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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1763/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1763/2022 promossa da:
) rappresentata e difesa dall' Avv. FORESTI Parte_1 C.F._1
ENRICO;
ATTRICE
contro
) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
TONINI ANNAMARIA;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale da cose in custodia – art. 2051 c.c.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia 1'Ill.mo Giudice del Tribunale di Mantova, contrariis reiectis,
➢ accertare la responsabilità di parte convenuta per le infiltrazioni idriche verificatesi nei giorni 15.09.2021 e 16.09.2021 in due locali adiacenti, appartenenti all'immobile di proprietà e, conseguentemente Parte_1
➢ condannare all'integrale risarcimento di tutti i danni occorsi e Controparte_1 indicati in narrativa dell'atto di citazione mediante pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 6.148,00 + 22% iva, per un totale di € 7.500,56 o in quella somma inferiore che risultasse in esito al presente giudizio, sempre maggiorata di 22% iva di legge.
In ogni caso, condannarsi la convenuta al rimborso delle spese e dei compensi del giudizio, con maggiorazione del 15% per spese generali, 4% CPA e 22% Iva secondo legge, nonchè porre le spese di CTU e di CTP in via definitiva a carico esclusivo della convenuta.”
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni sopra esposte:
nel merito, in via principale: accertati i fatti allegati da parte convenuta, per tutti i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, considerato il comportamento ostativo tenuto da parte attrice, dichiarare che nulla è dovuto a a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni subiti a seguito delle infiltrazioni di acqua del 15 e 16 settembre
2021 per cui è causa e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande tutte spiegate dall'attrice nei confronti di parte convenuta poiché infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso, con rifusione integrale delle spese, anche forfettarie, e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge, ivi comprese spese tecniche per eventuali C.T.U. e C.T.P.
In via istruttoria si ribadiscono le produzioni, le eccezioni e le istanze già formulate in comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie depositate ex art 183, co. 6, c.p.c., nei verbali d'udienza e nelle note scritte prodotte in sostituzione d'udienza.”
pagina 2 di 8 Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua nel proprio immobile, adibito a studio medico dentistico, sito in Ostiglia (MN),
Passaggio Cappa d'Oro n. 8, al piano terra del Condominio Cappa d'Oro, verificatesi in data 15 e 16 settembre 2021 e provenienti dalla proprietà di parte convenuta, sita al piano superiore del medesimo Condominio.
Parte convenuta, costituendosi, non ha contestato le allegazioni attoree circa il verificarsi delle infiltrazioni e la loro provenienza, contestando tuttavia l'estensione del danno e la quantificazione del risarcimento richiesto da parte attrice.
2. La causa è stata debitamente istruita assumendo la prova orale richiesta dalle parti, nei limiti in cui è stata ritenuta ammissibile, e tramite espletamento di CTU al fine di verificare lo stato dei luoghi e l'entità del danno occorso alla proprietà attorea.
***
3. La domanda attorea è fondata e va accolta, sebbene l'entità del risarcimento richiesto debba essere contenuta nei termini che seguono.
4. La fattispecie concreta va ricondotta alla previsione dell'art. 2051 (ex multis Cass. n.
21788/2015 e Cass. n. 25239/2011), vertendosi in ipotesi di responsabilità per danno da cose in custodia.
Trattandosi di ipotesi di responsabilità oggettiva, all'attore compete la prova del danno e del nesso di causalità, mentre al convenuto fa capo l'onere di provare che l'evento si verificò a causa di un caso fortuito (da ultimo Cass. SU Ord. n. 20943/2022).
5. Orbene, nel caso di specie, risultano provati tanto il danno, quanto il nesso causale tra lo stesso e l'immobile di proprietà della convenuta.
