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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/01/2024, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. G. Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Roberto Rezzonico Consigliere
Dott. Marco Sabella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 211/2023 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Caltanissetta, promossa
DA
nato a [...], il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Sommatino nel Corso Vittorio Emanuele,
117, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Augello, che lo rappresenta e difende giusta procura telematica in atti
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Val d'Aosta, 14/D, presso l'ufficio legale dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Carmelo Russo e Stefano Dolce per procura generale alle liti in atti del 23.1.2023
Appellato
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.12.2020, , premetteva di Parte_1 avere prestato attività agricola, quale lavoratore a tempo determinato
1 con la qualifica di bracciante agricolo, per la Organizzazione_1
corrente in Sommatino, dal gennaio 2013 al
[...] dicembre 2013 (156 giornate), dal gennaio 2014 al dicembre 2014
(156 giornate), dal febbraio 2015 al dicembre 2015 (144 giornate), dall'aprile 2016 al dicembre 2016 (153 giornate) e dal maggio 2017 al dicembre 2017 (76 giornate), occupandosi delle attività di preparazione, montaggio, e cura vigneti, nonchè di defogliamento, sgrappolatura, raccolta ed incassettamento dell'uva e che, sussistendo i presupposti di legge, lo stesso aveva avanzato nei confronti dell' , entro i prescritti termini di legge, le istanze dirette CP_1 ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, i trattamenti di famiglia, il congedo parentale e l'indennità di malattia per ogni anno di riferimento.
Tuttavia, l' provvedeva dapprima al pagamento degli emolumenti CP_1 previdenziali dovuti ma, successivamente, con provvedimenti emessi tra il 13.03.2020 e il 02.04.2020, formulava domanda di restituzione delle somme versate.
Il , pertanto, in data 17.07.2020, provvedeva ad inoltrare Pt_1 formali ricorsi in opposizione innanzi alla competente Commissione
costituita presso la sede provinciale dell' , avverso i quali Org_2 CP_1 si formava il silenzio rifiuto per decorso dei termini di legge.
Ciò posto, il ricorrente, dedotta la illegittimità della richiesta di restituzione, sussistendo tutti i presupposti di legge previsti per il godimento dei suddetti benefici previdenziali, avendo egli svolto regolare attività bracciantile nei periodi indicati, come dimostrato anche dalla documentazione prodotta (DMAG, buste paga, e Org_3 comunicazioni), chiedeva:
“ritenere e dichiarare in capo al ricorrente per gli anni 2013 (156 giornate), 2014 (156 giornate), 2015 (144 giornate), 2016 (153 giornate)
e 2017 (76 giornate) la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura con obbligo dell' odierno resistente al riaccredito CP_2 dei contributi illegittimamente cancellati. ritenere e dichiarare illegittima la richiesta di restituzione (indebito) delle somme percepite a titolo di disoccupazione agricola, di trattamenti di famiglia, indennità di malattia e di ogni trattamento previdenziale erogato per l'anno 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; ritenere e dichiarare non dovuto l'indebito per l'anno 2013, 2014, 2015, 2016 e 2 2017 e previa disapplicazione del provvedimento di cancellazione per ciascun anno eventualmente adottato dall' il diritto del ricorrente CP_1 alla conservazione dell'iscrizione del proprio nominativo negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dipendenti e, per l'effetto, ordinare al convenuto Istituto l'iscrizione nel citato elenco, con ogni conseguenza di legge”
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando che, a CP_1 seguito di apposita ispezione condotta nei confronti della ditta Org_4
e della era emersa la
[...] Organizzazione_1 fittizietà non solo dei rapporti di lavoro denunciati ma della stessa realtà aziendale, che era da ritenere di fatto inesistente.
Con sentenza n. 149/2023, pubblicata in data 04/05/2023, l'adito
Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro dichiarava il ricorso inammissibile, non ripetibili le spese, per intervenuta decadenza dall'azione ex art. 22 del D.L. n. 7/1970.
