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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/05/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1458/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1458/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti SCAPIN GIOVANNI e SCAPIN ERIKA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VERONESI RO- CP_1 C.F._1
RT
SI ZI (C.F. ), C.F._2
CONVENUTI
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, accertati i fatti esposti e previe le declaratorie tutte di ragione
e/o di legge:
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dai convenuti in quanto relative a rapporti già accer- tati con decreto ingiuntivo, non opposto e dichiarato esecutivo e, pertanto, il rapporto giuridico in forza del quale è maturato il credito non può essere oggetto di ulteriore giudizio. pagina 1 di 8 IN VIA PRINCIPALE: dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 e segg. cod. civ., nullo, invalido, inefficace e non opponibile alla l'atto di incremento del fondo patrimoniale, stipulato in data Parte_1
05.09.2019 dal sig. unitamente alla moglie, ZI LS, con atto (n. 2073 Rep., n. 1264 Racc., CP_1 trascritto in data 10.09.2019 ai nn. 19497 e 13921, ed annotato a margine dell'atto di matrimonio) a ministero del dott. notaio in Fidenza, con il quale il sig. conferiva nel fondo patrimoniale Persona_1 CP_1
(già costituito in data 24.01.1992 con atto n. 11445 Rep. a ministero del notaio registrato il Persona_2
10.02.1992 al n. 946 e trascritto il 12.02.2019 al n. 2694, ed annotato nell'atto di matrimonio) la piena pro- prietà del compendio immobiliare sito in Comune di Noceto, costituito da villa, avente accesso da via Ponte Taro me- glio identificata nel NCEU del comune di Noceto al Fg. 27, mapp. 43 sub 1, cat. A/8 vani 11,5, nonché da ri- messa, avente accesso da via della Commenda, meglio identificata nel Comune di Noceto al Fg. 27, mapp. 490 sub1, C/6 Cl.2, mq. 41. Il tutto con confini meglio precisati in mappa e salvo altri più precisi.
IN VIA SUBORDINATA O ALTERNATIVA:
1) Dichiarare, la simulazione assoluta del predetto atto di incremento del fondo patrimoniale con conseguente decla- ratoria di nullità e/o inefficacia dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 c.c., nei confronti della
[...]
Parte_1
2) In ogni caso, dichiarare che i beni immobili di cui alla descrizione che precede sono assoggettabili alla responsabili- tà patrimoniale del debitore a favore della ricorrente ex art. CP_1 Parte_1
2902 c.c. Ordinarsi la trascrizione e l'annotazione della emananda sentenza con ogni consequenziale provvedimento di legge.
3) Con vittoria di spese e compenso professionale oltre IVA e CPA come per legge”.
Per il convenuto : CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, disattesa ogni contraria istanza, previe le pronunce e le declaratorie meglio viste:
IN VIA PRINCIPALE:
Accertata e dichiarata l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. al fine della revocatoria ordinaria, con- CP_ fermare la validità dell'atto di incremento del fondo patrimoniale costituito dal sig. e dichiararne, conseguente- Contr mente, l'opponibilità alla
Rigettare ogni domanda formulata da parte attrice.
IN VIA RICONVENZIONALE:
pagina 2 di 8 CP_ Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. il 2.02.2016 e, per l'effetto, dichiarare la nullità/illegittimità/inesistenza del titolo esecutivo vantato dall'attrice, ovvero il Decreto Ingiuntivo n. CP_ 688/2019 e che, quindi, nulla è dovuto a tale titolo dal sig. alla CP_3
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adìto dovesse ritenere valida la fideiussione omnibus sot- CP_ toscritta dal sig. e revocabile l'atto di incremento del fondo patrimoniale del 5.09.2019, salvaguardare e non ledere il diritto di abitazione della sig.ra ZI per i motivi dedotti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese
e compensi di lite, oltre accessori di legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale i coniugi e LS ZI, al fine di sentir dichiarare CP_1
l'inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto a ministero del Notaio Dott. del 05/09/2019, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Persona_1
Parma il 10/09/2019, con il quale conferiva in fondo patrimoniale, già costituito il CP_1
24/01/1992 con atto a ministero del notaio Dott. i seguenti beni di sua proprietà Persona_2 esclusiva:
- villa, sita in Noceto, avente accesso da via Ponte Taro, meglio identificata nel NCEU del comune di Noceto al Fg. 27, mapp. 43 sub 1, cat. A/8 vani 11,5;
- rimessa, sita in Noceto, avente accesso da via della Commenda, meglio identificata nel
NCEU del Comune di Noceto al Fg. 27, mapp. 490 sub1, C/6 Cl.2, mq. 41.