6. Quanto all'esistenza del danno-evento, certo riscontro è infatti fornito dall'ampia documentazione versata in atti (cfr. fotografie dei luoghi prodotte ai docc. da 1 a 5 e da 13 a
25 del fascicolo attoreo ma anche al doc. 13 fascicolo di parte convenuta, oltre ai video prodotti ai docc. da 10 a 12 fascicolo attoreo), dalle dichiarazioni dei testi escussi (cfr. verbale udienza del 25.10.2023) e dalla relazione redatta dal CTU in questa sede nominato, il Geom. (cfr. relazione depositata in data 2.04.2024). Persona_1
pagina 3 di 8 Dalle evidenze istruttorie è in particolare emerso come l'infiltrazione abbia riguardato due locali adiacenti dell'immobile di proprietà attorea, uno in misura maggiore (un ambulatorio al tempo inutilizzato) e uno in misura minore (la c.d. sala ristoro).
7. Tale circostanza emerge, in primo luogo, dalla documentazione fotografica in atti (già richiamata), che rappresenta evidentemente due distinti locali i cui solai furono attinti dall'acqua proveniente dall'appartamento sovrastante.
8. Anche l'assunzione della prova orale ha inoltre confermato come l'infiltrazione, seppure in misura differente, abbia interessato due vani dell'immobile.
In tal senso hanno riferito sia il teste , tecnico chiamato dalla convenuta Testimone_1 proprio in occasione della segnalazione dell'infiltrazione, in data Controparte_1
16.9.2022; sia il teste , idraulico chiamato dall'attrice in Testimone_2 Parte_1 occasione delle infiltrazioni verificatesi tanto il 15.11.2022 quanto il 16.9.2022; sia la teste
ex dipendente dell'attrice, anch'essa presente in occasione Testimone_3 dell'infiltrazione del 16.9.2021 (cfr. verbale udienza del 25.10.2023).
Non è invece apparsa utile ai fini di cui è causa la testimonianza dell'ulteriore teste Tes_4
(cfr. verbale udienza cit.), perito della in
[...] Parte_2 cui si trovano le proprietà esclusive delle parti, che ha dichiarato di non aver esaminato direttamente i luoghi, avendo visionato esclusivamente fotografie scattate da altri, e che non
è stato dunque in grado di fornire informazioni utili in merito all'entità dell'infiltrazione e del danno.
Parimenti, non è apparsa dirimente la testimonianza del teste (cfr. verbale Testimone_5 udienza cit.), marito della convenuta, che, nel corso di vari sopralluoghi presso l'immobile dell'attrice in occasione del verificarsi delle infiltrazioni, ha espressamente affermato di essersi soffermato solo su una delle due stanze attinte dall'infiltrazione (l'ambulatorio maggiormente danneggiato) e di non aver visionato la seconda stanza (la c.d. sala ristoro), non potendosi dunque la sua testimonianza ritenere utile al fine di accertare l'estensione dell'infiltrazione anche a tale secondo vano.
9. Infine, anche il CTU, nel corso dei sopralluoghi effettuati ed a seguito dall'esame della documentazione in atti, ha accertato l'effettiva estensione dell'infiltrazione proveniente dal solaio ai due vani dell'immobile attoreo (cfr. pagg. 4 ss CTU in atti), indicandoli visivamente nella planimetria inserita a pag. 7 dell'elaborato.
pagina 4 di 8 10. Quanto al nesso causale tra l'immobile di proprietà della convenuta ed il danno da infiltrazione, a ben vedere, non vi è contestazione.
La stessa convenuta ha infatti ammesso, fin dalla costituzione, come, dopo la segnalazione delle infiltrazioni da parte dell'attrice, a seguito di ispezioni sulle tubature di un proprio appartamento sito al piano superiore rispetto a quello attoreo, sia emerso come l'acqua provenisse dalla rottura di un raccordo del tubo di scarico delle acque bianche di un appartamento di proprietà della stessa convenuta, allora concesso in locazione a terzi (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione).
