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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 3225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3225 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 11345/2024
Il Giudice AN EL, nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IL ES MA e IL CE, VIA BENEDETTO
CARITEO, 8 80125 NAPOLI;
ricorrente contro
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti QUARANTA Controparte_1 P.IVA_1
IO e DE CA TA RA, VIA ROVELLO, 12 20121 MILANO;
resistente con l'avv. GIULIO PECO CP_2
OGGETTO: retribuzione all'udienza del 09/07/2025 ha pronunciato sentenza dando lettura del seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e l' , chiedendo il pagamento delle differenze retributive maturate in relazione al CP_2
proprio rapporto di lavoro, nonché la regolarizzazione contributiva presso l' . CP_2
La ricorrente ha fondato le proprie pretese sulla sentenza della Corte d'Appello di
LI n. 1041/2024, che ha riformato la decisione di primo grado del Tribunale di
LI NO (sentenza n. 5779/2022), riconoscendo il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 4° livello del CCNL per le mansioni di operatrice customer care, con diritto alle relative differenze retributive da quantificare in separato giudizio. Si e costituita in giudizio la società convenuta rappresentata dagli Controparte_1
avv.ti De Luca Tamajo e Quaranta, contestando integralmente le domande della ricorrente , che chiede il pagamento di differenze retributive (€12.372,35) Parte_1
e la regolarizzazione contributiva presso l . CP_2
In particolare ha contestato la genericità della domanda: mancando dettagli sulle voci retributive e sulle modalità di calcolo.
Inammissibilità della CTU contabile e l'erroneità dei conteggi: secondo , CP_1
l'importo corretto è €11.449,28 lordi (di cui €10.711,83 per differenze retributive e
€737,44 per TFR), e non €12.372,35 come sostenuto dalla ricorrente.
Inoltre ha eccepito la prescrizione delle pretese contributive.
Si è costituito in giudizio aderendo alle domande di parte ricorrente. CP_2
Nel corso dell'udienza odierna, la ricorrente ha dichiarato di aderire ai conteggi elaborati dalla parte resistente, rinunciando a quelli originariamente prodotti.
Il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione all'esito della quale ha deciso la causa come da dispositivo e contestuali motivazioni che deposita telematicamente.
***
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte
Alla luce della sentenza della Corte d'Appello di LI, che costituisce giudicato interno sul diritto all'inquadramento e alle differenze retributive, e considerata l'adesione della ricorrente ai conteggi della resistente, il Tribunale ritiene fondate le domande proposte. I conteggi prodotti da quantificano le differenze Controparte_1
retributive in € 10.711,83 e il TFR in € 737,44, per un totale lordo di € 11.449,28, importo che si ritiene conforme al titolo giudiziale.
In merito alla posizione previdenziale, si osserva che l' ha aderito alla domanda CP_2
della ricorrente, fatta salva la quantificazione. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.
335/1995, e della giurisprudenza consolidata, il diritto alla contribuzione sorge ex lege con il rapporto di lavoro. Pertanto, il Tribunale dispone che, sulla base degli elementi accertati proceda alla regolarizzazione contributiva presso sulla base CP_1 CP_2
della retribuzione indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi vista una celere definizione della controversia di cui al DM 55 2014.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando in accoglimento del ricorso:
-Condanna al pagamento in favore di della somma lorda Controparte_1 Parte_1
di € 11.449,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e alla regolarizzazione contributiva presso l per il periodo interessato, sulla base della CP_2
retribuzione accertata;
-condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2695,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
09/07/2025
Il Giudice
AN EL
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 11345/2024
Il Giudice AN EL, nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IL ES MA e IL CE, VIA BENEDETTO
CARITEO, 8 80125 NAPOLI;
ricorrente contro
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti QUARANTA Controparte_1 P.IVA_1
IO e DE CA TA RA, VIA ROVELLO, 12 20121 MILANO;
resistente con l'avv. GIULIO PECO CP_2
OGGETTO: retribuzione all'udienza del 09/07/2025 ha pronunciato sentenza dando lettura del seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e l' , chiedendo il pagamento delle differenze retributive maturate in relazione al CP_2
proprio rapporto di lavoro, nonché la regolarizzazione contributiva presso l' . CP_2
La ricorrente ha fondato le proprie pretese sulla sentenza della Corte d'Appello di
LI n. 1041/2024, che ha riformato la decisione di primo grado del Tribunale di
LI NO (sentenza n. 5779/2022), riconoscendo il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 4° livello del CCNL per le mansioni di operatrice customer care, con diritto alle relative differenze retributive da quantificare in separato giudizio. Si e costituita in giudizio la società convenuta rappresentata dagli Controparte_1
avv.ti De Luca Tamajo e Quaranta, contestando integralmente le domande della ricorrente , che chiede il pagamento di differenze retributive (€12.372,35) Parte_1
e la regolarizzazione contributiva presso l . CP_2
In particolare ha contestato la genericità della domanda: mancando dettagli sulle voci retributive e sulle modalità di calcolo.
Inammissibilità della CTU contabile e l'erroneità dei conteggi: secondo , CP_1
l'importo corretto è €11.449,28 lordi (di cui €10.711,83 per differenze retributive e
€737,44 per TFR), e non €12.372,35 come sostenuto dalla ricorrente.
Inoltre ha eccepito la prescrizione delle pretese contributive.
Si è costituito in giudizio aderendo alle domande di parte ricorrente. CP_2
Nel corso dell'udienza odierna, la ricorrente ha dichiarato di aderire ai conteggi elaborati dalla parte resistente, rinunciando a quelli originariamente prodotti.
Il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione all'esito della quale ha deciso la causa come da dispositivo e contestuali motivazioni che deposita telematicamente.
***
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte
Alla luce della sentenza della Corte d'Appello di LI, che costituisce giudicato interno sul diritto all'inquadramento e alle differenze retributive, e considerata l'adesione della ricorrente ai conteggi della resistente, il Tribunale ritiene fondate le domande proposte. I conteggi prodotti da quantificano le differenze Controparte_1
retributive in € 10.711,83 e il TFR in € 737,44, per un totale lordo di € 11.449,28, importo che si ritiene conforme al titolo giudiziale.
In merito alla posizione previdenziale, si osserva che l' ha aderito alla domanda CP_2
della ricorrente, fatta salva la quantificazione. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.
335/1995, e della giurisprudenza consolidata, il diritto alla contribuzione sorge ex lege con il rapporto di lavoro. Pertanto, il Tribunale dispone che, sulla base degli elementi accertati proceda alla regolarizzazione contributiva presso sulla base CP_1 CP_2
della retribuzione indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi vista una celere definizione della controversia di cui al DM 55 2014.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando in accoglimento del ricorso:
-Condanna al pagamento in favore di della somma lorda Controparte_1 Parte_1
di € 11.449,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e alla regolarizzazione contributiva presso l per il periodo interessato, sulla base della CP_2
retribuzione accertata;
-condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2695,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
09/07/2025
Il Giudice
AN EL