Sentenza 3 marzo 2021
Massime • 1
L'art. 20, comma 6, della l.r. Sicilia n. 11 del 2010, che impedisce alle società a partecipazione regionale di assumere nuovo personale a tempo determinato o indeterminato, non è suscettibile di applicazione retroattiva, trattandosi di disposizione proibitiva di un determinato comportamento che, in mancanza di specifica previsione di segno contrario, soggiace al principio generale di cui all'art. 11 prel. c.c.. (Nella specie, relativa a un contratto di somministrazione a termine stipulato il 7 gennaio 2010, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di conversione del rapporto avanzata dal lavoratore, sul presupposto che non possa trovare applicazione l'art. 130, comma 2, della legge regionale, secondo cui le disposizioni della stessa si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2010).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2021, n. 5818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5818 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2021 |
Testo completo
- ricorrente -
contro SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOC. CONSORTILE P.A., in persona del legale raporeseptante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR -presso LA 2020 2442 Civile Sent. Sez. L Num. 5818 Anno 2021 Presidente: ARIENZO ROSA Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 03/03/2021 CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato MASSIMILIANO MARINELLI.
- controricorrente -
nonchè contro FALLIMENTO MULTISERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rapp.te pt. - intimata - avverso la sentenza n. 288/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/03/2018 R.G.N. 684/2015; udita la relazione dalla causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per improcedibilità del ricorso, in subordine accoglimento;
udito l'Avvocato IN RI NA;
udito l'Avvocato MASSIMILIANO MARINELLI. RG 17022/2018 Fatti di causa 1. Con la sentenza n. 288 dei 2018 la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia del Tribunale di Agrigento n. 2784 del 2011, ha rigettato la domanda proposta da HI RA nei confronti della Servizi Ausiliari Sicilia scpa, società che era stata chiamata in causa, nel corso del giudizio di primo grado, quale cessionaria dell'azienda Multiservizi spa e alle cui dipendenze l'originario ricorrente aveva chiesto ex art. 111 cpc di essere riassunto, previo accertamento della illegittimità del contratto di somministrazione a termine, in forza del quali egli aveva prestato la sua opera a favore della cedente. 2. La Corte di merito ha rilevato che dall'illegittimità del contratto d _ somministrazione di lavoro non poteva derivare la sua conversione in rapporto a tempo indeterminato per effetto del divieto previsto dall'art. 20 co. 6 della legge Regione Sicilia n. 11 del 2010, che testualmente recitava: <.... E' fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge>. Ha sottolineato, inoltre, che la disposizione in parola, sebbene contenuta nella legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, pubblicata nella gazzetta Ufficiale della egione del 14 maggio successivo, per effetto dell'art. 130 co. 2, si applicava a decorrere dall'1.1.2010 e, poiché il contratto di somministrazione oggetto del giudizio era stato stipulato il 7.1.2010, incappava ratione temporis nel divieto suddetto. 3. Avverso la sentenza di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione HI RA con sei motivi. 4. La Servizi Ausiliari Sicilia scpa ha resistito con controricorso. 5. Il Fallimento della Muitiservizi spa, in liquidazione, non ha svolto attività difensiva. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. RG 17022/2018 Ragioni della decisione 1. I motivi del ricorso principale possono essere così sintetizzati: 1) violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per erronea interpretazione del combinato disposto dell'art. 20 e 130 della Legge regionale n. 11 del 2010, pubblicata il 14.5.2010 e conseguentemente del principio "ternpus regit actum"; 2) violazione ex art. 360 n. 5vper omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe condotto la Corte di merito ad applicare il principio dell'efficacia riflessa giacché le sentenze prodotte riguardanti le società S.A.S. e Multiservizi e altri lavoratori contenevano statuizioni che escludono l'applicazione dell'art. 20 co. 6 della L.R. n. 11 del 2010; 3) violazione ex art. 360 n. 4 cpc, per non essersi la Corte di merito pronunciata ex art. 112 cpc,-sull'esistenza del giudicato riflesso formatosi e sulle statuizioni contenute nelle sentenze prodotte riguardanti le società S.A.S. e Multiservizi e altri lavoratori che contenevano statuizioni che escludono l'applicazione dell'art. 20 co. 6 della L.R. n. 11 del 2010; 4) violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione all'art. 2697 cc, per non avere la Corte di appello esaminato le sentenze prodotte e contenenti le statuizioni di fatto e di diritto che rappresentavano le premesse necessarie e il fondamento logico- giuridico che avevano condotto la Corte di Cassazione a non applicare l'art. 20, co. 6, della legge regionale n. 11 del 2010 e, quindi, a considerare il giudicato formatosi in quei giudizi come affermazioni imperative di verità; 5) la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 co.n. 3 / cpc, in relazione all'art. 117 della Costituzione, sotto l'aspetto che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato il comma 6 dell'art. 20 della Legge Regionale n. 11 del 2020 e disapplicato l'art. 27 del D.Igs. n. 276 del 2003, ritenendo che la Regione avesse competenze in materia del diritto del lavoro e che, quindi, nel processo di riordino la Regione potesse introdurre un divieto di assunzione, anche contro un ordine del giudice, su una materia (di diritto privato) di competenza esclusiva del potere legislativo dello Stato laddove, peraltro, il comma 6 dell'art. 20 è norma programmatica rivolta agli organi statutari e non incide sull'art. 27; 6) la violazione e/o falsa 2 RG 17022/2018 applicazione di legge ex art. 360 cc.
