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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 7019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7019 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2485/2020
All'udienza collegiale del giorno 25/11/2025 ore 10:20
Presidente Dott. BE IL Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. VITELLI FRANCESCO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. LONGO ANTONIO Avv. Penna presente in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
BE IL
ED d'AT
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dr. BE IL - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 25.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2485/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SC IT del Foro di Perugia (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Leandro Bombardieri del Foro di Roma (c.f. ) in Via Premuda, C.F._3
n.2 - 00195 Roma, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari n.1, P. Iva n. Controparte_2
, in persona del dirigente procuratore dott. , rappresentata e difesa P.IVA_1 Controparte_3 dall'Avv. Antonio Longo (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4 in Roma, Via Flaminia 56, giusta delega in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Roma, n. 984/2020, pubblicata il 16/10/2020, resa nel giudizio intercorso
2 N.R.G. 2485/2020 tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “ Parte_1
citava in giudizio, dinanzi il Tribunale di Roma, affinché fosse
[...] Controparte_1 dichiarata la copertura assicurativa in relazione alla polizza n. 689401198, l'inadempimento alla stessa da parte della predetta compagnia e, conseguentemente fosse condannata al pagamento dell'indennizzo dovuto, stimato in € 132.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora.
A sostegno della sua domanda, premetteva che, nell'ambito di una serie di trattamenti Parte_1 di riabilitazione protesica del settore mascellare sinistro, veniva sottoposto ad un intervento di chirurgia odontoiatrica e che, a seguito di questo intervento chirurgico, era colpito da importanti sintomatologie che rendevano necessari ulteriori accertamenti;
in particolare, seguivano altri due interventi di rimozione degli impianti dentari. Si costituiva la Controparte_4 in proprio, rilevando l'impossibilità di citazione diretta della compagnia assicurativa,
l'inapplicabilità della polizza al caso di specie e l'erroneità della quantificazione del danno. Così instaurato il contradditorio il giudice assegnava i termini ex art 183 c.p.c. In data 23 marzo 2017 si costituiva altresì la Società rilevando l'assenza di ogni copertura assicurativa in Controparte_2 relazione ai danni subiti e contestando la quantificazione del danno effettuata dall'attore. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica e, all'udienza del 12 giugno
2019, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della b) rigetta la domanda di parte Controparte_4 attrice;
c) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
d) pone le spese di C.T.U, liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico della parte attrice”.
La sentenza impugnata ha così motivato: “Preliminarmente va affrontata la questione inerente la legittimazione passiva della Sostiene parte Controparte_4 attrice che nel presente giudizio la si è difesa in proprio pur non essendo la titolare del CP_4 rapporto assicurativo. La compagnia ha rilevato di essere la società capogruppo e che la sua costituzione, in quanto caporogruppo, in favore della sua controllata al 100% - Società CP_2
– appare legittimata sia dal rapporto intersocietario, sia dall'identità della figura di
[...] rappresentanza, nonché dalla costante e mai contestata gestione stragiudiziale del sinistro. A tale riguardo va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale:
“Nell'ipotesi in cui una società, della quale altra società sia unico azionista e società capogruppo, abbia stipulato una polizza fideiussoria ed insorga controversia sulla sua validità e azionabilità fra le parti del rapporto fideiussorio, la società unica azionista e capogruppo non è titolare in astratto di alcun diritto per pretendere che venga inibito al creditore di escutere la fideiussione in quanto la situazione di controllo azionario non dà luogo ad un rapporto di dipendenza giuridica rispetto alla vicenda del rapporto fideiussorio e, quindi, ad un diritto azionabile rispetto ad esso ma solo ad un interesse di fatto, che, come tale, non legittima né un intervento adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c. né una congiunta azione della società partecipata e della controllante” (Cass.
n. 22341/2017). In altri termini, dalla pronuncia richiamata che, sebbene riferita alla materia fideiussoria esprime un principio generale applicabile al caso di specie, è possibile rilevare la completa autonomia soggettiva fra società controllante e società controllata. Ne consegue che deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva della società CATTOLICA di Ass.ne coop. a r.l.
2. In secondo luogo, va esaminata la questione inerente l'inammissibilità delle eccezioni sollevate dalla società Secondo parte attrice, infatti, opererebbe la preclusione di cui all'art. Controparte_2
167 c. 2 c.p.c., stante la tardiva costituzione della società convenuta, avvenuta oltre il secondo termine ex art 183 c. 6 c.p.c. Va chiarito come l'art 167 c. 2 c.p.c. si riferisca alle sole ipotesi di domande riconvenzionali e di eccezioni in senso stretto. In particolare, l'eccezione in senso stretto, soggetta al regime delle preclusioni assertive sia in primo grado che in appello, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto (cfr. Cass. n. 14515/2019). Ciò premesso, per quanto specificamente attiene alla materia del contratto assicurativo, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. n. 15630/2018 e n. 4234/2012), alla cui stregua “qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore”. Sulla scorta del richiamato insegnamento giurisprudenziale, pertanto, le argomentazioni sviluppate dalla compagnia convenuta devono qualificarsi alla stregua di mere difese, che si differenziano ulteriormente dalle eccezioni poiché con esse le parti si limitano a contestare genericamente le reciproche pretese, che possono essere esaminate senza che operi alcun limite preclusivo.
