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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 879/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 879/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Celestino;
appellante
e
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore; appellata non costituita
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2067/2017 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 29.10.2017, avente ad oggetto pagamento somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita: 1) accogliere l'appello e riformare la impugnata sentenza di primo grado;
2) accertare
e dichiarare in via principale il diritto dei farmacisti mandanti dell'attrice al pagamento da parte dell' degli interessi convenzionali addebitati Controparte_2 agli stessi per l'anticipazione delle D.C.R. finanziate da Parte_1
1 (Prospetto n. 2B atto di citazione in primo grado), relativamente ai mesi da giugno
2008 a novembre 2011, a titolo di maggior danno subito per i costi aggiuntivi sostenuti per l'accesso a fonti di finanziamento;
e per l'effetto, condannare l'
[...]
al pagamento in favore dell'istante, nella suddetta qualità, degli importi CP_2 dovuti ai farmacisti a tale titolo, come dettagliatamente elencati nell'atto di citazione in primo grado;
3) sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto dei farmacisti che non hanno richiesto l'anticipazione delle D.C.R. a Parte_1
(Prospetto n. 2B atto di citazione in primo grado), al pagamento da parte dell'
[...]
degli importi maturati a titolo di interessi legali, dalla scadenza CP_2
convenzionale delle D.C.R. non finanziate all'effettivo soddisfo, per le mensilità da giugno 2008 a novembre 2011; e per l'effetto condannare l' al Controparte_2 pagamento in favore dell'istante, nella suddetta qualità, degli importi dovuti ai farmacisti a tale titolo, per come dettagliatamente elencati nell'atto di citazione in primo grado;
4) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto dei farmacisti elencati nel Prospetto n. 3 dell'atto introduttivo al pagamento da parte dell'
[...]
degli interessi legali, nella misura prevista dalla legge, per il ritardato CP_2
pagamento di tutte le D.C.R., finanziate e non finanziate, relative ai mesi da giugno
2008 a novembre 2011; e, per l'effetto, condannare l' al Controparte_2 pagamento in favore dell'istante, quale mandataria e procuratrice speciale dei suddetti farmacisti, degli importi maturati a tale titolo, per come dettagliatamente elencati nell'atto di citazione introduttivo in primo grado;
5) condannare l'appellata alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato il 24.10.2013, la agendo in Parte_1
qualità di mandataria e procuratrice speciale di una serie di farmacie, conveniva in giudizio l' per ottenerne la condanna al pagamento degli interessi CP_2
dovuti a causa del ritardato pagamento di tutte le D.C.R. mensili, emesse da giugno
2008 a novembre 2011 in regime di convenzione con l'Ente erogatore dell'assistenza farmaceutica e relative alla distribuzione territoriale dei farmaci agli assistiti.
Cont In particolare, la società attrice chiedeva, in via principale, la condanna dell' al pagamento del complessivo importo di € 6.593.245,43, a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/02; in via subordinata, la condanna della convenuta al
2 pagamento della somma di € 2.122.902,59 a titolo di interessi convenzionali addebitati ai farmacisti per l'anticipazione delle D.C.R. finanziate da e Parte_1 di € 207.969,67 a titolo di interessi convenzionali in relazione all'anticipazione delle
D.C.R. non finanziate;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva la condanna al pagamento degli interessi legali dalla scadenza al soddisfo, per un importo complessivo pari ad € 1.469.698,16.
A dimostrazione del credito produceva un prospetto con l'indicazione delle farmacie mandanti rilevando che le stesse operavano in regime di convenzione con l'Ente erogatore dell'assistenza farmaceutica mediante distribuzione territoriale di farmaci agli assistiti;
che, pertanto, maturavano mensilmente, nei confronti dell'
[...]
i crediti specificamente indicati nelle distinte contabili riepilogative che CP_2 venivano pagati a distanza di mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 8 del
D.P.R. n. 371/1998; che sulle somme dovute decorrevano gli interessi di mora di cui al D. L.vo n. 231/02, in quanto la fornitura di farmaci operanti in regime di convenzione rientrava nell'ambito delle transazioni commerciali disciplinate dalla suddetta normativa;
in via subordinata, limitatamente ai farmacisti che avevano richiesto l'anticipazione delle somme, alla società attrice si sarebbero dovuti corrispondere gli interessi convenzionali addebitati alle farmacie e, per quelle che non avevano fatto ricorso al credito, gli interessi legali.
