Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 24/12/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Umbria |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA
Il Giudice Monocratico per le Pensioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 13726/C del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 17.06.2025 proposto da
[Omissis] [Omissis] (c.f. [OMISSIS]), nata a [Omissis] il [Omissis],
residente in [Omissis] ([Omissis]) via [Omissis] n. [Omissis];
[Omissis] [Omissis] (c.f. [OMISSIS]), nata a [Omissis] il [Omissis],
residente in [Omissis] ([Omissis]) via [Omissis] [Omissis]
[Omissis] n. [Omissis];
[Omissis] [Omissis] (c.f. [OMISSIS]), nata a [Omissis] il [Omissis],
residente in [Omissis] ([Omissis]) via [Omissis] n. [Omissis];
tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Giorgio Seminara (c.f.
[...]) e LI LL (c.f.
[...]) ed elettivamente domiciliate presso lo studio dei predetti Avvocati in Siracusa v.le S. Panagia n. 90, PEC:
avv.seminaragiorgio@pec.serviziposta.it;
elisabetta.castilletti@avvocatisiracusa.legalmail.it contro
Sentenza n. 70/C/2025 70/c/2025
INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, (c.f.: 80078750587) con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Roberto Annovazzi
(c.f.: [...]), LA LO (c.f.: RLTMLL 71E53F158Y) del Foro di Perugia, e FA Di CA (c.f.:
[...]) del Foro di Terni ed elettivamente domiciliato in Perugia, via Canali,1- 5, presso l’Ufficio dell’Avvocatura INPS;
Visto il ricorso introduttivo e le memorie depositate;
Udito, nella pubblica udienza del 10.12.2025, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Marida Amodio Mancino, per INPS, l’Avv. Simona Garone, in sostituzione dell’Avv. FA di CA, giusta delega in atti;
nessuno presente per i ricorrenti.
Ritenuto in
FATTO
I. Con ricorso depositato in data 17.06.2025, le sigg.re [Omissis], [Omissis]
e [Omissis] rappresentavano di essere titolari di un trattamento pensionistico superiore, per quanto concerne la sig.ra [Omissis], tra sei e otto volte il trattamento minimo e, per quanto concerne le sigg.re
[Omissis] e [Omissis], tra otto e dieci volte il predetto trattamento.
Sostenevano, in particolare, di aver subito una significativa riduzione della perequazione automatica del trattamento pensionistico in forza delle leggi di bilancio degli ultimi anni e, in particolare, dell’art. 1, c.
478, L. 160/2019; dell’art. 1, c. 309, L. 197/2022 e dell’art. 1, co. 135, L.
213/2023 che, prevedendo la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici nella misura del 100 per cento unicamente per gli importi inferiori o pari a quattro volte il valore del minimo INPS e in misura decrescente per quelli superiori, avevano determinato una notevole limitazione della perequazione dei trattamenti pensionistici, con conseguente penalizzazione dei trattamenti di importo più elevato.
Conseguentemente, eccependo l’illegittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate per violazione degli artt. 3, 36, 38, 53 e 117 della Costituzione e dei principi generali dell’Unione europea, affermavano che la sentenza n. 19/2025 della Consulta – che ha dichiarato la non fondatezza di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, L. n. 197/2022, in riferimento agli artt. 1, 23, 36 e 38 Cost. – non sarebbe basata su profili sovrapponibili a quelli fatti valere dalle ricorrenti, in quanto non aveva preso in considerazione l’art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 e l’art. 1, comma 478, L. n. 160/2019, sicché l’effetto complessivo del combinato disposto delle norme in questione non avrebbe formato oggetto dell’esame della Corte costituzionale. In estrema sintesi, con l’articolato atto introduttivo, le ricorrenti ritenevano rilevante e non manifestatamente infondata una nuova questione di legittimità costituzionale sulla base delle seguenti argomentazioni:
- la reiterazione ultradecennale delle misure di limitazione della perequazione automatica determinerebbe un sacrificio permanente, in contrasto con il requisito della temporaneità richiesto dalla Corte costituzionale (v. sentenze n. 234/2020 e n. 19/2025);
- la riduzione della perequazione, applicata per fasce e non per scaglioni, determinerebbe effetti irragionevoli e discriminatori tra pensionati in situazioni comparabili;
- la misura, destinando i risparmi anche oltre il circuito previdenziale, assumerebbe carattere di prelievo tributario selettivo, in violazione dei principi di universalità e progressività dell’imposizione (art. 53 Cost.);
- sussisterebbero dubbi di compatibilità con il diritto dell’Unione europea (divieto di discriminazione per età, art. 21 Carta di Nizza) e con la CEDU (art. 1 Protocollo n. 1).
