Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2021, n. 5818
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Sentenza 3 marzo 2021

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L'art. 20, comma 6, della l.r. Sicilia n. 11 del 2010, che impedisce alle società a partecipazione regionale di assumere nuovo personale a tempo determinato o indeterminato, non è suscettibile di applicazione retroattiva, trattandosi di disposizione proibitiva di un determinato comportamento che, in mancanza di specifica previsione di segno contrario, soggiace al principio generale di cui all'art. 11 prel. c.c.. (Nella specie, relativa a un contratto di somministrazione a termine stipulato il 7 gennaio 2010, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di conversione del rapporto avanzata dal lavoratore, sul presupposto che non possa trovare applicazione l'art. 130, comma 2, della legge regionale, secondo cui le disposizioni della stessa si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2010).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2021, n. 5818
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5818
    Data del deposito : 3 marzo 2021

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