Avverso detta sentenza propone appello l'originario ricorrente, per i motivi che saranno appresso esaminati.
L' , costituitosi, resiste al gravame. CP_1
************************************
L'appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo giudice erroneamente ritenuto la decadenza dall'azione proposta ai sensi della disciplina ex art. 22 del D.L. n. 7/70, e ciò, in primo luogo in quanto nella specie troverebbe applicazione non la disciplina appena citata ma quella ex art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che prevede, appunto, il termine di un anno per la proposizione l'azione giudiziaria;
in secondo luogo in quanto la decadenza di cui all'art. 22 D.L. 7/1970 non troverebbe applicazione nella specie in mancanza di un espresso provvedimento di cancellazione notificato alla parte;
infine per l'operatività della “normativa emergenziale
Covid” e, segnatamente, dell'art. 103, D.L. 18/20, conv. con L. 27/20, che ha sospeso i termini relativi al procedimento amministrativo dal
23.2.2020 al 15.4.2020, termine successivamente prorogato al
15.5.2020, nonché dell'art. 83, D.L. 18/20, conv. con L. 27/20, che ha sospeso dal 9 marzo al 15 aprile 2020, termine successivamente prorogato all'11.5.2020, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
3 L'appello, nei limiti e termini in cui è stato proposto, è, ad avviso della
Corte, infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Costituisce ormai, infatti, ius receptum, sulla base di una giurisprudenza di legittimità del tutto univoca, che “in tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli non si applica - in ragione della specialità della materia, caratterizzata
(come evidenziato da Corte cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, secondo la quale
l'Istituto previdenziale ha l'obbligo di comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per l'espletamento dell'azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge.
Ne consegue che, nello specifico settore, il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo ove adottato nei termini previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993, ovvero dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato (cfr. Cass. Sez. L. n. 8650/2008).
Inoltre, più nello specifico, “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, il comportamento dell' che, nel denegare la prestazione (nella specie, il trattamento CP_1 anticipato di mobilità ai sensi dell'art. 7 della legge n. 223 del 1991), abbia indicato termini erronei di impugnazione cui il ricorrente si sia conformato proponendo il ricorso amministrativo oltre il prescritto termine annuale di impugnazione e l'azione giudiziale oltre il termine decadenziale, può assumere rilievo ai fini risarcitori, in relazione all'affidamento erroneamente ingenerato nell'assicurato, ma non esclude l'obiettiva circostanza dell'avvenuta decadenza, che opera "de
4 jure", prescindendo dalla condotta delle parti “ (Cass. Sez. L. n.
25892/09)
Tanto che, anche sotto il profilo della rilevabilità, anche di ufficio, della detta decadenza, come ribadito da Cass. Sez. L. n. 26161/16, riprendendo e confermando l'orientamento espresso da Cass. Sez. L,
n. 9622 del 12/5/2015, : “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973,
n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno.”
Da quanto sopra deriva che alcuna conseguenza può di per se sola mai derivare dal fatto che l' , che non ha neanche uno specifico CP_1 obbligo di informazione o comunicazione in tal senso, nel denegare il diritto di un lavoratore all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli abbia erroneamente indicato il termine per proporre impugnazione innanzi alla A.G. avverso il provvedimento, espresso o tacito, di rigetto del gravame proposto in via amministrativa, maturandosi in ogni caso le decadenze di legge, senza possibilità alcuna di ipotizzare un errore di diritto scusabile che consentirebbe all'interessato di proporre tempestivamente il gravame giudiziario nei termini più ampi indicati dall'ente di previdenza.
Quanto alla applicabilità alla specie della disciplina decadenziale in commento, come altrettanto noto, “per l'erogazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori operai agricoli a tempo determinato (OTD) il presupposto assicurativo consiste non solo nello svolgimento delle giornate lavorative previste dalla legge regolatrice del trattamento previdenziale ma anche nella registrazione delle giornate in appositi
5 elenchi nominativi che, peraltro, ha valore solo ricognitivo (Cass. sent.
n. 276/2008).