Si costituiva l' che contestava la Controparte_1
fondatezza della domanda attorea, eccependo preliminarmente la prescrizione delle somme richieste, ai sensi dell'art. 2955 n. 6 o n. 5 o dell'art. 2948 n. 4 c.c.; nel merito deduceva che non potevano essere riconosciuti gli interessi di mora ex D. L.vo n.
231/02, attesa la natura concessoria e/o autorizzativa del rapporto con il SSN e la circostanza che, comunque, l'autorizzazione e la convenzione erano anteriori all'entrata in vigore del D.L.vo n. 231/02; che gli interessi potevano comunque decorrere solo dalla data di costituzione in mora della convenuta, da identificare nella notifica dell'atto di citazione;
che la società attrice non aveva fornito la prova della tempestiva consegna delle ricette e dei documenti contabili da parte delle farmacie, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 371/1998; che alcuna somma poteva essere riconosciuta a titolo di interessi addebitati per il finanziamento di terzi;
contestava, infine, i conteggi elaborati da parte attrice.
Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 2067/17 il Tribunale di
Cosenza accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla Parte_2
3
[...] condannando l' al pagamento degli interessi, nella misura legale, CP_2
sugli importi indicati nelle D.C.R. relative al periodo compreso tra giugno 2008 e novembre 2011, di cui alle note allegate al fascicolo di parte attrice, dalla costituzione in mora del 24.10.2013 fino al soddisfo;
oltre che al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado, rigettata l'eccezione di prescrizione Cont sollevata dall' e rilevato che la convenuta non aveva contestato il ritardo nel pagamento dei corrispettivi mensilmente dovuti alle farmacie per il servizio di distribuzione dei farmaci agli assistiti, né gli importi delle distinte contabili riepilogative indicati nella documentazione allegata al fascicolo della società attrice, quanto alla misura degli interessi escludeva l'applicabilità del d.lgs. 231/02 richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione n. 5042 del 28.2.2017 la quale aveva affermato che in materia di rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private, il saggio di interessi previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002
è inapplicabile ai crediti derivanti dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica per
Parte conto delle atteso che tale rapporto deriva da una fonte, non negoziale, ma legale ed amministrativa, ossia dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 e dal relativo regolamento, che ne esclude la riconducibilità al paradigma della transazione commerciale. Il Tribunale riteneva, quindi, che gli interessi spettanti alla Parte_1 quale mandataria delle farmacie elencate nell'atto introduttivo, per il ritardato pagamento delle prestazioni erogate dovessero essere computati al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., non avendo la società attrice fornito la prova dell'avvenuta determinazione e della misura di un diverso tasso di interesse convenzionale, in misura superiore a quello legale.
In ordine alla decorrenza degli interessi, il giudice di prime cure, dopo aver
Cont osservato che, in riferimento ai debiti delle nei confronti delle farmacie, la scadenza dell'obbligazione di pagamento si verificava il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avveniva la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa e che pertanto l'invio delle distinte riepilogative non poteva costituire valido atto di messa in mora, in quanto sempre precedente al momento in cui il credito diveniva esigibile, riteneva che le note, trasmesse all'
[...]
nel periodo compreso tra giugno 2008 e dicembre 2011 a mezzo Parte_4 raccomandata A.R., contenenti l'indicazione della distinta riepilogativa e del relativo importo, in relazione a ciascuna farmacia, in mancanza della specifica dimostrazione
4 delle diverse date di consegna delle ricette e delle distinte riepilogative da parte delle singole farmacie, non costituisse valido atto di costituzione in mora dell' CP_2
dovendosi pertanto fare riferimento alla data di notificazione dell'atto di
[...]
citazione introduttivo del giudizio (24.10.2013) ai fini della decorrenza degli interessi moratori sugli importi dei crediti vantati dai diversi farmacisti.