Dovendosi ritenere accertato che la perdita in questione derivi dunque dall'impianto idraulico conglobato nella struttura muraria dell'immobile di proprietà della convenuta, non v'è dunque dubbio che su di questa ricada la relativa custodia e responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
11. Infatti, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, come già anticipato, la fattispecie dell'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, sicché è sufficiente, per l'applicazione della stessa fattispecie, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
Non rileva invece la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile dunque non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno.
Nel caso di specie, d'altronde, parte convenuta non ha mai allegato né fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
12. Tutto ciò premesso in merito all'an della responsabilità della convenuta, venendo ai profili afferenti al quantum debeatur, si ritiene che il danno patrimoniale vada risarcito nei limiti dei costi congruamente stimati dal CTU, che ha tenuto conto parzialmente delle osservazioni critiche del CTP di parte attrice, per gli interventi necessari a ripristinare l'immobile, per complessivi Euro 1.978,78 oltre ad IVA al 22%, dunque per un totale di
Euro 2.414,00.
13. Le valutazioni del CTU nel quantificare i costi di ripristino, specificamente illustrate nell'elaborato peritale (pag. 12) al quale si rinvia per maggior dettaglio, appaio congrue e condivisibili tenuto conto dell'attuale estensione della zona danneggiata - come riscontrata pagina 5 di 8 nel corso del sopralluogo effettuato durante l'indagine peritale e come descritta dal consulente nel proprio elaborato - dovendosi aderire alle risposte logicamente e scientificamente rigorose e motivate fornite dal CTU alle osservazioni svolte dal CTP di parte attrice.
14. Quanto all'IVA, in primo luogo, non v'è dubbio che essa debba essere ricompresa nella voce di danno risarcibile.
Appare infatti condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui: “In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene […] comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione.” (Cass. 22580/2022).
Nel caso di specie, in particolare, in assenza di specifiche allegazioni della convenuta sul punto, non v'è ragione per ritenere che l'attrice, proprietaria privata dell'immobile, possa beneficiare di simili rimborsi o detrazioni.
15. In secondo luogo, va precisato che l'imposta debba quantificarsi al 22%, non già al
10% come erroneamente indicato dal CTU.
Parte attrice ha infatti correttamente osservato come l'art. 2, c. 11, L. 23.12.2009, n. 191
(Finanziaria 2010), che ha modificato l'art. 1 c. 18, L. 244/2007, prevede l'IVA agevolata al
10% per gli interventi manutentivi su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, non essendo prevista analoga norma in merito ai fabbricati ad uso commerciale.
L'IVA agevolata non si applica, dunque, al caso di specie, in cui l'intervento di manutenzione non riguarda un immobile ad uso abitativo, ma commerciale, in quanto pacificamente adibito a studio medico.
16. Va infine osservato come non vi sia prova della circostanza, allegata da parte convenuta e contestata da parte attrice, che questa sia già stata parzialmente risarcita del danno subito per la somma di Euro 197,00 dalla Compagnia assicuratrice del Condominio che, per stessa ammissione della convenuta, avrebbe liquidato al Condominio stesso, non già all'attrice, tale somma a fronte di un accordo transattivo che parte attrice ha sempre allegato di non aver mai conosciuto.
pagina 6 di 8 17. Sulle somme liquidate come sopra indicate, trattandosi di debito di valore, andranno poi calcolate la devalutazione alla data dell'evento (16.09.2021) e la rivalutazione, oltre agli gli interessi legali da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno fino alla presente decisione, al fine di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito che ha generato il danno.
Il danno liquidabile comprensivo di devalutazione, rivalutazione ed interessi fino alla data odierna è dunque pari ad Euro 2.618,52.
18. A seguito della liquidazione operata in questa sede il debito di valore si converte in debito di valuta, sicché su di esso dovranno computarsi i normali interessi moratori ex lege.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono dunque poste integralmente a carico di parte convenuta.