Conseguentemente, chiedevano, in via principale, di accertare e dichiarare il proprio diritto al ripristino sulla pensione mensile della perequazione illegittimamente ridotta per gli anni 2022-2023-2024 e 2025, con conseguente restituzione degli arretrati dalle singole scadenze, oltre interessi legali fino all’effettivo soddisfo e, in via incidentale, di sospendere il giudizio e rinviare gli atti alla Corte costituzionale per accertare e dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, co. 478, L. n. 160/2019, art. 1, co. 309, L. n. 197/2022 e art.
1, co. 135, L. n. 213/2023. Infine, chiedevano di condannare l’Istituto resistente a liquidare il trattamento pensionistico perequato e a corrispondere i relativi ratei maturati e non percepiti e/o percipiendi maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino all'effettivo soddisfo.
II. Si costituiva INPS, affermando di aver applicato ai trattamenti pensionistici delle ricorrenti i disposti normativi vigenti nel corso dei vari anni con riferimento al diritto alla perequazione. Preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità del ricorso, perché generico e non assistito da sufficiente supporto probatorio e proponeva eccezione di giudicato, sostenendo che la sig.ra [Omissis] aveva già intrapreso precedente analogo giudizio con cui rassegnava le seguenti conclusioni:
a) in via principale, accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al ripristino sulla pensione mensile della perequazione illegittimamente ridotta per gli anni 2022 2023 2024, con conseguente restituzione degli arretrati dalle singole scadenze, oltre interessi legali fino all’effettivo soddisfo;
b) in via subordinata, sospendere il giudizio e rinviare gli atti alla Corte Costituzionale per accertare e dichiarare, per i profili precedentemente illustrati, l’illegittimità costituzionale del co. 235 dell’art. 1 della L. n.
197/2022, per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 136 della Costituzione;
c) in ogni caso, previa rimessione degli atti del presente giudizio alla Corte Costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale del comma 235 dell’art. 1 della L. n. 197/2022, per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 136 della Costituzione, dichiararsi l'illegittimità della rimodulazione della perequazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS per gli anni 2022 2023 2024 in forza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 235, della L. n. 197/2022 e, per l'effetto, condannare l’Istituto resistente a liquidare in favore dell’odierno ricorrente il trattamento pensionistico perequato ed a corrispondergli i relativi ratei maturati e non percepiti e/o percipiendi maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino all'effettivo soddisfo.
All’esito della costituzione di INPS, il predetto giudizio si concludeva con pronuncia di rigetto della Corte dei Conti dell’Umbria n.
21/C/2024 del 26.4.2024, non appellata da controparte.
Nel merito, lamentava l’infondatezza della domanda delle ricorrenti, posto che le eccezioni di incostituzionalità ex adverso dedotte risultavano già scrutinate dalla Consulta con sentenze n. 234/2020 e n.
19/2025. Infine, eccepiva la prescrizione quinquennale di ogni eventuale differenza su ratei di pensione, a ritroso dalla ricezione della notifica del ricorso (20.06.2025).
III. In data 18.11.2025 la difesa delle ricorrenti depositava una memoria in cui si insisteva per l’accoglimento del ricorso ribadendo, in via incidentale la rimessione degli atti alla Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale delle predette norme, come già argomentato nel ricorso introduttivo, nonché il rinvio del giudizio in attesa della prossima pronuncia della Corte costituzionale sulle ordinanze di rimessione del Tribunale di Trento e della Corte dei conti Sezione Emilia-Romagna.
IV. All’udienza del 10 dicembre 2025 erano assenti gli Avvocati delle ricorrenti, mentre l’Avv. Garone, per INPS, si riportava alle memorie già depositate.