A sostegno della domanda, l'attrice esponeva che: i) con atto del 02/02/2016 rilascia- CP_1 va a fideiussione fino alla concorrenza di € 500.000,00 a garanzia Parte_1 delle obbligazioni della società F&B International S.r.l., di cui lo stesso fideiussore era socio unico e amministratore unico;
ii) a seguito della garanzia prestata, la concedeva alla società garanti- Pt_1 ta in data 18/02/2016, un finanziamento di € 300.000,00; in data 24/02/2016 una linea di credito di € 250.000,00 per anticipazioni commerciali;
in data 19/05/2017 una linea di credito di €
100.000,00 per anticipazioni all'import contro cessione di credito;
in data 01/12/2017 un finan- ziamento a medio e lungo termine con ammortamento graduale del capitale di € 150.000,00; iii) a causa del mancato pagamento di quanto dovuto, la AN otteneva il decreto ingiuntivo n.
688/2020, R.G. n.1451/2020, emesso in data 05/05/2020, con il quale ingiungeva alla società F&B
pagina 3 di 8 International S.r.l. ed al sig. di pagare in solido fra loro la somma di € 225.662,34 oltre CP_1 interessi e spese. Tale decreto ingiuntivo non veniva opposto nei termini di legge e con decreto n.
8134 del 28/09/2020 il Giudice ne dichiarava l'esecutività; iv) in data 05/09/2019 il sig. Parte_2 grava il fondo patrimoniale costituito con la coniuge conferendovi i beni immobili sopra indicati;
v) l'atto di incremento del fondo patrimoniale arrecava un grave pregiudizio alle ragioni creditorie della sussistendo, altresì, gli ulteriori presupposti previsti dalla legge ai fini della revocatoria Pt_1 dell'atto in questione.
Si costituiva in giudizio il quale contestava le domande attoree, chiedendone il rigetto. CP_1
Il convenuto eccepiva, in via principale, l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. ai fini della revocatoria e, in via riconvenzionale, la nullità della fideiussione rilasciata alla AN alla luce della lettura combinata dell'art. 1418 c.c. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/90 in quanto con- tenente le clausole di cui al Modulo ABI vietate dalla legge Antitrust.
La causa era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 19/11/2024, era trattenuta in decisione con la conces- sione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. La domanda di revocatoria proposta da è fondata e va Parte_1 accolta, per le ragioni di seguito specificate.
2.1. Come è noto, la prima condizione richiesta dall'art. 2901 c.c. ai fini della revocatoria di un atto dispositivo è la sussistenza di un valido rapporto di credito tra istante e convenuto disponente.
Nel caso di specie tale presupposto è indiscutibilmente attestato dal decreto ingiuntivo di questo
Tribunale n. 688/2020, emesso in data 5/05/2020 nel procedimento R.G. n.1451/2020, con il quale è stato ordinato a F&B International S.r.l. e di pagare in solido a CP_1 [...]
l'importo di € 225.662,34, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, Parte_1 decreto non opposto e dichiarato esecutivo il 28/09/2020 (doc. 5 di parte attrice).
È pacifico, peraltro, che l'emissione del suddetto decreto ingiuntivo sia stata determinata dal man- cato rimborso di una pluralità di finanziamenti e aperture di credito concessi dalla tra il 2016 Pt_1
e il 2017 alla società F&B International S.r.l., di cui era socio unico e amministratore CP_1 unico e per la quale si era costituito fideiussore con atto del 2/02/2016 (doc. 1 di parte attrice).
Tale circostanza vale indubbiamente ad attestare l'anteriorità del credito (da valutarsi in relazione al momento in cui lo stesso è sorto) rispetto all'atto dispositivo della cui revocatoria si discute in que-
pagina 4 di 8 sta sede, rappresentato dall'atto di integrazione del 5/09/2019 con cui ha conferito in CP_1 fondo patrimoniale beni immobili di cui era proprietario esclusivo (doc. 6 di parte attrice), a pre- scindere dal momento in cui il fondo stesso è stato costituito.