3. Si procede con la valutazione circa la copertura assicurativa dell'evento in esame. Parte attrice ha individuato come evento causativo delle lesioni e delle patologie subite l'intervento di chirurgia odontoiatrica, in particolare di implantologia, effettuato in data 13 novembre 2011 dal dott. La Persona_1 [...] non ha contestato il fatto dedotto dall'attore, per contro ha eccepito che il Controparte_1 sinistro non rientri nella copertura assicurativa, in quanto l'operazione non può essere interpretata come evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. In ogni caso, l'ipotesi in questione rientrerebbe tra i casi di esclusione espressamente indicati all'art.
1.13 delle condizioni di polizza.
Va preliminarmente chiarito come l'esclusione di cui alla lett. b. dell'art. 1.13 - “Esclusioni” - del documento n. 22.2 di parte attrice – condizioni di polizza – non rilevi, facendo questa riferimento all'indennizzabilità dei costi di operazioni chirurgiche derivanti da infortuni non compresi nella polizza e non, come nel caso di specie, dei danni fisici derivanti da operazione chirurgica. Come sostiene parte attrice, l'esclusione si riferisce più che altro all'operazione chirurgica quale costo o spesa da indennizzare e non già quale evento produttivo di ulteriore danno fisico. Tale specifica, in definitiva, non esclude direttamente l'indennizzabilità dei danni causati da intervento chirurgico, riferendosi piuttosto ad un'altra e diversa fattispecie. Chiarita la non rilevanza delle fattispecie specificamente escluse, è utile richiamare il contenuto del contratto di assicurazione stipulato fra le parti. In particolare nel documento n. 22 di parte attrice – polizza – si legge: “L'assicurazione è valida per le garanzie riportate per le quali sia stato indicato e corrisposto il premio”, segue l'elenco delle garanzie con l'indicazione della voce “infortuni” con il rispettivo premio. A pagina 8 del documento n. 22.2 di parte attrice, contente le condizioni di polizza, si legge la definizione di infortunio: “ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili”. Per l'interpretazione di tale disciplina negoziale ritiene il giudicante debba farsi applicazione dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
5102/2015), alla cui stregua “In tema di interpretazione dei contratti, la comune volontà dei contraenti deve essere ricostruita sulla base di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, e tra questi criteri interpretativi non esiste un preciso ordine di priorità, essendo essi destinati ad integrarsi a vicenda”. Facendo applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, come delineati anche dalla richiamata giurisprudenza, si deve ritenere che la compagnia di assicurazione si è obbligata a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno dovuto a “causa fortuita, violenta ed esterna”. L'utilizzo della congiunzione depone nel senso che la causa dell'evento debba essere qualificata congiuntamente, e non alternativamente, da tutte le caratteristiche individuate nel contratto e dunque debba essere contestualmente fortuita, violenta e esterna. Non vi è dubbio che un intervento chirurgico possa essere interpretato come causa violenta ed esterna di un danno, ma è escluso che possa intendersi come causa fortuita, intesa come costituita da fattori accidentali ed imprevedibili e indipendenti dalla volontà dell'assicurato. L'intervento chirurgico, infatti, non può essere inteso come evento caratterizzato da assoluta eccezionalità, straordinarietà, anormalità e imprevedibilità; questo è stato infatti preceduto da “una serie di trattamenti di riabilitazione” e dunque privo degli elementi dell'imprevedibilità e dell'anormalità; inoltre può essere genericamente ricondotto ad una categoria di eventi non eccezionali, quanto piuttosto riconducibili ad un evolversi della vita assolutamente prevedibile e di cui l'attore aveva piena contezza. Ne consegue, in definitiva, che, se è pur vero che in nessuna clausola contrattuale vengono escluse dal novero degli infortuni indennizzabili le conseguenze delle operazioni chirurgiche, l'intervento chirurgico, individuato dall'attore quale causa del danno subito, è escluso dalla garanzia assicurativa in ragione delle caratteristiche specificamente individuate nelle condizioni di polizza.
4. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra tutte le parti contrattuali, stante la difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati. Le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, devono rimanere a carico della parte che le ha anticipate”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: 1) In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.984/2020 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione XII Civile,
Giudice Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, nell'ambito del giudizio n.R.G. 13288/2016, depositata in cancelleria in data 16.01.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto, l'obbligo della di Controparte_1 indennizzare il Sig. ai sensi della polizza descritta in fatto nonché Parte_1
l'inadempimento della predetta convenuta e per l'effetto condannare quest'ultima a corrispondere al Sig. l'importo di € 132.000,00 o la diversa misura maggiore o minore che il Parte_1
Giudice riterrà congrua, più interessi di mora e rivalutazione monetaria.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Collegio di Corte di Appello adito, contrariis reiectis, per i fatti ed i motivi come sopra descritti, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e articolato: A - in via principale - Accertata la correttezza della valutazione messa in atto dal Giudice di prime cure con riferimento alla posizione espressa dalla e all'impossibilità di Controparte_1 invocare in garanzia la polizza sottoscritta in ragione delle contestazioni tutte formulate negli scritti difensivi in atti, confermare la sentenza n. 984/2020 emessa in data 16 gennaio 2020 dal Tribunale
Civile di Roma a firma del dott. Sciarrotta e, per l'effetto, rigettare l'appello incardinato per i motivi esposti in corpo al presente atto;
B - In via subordinata - Nel non creduto caso di accoglimento dell'avversa pretesa, accertato quanto occorso, i massimali di polizza e l'entità delle lesioni subite, rigettare le pretese di indennizzo avanzate dalla controparte in ragione delle franchigie esistenti e delle valutazioni di calcolo del danno subito sulla scorta del criterio stabilito nelle tabelle allegate alla Condizioni generali di Assicurazione in atti, per l'effetto riformare la sentenza per quanto di giustizia, in ogni caso limitando l'esposizione della Compagnia nei limiti della polizza sottoscritta, delle franchigie e degli scoperti ivi concordati tenuto conto di quanto provato e realmente quantificato da idonea istruttoria di causa;
C - in ogni caso - con vittoria di spese e compensi”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23-12-2020, la Corte ha ritenuto che la causa potesse essere decisa senza la rinnovazione della c.t.u. medico-legale richiesta dall'appellante e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., con termine fino al 20-9-2022 per il deposito di memorie difensive.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo motivo rubricato “Circa l'indennizzabilità, a termini di polizza, delle lesioni subite dall'attore. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, le lesioni sono state prodotte da un evento dovuto ad una causa “fortuita”, parte appellante lamenta che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto non indennizzabile l'infortunio oggetto di causa poiché cagionato da un evento privo dell'elemento della fortuità. La corretta ricostruzione dei fatti e l'applicazione dei criteri legali di interpretazione del contratto di assicurazione avrebbero invece consentito di riconoscere la fortuità della causa delle lesioni subite dal . Parte_1
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Circa la CTU medico legale: sua irrilevanza ai fini del decidere. Le parti del giudizio concordano circa la valutazione di una invalidità permanente pari al 20%”, l'appellante deduce la nullità della CTU espletata per la presenza di un consulente specialistico di cui si era avvalso il CTU senza l'autorizzazione del giudice e per la mancata valutazione dei documenti prodotti in giudizio oltre che per la mancata visita obiettiva del danneggiato.
Il primo motivo è infondato.
In linea di fatto deve rilevarsi che in data 13 novembre 2011, nell'ambito di una serie di trattamenti di riabilitazione protesica del settore mascellare sinistro, già interessato dalla perdita di alcuni elementi dentari, il si sottoponeva alle cure del dr. in tale occasione, nel Parte_1 Persona_1 corso di un intervento di chirurgia implantologica nel settore 2.6 con rialzo del seno mascellare e innesto di materiale osseo, alcuni frammenti dell'impianto si disperdevano temporaneamente nella zona dell'intervento provocando un danno. A distanza di due anni e successivamente ad alcune visite specialistiche, benché in data 6 luglio 2012 fosse stata certificata la normalità del seno mascellare e dell'ostio naturale del seno, i CTP e interpellati dal affermavano di CP_5 CP_6 Parte_1 aver riscontrato una problematica esecuzione dell'intervento chirurgico del 13 novembre 2011 successivamente al quale si era registrata la dispersione del materiale di innesto da cui era conseguito il danno reclamato. Va poi rilevato che nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza (cfr Cass Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023 (Rv. 669464 - 01).
Ciò detto, il Tribunale ha ravvisato come la causa dell'infortunio subito fosse da ravvisarsi in un intervento chirurgico. Muovendo da questa premessa si è ritenuto che l'intervento chirurgico, mentre poteva essere interpretato come causa “violenta ed esterna” del danno, non poteva però essere considerata come causa “fortuita”, intesa come costituita da fattori accidentali, imprevedibili ed indipendenti dalla volontà dell'assicurato. Esso era infatti evento non imprevedibile, non anormale e non eccezionale, riconducibile, piuttosto, ad un “evolversi della vita assolutamente prevedibile, di cui l'attore aveva piena contezza”.
Rileva l'appellante che la premessa di cui si alimenta siffatto ragionamento sarebbe errata.
L'attore individua invero nell'errore del chirurgo e non già nell'intervento chirurgico in sé, la causa delle lesioni;
ciò in quanto senza l'errore del chirurgo, l'intervento di implantologia per cui è causa, si sarebbe concluso senza danni per il paziente, sicché l'errata manovra del chirurgo sarebbe evento accidentale, avversato, imprevedibile ed eccezionale. Tale errore sarebbe quindi dotato del requisito della “fortuità” come richiesto dalla polizza infortuni, anche alla luce dell'accezione fornita dallo stesso giudice di prime cure che ha considerato “fortuito” l'evento costituito da “fattori accidentali imprevedibili ed indipendenti dalla volontà dell'assicurato”.