Considerato in
DIRITTO
I. Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di giudicato sollevata dal resistente INPS.
I.1 L’eccezione va accolta nei termini che seguono. INPS ha eccepito che la ricorrente [Omissis] aveva già promosso, innanzi a questo Giudice, una domanda avente medesimo petitum e causa petendi dell’odierna. Risulta, effettivamente, che con sentenza n. 21/C/2024 del 26.04.2024, non appellata da controparte, il competente Giudice monocratico si era già pronunciato sulla domanda di riliquidazione della pensione illegittimamente ridotta per gli anni 2022 2023 e 2024, con conseguente restituzione degli arretrati dalle singole scadenze, oltre interessi legali fino all’effettivo soddisfo, formulata unitamente a quella di sollevare la questione di legittimità costituzionale “del co. 235 dell’art. 1 della L. n. 197/2022, per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 136 della Costituzione”. La citata sentenza, nel ritenere non fondata la questione di costituzionalità formulata sulla scorta dei principi già espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 234/2020, ha rigettato il ricorso.
La domanda avanzata con l’odierno ricorso risulta identica a quella già formulata e decisa con sentenza n. 21/C/2024. Difatti, l’oggetto della stessa appare del tutto il medesimo, risolvendosi nella richiesta di riliquidazione della pensione illegittimamente perequata sulla base della presunta illegittimità costituzionale di norme che hanno disposto un limite al meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici. Peraltro, la presunta illegittimità costituzionale della disposizione di cui alla l. n. 197/2022 (sebbene erroneamente fosse stato indicato l’art. 1, c. 235 in luogo del c. 309) era già stata espressamente denunciata nel precedente ricorso, mentre l’art. 1, co.
478, L. n. 160/2019 era già vigente all’epoca (quindi eventualmente deducibile); infine, l’art. 1, c. 135 della l. n. 213/2023, dagli elementi forniti con il ricorso, non appare rilevare nei confronti della ricorrente
[Omissis], posto che è titolare di un trattamento tra sei e otto volte il trattamento minimo INPS e la disposizione denunciata ha influito solamente sui trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il predetto trattamento. Ciò che muta rispetto al precedente ricorso, essenzialmente per il fatto che l’odierno è stato presentato nel 2025, è che in quest’ultimo la rivalutazione viene richiesta anche per tale annualità.
Ciò premesso, deve quindi accogliersi l’eccezione di giudicato formulata da INPS e, per l’effetto, dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla sig.ra [Omissis] [Omissis] con riferimento alle annualità dal 2022 al 2024.
II. Il ricorso non è fondato per le motivazioni di seguito esposte.
II. a) Le ricorrenti chiedono l’accertamento del proprio diritto al ripristino sulla pensione mensile della perequazione illegittimamente ridotta per gli anni 2022-2023-2024 e 2025, con conseguente restituzione degli arretrati dalle singole scadenze, sulla base della presunta illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 53 e 117 Cost. e dei principi generali dell’Unione europea e della CEDU, dell’art. 1, c. 478, L. 160/2019, dell’art. 1, c. 309, L. 197/2022 e dell’art. 1, co. 135, L. 213/2023.
L’art. 1, c. 478, della L. n. 160/2019 ha introdotto, a decorrere dal 2022, una regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica, disponendo che l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni venga applicato per fasce di importo: a) nella misura del 100% per quelle fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; b)
nella misura del 90% per quelle comprese tra quattro e cinque volte tale soglia; c) nella misura del 75% per quelle superiori a cinque volte il suddetto limite minimo.
L’art. 1, c. 309, della L. n. 197/2022, poi, ha stabilito che, per il periodo 2023-2024, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta integralmente solo per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS; per quelli superiori, invece, la rivalutazione viene accordata in misura decrescente: 85% per gli assegni pari o inferiori a cinque volte il minimo; 53% per quelli di importo compreso tra cinque e sei volte tale soglia; 47% per i trattamenti inclusi in una forbice tra le sei e le otto volte il suddetto limite; 37% per quelli rientranti nell’intervallo tra le otto e le dieci volte il medesimo livello; 32% per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo.