2.2. Quanto al requisito dell'eventus damni, esso si ricollega evidentemente nel caso di specie alle li- mitazioni poste dall'art. 170 c.c. alla possibilità per i creditori di soddisfarsi sui beni conferiti in fondo patrimoniale (in argomento cfr. Cass. n. 966/2007).
A riguardo, appare solo opportuno ricordare che, secondo costante giurisprudenza di legittimità (ex multiis Cass. 25 settembre 2019 n. 23907/2019, Cass. 19 luglio 2018 n. 19207), in materia di azione revocatoria ordinaria grava sul debitore l'onere di provare che il suo patrimonio residuo sia tale da consentire di soddisfare le ragioni del creditore, dimostrando l'insussistenza del rischio di futura in- solvenza.
Nel caso di specie non è stato offerto alcun elemento agli atti che consenta di ravvisare tale circo- stanza, essendosi sul punto la difensa del convenuto limitata a rilevare che: “l'odierno convenuto è pro- prietario, come già detto, di altri immobili non facenti parte del fondo patrimoniale” (pag. 3 comparsa di costi- tuzione).
2.3. Con riguardo ai presupposti soggettivi dell'azione revocatoria, la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che si andava ad arrecare alle ragioni creditorie mediante l'atto dispositivo di cui trattasi (c.d. scientia damni) emerge agevolmente nel caso di specie dal rilievo che CP_1 non solo era socio unico ed amministratore della società F&B International S.r.l. per la quale si era costituito fideiussore - e come tale indubbiamnete a conoscenza dell'esposizione debitoria della stessa, come risultante anche dal bilancio al 31/12/2018 (doc. 3 di parte attrice) -, ma era stato an- che personalmente destinatario delle intimazioni di pagamento (doc.
7-8 di parte attrice) inviate dalla solo pochi mesi prima il compimento dell'atto dispositivo, a fronte del mancato rim- Pt_1 borso dei finanziamenti concessi alla società.
2.3.1. La costituzione (così come l'incremento) del fondo patrimoniale rappresenta pacificamente un atto a titolo gratuito (Cass. nn. 10725/1996, 6954/1997, 4933/2005), per cui non è richiesta, ai fini della revocatoria, anche la scientia damni del terzo.
2.4. Alla luce di quanto sopra, si ravvisano tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. per la revo- catoria dell'atto impugnato.
3. In ordine alla domanda riconvenzionale avanzata da parte di volta ad ottenere un CP_1 accertamento della nullità della fideiussione rilasciata a favore della AN, si osserva quanto segue.
pagina 5 di 8 3.1. Parte convenuta pare proporre in via autonoma la suddetta domanda (avanzando appunto una vera e propria domanda riconvenzionale) a prescindere dalle contestazioni in ordine alla sussisten- za del credito portato dall'attrice a fondamento della revocatoria, credito come visto attestato da un titolo giudiziale ormai inoppugnabile.
Da questo punto di vista, la domanda riconvenzionale in oggetto si presenta come inammissibile sotto un duplice profilo.
In primo luogo, perché, a fronte della mancata opposizione al decreto ingiuntivo che cristallizza le ragioni creditorie di controparte, è esclusa la possibilità di rimettere in discussione successivamente la validità del titolo su cui lo stesso si fonda;
come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, infatti, l'efficacia di giudicato di un decreto ingiuntivo non opposto si riferisce non solo al credito azionato ma anche al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame del- le ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (ex multis cfr. Cass. ord.
n. 25180/2024).
Inoltre, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale si collega al rilievo che non è dato franca- mente comprendere quale sia l'interesse del convenuto ad ottenere un autonomo accertamento sul- la (asserita) invalidità di un titolo la cui esistenza ha già portato alla emissione di un provvedimento non opposto a favore dell'attrice, senza che ciò interferisca in alcun modo con la domanda revoca- toria proposta dalla stessa attrice in questa sede.
3.2. In ogni caso, anche ad ammettere che residui un'utilità per il convenuto connessa ad un accer- tamento della nullità della fideiussione non precluso dal giudicato, non può che osservarsi come la domanda riconvenzionale dallo stesso avanzata in questa sede sia palesemente infondata.