Epperò è necessario evidenziare come il danno lamentato dal sia riconducibile in ogni Parte_1 caso all'esito di una operazione chirurgica implantologica nel corso della quale si verificava una complicazione connessa all'operazione stessa che dava origine ai problemi per i quali l'assicurato ha chiesto di essere indennizzato. Ciò è quanto risulta affermato nell'atto di citazione in primo grado laddove il ha modificato i fatti in appello affermando come non fosse l'intervento Parte_1 chirurgico l'evento fortuito bensì la manovra del chirurgo realizzata durante l'intervento.
Ferma tale diversa prospettazione della domanda avvenuta solo in appello, va sottolineato come sia che le conseguenze fossero riconducibili all'operazione sia che le stesse fossero ascrivibili ad una delle manovre che la componevano deve ritenersi come la fattispecie in esame non cambi, atteso che
è comunque l'intervento il fatto generatore in cui si è prodotta la conseguenza lamentata.
Nel caso di specie è dunque superfluo parlare di erroneità della manovra realizzata piuttosto che di errore nell'esecuzione dell'operazione posto che tale aspetto prescinde dal fondamento della richiesta avanzata la quale, complessivamente, riconduce l'evento che ha dato origine alla richiesta di indennizzo all'intervento chirurgico eseguito.
In sostanza, quanto accaduto all'appellante è evento riconducibile agli effetti di un intervento chirurgico, come tale non indennizzabile a termini di polizza;
non si tratta, in definitiva, dell'effetto di un infortunio ovvero di un evento definibile come fortuito, violento ed esterno.
È del resto fuor di dubbio che il si sia sottoposto all' intervento chirurgico per porre Parte_1 rimedio ad una situazione di grave patologia e che quanto occorsogli sia stato la conseguenza negativa di una preesistente patologia e quindi dell'intervento posto in essere per risolverla.
Ciò posto, appare evidente l'assenza del requisito della fortuità contrattualmente richiesta;
appare infatti corretto ritenere che l'iter terapeutico cui si è sottoposto il per curare la sua Parte_1 situazione patologica grave l'aveva già posto in grado di prendere contezza della prevedibilità delle conseguenze, anche negative quali quelle di un intervento chirurgico, specie se di natura implantologica ed interessante peraltro un distretto con gravi patologie ossee;
prevedibilità che ben esclude ogni possibilità di ritenere come “fortuito” quanto accaduto.
Deve allora ritenersi che l'intervento chirurgico subito, in assenza di quegli elementi di accidentalità ed imprevedibilità del tutto indipendenti dalle determinazioni dell'assicurato (essendo emerso che oltretutto questo veniva preceduto da “una serie di trattamenti di riabilitazione” peraltro effettuati in una cavità orale già fortemente intaccata dalla patologia preesistente ed una grave edentulia parziale) non possiede quelle caratteristiche necessarie a ritenere l'accaduto come infortunio costituendo esso invece la possibile complicazione connessa ad un intervento di chirurgia implantologica cui parte appellante si era volontariamente sottoposto.
Né appare idonea a scalfire tale interpretazione letteralmente chiara il fatto che tra gli infortuni risarcibili vi erano quelli derivanti dallo svolgimento di partite di calcetto o dalla guida di autoveicoli
(art.
1.2.3 c. g. di polizza) o avvenuti durante la “guida di autoveicoli” (v. art. 1.13, c.g. di polizza).
Se è infatti vero che anche la partita di calcetto così come la guida di autoveicoli sono eventi
“programmati e pianificati”, al pari dell'intervento chirurgico, proprio la circostanza della loro espressa inclusione tra gli eventi coperti dalla polizza vale a dimostrare che trattasi di eccezioni alla regola della non indennizzabilità dei fatti non fortuiti perché volontari e dunque prevedibili e non eccezionali.
La motivazione resa sul punto deve dunque dirsi del tutto corretta dovendosi escludere l'indennizzo in favore del atteso che questi non ha provato che il rischio avveratosi rientrava in Parte_1 quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza.