Infine, l’art. 1 della L. n. 213/2023, ha ridotto l’ambito applicativo al solo anno 2023 (comma 134) del meccanismo previsto dall’art. 1, c. 309, della L. n. 197/2022, riproducendo, per il 2024, il medesimo meccanismo, ma con un’ulteriore riduzione al 22% (rispetto al 32%
vigente per il 2023) dell’indice di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a dieci volte quello minimo (comma 135).
II. b Il lamentato contrasto, in particolare, dell’art. 1, c. 309, L. 197/2022 con gli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 della Costituzione è questione ormai non solo già risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 19/2025, bensì affrontata - anche con riguardo agli artt. 53 e 117 Cost. nonché ai principi generali dell’Unione europea e della CEDU - in plurime occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha costantemente ritenuto infondate le questioni sollevate (cfr. ex multis, Sez. Umbria, sent. n. 63/2025; Sez. Veneto, sent. n. 243/2025; Sez. Sicilia, n.
152/2025; Sez. Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 11/2024).
In particolare, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 19/2025, dopo un accurato excursus che ha riguardato la ricostruzione normativa completa – a decorrere dal d.lgs. n. 503/1992 (e che, dunque, ha preso in considerazione anche la L. n. 160/2019) – degli interventi che hanno inciso sulla dinamica rivalutativa degli assegni pensionistici, nonché la giurisprudenza costituzionale rilevante (da ultimo, sentenza n. 234/2020), ha rimarcato che la perequazione automatica non implica un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all’art. 36, primo comma, Cost. (così anche le sentenze n. 250 del 2017 e n. 173 del 2016)
e che la garanzia della stessa “non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario (come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001)”, non sussistendo, d’altro canto, “un imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici
(sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di “non irragionevolezza” (sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n. 96 del 2018)”. Al riguardo, il principale indicatore di “non irragionevolezza”, come affermato dalla sentenza n. 234/2020, è rappresentato dalla considerazione differenziata dei trattamenti pensionistici in base al loro importo, posto che le pensioni di importo più elevato presentano margini di più robusta resistenza all’erosione data dall’inflazione. Ancora, la Corte costituzionale, nell’osservare che il meccanismo di cui all’art. 1, c. 309, l. n. 197/2022 si rivela meno severo di altri precedenti che avevano comunque superato il vaglio di legittimità costituzionale, ha rilevato come la modifica al meccanismo perequativo operata dalla disposizione da ultimo richiamata non avrebbe l’effetto di paralizzare o sospendere a tempo indeterminato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, bensì solo quello di raffreddare la dinamica perequativa, con indici graduali e proporzionati, mentre riguardo all’effetto “trascinamento” ha richiamato quanto già affermato con la sentenza n. 243/2020, ossia che
“il principio di adeguatezza enunciato nell’art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d’altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull’adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010)”.
Conseguentemente, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, c. 309, L. n. 197/2022 sollevate con riferimenti agli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 Cost.
II. c) Orbene, i principi affermati dalla Corte costituzionale con riguardo all’art. 1, c. 309, l. n. 197/2022 appaiono del tutto applicabili anche con riguardo alle ulteriori due disposizioni di cui le ricorrenti lamentano l’illegittimità costituzionale con riguardo agli artt. 3, 36 e 38 Cost. Difatti, come già detto, l’art. 1, c. 478, L. n. 160/2019 ha previsto, per il 2022, un meccanismo di raffreddamento della dinamica perequativa non solo valido per un’unica annualità, ma anche meno restrittivo di quello previsto dalla successiva L. n. 197/2022 (che, appunto, ha superato il vaglio del Giudice delle leggi), mentre l’art. 1, c. 135, L. n. 213/2023 ha inciso solo sui trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, riducendo la rivalutazione dal 32 al 22% e solo per l’anno 2024.
Peraltro, in considerazione sia della completa ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia di perequazione, nonché dell’espressa considerazione che la previsione di meccanismi di raffreddamento della dinamica perequativa non implica un arresto né, tantomeno, un azzeramento a tempo indeterminato dei meccanismi di rivalutazione pensionistica, appare del tutto destituita di fondamento la tesi delle ricorrenti secondo cui la sentenza n. 19/2025 della Consulta non sarebbe basata su profili sovrapponibili a quelli dalle stesse fatti valere, in quanto non aveva preso in considerazione l’art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 e l’art. 1, comma 478, L. n. 160/2019, sicché l’effetto complessivo del combinato disposto delle norme in questione non avrebbe formato oggetto dell’esame della Corte costituzionale.