Invero, parte convenuta, richiamando i noti principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 41944/2021, fonda la propria domanda riconvenzionale sulla pretesa corrispon- denza di alcune clausole contenute nella fideiussione rilasciata a favore della AN (punti 2, 6 e 10 del doc. 4 di parte attrice) con lo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 che le autorità indipendenti di settore hanno accertato essere in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della Legg.
n. 287/1990.
La ricostruzione offerta dal convenuto, tuttavia, si fonda su di un astratto richiamo ad un quadro normativo e giurisprudenziale che non risulta in alcun modo applicabile al caso di specie.
Parte convenuta, invero, non ha neanche prodotto agli atti del presente giudizio il Modulo ABI ed i provvedimenti che ne hanno accertato il contrasto di alcune disposizioni con la normativa antitrust pagina 6 di 8 (la cui conoscenza non può certo essere acquista aliunde dal giudice) precludendo ab origine la possi- bilità di verificare la pretesa corrispondenza tra le disposizioni contestate e quelle contenute in tale
Modulo.
Esclusa la possibilità di operare la suddetta verifica, l'accertamento del contrasto delle disposizioni censurate con la normativa antitrust avrebbe richiesto la prova, da parte del convenuto, del fatto che tali disposizioni erano il frutto di un'autonoma fattispecie anticoncorrenziale (perché in ipotesi espressione di un'intesa tra istituti di credito in violazione delle regole di concorrenza), non poten- do lo stesso beneficiare delle agevolazioni probatorie derivanti da accertamenti svolti dall'autorità, potenzialmente riferiti peraltro a diverse fattispecie.
Ma a riguardo non può che rilevarsi come nel presente giudizio il convenuto non abbia offerto al- cun elemento capace di far emergere, anche solo in via presuntiva, una violazione della disciplina antitrust, limitandosi a lamentare genericamente una asserita corrispondenza tra le condizioni della fideiussione (identificate semplicemente come clausole di riviviscenza e sopravvivenza) con il Mo- dello ABI (non prodotto agli atti) che di per sé non offre alcun indice in ordine alla sussistenza di un illecito anticoncorrenziale.
Ciò considerato, non possono che essere respinte nel merito in questa sede le contestazioni di par- te convenuta circa l'esistenza di profili di parziale invalidità del titolo posto a fondamento della pre- tesa revocatoria dell'attrice.
4. Non è dato comprendere cosa intenda il convenuto laddove nelle proprie conclu- CP_4 sioni chiede, in via subordinata, che sia salvaguardato il diritto di abitazione della coniuge, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria.
Come noto, invero, l'azione revocatoria ha semplicemente la funzione di ricostruire la garanzia ge- nerica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore al fine di consentirgli il soddisfaci- mento coattivo del suo credito in sede esecutiva dove, se del caso, potrà essere oggetto di valuta- zione la sussistenza sul bene oggetto dell'atto dispositivo di diritti di terzi.
In questa sede, pertanto, semplicemente non si ravvisano i presupposti per l'adozione di alcuna pronuncia sulla domanda sopra richiamata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo al convenuto CP_1
. La relativa liquidazione è operata in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa
[...] con applicazione dei nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto pagina 7 di 8 della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 52.001 ad €260.000, valori me- di per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Quanto alla posizione di ZI LS, convenuta solo in qualità di litisconsorte necessaria e non costituitasi nel presente giudizio, sussistono i presupposti per disporre una compensazione integra- le delle spese nei rapporti tra la stessa e le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda di revocatoria proposta da av- Parte_1
verso l'atto di incremento del fondo patrimoniale redatto a ministero Notaio Dott.
[...] di Fidenza in data 05/09/2019 con atto n. 2073 Rep., n. 1264 Racc., trascritto Per_1 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Parma il 10/09/2019 ai nn. 19497 e
13921, e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti della Parte_1 il conferimento in fondo patrimoniale operato con tale atto da dei beni
[...] CP_1 immobili meglio identificati nelle conclusioni di parte attrice di cui in epigrafe;
2. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di annotare la presente senten- za con esonero da ogni responsabilità;
3. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da;
CP_1
4. condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_1 [...]
che liquida in € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso Parte_1 forfettario 15% ed oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote di legge;
5. compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra LS ZI e le altre parti del giudizio.