20. Nonostante le allegazioni di parte convenuta, infatti, non si ravvisa prova di comportamenti attorei connotati da colpa o mala fede tali da giustificare ai sensi dell'art. 92
c. 1 c.p.c., un diverso riparto delle spese.
Inoltre, le offerte transattive formulate da parte convenuta nel corso del giudizio, sia all'udienza del 24.01.2023 sia con note scritte depositate in data 16.04.2024, risultano inferiori rispetto all'importo liquidato all'esito del giudizio.
Infine, neppure il fatto che la domanda attorea sia stata accolta in misura sensibilmente ridotta giustificherebbe di per sé un diverso riparto delle spese.
Appare infatti condivisibile l'orientamento giurisprudenziale consolidato per cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. 32061/2022)
21. Le spese sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della domanda, limitatamene alla misura in cui essa è stata accolta, e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di pagina 7 di 8 fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi processuali.
22. Devono infine porsi integralmente a carico di parte convenuta, soccombente, le spese di
CTU, già liquidate come da separato decreto.
23. Da ultimo deve osservarsi come parte attrice, pur chiedendone la rifusione, non ha documentato né quantificato le spese di CTP, da ritenersi dunque non suscettibili di rifusione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa, ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte, il Tribunale, in composizione monocratica, così decide:
1) accerta la responsabilità ex art. 2051 c.c. di parte convenuta Controparte_1 per le infiltrazioni verificatesi nei giorni 15.09.2021 e 16.09.2021 nell'immobile di proprietà ito in Ostiglia (MN), Passaggio Cappa d'Oro n. 8; Parte_1
2) condanna la convenuta all'integrale risarcimento di tutti i Controparte_1 danni occorsi mediante pagamento in favore dell'attrice ella somma di Parte_1
Euro 2.618,52, oltre interessi come per legge dalla presente sentenza al saldo effettivo;
3) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in Euro 264,00 per spese ed Euro Parte_1
2.552,00 per compenso professionali, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta . Controparte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Mantova, 10/01/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1763/2022 promossa da:
) rappresentata e difesa dall' Avv. FORESTI Parte_1 C.F._1
ENRICO;
ATTRICE
contro
) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
TONINI ANNAMARIA;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale da cose in custodia – art. 2051 c.c.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia 1'Ill.mo Giudice del Tribunale di Mantova, contrariis reiectis,
➢ accertare la responsabilità di parte convenuta per le infiltrazioni idriche verificatesi nei giorni 15.09.2021 e 16.09.2021 in due locali adiacenti, appartenenti all'immobile di proprietà e, conseguentemente Parte_1
➢ condannare all'integrale risarcimento di tutti i danni occorsi e Controparte_1 indicati in narrativa dell'atto di citazione mediante pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 6.148,00 + 22% iva, per un totale di € 7.500,56 o in quella somma inferiore che risultasse in esito al presente giudizio, sempre maggiorata di 22% iva di legge.
In ogni caso, condannarsi la convenuta al rimborso delle spese e dei compensi del giudizio, con maggiorazione del 15% per spese generali, 4% CPA e 22% Iva secondo legge, nonchè porre le spese di CTU e di CTP in via definitiva a carico esclusivo della convenuta.”
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni sopra esposte:
nel merito, in via principale: accertati i fatti allegati da parte convenuta, per tutti i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, considerato il comportamento ostativo tenuto da parte attrice, dichiarare che nulla è dovuto a a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni subiti a seguito delle infiltrazioni di acqua del 15 e 16 settembre
2021 per cui è causa e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande tutte spiegate dall'attrice nei confronti di parte convenuta poiché infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso, con rifusione integrale delle spese, anche forfettarie, e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge, ivi comprese spese tecniche per eventuali C.T.U. e C.T.P.