II. d) In relazione al paventato contrasto della normativa più volte richiamata con l’art. 53 Cost., aspetto, questo, non scrutinato nella sentenza n. 19/2025 con riguardo alla l. n. 197/2022, si richiama quanto affermato dalla sentenza n. 11/2024 della Sezione Friuli-Venezia Giulia, che ha affermato come la giurisprudenza costituzionale abbia già precisato che “il tributo consiste in un prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva (Corte costituzionale, sentenza n. 102/2008), mentre le forme di raffreddamento o di esclusione della rivalutazione delle pensioni non rivestono natura tributaria, in quanto non prevedono una decurtazione o un prelievo a carico del titolare del trattamento pensionistico (Corte costituzionale sentenze n. 70/2015, par. 4, n. 234/2020 par. 16)”. Dirimente, però, appare quanto rilevato dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 243/2020 – resa in relazione all’art. 1. c. 265, L.
n. 145/2018 – in cui è stata affermata la natura endoprevidenziale del prelievo effettuato con il raffreddamento del sistema di perequazione, escludendone la natura tributaria, rilevando che “quando il legislatore ha inteso devolvere al bilancio dello Stato un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici, lo ha disposto espressamente, ciò smentisce in radice la tesi della permeabilità statale dei bilanci previdenziali”. Ebbene, nel caso delle disposizioni qui in esame non si rinvengono previsioni legislative di devoluzione al bilancio dello Stato, con conseguente manifesta infondatezza anche della doglianza relativa al presunto contrasto con l’art. 53 Cost.
II. e) Riguardo, infine, ai paventati dubbi di compatibilità con il diritto dell’Unione europea (divieto di discriminazione per età, art. 21 Carta di Nizza) e con la CEDU (art. 1 Protocollo n. 1), si rimanda a quanto già affermato con le sentenze n. 235/2025 della Sezione Veneto e n.
11/2024 della Sezione Friuli Venezia Giulia, in cui è stato chiaramente affermato che l’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU non vieta una riduzione dei trattamenti pensionistici, purché ragionevole e proporzionata, e rispondente a un bilanciamento tra l’interesse generale e i diritti individuali (CEDU, 7 D.S.C.R c. Portogallo, 2015; S.
e altri c. Italia, 2014; M. e altri c. Italia, 2011), nonché che la medesima Corte ha ritenuto compatibile con la Convenzione – anche in relazione agli artt. 6 CEDU e 1 Prot. addiz. – un modulo perequativo decisamente più restrittivo di quelli qui in esame (poiché escludeva integralmente la rivalutazione per i trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS per gli anni 2012-2013), riconoscendone la proporzionalità in ragione del difficile contesto economico in cui fu adottato (CEDU, IE e Arboit c. Italia, 2018; Corte cost., sent. n. 234/2020, in linea con sent. n.
250/2017).
III. Il ricorso è, pertanto, respinto ed ogni altra questione resta assorbita.
IV. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza. Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, in composizione monocratica, con funzione di Giudice delle Pensioni, accoglie l’eccezione di giudicato formulata da INPS e, per l’effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta dalla sig.ra [Omissis]
[Omissis] con riferimento alle annualità dal 2022 al 2024. Nel merito, rigetta il ricorso nei termini di cui in motivazione e condanna le ricorrenti [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis] e [Omissis] [Omissis]
al pagamento delle spese in favore di INPS, liquidandole in € 500,00 ciascuna. Nulla per quelle di giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice
LI ON
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 24 dicembre 2025.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(Dott.ssa Elena Errico)
(f.to digitalmente)
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
Il Giudice
LI ON
(f.to digitalmente)
Depositato in Segreteria il 24 dicembre 2025.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(Dott.ssa Elena Errico)
(f.to digitalmente)
In esecuzione del decreto del giudice monocratico, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(Dott.ssa Elena Errico)
(f.to digitalmente)