Parma, 22/05/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1458/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti SCAPIN GIOVANNI e SCAPIN ERIKA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VERONESI RO- CP_1 C.F._1
RT
SI ZI (C.F. ), C.F._2
CONVENUTI
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, accertati i fatti esposti e previe le declaratorie tutte di ragione
e/o di legge:
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dai convenuti in quanto relative a rapporti già accer- tati con decreto ingiuntivo, non opposto e dichiarato esecutivo e, pertanto, il rapporto giuridico in forza del quale è maturato il credito non può essere oggetto di ulteriore giudizio. pagina 1 di 8 IN VIA PRINCIPALE: dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 e segg. cod. civ., nullo, invalido, inefficace e non opponibile alla l'atto di incremento del fondo patrimoniale, stipulato in data Parte_1
05.09.2019 dal sig. unitamente alla moglie, ZI LS, con atto (n. 2073 Rep., n. 1264 Racc., CP_1 trascritto in data 10.09.2019 ai nn. 19497 e 13921, ed annotato a margine dell'atto di matrimonio) a ministero del dott. notaio in Fidenza, con il quale il sig. conferiva nel fondo patrimoniale Persona_1 CP_1
(già costituito in data 24.01.1992 con atto n. 11445 Rep. a ministero del notaio registrato il Persona_2
10.02.1992 al n. 946 e trascritto il 12.02.2019 al n. 2694, ed annotato nell'atto di matrimonio) la piena pro- prietà del compendio immobiliare sito in Comune di Noceto, costituito da villa, avente accesso da via Ponte Taro me- glio identificata nel NCEU del comune di Noceto al Fg. 27, mapp. 43 sub 1, cat. A/8 vani 11,5, nonché da ri- messa, avente accesso da via della Commenda, meglio identificata nel Comune di Noceto al Fg. 27, mapp. 490 sub1, C/6 Cl.2, mq. 41. Il tutto con confini meglio precisati in mappa e salvo altri più precisi.
IN VIA SUBORDINATA O ALTERNATIVA:
1) Dichiarare, la simulazione assoluta del predetto atto di incremento del fondo patrimoniale con conseguente decla- ratoria di nullità e/o inefficacia dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 c.c., nei confronti della
[...]
Parte_1
2) In ogni caso, dichiarare che i beni immobili di cui alla descrizione che precede sono assoggettabili alla responsabili- tà patrimoniale del debitore a favore della ricorrente ex art. CP_1 Parte_1
2902 c.c. Ordinarsi la trascrizione e l'annotazione della emananda sentenza con ogni consequenziale provvedimento di legge.
3) Con vittoria di spese e compenso professionale oltre IVA e CPA come per legge”.
Per il convenuto : CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, disattesa ogni contraria istanza, previe le pronunce e le declaratorie meglio viste:
IN VIA PRINCIPALE:
Accertata e dichiarata l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. al fine della revocatoria ordinaria, con- CP_ fermare la validità dell'atto di incremento del fondo patrimoniale costituito dal sig. e dichiararne, conseguente- Contr mente, l'opponibilità alla
Rigettare ogni domanda formulata da parte attrice.
IN VIA RICONVENZIONALE:
pagina 2 di 8 CP_ Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. il 2.02.2016 e, per l'effetto, dichiarare la nullità/illegittimità/inesistenza del titolo esecutivo vantato dall'attrice, ovvero il Decreto Ingiuntivo n. CP_ 688/2019 e che, quindi, nulla è dovuto a tale titolo dal sig. alla CP_3
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adìto dovesse ritenere valida la fideiussione omnibus sot- CP_ toscritta dal sig. e revocabile l'atto di incremento del fondo patrimoniale del 5.09.2019, salvaguardare e non ledere il diritto di abitazione della sig.ra ZI per i motivi dedotti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese
e compensi di lite, oltre accessori di legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale i coniugi e LS ZI, al fine di sentir dichiarare CP_1
l'inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto a ministero del Notaio Dott. del 05/09/2019, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Persona_1
Parma il 10/09/2019, con il quale conferiva in fondo patrimoniale, già costituito il CP_1
24/01/1992 con atto a ministero del notaio Dott. i seguenti beni di sua proprietà Persona_2 esclusiva:
- villa, sita in Noceto, avente accesso da via Ponte Taro, meglio identificata nel NCEU del comune di Noceto al Fg. 27, mapp. 43 sub 1, cat. A/8 vani 11,5;
- rimessa, sita in Noceto, avente accesso da via della Commenda, meglio identificata nel
NCEU del Comune di Noceto al Fg. 27, mapp. 490 sub1, C/6 Cl.2, mq. 41.