1.2. Avverso detta sentenza la proponeva appello, con citazione Parte_1
notificata il 23.04.2018, sulla base dei seguenti motivi: 1) violazione di legge per omessa valutazione ed accoglimento della domanda subordinata degli interessi convenzionali, a titolo di maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c. rappresentato dagli interessi versati dai farmacisti alla al fine di ottenere l'anticipazione Parte_1
delle distinte oggetto di causa;
2) carente ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie e di elementi normativi pacifici ai fini della corretta decorrenza degli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c.; 3) omessa valutazione di risultanze istruttorie, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
L non si costituiva. Controparte_1
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 17.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 17.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo l'appellante censura la pronunzia di primo grado nella parte in cui non ha accolto la domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c..
Osserva, in proposito, che la necessitata anticipazione delle distinte da parte di essa mandataria ha determinato per le farmacie l'obbligo di restituzione delle somme anticipate oltre ad un saggio di interesse, cd. convenzionale, quantificato dettagliatamente nei tabulati riepilogativi prodotti agli atti di causa e rimasti privi di contestazione alcuna. Tale tasso di interesse, superiore alla misura legale,
5 rappresenta - nella misura differenziale rispetto a quello previsto dall'art. 1284 c.c. - il maggior danno giudizialmente preteso dai farmacisti in quanto conseguito al ritardato pagamento della debitrice.
Ad avviso dell'appellante il Tribunale, discostandosi del tutto dalla giurisprudenza prevalente sul punto, ha di fatto disapplicato/violato la disposizione normativa di cui all'art. 1224, 2° comma c.c., avendo sostenuto che: “Nella fattispecie in esame, peraltro, la società attrice non ha fornito la prova dell'avvenuta determinazione e della misura di un diverso tasso di interesse convenzionale, in misura superiore a quello legale”. Secondo l'appellante, infatti, la misura diversa del saggio di interesse è rinvenibile nella richiamata disposizione codicistica, la quale appunto prevede che al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Nella specie il farmacista legato al rapporto convenzionale con il S.S.N. non può in alcun modo sottrarsi all'obbligo di anticipazione delle somme relative alle ricette quotidianamente spedite dagli assistiti, di talché il ricorso al finanziamento bancario degli ingenti importi mensili si rende necessario per garantire la regolare prosecuzione del servizio farmaceutico e della relativa assistenza sanitaria.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
La ha allegato, quale fatto costitutivo della pretesa di maggior danno, Parte_1 la necessità da parte dei farmacisti di ricorrere all'anticipazione delle somme portate dalle D.C.R. mensili e il conseguente pagamento degli interessi c.d. convenzionali sulle somme anticipate, senza tuttavia produrre idonea documentazione attestante il tasso di interesse corrisposto per il ricorso a dette anticipazioni (e segnatamente il contratto di finanziamento intercorso con le singole farmacie). A tal fine non appaiono sufficienti i tabulati riepilogativi versati in atti in quanto si tratta di prospetti di provenienza unilaterale e privi di qualsiasi requisito che conferisca certezza ai singoli dati elencati ed alla compiutezza del loro insieme.
2.2. Con il secondo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, l'appellante censura la sentenza impugnata, per non aver correttamente statuito in ordine al termine di decorrenza degli interessi liquidati nella misura legale ex art. 1284 c.c..