Come affermato anche dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1133 del 26 ottobre 2000: “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940
n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del possesso del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio”.
L'iscrizione negli elenchi costituisce, dunque, una situazione giuridica abilitante, autonomamente tutelabile in sede prima amministrativa e poi giudiziaria, che condiziona la eventuale corresponsione delle previdenze collegate, che non sono, quindi, a loro volta autonomamente tutelabili se non previa dimostrazione del loro presupposto, in relazione al quale l'iscrizione in discorso svolge una mera funzione di agevolazione probatoria.
Al fine, quindi, di reclamare il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola, l'interessato non dispone di una azione autonoma a tal fine, essendo essa condizionata, sempre e comunque, dalla positiva dimostrazione del suo presupposto, di tale che, una volta venuto a conoscenza del disconoscimento dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli - rispetto al quale l' , come detto, non ha specifici oneri e/o obblighi di CP_1 comunicazione – l'interessato potrà e dovrà all'uopo reagire, proponendo, nei termini decadenziali di legge, il ricorso amministrativo e, quindi, quello giudiziario, nel quale la possibilità di accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, non è certamente fine a se stessa, ma, essendo orientata a quell'unico fine,
6 non potrà che essere condizionata dalla mancata decadenza dalla relativa azione.
Il ricorrente, infatti, proprio con riferimento alla domanda proposta - che è quella di affermare il suo diritto all'indennità di disoccupazione agricola, previa dimostrazione dei relativi presupposti - non ha avviato una mera azione di accertamento di sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio a qualsivoglia fine, ma proprio in quanto elemento costitutivo e presupposto necessario della previdenza invocata, la quale, tuttavia, non potrà essere neanche oggetto di accertamento giudiziario quante volte siano maturati i termini decadenziali previsti dalla legge per la sua tutela.
La disciplina legale applicabile alla specie è, quindi, proprio quella indicata dal primo decidente (v., tra le ultime, pronunciata peraltro in una caso del tutto sovrapponibile a quello in trattazione, Cass.,
Sez. L., sentenza n. 17653/2020) .
Nell'ipotesi di occupazione non accertata positivamente, in tutto o in parte, il lavoratore può dunque esperire la fase amministrativa conteziosa, distinta in due possibili parti dall'art. 11 del d.lgs. n.
375/1993 che fissa, rispettivamente, i termini di 30 e 90 giorni per la presentazione, in sede provinciale, del primo ricorso e la decisione sullo stesso, nonché gli ulteriori termini di 30 e 90 per la proposizione e definizione, facoltativa, del gravame amministrativo di secondo grado, presso la Commissione centrale. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni posto per la conclusione di ciascuna di tali fasi del procedimento ammnistrativo, il ricorso deve intendersi respinto, ai sensi dell'art. 11 citato.
Il lavoratore agricolo può, successivamente, domandare al giudice previdenziale una pronuncia, non costitutiva, che sostituisca, previo accertamento del numero delle giornate di lavoro realmente svolte, il provvedimento di iscrizione o cancellazione.
Detta domanda deve essere formulata entro il termine di decadenza di 120 giorni decorrenti dalla notifica o dalla conoscenza del rigetto definitivamente deliberato in sede amministrativa.
L'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 dispone infatti che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione dei diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziari davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla 7 notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
E, come detto, si tratta di un termine ablatorio di natura sostanziale, ritenuto costituzionalmente legittimo, che pertiene a una materia sottratta alla disponibilità delle stesse parti e, in quanto tale, rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato interno.
Nel caso di specie, peraltro, come ben evidenziato anche dall' CP_1 difetta anche la tempestiva proposizione di gravame amministrativo avverso la cancellazione del dagli elenchi nominativi in Pt_1 discorso - dal medesimo certamente conosciuta a seguito degli avvisi bonari di restituzione notificati dall' , tanto da richiamarla in CP_2 seno ai gravami proposti innanzi al Comitato Provinciale di CP_1
Caltanissetta - con conseguente definitività del provvedimento cancellazione decorsi i 30 giorni all'uopo previsti dall'art. 11, D.Lgs.