Da ciò deriva altresì l'assorbimento del secondo motivo proposto. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione 5^ tabella XII^) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma, n. 984/2020, pubblicata il 16/10/2020 così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_2 del presente grado, liquidate in complessivi €12.154 per compensi, oltre alle spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
-D EZ -BE IL- 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 N.R.G. 2485/2020
3 N.R.G. 2485/2020
4 N.R.G. 2485/2020
5 N.R.G. 2485/2020
6 N.R.G. 2485/2020
7 N.R.G. 2485/2020
8 N.R.G. 2485/2020
9 N.R.G. 2485/2020
10 N.R.G. 2485/2020
Sezione VI civile
R.G. 2485/2020
All'udienza collegiale del giorno 25/11/2025 ore 10:20
Presidente Dott. BE IL Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. VITELLI FRANCESCO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. LONGO ANTONIO Avv. Penna presente in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
BE IL
ED d'AT
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dr. BE IL - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 25.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2485/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SC IT del Foro di Perugia (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Leandro Bombardieri del Foro di Roma (c.f. ) in Via Premuda, C.F._3
n.2 - 00195 Roma, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari n.1, P. Iva n. Controparte_2
, in persona del dirigente procuratore dott. , rappresentata e difesa P.IVA_1 Controparte_3 dall'Avv. Antonio Longo (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4 in Roma, Via Flaminia 56, giusta delega in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Roma, n. 984/2020, pubblicata il 16/10/2020, resa nel giudizio intercorso
2 N.R.G. 2485/2020 tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “ Parte_1
citava in giudizio, dinanzi il Tribunale di Roma, affinché fosse
[...] Controparte_1 dichiarata la copertura assicurativa in relazione alla polizza n. 689401198, l'inadempimento alla stessa da parte della predetta compagnia e, conseguentemente fosse condannata al pagamento dell'indennizzo dovuto, stimato in € 132.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora.
A sostegno della sua domanda, premetteva che, nell'ambito di una serie di trattamenti Parte_1 di riabilitazione protesica del settore mascellare sinistro, veniva sottoposto ad un intervento di chirurgia odontoiatrica e che, a seguito di questo intervento chirurgico, era colpito da importanti sintomatologie che rendevano necessari ulteriori accertamenti;
in particolare, seguivano altri due interventi di rimozione degli impianti dentari. Si costituiva la Controparte_4 in proprio, rilevando l'impossibilità di citazione diretta della compagnia assicurativa,
l'inapplicabilità della polizza al caso di specie e l'erroneità della quantificazione del danno. Così instaurato il contradditorio il giudice assegnava i termini ex art 183 c.p.c. In data 23 marzo 2017 si costituiva altresì la Società rilevando l'assenza di ogni copertura assicurativa in Controparte_2 relazione ai danni subiti e contestando la quantificazione del danno effettuata dall'attore. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica e, all'udienza del 12 giugno
2019, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della b) rigetta la domanda di parte Controparte_4 attrice;
c) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
d) pone le spese di C.T.U, liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico della parte attrice”.
La sentenza impugnata ha così motivato: “Preliminarmente va affrontata la questione inerente la legittimazione passiva della Sostiene parte Controparte_4 attrice che nel presente giudizio la si è difesa in proprio pur non essendo la titolare del CP_4 rapporto assicurativo. La compagnia ha rilevato di essere la società capogruppo e che la sua costituzione, in quanto caporogruppo, in favore della sua controllata al 100% - Società CP_2
– appare legittimata sia dal rapporto intersocietario, sia dall'identità della figura di
[...] rappresentanza, nonché dalla costante e mai contestata gestione stragiudiziale del sinistro. A tale riguardo va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale:
“Nell'ipotesi in cui una società, della quale altra società sia unico azionista e società capogruppo, abbia stipulato una polizza fideiussoria ed insorga controversia sulla sua validità e azionabilità fra le parti del rapporto fideiussorio, la società unica azionista e capogruppo non è titolare in astratto di alcun diritto per pretendere che venga inibito al creditore di escutere la fideiussione in quanto la situazione di controllo azionario non dà luogo ad un rapporto di dipendenza giuridica rispetto alla vicenda del rapporto fideiussorio e, quindi, ad un diritto azionabile rispetto ad esso ma solo ad un interesse di fatto, che, come tale, non legittima né un intervento adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c. né una congiunta azione della società partecipata e della controllante” (Cass.
n. 22341/2017). In altri termini, dalla pronuncia richiamata che, sebbene riferita alla materia fideiussoria esprime un principio generale applicabile al caso di specie, è possibile rilevare la completa autonomia soggettiva fra società controllante e società controllata. Ne consegue che deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva della società CATTOLICA di Ass.ne coop. a r.l.
2. In secondo luogo, va esaminata la questione inerente l'inammissibilità delle eccezioni sollevate dalla società Secondo parte attrice, infatti, opererebbe la preclusione di cui all'art. Controparte_2
167 c. 2 c.p.c., stante la tardiva costituzione della società convenuta, avvenuta oltre il secondo termine ex art 183 c. 6 c.p.c. Va chiarito come l'art 167 c. 2 c.p.c. si riferisca alle sole ipotesi di domande riconvenzionali e di eccezioni in senso stretto. In particolare, l'eccezione in senso stretto, soggetta al regime delle preclusioni assertive sia in primo grado che in appello, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto (cfr. Cass. n. 14515/2019). Ciò premesso, per quanto specificamente attiene alla materia del contratto assicurativo, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. n. 15630/2018 e n. 4234/2012), alla cui stregua “qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore”. Sulla scorta del richiamato insegnamento giurisprudenziale, pertanto, le argomentazioni sviluppate dalla compagnia convenuta devono qualificarsi alla stregua di mere difese, che si differenziano ulteriormente dalle eccezioni poiché con esse le parti si limitano a contestare genericamente le reciproche pretese, che possono essere esaminate senza che operi alcun limite preclusivo.