In via istruttoria si ribadiscono le produzioni, le eccezioni e le istanze già formulate in comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie depositate ex art 183, co. 6, c.p.c., nei verbali d'udienza e nelle note scritte prodotte in sostituzione d'udienza.”
pagina 2 di 8 Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua nel proprio immobile, adibito a studio medico dentistico, sito in Ostiglia (MN),
Passaggio Cappa d'Oro n. 8, al piano terra del Condominio Cappa d'Oro, verificatesi in data 15 e 16 settembre 2021 e provenienti dalla proprietà di parte convenuta, sita al piano superiore del medesimo Condominio.
Parte convenuta, costituendosi, non ha contestato le allegazioni attoree circa il verificarsi delle infiltrazioni e la loro provenienza, contestando tuttavia l'estensione del danno e la quantificazione del risarcimento richiesto da parte attrice.
2. La causa è stata debitamente istruita assumendo la prova orale richiesta dalle parti, nei limiti in cui è stata ritenuta ammissibile, e tramite espletamento di CTU al fine di verificare lo stato dei luoghi e l'entità del danno occorso alla proprietà attorea.
***
3. La domanda attorea è fondata e va accolta, sebbene l'entità del risarcimento richiesto debba essere contenuta nei termini che seguono.
4. La fattispecie concreta va ricondotta alla previsione dell'art. 2051 (ex multis Cass. n.
21788/2015 e Cass. n. 25239/2011), vertendosi in ipotesi di responsabilità per danno da cose in custodia.
Trattandosi di ipotesi di responsabilità oggettiva, all'attore compete la prova del danno e del nesso di causalità, mentre al convenuto fa capo l'onere di provare che l'evento si verificò a causa di un caso fortuito (da ultimo Cass. SU Ord. n. 20943/2022).
5. Orbene, nel caso di specie, risultano provati tanto il danno, quanto il nesso causale tra lo stesso e l'immobile di proprietà della convenuta.
6. Quanto all'esistenza del danno-evento, certo riscontro è infatti fornito dall'ampia documentazione versata in atti (cfr. fotografie dei luoghi prodotte ai docc. da 1 a 5 e da 13 a
25 del fascicolo attoreo ma anche al doc. 13 fascicolo di parte convenuta, oltre ai video prodotti ai docc. da 10 a 12 fascicolo attoreo), dalle dichiarazioni dei testi escussi (cfr. verbale udienza del 25.10.2023) e dalla relazione redatta dal CTU in questa sede nominato, il Geom. (cfr. relazione depositata in data 2.04.2024). Persona_1
pagina 3 di 8 Dalle evidenze istruttorie è in particolare emerso come l'infiltrazione abbia riguardato due locali adiacenti dell'immobile di proprietà attorea, uno in misura maggiore (un ambulatorio al tempo inutilizzato) e uno in misura minore (la c.d. sala ristoro).
7. Tale circostanza emerge, in primo luogo, dalla documentazione fotografica in atti (già richiamata), che rappresenta evidentemente due distinti locali i cui solai furono attinti dall'acqua proveniente dall'appartamento sovrastante.
8. Anche l'assunzione della prova orale ha inoltre confermato come l'infiltrazione, seppure in misura differente, abbia interessato due vani dell'immobile.
In tal senso hanno riferito sia il teste , tecnico chiamato dalla convenuta Testimone_1 proprio in occasione della segnalazione dell'infiltrazione, in data Controparte_1
16.9.2022; sia il teste , idraulico chiamato dall'attrice in Testimone_2 Parte_1 occasione delle infiltrazioni verificatesi tanto il 15.11.2022 quanto il 16.9.2022; sia la teste
ex dipendente dell'attrice, anch'essa presente in occasione Testimone_3 dell'infiltrazione del 16.9.2021 (cfr. verbale udienza del 25.10.2023).
Non è invece apparsa utile ai fini di cui è causa la testimonianza dell'ulteriore teste Tes_4
(cfr. verbale udienza cit.), perito della in
[...] Parte_2 cui si trovano le proprietà esclusive delle parti, che ha dichiarato di non aver esaminato direttamente i luoghi, avendo visionato esclusivamente fotografie scattate da altri, e che non
è stato dunque in grado di fornire informazioni utili in merito all'entità dell'infiltrazione e del danno.