Rileva, al riguardo, che a fronte del costante ritardo da parte dell' CP_2
nel pagamento del corrispettivo economico delle distinte riepilogative
[...]
mensili per il periodo azionato, la notificava di volta in volta alla Parte_1
6 azienda debitrice missive con le quali sollecitava il loro pagamento in favore dei farmacisti mandanti;
il Tribunale ha ritenuto di disattendere tali atti di costituzione in mora con motivazione del tutto generica ed erronea, fondata sulla mancata dimostrazione “delle diverse date di consegna delle ricette e delle distinte riepilogative da parte delle singole farmacie”, così pretendendo l'esibizione ed acquisizione agli atti di causa della prova delle date di consegna di ogni singola ricetta contenuta in ogni singola DCR azionata da ogni singolo farmacista per oltre tre annualità di interessi richiesti, laddove la distinta riepilogativa mensile consegnata mensilmente dal farmacista ex art. 8 DPR n. 371/1998 rappresenta il documento contabile nel quale si richiamano, con elenco dettagliato, tutte le ricette spedite nel mese precedente, con indicazione puntuale delle date di spedizione delle ricette e dei relativi importi.
Lamenta l'appellante la contraddittorietà dell'assunto del giudice di primo grado per essere lo stesso smentito dalla constatazione, operata anche in premessa della
Cont sentenza, in ordine alla totale assenza di contestazione da parte dell' convenuta del contenuto delle distinte e delle correlative risultanze contabili.
Denuncia, ancora, l'omessa considerazione e valutazione da parte del giudice di primo grado dell'ulteriore atto di diffida e messa in mora versato in atti, rappresentato dalla raccomandata datata 21/05/2012, con cui Controparte_3
quale associazione sindacale dei titolari delle farmacie della Provincia di Cosenza, in persona del suo Presidente e per il tramite del sottoscritto difensore, formulava
Cont espressa diffida nei confronti dell' in relazione al pagamento degli CP_2
interessi maturati per il ritardato pagamento delle DCR dal mese di maggio 2008 al mese di novembre 2011.
Anche tali doglianze si rivelano infondate.
Giova premettere che è consolidato il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “Con riguardo ai debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, per
i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma terzo, cod. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura "querable" dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, cod. civ., occorrendo invece
- affinché sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior
7 danno - la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui al primo comma dello stesso art. 1219” (vedi Cass. n. 19320/2005; Cass.2478/2001).
Ciò posto, per la valida e idonea costituzione in mora è altresì pacifico che la stessa “deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, non assumendo rilievo ostativo al prodursi di tale effetto la prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza” (cfr.
Cass. 16465/2017).
Occorre altresì precisare che con riguardo al debito di un'azienda sanitaria locale nei confronti di un farmacista, la scadenza dell'obbligazione di pagamento si verifica il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa.
Ora, ha prodotto una serie di missive che presentano il seguente Parte_1 contenuto:” vi ricordiamo, quali mandatari dell'incasso, che dalle date sotto indicate inizieranno a decorrere gli interessi di ritardato pagamento per le seguenti distinte contabili..” e di seguito è apposta una griglia recante i numeri identificativi delle Farmacie mandanti, la ragione sociale di ciascuna di esse, la distinta ad ognuna relativa, per ciascuna la decorrenza degli interessi ed importi per sorte capitale.
Ad avviso della Corte, il Tribunale ha ritenuto, correttamente, che le suddette note non integrassero un valido atto di costituzione in mora, in difetto della prova delle diverse date di consegna delle distinte riepilogative. Detta prova era invero necessaria al fine di accertare l'intervenuta scadenza dell'obbligazione di pagamento alla data di invio delle indicate missive, anche a fronte della specifica contestazione
Cont svolta dall' in primo grado in ordine alla prova della consegna delle ricette e delle distinte nei termini di cui all'art. 8 del DPR 371/98.
Non può poi riconoscersi alcuna efficacia ai fini del decorso degli interessi di mora alla lettera del 21.05.2012 inviata da difettando la prova Controparte_3
della sua ricezione.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, integralmente confermata.