375/93.
Secondo quest'ultimo, infatti, “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Nella specie, dai gravami amministrativi prodotti dallo stesso ricorrente (cfr. doc. 5 del ricorso introduttivo) risulta chiaramente non solo che essi vennero proposti solo al provinciale CP_3 dell' di Caltanissetta e non al ma anche che con tali CP_1 Org_2 gravami il ricorrente ebbe a contestare solo il diritto dell' di CP_1 procedere alla ripetizione delle somme ritenute indebite, ponendole in compensazione con eventuali altri crediti. Non risulta, invece, essere alcun modo stata contestata la cancellazione dagli elenchi né chiesta la reiscrizione del ricorrente begli stessi, diversamente da quanto fatto in sede giudiziaria.
Dunque, in assenza di gravame amministrativo che, ai sensi del sopra citato art. 11, comma 1, D.Lgs. 375/93, doveva essere proposto entro trenta giorni, i provvedimenti di cancellazione dell' sono divenuti CP_1 definitivi proprio allo spirare del trentesimo giorno, posto che il riferimento fatto dall'art. 22, DL 7/70 ai provvedimenti definitivi, 8 notificati o anche comunque conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia di quelli divenuti definitivi a seguito della presentazione del gravame amministrativo e in esito al conseguente procedimento.
In caso di mancanza di un tempestivo gravame amministrativo il dies a quo del termine di 120 giorni ex art. 22, DL 7/70 coincide quindi con lo scadere dei trenta giorni previsti dall'art. 11, Decr. Leg.vo
375/93 per la presentazione del primo ricorso amministrativo.
Pertanto, applicando la sospensione, dal 23.2.2020 al 15.5.2020, dei termini dei procedimenti amministrativi (art. 103, DL 18/20), considerando, dunque, come dies a quo del predetto termine di 30 giorni il 16.5.2020, il termine di trenta giorni per la proposizione del gravame amministrativo scadeva, nella specie, il 15.6.2020 e, dunque, a tale ultima data, i provvedimenti conosciuti dall'interessato mediante le sopra citate note dell sono divenuti CP_1 definitivi proprio per mancata impugnazione nel termine di 30 giorni ai sensi del ridetto art. 11, comma 1, D.Lgs. 375/93.
Di conseguenza, sempre secondo il suesposto principio della
Cassazione, dal 15.6.2020 iniziava a decorrere il termine di 120 giorni ex art. 22, D.L. 7/70, conv. con L. 83/70, per la proposizione dell'azione giudiziaria, a pena di inammissibilità, ricorso che, invece,
è stato depositato soltanto il 10.12.2020, quando il ricorrente era ormai incorso nella predetta decadenza, con la conseguente inammissibilità dell'azione giudiziaria.
Irrilevante, inoltre, si appalesa la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso giudiziario ex art. 83, D.L. 18/20, dal
9.3.2020 all'11.5.2020, in quanto, come detto, il dies a quo del termine di 120 giorni ex art. 22, DL 7/70, era maturato ben oltre il periodo di sospensione, e cioè il 16.6.2020.
In forza delle esposte motivazioni, dunque, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Irripetibili le spese ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
Riguardo all'esenzione dal contributo unificato, massima della
Suprema Corte, confermata dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
4315/2020, afferma che l'ammissione al gratuito patrocinio non esclude il versamento del doppio contributo in caso di appello 9 inammissibile o infondato (Cass. 5 aprile 2019 n. 9660), venendosi esso a configurare come sanzione di legge, e che il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, debba dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato). Il magistrato potrà esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo. Di qui la dichiarazione di cui in dispositivo.
P. Q. M.
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- conferma la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro n. 149/2023, pubblicata in data 04/05/2023;
- dichiara irripetibili le spese;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza o per motivi relativi all'oggetto della controversia o per motivi soggettivi.