Parimenti, non è apparsa dirimente la testimonianza del teste (cfr. verbale Testimone_5 udienza cit.), marito della convenuta, che, nel corso di vari sopralluoghi presso l'immobile dell'attrice in occasione del verificarsi delle infiltrazioni, ha espressamente affermato di essersi soffermato solo su una delle due stanze attinte dall'infiltrazione (l'ambulatorio maggiormente danneggiato) e di non aver visionato la seconda stanza (la c.d. sala ristoro), non potendosi dunque la sua testimonianza ritenere utile al fine di accertare l'estensione dell'infiltrazione anche a tale secondo vano.
9. Infine, anche il CTU, nel corso dei sopralluoghi effettuati ed a seguito dall'esame della documentazione in atti, ha accertato l'effettiva estensione dell'infiltrazione proveniente dal solaio ai due vani dell'immobile attoreo (cfr. pagg. 4 ss CTU in atti), indicandoli visivamente nella planimetria inserita a pag. 7 dell'elaborato.
pagina 4 di 8 10. Quanto al nesso causale tra l'immobile di proprietà della convenuta ed il danno da infiltrazione, a ben vedere, non vi è contestazione.
La stessa convenuta ha infatti ammesso, fin dalla costituzione, come, dopo la segnalazione delle infiltrazioni da parte dell'attrice, a seguito di ispezioni sulle tubature di un proprio appartamento sito al piano superiore rispetto a quello attoreo, sia emerso come l'acqua provenisse dalla rottura di un raccordo del tubo di scarico delle acque bianche di un appartamento di proprietà della stessa convenuta, allora concesso in locazione a terzi (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione).
Dovendosi ritenere accertato che la perdita in questione derivi dunque dall'impianto idraulico conglobato nella struttura muraria dell'immobile di proprietà della convenuta, non v'è dunque dubbio che su di questa ricada la relativa custodia e responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
11. Infatti, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, come già anticipato, la fattispecie dell'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, sicché è sufficiente, per l'applicazione della stessa fattispecie, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
Non rileva invece la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile dunque non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno.
Nel caso di specie, d'altronde, parte convenuta non ha mai allegato né fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
12. Tutto ciò premesso in merito all'an della responsabilità della convenuta, venendo ai profili afferenti al quantum debeatur, si ritiene che il danno patrimoniale vada risarcito nei limiti dei costi congruamente stimati dal CTU, che ha tenuto conto parzialmente delle osservazioni critiche del CTP di parte attrice, per gli interventi necessari a ripristinare l'immobile, per complessivi Euro 1.978,78 oltre ad IVA al 22%, dunque per un totale di
Euro 2.414,00.
13. Le valutazioni del CTU nel quantificare i costi di ripristino, specificamente illustrate nell'elaborato peritale (pag. 12) al quale si rinvia per maggior dettaglio, appaio congrue e condivisibili tenuto conto dell'attuale estensione della zona danneggiata - come riscontrata pagina 5 di 8 nel corso del sopralluogo effettuato durante l'indagine peritale e come descritta dal consulente nel proprio elaborato - dovendosi aderire alle risposte logicamente e scientificamente rigorose e motivate fornite dal CTU alle osservazioni svolte dal CTP di parte attrice.
14. Quanto all'IVA, in primo luogo, non v'è dubbio che essa debba essere ricompresa nella voce di danno risarcibile.
Appare infatti condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui: “In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene […] comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione.” (Cass. 22580/2022).
Nel caso di specie, in particolare, in assenza di specifiche allegazioni della convenuta sul punto, non v'è ragione per ritenere che l'attrice, proprietaria privata dell'immobile, possa beneficiare di simili rimborsi o detrazioni.