8 § 3. Le spese processuali
3.1. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, non essendosi l'appellata costituita nel presente giudizio, nessuna statuizione va assunta in riferimento alle stesse.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 23.04.2018, nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2067/2017 pubblicata il 29.10.2017, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 879/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Celestino;
appellante
e
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore; appellata non costituita
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2067/2017 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 29.10.2017, avente ad oggetto pagamento somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita: 1) accogliere l'appello e riformare la impugnata sentenza di primo grado;
2) accertare
e dichiarare in via principale il diritto dei farmacisti mandanti dell'attrice al pagamento da parte dell' degli interessi convenzionali addebitati Controparte_2 agli stessi per l'anticipazione delle D.C.R. finanziate da Parte_1
1 (Prospetto n. 2B atto di citazione in primo grado), relativamente ai mesi da giugno
2008 a novembre 2011, a titolo di maggior danno subito per i costi aggiuntivi sostenuti per l'accesso a fonti di finanziamento;
e per l'effetto, condannare l'
[...]
al pagamento in favore dell'istante, nella suddetta qualità, degli importi CP_2 dovuti ai farmacisti a tale titolo, come dettagliatamente elencati nell'atto di citazione in primo grado;
3) sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto dei farmacisti che non hanno richiesto l'anticipazione delle D.C.R. a Parte_1
(Prospetto n. 2B atto di citazione in primo grado), al pagamento da parte dell'
[...]
degli importi maturati a titolo di interessi legali, dalla scadenza CP_2
convenzionale delle D.C.R. non finanziate all'effettivo soddisfo, per le mensilità da giugno 2008 a novembre 2011; e per l'effetto condannare l' al Controparte_2 pagamento in favore dell'istante, nella suddetta qualità, degli importi dovuti ai farmacisti a tale titolo, per come dettagliatamente elencati nell'atto di citazione in primo grado;
4) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto dei farmacisti elencati nel Prospetto n. 3 dell'atto introduttivo al pagamento da parte dell'
[...]
degli interessi legali, nella misura prevista dalla legge, per il ritardato CP_2
pagamento di tutte le D.C.R., finanziate e non finanziate, relative ai mesi da giugno
2008 a novembre 2011; e, per l'effetto, condannare l' al Controparte_2 pagamento in favore dell'istante, quale mandataria e procuratrice speciale dei suddetti farmacisti, degli importi maturati a tale titolo, per come dettagliatamente elencati nell'atto di citazione introduttivo in primo grado;
5) condannare l'appellata alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato il 24.10.2013, la agendo in Parte_1
qualità di mandataria e procuratrice speciale di una serie di farmacie, conveniva in giudizio l' per ottenerne la condanna al pagamento degli interessi CP_2
dovuti a causa del ritardato pagamento di tutte le D.C.R. mensili, emesse da giugno
2008 a novembre 2011 in regime di convenzione con l'Ente erogatore dell'assistenza farmaceutica e relative alla distribuzione territoriale dei farmaci agli assistiti.
Cont In particolare, la società attrice chiedeva, in via principale, la condanna dell' al pagamento del complessivo importo di € 6.593.245,43, a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/02; in via subordinata, la condanna della convenuta al
2 pagamento della somma di € 2.122.902,59 a titolo di interessi convenzionali addebitati ai farmacisti per l'anticipazione delle D.C.R. finanziate da e Parte_1 di € 207.969,67 a titolo di interessi convenzionali in relazione all'anticipazione delle
D.C.R. non finanziate;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva la condanna al pagamento degli interessi legali dalla scadenza al soddisfo, per un importo complessivo pari ad € 1.469.698,16.
A dimostrazione del credito produceva un prospetto con l'indicazione delle farmacie mandanti rilevando che le stesse operavano in regime di convenzione con l'Ente erogatore dell'assistenza farmaceutica mediante distribuzione territoriale di farmaci agli assistiti;
che, pertanto, maturavano mensilmente, nei confronti dell'
[...]
i crediti specificamente indicati nelle distinte contabili riepilogative che CP_2 venivano pagati a distanza di mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 8 del
D.P.R. n. 371/1998; che sulle somme dovute decorrevano gli interessi di mora di cui al D. L.vo n. 231/02, in quanto la fornitura di farmaci operanti in regime di convenzione rientrava nell'ambito delle transazioni commerciali disciplinate dalla suddetta normativa;
in via subordinata, limitatamente ai farmacisti che avevano richiesto l'anticipazione delle somme, alla società attrice si sarebbero dovuti corrispondere gli interessi convenzionali addebitati alle farmacie e, per quelle che non avevano fatto ricorso al credito, gli interessi legali.