3. Si procede con la valutazione circa la copertura assicurativa dell'evento in esame. Parte attrice ha individuato come evento causativo delle lesioni e delle patologie subite l'intervento di chirurgia odontoiatrica, in particolare di implantologia, effettuato in data 13 novembre 2011 dal dott. La Persona_1 [...] non ha contestato il fatto dedotto dall'attore, per contro ha eccepito che il Controparte_1 sinistro non rientri nella copertura assicurativa, in quanto l'operazione non può essere interpretata come evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. In ogni caso, l'ipotesi in questione rientrerebbe tra i casi di esclusione espressamente indicati all'art.
1.13 delle condizioni di polizza.
Va preliminarmente chiarito come l'esclusione di cui alla lett. b. dell'art. 1.13 - “Esclusioni” - del documento n. 22.2 di parte attrice – condizioni di polizza – non rilevi, facendo questa riferimento all'indennizzabilità dei costi di operazioni chirurgiche derivanti da infortuni non compresi nella polizza e non, come nel caso di specie, dei danni fisici derivanti da operazione chirurgica. Come sostiene parte attrice, l'esclusione si riferisce più che altro all'operazione chirurgica quale costo o spesa da indennizzare e non già quale evento produttivo di ulteriore danno fisico. Tale specifica, in definitiva, non esclude direttamente l'indennizzabilità dei danni causati da intervento chirurgico, riferendosi piuttosto ad un'altra e diversa fattispecie. Chiarita la non rilevanza delle fattispecie specificamente escluse, è utile richiamare il contenuto del contratto di assicurazione stipulato fra le parti. In particolare nel documento n. 22 di parte attrice – polizza – si legge: “L'assicurazione è valida per le garanzie riportate per le quali sia stato indicato e corrisposto il premio”, segue l'elenco delle garanzie con l'indicazione della voce “infortuni” con il rispettivo premio. A pagina 8 del documento n. 22.2 di parte attrice, contente le condizioni di polizza, si legge la definizione di infortunio: “ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili”. Per l'interpretazione di tale disciplina negoziale ritiene il giudicante debba farsi applicazione dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
5102/2015), alla cui stregua “In tema di interpretazione dei contratti, la comune volontà dei contraenti deve essere ricostruita sulla base di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, e tra questi criteri interpretativi non esiste un preciso ordine di priorità, essendo essi destinati ad integrarsi a vicenda”. Facendo applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, come delineati anche dalla richiamata giurisprudenza, si deve ritenere che la compagnia di assicurazione si è obbligata a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno dovuto a “causa fortuita, violenta ed esterna”. L'utilizzo della congiunzione depone nel senso che la causa dell'evento debba essere qualificata congiuntamente, e non alternativamente, da tutte le caratteristiche individuate nel contratto e dunque debba essere contestualmente fortuita, violenta e esterna. Non vi è dubbio che un intervento chirurgico possa essere interpretato come causa violenta ed esterna di un danno, ma è escluso che possa intendersi come causa fortuita, intesa come costituita da fattori accidentali ed imprevedibili e indipendenti dalla volontà dell'assicurato. L'intervento chirurgico, infatti, non può essere inteso come evento caratterizzato da assoluta eccezionalità, straordinarietà, anormalità e imprevedibilità; questo è stato infatti preceduto da “una serie di trattamenti di riabilitazione” e dunque privo degli elementi dell'imprevedibilità e dell'anormalità; inoltre può essere genericamente ricondotto ad una categoria di eventi non eccezionali, quanto piuttosto riconducibili ad un evolversi della vita assolutamente prevedibile e di cui l'attore aveva piena contezza. Ne consegue, in definitiva, che, se è pur vero che in nessuna clausola contrattuale vengono escluse dal novero degli infortuni indennizzabili le conseguenze delle operazioni chirurgiche, l'intervento chirurgico, individuato dall'attore quale causa del danno subito, è escluso dalla garanzia assicurativa in ragione delle caratteristiche specificamente individuate nelle condizioni di polizza.
4. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra tutte le parti contrattuali, stante la difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati. Le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, devono rimanere a carico della parte che le ha anticipate”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: 1) In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.984/2020 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione XII Civile,
Giudice Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, nell'ambito del giudizio n.R.G. 13288/2016, depositata in cancelleria in data 16.01.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto, l'obbligo della di Controparte_1 indennizzare il Sig. ai sensi della polizza descritta in fatto nonché Parte_1
l'inadempimento della predetta convenuta e per l'effetto condannare quest'ultima a corrispondere al Sig. l'importo di € 132.000,00 o la diversa misura maggiore o minore che il Parte_1
Giudice riterrà congrua, più interessi di mora e rivalutazione monetaria.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Collegio di Corte di Appello adito, contrariis reiectis, per i fatti ed i motivi come sopra descritti, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e articolato: A - in via principale - Accertata la correttezza della valutazione messa in atto dal Giudice di prime cure con riferimento alla posizione espressa dalla e all'impossibilità di Controparte_1 invocare in garanzia la polizza sottoscritta in ragione delle contestazioni tutte formulate negli scritti difensivi in atti, confermare la sentenza n. 984/2020 emessa in data 16 gennaio 2020 dal Tribunale
Civile di Roma a firma del dott. Sciarrotta e, per l'effetto, rigettare l'appello incardinato per i motivi esposti in corpo al presente atto;
B - In via subordinata - Nel non creduto caso di accoglimento dell'avversa pretesa, accertato quanto occorso, i massimali di polizza e l'entità delle lesioni subite, rigettare le pretese di indennizzo avanzate dalla controparte in ragione delle franchigie esistenti e delle valutazioni di calcolo del danno subito sulla scorta del criterio stabilito nelle tabelle allegate alla Condizioni generali di Assicurazione in atti, per l'effetto riformare la sentenza per quanto di giustizia, in ogni caso limitando l'esposizione della Compagnia nei limiti della polizza sottoscritta, delle franchigie e degli scoperti ivi concordati tenuto conto di quanto provato e realmente quantificato da idonea istruttoria di causa;
C - in ogni caso - con vittoria di spese e compensi”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23-12-2020, la Corte ha ritenuto che la causa potesse essere decisa senza la rinnovazione della c.t.u. medico-legale richiesta dall'appellante e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., con termine fino al 20-9-2022 per il deposito di memorie difensive.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo motivo rubricato “Circa l'indennizzabilità, a termini di polizza, delle lesioni subite dall'attore. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, le lesioni sono state prodotte da un evento dovuto ad una causa “fortuita”, parte appellante lamenta che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto non indennizzabile l'infortunio oggetto di causa poiché cagionato da un evento privo dell'elemento della fortuità. La corretta ricostruzione dei fatti e l'applicazione dei criteri legali di interpretazione del contratto di assicurazione avrebbero invece consentito di riconoscere la fortuità della causa delle lesioni subite dal . Parte_1
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Circa la CTU medico legale: sua irrilevanza ai fini del decidere. Le parti del giudizio concordano circa la valutazione di una invalidità permanente pari al 20%”, l'appellante deduce la nullità della CTU espletata per la presenza di un consulente specialistico di cui si era avvalso il CTU senza l'autorizzazione del giudice e per la mancata valutazione dei documenti prodotti in giudizio oltre che per la mancata visita obiettiva del danneggiato.
Il primo motivo è infondato.
In linea di fatto deve rilevarsi che in data 13 novembre 2011, nell'ambito di una serie di trattamenti di riabilitazione protesica del settore mascellare sinistro, già interessato dalla perdita di alcuni elementi dentari, il si sottoponeva alle cure del dr. in tale occasione, nel Parte_1 Persona_1 corso di un intervento di chirurgia implantologica nel settore 2.6 con rialzo del seno mascellare e innesto di materiale osseo, alcuni frammenti dell'impianto si disperdevano temporaneamente nella zona dell'intervento provocando un danno. A distanza di due anni e successivamente ad alcune visite specialistiche, benché in data 6 luglio 2012 fosse stata certificata la normalità del seno mascellare e dell'ostio naturale del seno, i CTP e interpellati dal affermavano di CP_5 CP_6 Parte_1 aver riscontrato una problematica esecuzione dell'intervento chirurgico del 13 novembre 2011 successivamente al quale si era registrata la dispersione del materiale di innesto da cui era conseguito il danno reclamato. Va poi rilevato che nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza (cfr Cass Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023 (Rv. 669464 - 01).
Ciò detto, il Tribunale ha ravvisato come la causa dell'infortunio subito fosse da ravvisarsi in un intervento chirurgico. Muovendo da questa premessa si è ritenuto che l'intervento chirurgico, mentre poteva essere interpretato come causa “violenta ed esterna” del danno, non poteva però essere considerata come causa “fortuita”, intesa come costituita da fattori accidentali, imprevedibili ed indipendenti dalla volontà dell'assicurato. Esso era infatti evento non imprevedibile, non anormale e non eccezionale, riconducibile, piuttosto, ad un “evolversi della vita assolutamente prevedibile, di cui l'attore aveva piena contezza”.
Rileva l'appellante che la premessa di cui si alimenta siffatto ragionamento sarebbe errata.
L'attore individua invero nell'errore del chirurgo e non già nell'intervento chirurgico in sé, la causa delle lesioni;
ciò in quanto senza l'errore del chirurgo, l'intervento di implantologia per cui è causa, si sarebbe concluso senza danni per il paziente, sicché l'errata manovra del chirurgo sarebbe evento accidentale, avversato, imprevedibile ed eccezionale. Tale errore sarebbe quindi dotato del requisito della “fortuità” come richiesto dalla polizza infortuni, anche alla luce dell'accezione fornita dallo stesso giudice di prime cure che ha considerato “fortuito” l'evento costituito da “fattori accidentali imprevedibili ed indipendenti dalla volontà dell'assicurato”.