A sostegno della domanda, l'attrice esponeva che: i) con atto del 02/02/2016 rilascia- CP_1 va a fideiussione fino alla concorrenza di € 500.000,00 a garanzia Parte_1 delle obbligazioni della società F&B International S.r.l., di cui lo stesso fideiussore era socio unico e amministratore unico;
ii) a seguito della garanzia prestata, la concedeva alla società garanti- Pt_1 ta in data 18/02/2016, un finanziamento di € 300.000,00; in data 24/02/2016 una linea di credito di € 250.000,00 per anticipazioni commerciali;
in data 19/05/2017 una linea di credito di €
100.000,00 per anticipazioni all'import contro cessione di credito;
in data 01/12/2017 un finan- ziamento a medio e lungo termine con ammortamento graduale del capitale di € 150.000,00; iii) a causa del mancato pagamento di quanto dovuto, la AN otteneva il decreto ingiuntivo n.
688/2020, R.G. n.1451/2020, emesso in data 05/05/2020, con il quale ingiungeva alla società F&B
pagina 3 di 8 International S.r.l. ed al sig. di pagare in solido fra loro la somma di € 225.662,34 oltre CP_1 interessi e spese. Tale decreto ingiuntivo non veniva opposto nei termini di legge e con decreto n.
8134 del 28/09/2020 il Giudice ne dichiarava l'esecutività; iv) in data 05/09/2019 il sig. Parte_2 grava il fondo patrimoniale costituito con la coniuge conferendovi i beni immobili sopra indicati;
v) l'atto di incremento del fondo patrimoniale arrecava un grave pregiudizio alle ragioni creditorie della sussistendo, altresì, gli ulteriori presupposti previsti dalla legge ai fini della revocatoria Pt_1 dell'atto in questione.
Si costituiva in giudizio il quale contestava le domande attoree, chiedendone il rigetto. CP_1
Il convenuto eccepiva, in via principale, l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. ai fini della revocatoria e, in via riconvenzionale, la nullità della fideiussione rilasciata alla AN alla luce della lettura combinata dell'art. 1418 c.c. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/90 in quanto con- tenente le clausole di cui al Modulo ABI vietate dalla legge Antitrust.
La causa era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 19/11/2024, era trattenuta in decisione con la conces- sione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. La domanda di revocatoria proposta da è fondata e va Parte_1 accolta, per le ragioni di seguito specificate.
2.1. Come è noto, la prima condizione richiesta dall'art. 2901 c.c. ai fini della revocatoria di un atto dispositivo è la sussistenza di un valido rapporto di credito tra istante e convenuto disponente.
Nel caso di specie tale presupposto è indiscutibilmente attestato dal decreto ingiuntivo di questo
Tribunale n. 688/2020, emesso in data 5/05/2020 nel procedimento R.G. n.1451/2020, con il quale è stato ordinato a F&B International S.r.l. e di pagare in solido a CP_1 [...]
l'importo di € 225.662,34, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, Parte_1 decreto non opposto e dichiarato esecutivo il 28/09/2020 (doc. 5 di parte attrice).
È pacifico, peraltro, che l'emissione del suddetto decreto ingiuntivo sia stata determinata dal man- cato rimborso di una pluralità di finanziamenti e aperture di credito concessi dalla tra il 2016 Pt_1
e il 2017 alla società F&B International S.r.l., di cui era socio unico e amministratore CP_1 unico e per la quale si era costituito fideiussore con atto del 2/02/2016 (doc. 1 di parte attrice).
Tale circostanza vale indubbiamente ad attestare l'anteriorità del credito (da valutarsi in relazione al momento in cui lo stesso è sorto) rispetto all'atto dispositivo della cui revocatoria si discute in que-
pagina 4 di 8 sta sede, rappresentato dall'atto di integrazione del 5/09/2019 con cui ha conferito in CP_1 fondo patrimoniale beni immobili di cui era proprietario esclusivo (doc. 6 di parte attrice), a pre- scindere dal momento in cui il fondo stesso è stato costituito.