Si costituiva l' che contestava la Controparte_1
fondatezza della domanda attorea, eccependo preliminarmente la prescrizione delle somme richieste, ai sensi dell'art. 2955 n. 6 o n. 5 o dell'art. 2948 n. 4 c.c.; nel merito deduceva che non potevano essere riconosciuti gli interessi di mora ex D. L.vo n.
231/02, attesa la natura concessoria e/o autorizzativa del rapporto con il SSN e la circostanza che, comunque, l'autorizzazione e la convenzione erano anteriori all'entrata in vigore del D.L.vo n. 231/02; che gli interessi potevano comunque decorrere solo dalla data di costituzione in mora della convenuta, da identificare nella notifica dell'atto di citazione;
che la società attrice non aveva fornito la prova della tempestiva consegna delle ricette e dei documenti contabili da parte delle farmacie, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 371/1998; che alcuna somma poteva essere riconosciuta a titolo di interessi addebitati per il finanziamento di terzi;
contestava, infine, i conteggi elaborati da parte attrice.
Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 2067/17 il Tribunale di
Cosenza accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla Parte_2
3
[...] condannando l' al pagamento degli interessi, nella misura legale, CP_2
sugli importi indicati nelle D.C.R. relative al periodo compreso tra giugno 2008 e novembre 2011, di cui alle note allegate al fascicolo di parte attrice, dalla costituzione in mora del 24.10.2013 fino al soddisfo;
oltre che al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado, rigettata l'eccezione di prescrizione Cont sollevata dall' e rilevato che la convenuta non aveva contestato il ritardo nel pagamento dei corrispettivi mensilmente dovuti alle farmacie per il servizio di distribuzione dei farmaci agli assistiti, né gli importi delle distinte contabili riepilogative indicati nella documentazione allegata al fascicolo della società attrice, quanto alla misura degli interessi escludeva l'applicabilità del d.lgs. 231/02 richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione n. 5042 del 28.2.2017 la quale aveva affermato che in materia di rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private, il saggio di interessi previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002
è inapplicabile ai crediti derivanti dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica per
Parte conto delle atteso che tale rapporto deriva da una fonte, non negoziale, ma legale ed amministrativa, ossia dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 e dal relativo regolamento, che ne esclude la riconducibilità al paradigma della transazione commerciale. Il Tribunale riteneva, quindi, che gli interessi spettanti alla Parte_1 quale mandataria delle farmacie elencate nell'atto introduttivo, per il ritardato pagamento delle prestazioni erogate dovessero essere computati al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., non avendo la società attrice fornito la prova dell'avvenuta determinazione e della misura di un diverso tasso di interesse convenzionale, in misura superiore a quello legale.
In ordine alla decorrenza degli interessi, il giudice di prime cure, dopo aver
Cont osservato che, in riferimento ai debiti delle nei confronti delle farmacie, la scadenza dell'obbligazione di pagamento si verificava il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avveniva la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa e che pertanto l'invio delle distinte riepilogative non poteva costituire valido atto di messa in mora, in quanto sempre precedente al momento in cui il credito diveniva esigibile, riteneva che le note, trasmesse all'
[...]
nel periodo compreso tra giugno 2008 e dicembre 2011 a mezzo Parte_4 raccomandata A.R., contenenti l'indicazione della distinta riepilogativa e del relativo importo, in relazione a ciascuna farmacia, in mancanza della specifica dimostrazione
4 delle diverse date di consegna delle ricette e delle distinte riepilogative da parte delle singole farmacie, non costituisse valido atto di costituzione in mora dell' CP_2
dovendosi pertanto fare riferimento alla data di notificazione dell'atto di
[...]
citazione introduttivo del giudizio (24.10.2013) ai fini della decorrenza degli interessi moratori sugli importi dei crediti vantati dai diversi farmacisti.