Caltanissetta, 10.01.2024
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. G. Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Roberto Rezzonico Consigliere
Dott. Marco Sabella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 211/2023 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Caltanissetta, promossa
DA
nato a [...], il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Sommatino nel Corso Vittorio Emanuele,
117, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Augello, che lo rappresenta e difende giusta procura telematica in atti
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Val d'Aosta, 14/D, presso l'ufficio legale dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Carmelo Russo e Stefano Dolce per procura generale alle liti in atti del 23.1.2023
Appellato
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.12.2020, , premetteva di Parte_1 avere prestato attività agricola, quale lavoratore a tempo determinato
1 con la qualifica di bracciante agricolo, per la Organizzazione_1
corrente in Sommatino, dal gennaio 2013 al
[...] dicembre 2013 (156 giornate), dal gennaio 2014 al dicembre 2014
(156 giornate), dal febbraio 2015 al dicembre 2015 (144 giornate), dall'aprile 2016 al dicembre 2016 (153 giornate) e dal maggio 2017 al dicembre 2017 (76 giornate), occupandosi delle attività di preparazione, montaggio, e cura vigneti, nonchè di defogliamento, sgrappolatura, raccolta ed incassettamento dell'uva e che, sussistendo i presupposti di legge, lo stesso aveva avanzato nei confronti dell' , entro i prescritti termini di legge, le istanze dirette CP_1 ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, i trattamenti di famiglia, il congedo parentale e l'indennità di malattia per ogni anno di riferimento.
Tuttavia, l' provvedeva dapprima al pagamento degli emolumenti CP_1 previdenziali dovuti ma, successivamente, con provvedimenti emessi tra il 13.03.2020 e il 02.04.2020, formulava domanda di restituzione delle somme versate.
Il , pertanto, in data 17.07.2020, provvedeva ad inoltrare Pt_1 formali ricorsi in opposizione innanzi alla competente Commissione
costituita presso la sede provinciale dell' , avverso i quali Org_2 CP_1 si formava il silenzio rifiuto per decorso dei termini di legge.
Ciò posto, il ricorrente, dedotta la illegittimità della richiesta di restituzione, sussistendo tutti i presupposti di legge previsti per il godimento dei suddetti benefici previdenziali, avendo egli svolto regolare attività bracciantile nei periodi indicati, come dimostrato anche dalla documentazione prodotta (DMAG, buste paga, e Org_3 comunicazioni), chiedeva:
“ritenere e dichiarare in capo al ricorrente per gli anni 2013 (156 giornate), 2014 (156 giornate), 2015 (144 giornate), 2016 (153 giornate)
e 2017 (76 giornate) la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura con obbligo dell' odierno resistente al riaccredito CP_2 dei contributi illegittimamente cancellati. ritenere e dichiarare illegittima la richiesta di restituzione (indebito) delle somme percepite a titolo di disoccupazione agricola, di trattamenti di famiglia, indennità di malattia e di ogni trattamento previdenziale erogato per l'anno 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; ritenere e dichiarare non dovuto l'indebito per l'anno 2013, 2014, 2015, 2016 e 2 2017 e previa disapplicazione del provvedimento di cancellazione per ciascun anno eventualmente adottato dall' il diritto del ricorrente CP_1 alla conservazione dell'iscrizione del proprio nominativo negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dipendenti e, per l'effetto, ordinare al convenuto Istituto l'iscrizione nel citato elenco, con ogni conseguenza di legge”
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando che, a CP_1 seguito di apposita ispezione condotta nei confronti della ditta Org_4
e della era emersa la
[...] Organizzazione_1 fittizietà non solo dei rapporti di lavoro denunciati ma della stessa realtà aziendale, che era da ritenere di fatto inesistente.
Con sentenza n. 149/2023, pubblicata in data 04/05/2023, l'adito
Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro dichiarava il ricorso inammissibile, non ripetibili le spese, per intervenuta decadenza dall'azione ex art. 22 del D.L. n. 7/1970.