15. In secondo luogo, va precisato che l'imposta debba quantificarsi al 22%, non già al
10% come erroneamente indicato dal CTU.
Parte attrice ha infatti correttamente osservato come l'art. 2, c. 11, L. 23.12.2009, n. 191
(Finanziaria 2010), che ha modificato l'art. 1 c. 18, L. 244/2007, prevede l'IVA agevolata al
10% per gli interventi manutentivi su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, non essendo prevista analoga norma in merito ai fabbricati ad uso commerciale.
L'IVA agevolata non si applica, dunque, al caso di specie, in cui l'intervento di manutenzione non riguarda un immobile ad uso abitativo, ma commerciale, in quanto pacificamente adibito a studio medico.
16. Va infine osservato come non vi sia prova della circostanza, allegata da parte convenuta e contestata da parte attrice, che questa sia già stata parzialmente risarcita del danno subito per la somma di Euro 197,00 dalla Compagnia assicuratrice del Condominio che, per stessa ammissione della convenuta, avrebbe liquidato al Condominio stesso, non già all'attrice, tale somma a fronte di un accordo transattivo che parte attrice ha sempre allegato di non aver mai conosciuto.
pagina 6 di 8 17. Sulle somme liquidate come sopra indicate, trattandosi di debito di valore, andranno poi calcolate la devalutazione alla data dell'evento (16.09.2021) e la rivalutazione, oltre agli gli interessi legali da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno fino alla presente decisione, al fine di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito che ha generato il danno.
Il danno liquidabile comprensivo di devalutazione, rivalutazione ed interessi fino alla data odierna è dunque pari ad Euro 2.618,52.
18. A seguito della liquidazione operata in questa sede il debito di valore si converte in debito di valuta, sicché su di esso dovranno computarsi i normali interessi moratori ex lege.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono dunque poste integralmente a carico di parte convenuta.
20. Nonostante le allegazioni di parte convenuta, infatti, non si ravvisa prova di comportamenti attorei connotati da colpa o mala fede tali da giustificare ai sensi dell'art. 92
c. 1 c.p.c., un diverso riparto delle spese.
Inoltre, le offerte transattive formulate da parte convenuta nel corso del giudizio, sia all'udienza del 24.01.2023 sia con note scritte depositate in data 16.04.2024, risultano inferiori rispetto all'importo liquidato all'esito del giudizio.
Infine, neppure il fatto che la domanda attorea sia stata accolta in misura sensibilmente ridotta giustificherebbe di per sé un diverso riparto delle spese.
Appare infatti condivisibile l'orientamento giurisprudenziale consolidato per cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. 32061/2022)
21. Le spese sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della domanda, limitatamene alla misura in cui essa è stata accolta, e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di pagina 7 di 8 fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi processuali.
22. Devono infine porsi integralmente a carico di parte convenuta, soccombente, le spese di
CTU, già liquidate come da separato decreto.
23. Da ultimo deve osservarsi come parte attrice, pur chiedendone la rifusione, non ha documentato né quantificato le spese di CTP, da ritenersi dunque non suscettibili di rifusione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa, ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte, il Tribunale, in composizione monocratica, così decide:
1) accerta la responsabilità ex art. 2051 c.c. di parte convenuta Controparte_1 per le infiltrazioni verificatesi nei giorni 15.09.2021 e 16.09.2021 nell'immobile di proprietà ito in Ostiglia (MN), Passaggio Cappa d'Oro n. 8; Parte_1
2) condanna la convenuta all'integrale risarcimento di tutti i Controparte_1 danni occorsi mediante pagamento in favore dell'attrice ella somma di Parte_1
Euro 2.618,52, oltre interessi come per legge dalla presente sentenza al saldo effettivo;
3) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in Euro 264,00 per spese ed Euro Parte_1
2.552,00 per compenso professionali, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta . Controparte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Mantova, 10/01/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
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