1.2. Avverso detta sentenza la proponeva appello, con citazione Parte_1
notificata il 23.04.2018, sulla base dei seguenti motivi: 1) violazione di legge per omessa valutazione ed accoglimento della domanda subordinata degli interessi convenzionali, a titolo di maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c. rappresentato dagli interessi versati dai farmacisti alla al fine di ottenere l'anticipazione Parte_1
delle distinte oggetto di causa;
2) carente ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie e di elementi normativi pacifici ai fini della corretta decorrenza degli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c.; 3) omessa valutazione di risultanze istruttorie, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
L non si costituiva. Controparte_1
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 17.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 17.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo l'appellante censura la pronunzia di primo grado nella parte in cui non ha accolto la domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c..
Osserva, in proposito, che la necessitata anticipazione delle distinte da parte di essa mandataria ha determinato per le farmacie l'obbligo di restituzione delle somme anticipate oltre ad un saggio di interesse, cd. convenzionale, quantificato dettagliatamente nei tabulati riepilogativi prodotti agli atti di causa e rimasti privi di contestazione alcuna. Tale tasso di interesse, superiore alla misura legale,
5 rappresenta - nella misura differenziale rispetto a quello previsto dall'art. 1284 c.c. - il maggior danno giudizialmente preteso dai farmacisti in quanto conseguito al ritardato pagamento della debitrice.
Ad avviso dell'appellante il Tribunale, discostandosi del tutto dalla giurisprudenza prevalente sul punto, ha di fatto disapplicato/violato la disposizione normativa di cui all'art. 1224, 2° comma c.c., avendo sostenuto che: “Nella fattispecie in esame, peraltro, la società attrice non ha fornito la prova dell'avvenuta determinazione e della misura di un diverso tasso di interesse convenzionale, in misura superiore a quello legale”. Secondo l'appellante, infatti, la misura diversa del saggio di interesse è rinvenibile nella richiamata disposizione codicistica, la quale appunto prevede che al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Nella specie il farmacista legato al rapporto convenzionale con il S.S.N. non può in alcun modo sottrarsi all'obbligo di anticipazione delle somme relative alle ricette quotidianamente spedite dagli assistiti, di talché il ricorso al finanziamento bancario degli ingenti importi mensili si rende necessario per garantire la regolare prosecuzione del servizio farmaceutico e della relativa assistenza sanitaria.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
La ha allegato, quale fatto costitutivo della pretesa di maggior danno, Parte_1 la necessità da parte dei farmacisti di ricorrere all'anticipazione delle somme portate dalle D.C.R. mensili e il conseguente pagamento degli interessi c.d. convenzionali sulle somme anticipate, senza tuttavia produrre idonea documentazione attestante il tasso di interesse corrisposto per il ricorso a dette anticipazioni (e segnatamente il contratto di finanziamento intercorso con le singole farmacie). A tal fine non appaiono sufficienti i tabulati riepilogativi versati in atti in quanto si tratta di prospetti di provenienza unilaterale e privi di qualsiasi requisito che conferisca certezza ai singoli dati elencati ed alla compiutezza del loro insieme.
2.2. Con il secondo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, l'appellante censura la sentenza impugnata, per non aver correttamente statuito in ordine al termine di decorrenza degli interessi liquidati nella misura legale ex art. 1284 c.c..