Avverso detta sentenza propone appello l'originario ricorrente, per i motivi che saranno appresso esaminati.
L' , costituitosi, resiste al gravame. CP_1
************************************
L'appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo giudice erroneamente ritenuto la decadenza dall'azione proposta ai sensi della disciplina ex art. 22 del D.L. n. 7/70, e ciò, in primo luogo in quanto nella specie troverebbe applicazione non la disciplina appena citata ma quella ex art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che prevede, appunto, il termine di un anno per la proposizione l'azione giudiziaria;
in secondo luogo in quanto la decadenza di cui all'art. 22 D.L. 7/1970 non troverebbe applicazione nella specie in mancanza di un espresso provvedimento di cancellazione notificato alla parte;
infine per l'operatività della “normativa emergenziale
Covid” e, segnatamente, dell'art. 103, D.L. 18/20, conv. con L. 27/20, che ha sospeso i termini relativi al procedimento amministrativo dal
23.2.2020 al 15.4.2020, termine successivamente prorogato al
15.5.2020, nonché dell'art. 83, D.L. 18/20, conv. con L. 27/20, che ha sospeso dal 9 marzo al 15 aprile 2020, termine successivamente prorogato all'11.5.2020, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
3 L'appello, nei limiti e termini in cui è stato proposto, è, ad avviso della
Corte, infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Costituisce ormai, infatti, ius receptum, sulla base di una giurisprudenza di legittimità del tutto univoca, che “in tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli non si applica - in ragione della specialità della materia, caratterizzata
(come evidenziato da Corte cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, secondo la quale
l'Istituto previdenziale ha l'obbligo di comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per l'espletamento dell'azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge.
Ne consegue che, nello specifico settore, il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo ove adottato nei termini previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993, ovvero dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato (cfr. Cass. Sez. L. n. 8650/2008).
Inoltre, più nello specifico, “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, il comportamento dell' che, nel denegare la prestazione (nella specie, il trattamento CP_1 anticipato di mobilità ai sensi dell'art. 7 della legge n. 223 del 1991), abbia indicato termini erronei di impugnazione cui il ricorrente si sia conformato proponendo il ricorso amministrativo oltre il prescritto termine annuale di impugnazione e l'azione giudiziale oltre il termine decadenziale, può assumere rilievo ai fini risarcitori, in relazione all'affidamento erroneamente ingenerato nell'assicurato, ma non esclude l'obiettiva circostanza dell'avvenuta decadenza, che opera "de
4 jure", prescindendo dalla condotta delle parti “ (Cass. Sez. L. n.
25892/09)
Tanto che, anche sotto il profilo della rilevabilità, anche di ufficio, della detta decadenza, come ribadito da Cass. Sez. L. n. 26161/16, riprendendo e confermando l'orientamento espresso da Cass. Sez. L,
n. 9622 del 12/5/2015, : “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973,
n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno.”
Da quanto sopra deriva che alcuna conseguenza può di per se sola mai derivare dal fatto che l' , che non ha neanche uno specifico CP_1 obbligo di informazione o comunicazione in tal senso, nel denegare il diritto di un lavoratore all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli abbia erroneamente indicato il termine per proporre impugnazione innanzi alla A.G. avverso il provvedimento, espresso o tacito, di rigetto del gravame proposto in via amministrativa, maturandosi in ogni caso le decadenze di legge, senza possibilità alcuna di ipotizzare un errore di diritto scusabile che consentirebbe all'interessato di proporre tempestivamente il gravame giudiziario nei termini più ampi indicati dall'ente di previdenza.
Quanto alla applicabilità alla specie della disciplina decadenziale in commento, come altrettanto noto, “per l'erogazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori operai agricoli a tempo determinato (OTD) il presupposto assicurativo consiste non solo nello svolgimento delle giornate lavorative previste dalla legge regolatrice del trattamento previdenziale ma anche nella registrazione delle giornate in appositi
5 elenchi nominativi che, peraltro, ha valore solo ricognitivo (Cass. sent.
n. 276/2008).
