emesso "in proprio" da , CP_1
senza riferimenti a cariche sociali e rendendola obbligata in via cartolare in base all'art.11
R.D. 1736/1933. Il Giudice di Pace di Piazza Armerina, con sentenza n.60/2020 del 28.10.2020, accoglieva l'eccezione preliminare dichiarando la propria incompetenza per materia in favore del
Tribunale di Enna, vertente in materia locatizia. Conseguentemente, revocava il decreto ingiuntivo n.67/2017, assegnando il termine per la riassunzione.
riassumeva tempestivamente la causa avanti il Tribunale di Enna Parte_1
con ricorso del 2.2.2021 (R.G. n.141/2021), chiedendo l'accertamento del credito di Euro
3.900,00 e la condanna di al pagamento, quale somma dovuta sulla base CP_1
dell'assegno bancario emesso personalmente per il "pagamento di canoni di locazione
scaduti e insoluti".
si costituiva, reiterando le eccezioni di carenza di legittimazione passiva e CP_1
di nullità del titolo di credito, che doveva intendersi emesso non in proprio, ma in qualità di socio e legale rappresentante della , per un debito sociale, violando altrimenti l'art.2462 c.c.
Con Sentenza n.701/2022 (pubblicata il 19.10.2022) il Tribunale di Enna rigettava le domande di . Parte_1
Il ragionamento sottostante si fondava sulla distinzione tra azione cartolare e azione causale. Rilevava che l'assegno (emesso 10.11.2016) proposto per l'ingiunzione il
25.09.2017 e quindi, decorso il termine semestrale ex art.75 R.D. 1736/1933, era “privo di
qualsivoglia efficacia cartolare”, assumendo esclusivamente valore di promessa di pagamento ex art.1988 c.c.
In conseguenza dell'opposizione di , il Tribunale riteneva raggiunta la CP_1
prova dell'inesistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti in causa, basandosi sul fatto che il rapporto causale (canoni di locazione) era incontestato ed anzi allegato dallo stesso come vantato nei confronti della . Parte_1 Parte_2
Inoltre, il teste aveva confermato la consegna dell'assegno Testimone_1 all'atto del rilascio dell'immobile in seguito a sfratto per morosità della società conduttrice,
escludendosi la responsabilità personale di , data l'autonomia patrimoniale CP_1
della società cooperativa.
Per l'effetto, il Tribunale statuiva "Dichiara la carenza di legittimazione passiva di
[...]
e rigetta le domande proposte nei confronti di quest'ultima da CP_1 Parte_1
", condannando quest'ultimo al rimborso delle spese della lite, ma rigettando la
[...]
domanda di risarcimento per lite temeraria formulata ex art.96 c.p.c. da . CP_1
propone appello con ricorso, censurando la decisione e la Parte_1
declaratoria di carenza di legittimazione passiva, articolando un unico motivo di gravame,
come appresso compendiato:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1988 C.C. - VIOLAZIONE E DISAPPLICAZIONE DELLE INDEROGABILI
DISPOSIZIONI SULL'ASSEGNO BANCARIO DI CUI AL R.D. 21.12.1933 N.1736
Il Tribunale ha fondato la sua statuizione sulla mera applicazione dell'art.1988 c.c. (promessa di pagamento), disconoscendo che aveva emesso l'assegno a titolo personale sul proprio conto corrente, i cui effetti di titolo esecutivo ex lege CP_1
non potevano essere annullati con la generica asserzione "ferma l'assenza di efficacia cartolare del titolo azionato".
La sottoscrizione personale della senza alcun riferimento a cariche sociali o altro, la rende obbligata in proprio, CP_1
esplicitando la sua qualità di soggetto emittente ai sensi dell'art.11 R.D. 1736/1933, altrimenti occorrendo la menzione della denominazione sociale accanto alla firma del rappresentante per stabilire il collegamento funzionale, e in assenza, l'assegno si considera emesso a titolo personale dal firmatario.
Quindi, l'assegno bancario, tratto sul conto corrente personale della debitrice, mantiene la piena efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art.55 R.D. 1736/1933.
Con memoria responsiva si costituisce l'appellata , insistendo per il rigetto CP_1
dell'impugnazione, ritenendo corretta in diritto la sentenza del Tribunale, così assumendo:
Con riferimento alla carenza di legittimazione passiva, la prova fornita nel primo grado,
anche tramite l'ammissione/confessione dello stesso nel ricorso monitorio e Parte_1 negli atti successivi e la prova testimoniale della teste , ha dimostrato che il Tes_1
rapporto causale sottostante (canoni di locazione) era riferibile esclusivamente alla
, quindi l'agire contro in proprio, per un Parte_2 CP_1
debito di un Ente che gode di autonomia patrimoniale perfetta (art.2518 c.c.), è in spregio all'art.2462 c.c.
Riconoscendo l'assegno come promessa di pagamento, la ha assolto l'onere CP_1
probatorio a suo carico (inversione della prova) dimostrando l'inesistenza del debito in proprio.
In subordine, eccepiva la nullità assoluta del titolo quale patto di garanzia (perché
consegnato in bianco o postdatato) in violazione degli artt.1 e 2 R.D. 1736/1933.
Concludeva chiedendo la condanna di ex art.96 c.p.c., nel perseguire il Parte_1
rappresentante in proprio.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
29.5.2025, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi,
quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e dev'essere rigettato, con Parte_1
conseguente conferma della sentenza appellata.