2.2. Quanto al requisito dell'eventus damni, esso si ricollega evidentemente nel caso di specie alle li- mitazioni poste dall'art. 170 c.c. alla possibilità per i creditori di soddisfarsi sui beni conferiti in fondo patrimoniale (in argomento cfr. Cass. n. 966/2007).
A riguardo, appare solo opportuno ricordare che, secondo costante giurisprudenza di legittimità (ex multiis Cass. 25 settembre 2019 n. 23907/2019, Cass. 19 luglio 2018 n. 19207), in materia di azione revocatoria ordinaria grava sul debitore l'onere di provare che il suo patrimonio residuo sia tale da consentire di soddisfare le ragioni del creditore, dimostrando l'insussistenza del rischio di futura in- solvenza.
Nel caso di specie non è stato offerto alcun elemento agli atti che consenta di ravvisare tale circo- stanza, essendosi sul punto la difensa del convenuto limitata a rilevare che: “l'odierno convenuto è pro- prietario, come già detto, di altri immobili non facenti parte del fondo patrimoniale” (pag. 3 comparsa di costi- tuzione).
2.3. Con riguardo ai presupposti soggettivi dell'azione revocatoria, la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che si andava ad arrecare alle ragioni creditorie mediante l'atto dispositivo di cui trattasi (c.d. scientia damni) emerge agevolmente nel caso di specie dal rilievo che CP_1 non solo era socio unico ed amministratore della società F&B International S.r.l. per la quale si era costituito fideiussore - e come tale indubbiamnete a conoscenza dell'esposizione debitoria della stessa, come risultante anche dal bilancio al 31/12/2018 (doc. 3 di parte attrice) -, ma era stato an- che personalmente destinatario delle intimazioni di pagamento (doc.
7-8 di parte attrice) inviate dalla solo pochi mesi prima il compimento dell'atto dispositivo, a fronte del mancato rim- Pt_1 borso dei finanziamenti concessi alla società.
2.3.1. La costituzione (così come l'incremento) del fondo patrimoniale rappresenta pacificamente un atto a titolo gratuito (Cass. nn. 10725/1996, 6954/1997, 4933/2005), per cui non è richiesta, ai fini della revocatoria, anche la scientia damni del terzo.
2.4. Alla luce di quanto sopra, si ravvisano tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. per la revo- catoria dell'atto impugnato.
3. In ordine alla domanda riconvenzionale avanzata da parte di volta ad ottenere un CP_1 accertamento della nullità della fideiussione rilasciata a favore della AN, si osserva quanto segue.
pagina 5 di 8 3.1. Parte convenuta pare proporre in via autonoma la suddetta domanda (avanzando appunto una vera e propria domanda riconvenzionale) a prescindere dalle contestazioni in ordine alla sussisten- za del credito portato dall'attrice a fondamento della revocatoria, credito come visto attestato da un titolo giudiziale ormai inoppugnabile.
Da questo punto di vista, la domanda riconvenzionale in oggetto si presenta come inammissibile sotto un duplice profilo.
In primo luogo, perché, a fronte della mancata opposizione al decreto ingiuntivo che cristallizza le ragioni creditorie di controparte, è esclusa la possibilità di rimettere in discussione successivamente la validità del titolo su cui lo stesso si fonda;
come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, infatti, l'efficacia di giudicato di un decreto ingiuntivo non opposto si riferisce non solo al credito azionato ma anche al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame del- le ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (ex multis cfr. Cass. ord.
n. 25180/2024).
Inoltre, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale si collega al rilievo che non è dato franca- mente comprendere quale sia l'interesse del convenuto ad ottenere un autonomo accertamento sul- la (asserita) invalidità di un titolo la cui esistenza ha già portato alla emissione di un provvedimento non opposto a favore dell'attrice, senza che ciò interferisca in alcun modo con la domanda revoca- toria proposta dalla stessa attrice in questa sede.
3.2. In ogni caso, anche ad ammettere che residui un'utilità per il convenuto connessa ad un accer- tamento della nullità della fideiussione non precluso dal giudicato, non può che osservarsi come la domanda riconvenzionale dallo stesso avanzata in questa sede sia palesemente infondata.