Rileva, al riguardo, che a fronte del costante ritardo da parte dell' CP_2
nel pagamento del corrispettivo economico delle distinte riepilogative
[...]
mensili per il periodo azionato, la notificava di volta in volta alla Parte_1
6 azienda debitrice missive con le quali sollecitava il loro pagamento in favore dei farmacisti mandanti;
il Tribunale ha ritenuto di disattendere tali atti di costituzione in mora con motivazione del tutto generica ed erronea, fondata sulla mancata dimostrazione “delle diverse date di consegna delle ricette e delle distinte riepilogative da parte delle singole farmacie”, così pretendendo l'esibizione ed acquisizione agli atti di causa della prova delle date di consegna di ogni singola ricetta contenuta in ogni singola DCR azionata da ogni singolo farmacista per oltre tre annualità di interessi richiesti, laddove la distinta riepilogativa mensile consegnata mensilmente dal farmacista ex art. 8 DPR n. 371/1998 rappresenta il documento contabile nel quale si richiamano, con elenco dettagliato, tutte le ricette spedite nel mese precedente, con indicazione puntuale delle date di spedizione delle ricette e dei relativi importi.
Lamenta l'appellante la contraddittorietà dell'assunto del giudice di primo grado per essere lo stesso smentito dalla constatazione, operata anche in premessa della
Cont sentenza, in ordine alla totale assenza di contestazione da parte dell' convenuta del contenuto delle distinte e delle correlative risultanze contabili.
Denuncia, ancora, l'omessa considerazione e valutazione da parte del giudice di primo grado dell'ulteriore atto di diffida e messa in mora versato in atti, rappresentato dalla raccomandata datata 21/05/2012, con cui Controparte_3
quale associazione sindacale dei titolari delle farmacie della Provincia di Cosenza, in persona del suo Presidente e per il tramite del sottoscritto difensore, formulava
Cont espressa diffida nei confronti dell' in relazione al pagamento degli CP_2
interessi maturati per il ritardato pagamento delle DCR dal mese di maggio 2008 al mese di novembre 2011.
Anche tali doglianze si rivelano infondate.
Giova premettere che è consolidato il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “Con riguardo ai debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, per
i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma terzo, cod. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura "querable" dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, cod. civ., occorrendo invece
- affinché sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior
7 danno - la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui al primo comma dello stesso art. 1219” (vedi Cass. n. 19320/2005; Cass.2478/2001).
Ciò posto, per la valida e idonea costituzione in mora è altresì pacifico che la stessa “deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, non assumendo rilievo ostativo al prodursi di tale effetto la prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza” (cfr.
Cass. 16465/2017).
Occorre altresì precisare che con riguardo al debito di un'azienda sanitaria locale nei confronti di un farmacista, la scadenza dell'obbligazione di pagamento si verifica il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa.
Ora, ha prodotto una serie di missive che presentano il seguente Parte_1 contenuto:” vi ricordiamo, quali mandatari dell'incasso, che dalle date sotto indicate inizieranno a decorrere gli interessi di ritardato pagamento per le seguenti distinte contabili..” e di seguito è apposta una griglia recante i numeri identificativi delle Farmacie mandanti, la ragione sociale di ciascuna di esse, la distinta ad ognuna relativa, per ciascuna la decorrenza degli interessi ed importi per sorte capitale.
Ad avviso della Corte, il Tribunale ha ritenuto, correttamente, che le suddette note non integrassero un valido atto di costituzione in mora, in difetto della prova delle diverse date di consegna delle distinte riepilogative. Detta prova era invero necessaria al fine di accertare l'intervenuta scadenza dell'obbligazione di pagamento alla data di invio delle indicate missive, anche a fronte della specifica contestazione
Cont svolta dall' in primo grado in ordine alla prova della consegna delle ricette e delle distinte nei termini di cui all'art. 8 del DPR 371/98.
Non può poi riconoscersi alcuna efficacia ai fini del decorso degli interessi di mora alla lettera del 21.05.2012 inviata da difettando la prova Controparte_3
della sua ricezione.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, integralmente confermata.
8 § 3. Le spese processuali
3.1. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, non essendosi l'appellata costituita nel presente giudizio, nessuna statuizione va assunta in riferimento alle stesse.
Il rigetto dell'impugnazione impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 23.04.2018, nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2067/2017 pubblicata il 29.10.2017, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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