Deve innanzitutto evidenziarsi che in tema di procedimento di locazione introdotto con ricorso, la nullità della forma del provvedimento decisorio può essere sanata dalla rinuncia tacita della parte nel cui interesse era stabilito il requisito mancante.
Entrambe le parti hanno infatti precisato le conclusioni all'udienza del 29.5.2025,
chiedendo l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Tale rinuncia si configura quando la parte manifesta inequivocabilmente l'accettazione del procedimento e l'abbandono dell'intenzione di far valere il difetto formale, associata al successivo esercizio del contraddittorio mediante deposito di scritti conclusivi
(conclusionali e memorie di repliche), integrandosi una condotta processuale inequivocabilmente incompatibile con la volontà di eccepire il vizio, determinando l'operare della sanatoria ex art.157 co.3 c.p.c.
Il motivo di appello verte essenzialmente sul mancato riconoscimento dell'obbligazione personale di , derivante dalla sottoscrizione dell'assegno in proprio, in CP_1
ossequio ai principi del diritto cartolare (artt.11 e 14 R.D. 1736/1933).
È pacifico che l'assegno in questione (emesso il 10.11.2016 e azionato 25.09.2017) aveva perso ogni efficacia cartolare per decorrenza del termine di prescrizione (sei mesi ex art.75 R.D. 1736/1933), per cui poteva essere fatto valere solo come promessa di pagamento ex art.1988 c.c.
In un giudizio fondato sull'assegno come promessa di pagamento, si verifica una astrazione processuale della causa debendi, per cui l'onere di provare l'inesistenza,
l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale ricade sul promittente . CP_1
Nel caso di specie, ha assolto pienamente tale onere probatorio, poiché il CP_1
rapporto causale è stato identificato dallo stesso ricorrente nel "pagamento di canoni di
locazione scaduti e insoluti", essendo incontestato ed anzi allegato dallo stesso che il credito vantato era originariamente nei confronti della società Parte_1
conduttrice . Parte_2
La circostanza che l'assegno fosse legato al debito della società è stata anche provata per il tramite del teste – escusso nel giudizio dinanzi il Giudice di Testimone_1
Pace – che ha confermato come l'assegno fosse stato consegnato all'atto del rilascio dell'immobile in seguito a sfratto per morosità della conduttrice, afferendo a canoni dovuti dalla da ottobre a dicembre 2013, per Euro 3.900/00. Parte_2
A fronte di tali limpide evenienze di prova, il Tribunale ha correttamente concluso per l'inesistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti in causa e in Parte_1 CP_1
proprio), dovendosi escludere la responsabilità personale di , stante CP_1
l'autonomia patrimoniale perfetta delle società cooperative (v. art. 2518 c.c.).
L'argomentazione dell'appellante, secondo cui sarebbe comunque CP_1
personalmente obbligata in base agli artt.11 e 14 R.D. 1736/1933 per aver firmato in proprio senza spendere il nome della società, non può condurre alla riforma della sentenza, poichè le norme invocate attengono all'azione cartolare e alla responsabilità
formale del firmatario.
Poiché, l'azione qui esercitata è di natura causale mediante l'assegno come promessa di pagamento, una volta che l'opponente ha provato che la causa debendi (il rapporto fondamentale) era estranea alla sua sfera personale e riferibile a un terzo dotato di autonomia patrimoniale, la promessa di pagamento non può far discendere un'obbligazione ulteriore e autonoma rispetto al rapporto causale.
L'appellante, non potendo negare l'esistenza della prova documentale e testimoniale che lega il debito alla società, tenta di ricondurre la responsabilità alla firma personale di
, tuttavia la prova dell'inesistenza di un rapporto in proprio tra le parti è CP_1
stata raggiunta.
In virtù del rigetto dell'appello, le eccezioni subordinate sollevate dall'appellata
[...]
in merito alla nullità dell'assegno per funzione di garanzia restano assorbite. CP_1
Si rileva comunque, a mero titolo di completezza, che anche l'accoglimento di tale eccezione (patto di garanzia nullo) avrebbe comunque comportato la conversione dell'assegno in una promessa di pagamento ex art.1988 c.c., con l'onere per di CP_1
fornire la prova liberatoria, onere che, come visto, è stato già assolto, poiché il debito è
della società.
L'appellata ha reiterato la richiesta di condanna di per lite temeraria, Parte_1 ma le tesi avanzate dall'appellante non sono manifestamente abnormi, non concretando perciò un consapevole o gravemente colposo abuso del processo, tale da poter qualificare la lite come temeraria.
Di qui il rigetto dell'appello.
Quale logico corollario, vanno poste a carico di le spese e gli onorari Parte_1
di causa, secondo il D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa fino a € 5.200/00, liquidati sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività, di cui si dispone la distrazione in favore del procuratore di parte appellata avv. Michele Guglielmo Calcagno,
che ne ha fatto richiesta e si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.3/2023, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la Sentenza n.701/2022 resa dal Tribunale di Enna in data 18.10.2022
e depositata lo stesso giorno, appellata da . Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in € 962/00 oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. CP_1
se dovute, che distrae in favore del procuratore di parte appellata avv. Michele Guglielmo
Calcagno, che ne ha fatto richiesta e si è dichiarato antistatario
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)