Come affermato anche dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1133 del 26 ottobre 2000: “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940
n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del possesso del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio”.
L'iscrizione negli elenchi costituisce, dunque, una situazione giuridica abilitante, autonomamente tutelabile in sede prima amministrativa e poi giudiziaria, che condiziona la eventuale corresponsione delle previdenze collegate, che non sono, quindi, a loro volta autonomamente tutelabili se non previa dimostrazione del loro presupposto, in relazione al quale l'iscrizione in discorso svolge una mera funzione di agevolazione probatoria.
Al fine, quindi, di reclamare il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola, l'interessato non dispone di una azione autonoma a tal fine, essendo essa condizionata, sempre e comunque, dalla positiva dimostrazione del suo presupposto, di tale che, una volta venuto a conoscenza del disconoscimento dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli - rispetto al quale l' , come detto, non ha specifici oneri e/o obblighi di CP_1 comunicazione – l'interessato potrà e dovrà all'uopo reagire, proponendo, nei termini decadenziali di legge, il ricorso amministrativo e, quindi, quello giudiziario, nel quale la possibilità di accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, non è certamente fine a se stessa, ma, essendo orientata a quell'unico fine,
6 non potrà che essere condizionata dalla mancata decadenza dalla relativa azione.
Il ricorrente, infatti, proprio con riferimento alla domanda proposta - che è quella di affermare il suo diritto all'indennità di disoccupazione agricola, previa dimostrazione dei relativi presupposti - non ha avviato una mera azione di accertamento di sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio a qualsivoglia fine, ma proprio in quanto elemento costitutivo e presupposto necessario della previdenza invocata, la quale, tuttavia, non potrà essere neanche oggetto di accertamento giudiziario quante volte siano maturati i termini decadenziali previsti dalla legge per la sua tutela.
La disciplina legale applicabile alla specie è, quindi, proprio quella indicata dal primo decidente (v., tra le ultime, pronunciata peraltro in una caso del tutto sovrapponibile a quello in trattazione, Cass.,
Sez. L., sentenza n. 17653/2020) .
Nell'ipotesi di occupazione non accertata positivamente, in tutto o in parte, il lavoratore può dunque esperire la fase amministrativa conteziosa, distinta in due possibili parti dall'art. 11 del d.lgs. n.
375/1993 che fissa, rispettivamente, i termini di 30 e 90 giorni per la presentazione, in sede provinciale, del primo ricorso e la decisione sullo stesso, nonché gli ulteriori termini di 30 e 90 per la proposizione e definizione, facoltativa, del gravame amministrativo di secondo grado, presso la Commissione centrale. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni posto per la conclusione di ciascuna di tali fasi del procedimento ammnistrativo, il ricorso deve intendersi respinto, ai sensi dell'art. 11 citato.
Il lavoratore agricolo può, successivamente, domandare al giudice previdenziale una pronuncia, non costitutiva, che sostituisca, previo accertamento del numero delle giornate di lavoro realmente svolte, il provvedimento di iscrizione o cancellazione.
Detta domanda deve essere formulata entro il termine di decadenza di 120 giorni decorrenti dalla notifica o dalla conoscenza del rigetto definitivamente deliberato in sede amministrativa.
L'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 dispone infatti che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione dei diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziari davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla 7 notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
E, come detto, si tratta di un termine ablatorio di natura sostanziale, ritenuto costituzionalmente legittimo, che pertiene a una materia sottratta alla disponibilità delle stesse parti e, in quanto tale, rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato interno.
Nel caso di specie, peraltro, come ben evidenziato anche dall' CP_1 difetta anche la tempestiva proposizione di gravame amministrativo avverso la cancellazione del dagli elenchi nominativi in Pt_1 discorso - dal medesimo certamente conosciuta a seguito degli avvisi bonari di restituzione notificati dall' , tanto da richiamarla in CP_2 seno ai gravami proposti innanzi al Comitato Provinciale di CP_1
Caltanissetta - con conseguente definitività del provvedimento cancellazione decorsi i 30 giorni all'uopo previsti dall'art. 11, D.Lgs.