Invero, parte convenuta, richiamando i noti principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 41944/2021, fonda la propria domanda riconvenzionale sulla pretesa corrispon- denza di alcune clausole contenute nella fideiussione rilasciata a favore della AN (punti 2, 6 e 10 del doc. 4 di parte attrice) con lo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 che le autorità indipendenti di settore hanno accertato essere in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della Legg.
n. 287/1990.
La ricostruzione offerta dal convenuto, tuttavia, si fonda su di un astratto richiamo ad un quadro normativo e giurisprudenziale che non risulta in alcun modo applicabile al caso di specie.
Parte convenuta, invero, non ha neanche prodotto agli atti del presente giudizio il Modulo ABI ed i provvedimenti che ne hanno accertato il contrasto di alcune disposizioni con la normativa antitrust pagina 6 di 8 (la cui conoscenza non può certo essere acquista aliunde dal giudice) precludendo ab origine la possi- bilità di verificare la pretesa corrispondenza tra le disposizioni contestate e quelle contenute in tale
Modulo.
Esclusa la possibilità di operare la suddetta verifica, l'accertamento del contrasto delle disposizioni censurate con la normativa antitrust avrebbe richiesto la prova, da parte del convenuto, del fatto che tali disposizioni erano il frutto di un'autonoma fattispecie anticoncorrenziale (perché in ipotesi espressione di un'intesa tra istituti di credito in violazione delle regole di concorrenza), non poten- do lo stesso beneficiare delle agevolazioni probatorie derivanti da accertamenti svolti dall'autorità, potenzialmente riferiti peraltro a diverse fattispecie.
Ma a riguardo non può che rilevarsi come nel presente giudizio il convenuto non abbia offerto al- cun elemento capace di far emergere, anche solo in via presuntiva, una violazione della disciplina antitrust, limitandosi a lamentare genericamente una asserita corrispondenza tra le condizioni della fideiussione (identificate semplicemente come clausole di riviviscenza e sopravvivenza) con il Mo- dello ABI (non prodotto agli atti) che di per sé non offre alcun indice in ordine alla sussistenza di un illecito anticoncorrenziale.
Ciò considerato, non possono che essere respinte nel merito in questa sede le contestazioni di par- te convenuta circa l'esistenza di profili di parziale invalidità del titolo posto a fondamento della pre- tesa revocatoria dell'attrice.
4. Non è dato comprendere cosa intenda il convenuto laddove nelle proprie conclu- CP_4 sioni chiede, in via subordinata, che sia salvaguardato il diritto di abitazione della coniuge, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria.
Come noto, invero, l'azione revocatoria ha semplicemente la funzione di ricostruire la garanzia ge- nerica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore al fine di consentirgli il soddisfaci- mento coattivo del suo credito in sede esecutiva dove, se del caso, potrà essere oggetto di valuta- zione la sussistenza sul bene oggetto dell'atto dispositivo di diritti di terzi.
In questa sede, pertanto, semplicemente non si ravvisano i presupposti per l'adozione di alcuna pronuncia sulla domanda sopra richiamata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo al convenuto CP_1
. La relativa liquidazione è operata in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa
[...] con applicazione dei nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto pagina 7 di 8 della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 52.001 ad €260.000, valori me- di per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Quanto alla posizione di ZI LS, convenuta solo in qualità di litisconsorte necessaria e non costituitasi nel presente giudizio, sussistono i presupposti per disporre una compensazione integra- le delle spese nei rapporti tra la stessa e le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda di revocatoria proposta da av- Parte_1
verso l'atto di incremento del fondo patrimoniale redatto a ministero Notaio Dott.
[...] di Fidenza in data 05/09/2019 con atto n. 2073 Rep., n. 1264 Racc., trascritto Per_1 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Parma il 10/09/2019 ai nn. 19497 e
13921, e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti della Parte_1 il conferimento in fondo patrimoniale operato con tale atto da dei beni
[...] CP_1 immobili meglio identificati nelle conclusioni di parte attrice di cui in epigrafe;
2. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di annotare la presente senten- za con esonero da ogni responsabilità;
3. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da;
CP_1
4. condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_1 [...]
che liquida in € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso Parte_1 forfettario 15% ed oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote di legge;
5. compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra LS ZI e le altre parti del giudizio.
Parma, 22/05/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
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