Epperò è necessario evidenziare come il danno lamentato dal sia riconducibile in ogni Parte_1 caso all'esito di una operazione chirurgica implantologica nel corso della quale si verificava una complicazione connessa all'operazione stessa che dava origine ai problemi per i quali l'assicurato ha chiesto di essere indennizzato. Ciò è quanto risulta affermato nell'atto di citazione in primo grado laddove il ha modificato i fatti in appello affermando come non fosse l'intervento Parte_1 chirurgico l'evento fortuito bensì la manovra del chirurgo realizzata durante l'intervento.
Ferma tale diversa prospettazione della domanda avvenuta solo in appello, va sottolineato come sia che le conseguenze fossero riconducibili all'operazione sia che le stesse fossero ascrivibili ad una delle manovre che la componevano deve ritenersi come la fattispecie in esame non cambi, atteso che
è comunque l'intervento il fatto generatore in cui si è prodotta la conseguenza lamentata.
Nel caso di specie è dunque superfluo parlare di erroneità della manovra realizzata piuttosto che di errore nell'esecuzione dell'operazione posto che tale aspetto prescinde dal fondamento della richiesta avanzata la quale, complessivamente, riconduce l'evento che ha dato origine alla richiesta di indennizzo all'intervento chirurgico eseguito.
In sostanza, quanto accaduto all'appellante è evento riconducibile agli effetti di un intervento chirurgico, come tale non indennizzabile a termini di polizza;
non si tratta, in definitiva, dell'effetto di un infortunio ovvero di un evento definibile come fortuito, violento ed esterno.
È del resto fuor di dubbio che il si sia sottoposto all' intervento chirurgico per porre Parte_1 rimedio ad una situazione di grave patologia e che quanto occorsogli sia stato la conseguenza negativa di una preesistente patologia e quindi dell'intervento posto in essere per risolverla.
Ciò posto, appare evidente l'assenza del requisito della fortuità contrattualmente richiesta;
appare infatti corretto ritenere che l'iter terapeutico cui si è sottoposto il per curare la sua Parte_1 situazione patologica grave l'aveva già posto in grado di prendere contezza della prevedibilità delle conseguenze, anche negative quali quelle di un intervento chirurgico, specie se di natura implantologica ed interessante peraltro un distretto con gravi patologie ossee;
prevedibilità che ben esclude ogni possibilità di ritenere come “fortuito” quanto accaduto.
Deve allora ritenersi che l'intervento chirurgico subito, in assenza di quegli elementi di accidentalità ed imprevedibilità del tutto indipendenti dalle determinazioni dell'assicurato (essendo emerso che oltretutto questo veniva preceduto da “una serie di trattamenti di riabilitazione” peraltro effettuati in una cavità orale già fortemente intaccata dalla patologia preesistente ed una grave edentulia parziale) non possiede quelle caratteristiche necessarie a ritenere l'accaduto come infortunio costituendo esso invece la possibile complicazione connessa ad un intervento di chirurgia implantologica cui parte appellante si era volontariamente sottoposto.
Né appare idonea a scalfire tale interpretazione letteralmente chiara il fatto che tra gli infortuni risarcibili vi erano quelli derivanti dallo svolgimento di partite di calcetto o dalla guida di autoveicoli
(art.
1.2.3 c. g. di polizza) o avvenuti durante la “guida di autoveicoli” (v. art. 1.13, c.g. di polizza).
Se è infatti vero che anche la partita di calcetto così come la guida di autoveicoli sono eventi
“programmati e pianificati”, al pari dell'intervento chirurgico, proprio la circostanza della loro espressa inclusione tra gli eventi coperti dalla polizza vale a dimostrare che trattasi di eccezioni alla regola della non indennizzabilità dei fatti non fortuiti perché volontari e dunque prevedibili e non eccezionali.
La motivazione resa sul punto deve dunque dirsi del tutto corretta dovendosi escludere l'indennizzo in favore del atteso che questi non ha provato che il rischio avveratosi rientrava in Parte_1 quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza.
Da ciò deriva altresì l'assorbimento del secondo motivo proposto. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione 5^ tabella XII^) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma, n. 984/2020, pubblicata il 16/10/2020 così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_2 del presente grado, liquidate in complessivi €12.154 per compensi, oltre alle spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
-D EZ -BE IL- 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 N.R.G. 2485/2020
3 N.R.G. 2485/2020
4 N.R.G. 2485/2020
5 N.R.G. 2485/2020
6 N.R.G. 2485/2020
7 N.R.G. 2485/2020
8 N.R.G. 2485/2020
9 N.R.G. 2485/2020
10 N.R.G. 2485/2020