375/93.
Secondo quest'ultimo, infatti, “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Nella specie, dai gravami amministrativi prodotti dallo stesso ricorrente (cfr. doc. 5 del ricorso introduttivo) risulta chiaramente non solo che essi vennero proposti solo al provinciale CP_3 dell' di Caltanissetta e non al ma anche che con tali CP_1 Org_2 gravami il ricorrente ebbe a contestare solo il diritto dell' di CP_1 procedere alla ripetizione delle somme ritenute indebite, ponendole in compensazione con eventuali altri crediti. Non risulta, invece, essere alcun modo stata contestata la cancellazione dagli elenchi né chiesta la reiscrizione del ricorrente begli stessi, diversamente da quanto fatto in sede giudiziaria.
Dunque, in assenza di gravame amministrativo che, ai sensi del sopra citato art. 11, comma 1, D.Lgs. 375/93, doveva essere proposto entro trenta giorni, i provvedimenti di cancellazione dell' sono divenuti CP_1 definitivi proprio allo spirare del trentesimo giorno, posto che il riferimento fatto dall'art. 22, DL 7/70 ai provvedimenti definitivi, 8 notificati o anche comunque conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia di quelli divenuti definitivi a seguito della presentazione del gravame amministrativo e in esito al conseguente procedimento.
In caso di mancanza di un tempestivo gravame amministrativo il dies a quo del termine di 120 giorni ex art. 22, DL 7/70 coincide quindi con lo scadere dei trenta giorni previsti dall'art. 11, Decr. Leg.vo
375/93 per la presentazione del primo ricorso amministrativo.
Pertanto, applicando la sospensione, dal 23.2.2020 al 15.5.2020, dei termini dei procedimenti amministrativi (art. 103, DL 18/20), considerando, dunque, come dies a quo del predetto termine di 30 giorni il 16.5.2020, il termine di trenta giorni per la proposizione del gravame amministrativo scadeva, nella specie, il 15.6.2020 e, dunque, a tale ultima data, i provvedimenti conosciuti dall'interessato mediante le sopra citate note dell sono divenuti CP_1 definitivi proprio per mancata impugnazione nel termine di 30 giorni ai sensi del ridetto art. 11, comma 1, D.Lgs. 375/93.
Di conseguenza, sempre secondo il suesposto principio della
Cassazione, dal 15.6.2020 iniziava a decorrere il termine di 120 giorni ex art. 22, D.L. 7/70, conv. con L. 83/70, per la proposizione dell'azione giudiziaria, a pena di inammissibilità, ricorso che, invece,
è stato depositato soltanto il 10.12.2020, quando il ricorrente era ormai incorso nella predetta decadenza, con la conseguente inammissibilità dell'azione giudiziaria.
Irrilevante, inoltre, si appalesa la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso giudiziario ex art. 83, D.L. 18/20, dal
9.3.2020 all'11.5.2020, in quanto, come detto, il dies a quo del termine di 120 giorni ex art. 22, DL 7/70, era maturato ben oltre il periodo di sospensione, e cioè il 16.6.2020.
In forza delle esposte motivazioni, dunque, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Irripetibili le spese ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
Riguardo all'esenzione dal contributo unificato, massima della
Suprema Corte, confermata dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
4315/2020, afferma che l'ammissione al gratuito patrocinio non esclude il versamento del doppio contributo in caso di appello 9 inammissibile o infondato (Cass. 5 aprile 2019 n. 9660), venendosi esso a configurare come sanzione di legge, e che il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, debba dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato). Il magistrato potrà esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo. Di qui la dichiarazione di cui in dispositivo.
P. Q. M.
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- conferma la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro n. 149/2023, pubblicata in data 04/05/2023;
- dichiara irripetibili le spese;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza o per motivi relativi all'oggetto della controversia o per motivi soggettivi.
Caltanissetta, 10.01.2024
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
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