1. n. 3 cpc, sotto l'aspetto che la Corte ha ritenuto applicabile li comma 6 dell'art. 20 Legge regionale n. 11 del 2010 con ciò determinando l'inapplicabilità di una sanzione quale quella prevista dall'art. 27 del D.Igs. n. 276 del 2003 che è contenuta in una legge inerente alla materia dell'ordinamento civile e, quindi, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117 iper la quale non era prevista alcuna ektís-stia eccezione o deroga, 2. HI AN, con il punto 7) del ricorso, chiede che sia data una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 20co. 6/ della legge regionale citata o, in subordine, che venga sollevata questione di illegittimità costituzionale della disposizione. 3. Preliminarmente deve essere respinta la richiesta di improcedibilità del ricorso, formulata dal Procuratore Generale nella discussione orale e fondata sulla circostanza della mancata allegazione, all'atto introduttivo, della copia della sentenza impugnata ritualmente notificata. 4. Invero, dalla consultazione della produzione del ricorrente si rileva che !a gravata pronuncia è stata notificata alla controparte il 5.4.2018 ed è stata allegata al ricorso per cassazione a sua volta notificato il 31.5.2018, sicché non è ravvisabile alcun vizio che comporti l'improcedibilità del procedimento. 5. Venendo, quindi, allo scrutinio del primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che lo stesso è fondato. 6. La Corte territoriale, come già anticipato nello storico della presente sentenza, ha ritenuto che le domande di conversione del rapporto e di riammissione in servizio, proposte da CH RA, in relazione al contratto di somministrazione stipulato il 7.1.2010, nei confronti di Multiservizi spa e successivamente di Servizi Ausiliari Sicilia, andassero respinte perché, attesa la natura di società a partecipazione statale della prima, incappavano nel divieto, introdotto dall'art. 20,co. 6,1.r. Sicilia n. 11 del 2010 (che recitava: < ... E' fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, 3 RG 17022/2018 salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge>) ratIone temporis vigente in virtù dell'art. 130 co. 2 della medesima legge, che statuiva: "Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza dall'i° gennaio 2010", 7. La censura del ricorrente, con il primo motivo, concerne la denunziata violazione ed errata applicazione delle due disposizioni in ordine alla esatta individuazione deila data di entrata in vigore dell'art. 20 citato. 8. Orbene, deve rilevarsi che effettivamente la legge regionale Sicilia n. 11 del 12.5.2010 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 14 maggio 2010) prevede, in relazione alla entrata in vigore delle disposizioni ivi contenute, due diverse statuizioni: l'art. 130 (la cui rubrica è <effetti della manovra e copertura finanziaria>) che recita, come detto, al secondo comma: "Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza dall'i° gennaio 2010" e l'art. 131, co. 1, (la cui rubrica è
nel dubbio l'interprete deve considerarevlegge non retroattiva (Cass. n 1110 /1972). Inoltre, la qualificazione di una legge come atto di interpretazione autentica di preesistenti norme giuridiche presuppone una particolare struttura della fattispecie normativa che si deve integrare con la norma interpretata (Cass. n. 2289 del 1974; Cass. n. 1622 de 1983). 16. Nel caso dell'art. 20 co. 6 della legge n 11 del 2010 (Regione Sicilia), è agevole affermare che tali requisiti non sono ravvisabili nella sua formulazione. 17. Né può sostenersi, infine, che il principio della irretroattività, nel caso de quo, incontri il limite del "fatto compiuto" perché questo deve essere concepito nel senso che la legge nuova non solo non può essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, ma anche a quelli sorti anteriormente e ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia in tutto o in parte alle conseguenze attuali e future di esso (Cass. n. 301 del 1973; Cass n. 2433 dei 2000). 18. Nella ipotesi di accertata nullità del contratto di somministrazione di lavoro a termine, intercorso tra le parti, gli effetti del meccanismo sanzionatorio, riservato alla legge statale (art. 27 co. 1 Digs. n. 276 del 2003), retroagiscono espressamente con effetto dall'inizio della somministrazione, per cui la situazione giuridica soggettiva del lavoratore deve essere rapportata, in primo luogo, alla disciplina giuridica del fatto generatore della situazione stessa cui e collegato. 19. In conclusione, quindi, non può condividersi il pregiudiziale assunto della Corte territoriale che ha rigettato le domande dell'originario ricorrente sul presupposto assorbente che l'art. 20 co. 6 della legge regionale n. 11 del 2010 si applichi dali'1°.1.2010, dovendosi, invece, avere riguardo, come Il Presidente Dott.,ssa Rosa Arienzo RG 17022/2018 entrata in vigore, all'art. 131 della stessa legge (giorno stesso della sua pubblicazione, cioè il 14 maggio 2010). 20. Alla stregua di quanto esposto, il primo motivo deve essere accolto, assorbita la trattazione degli altri;
a sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi sopra esposti e provvedendo anche sulle spese de presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Romani novembre 2020.