Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza del
25.03.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 12426/2023 R.G. vertente
TRA
, nata Calvizzano (NA) il 16.05.1958, rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv. Pier Paolo Zambardino e Florida Iervolino, presso cui elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Falso e Ida Verrengia, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.10.2023, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver
CP_ inoltrato in data 26.01.2023 all' domanda di pensione di vecchiaia anticipata, respinta dall'istituto per assenza del requisito dell'invalidità pari o superiore all'80%; di essere in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 1, co. 1 e 8 del D.Lgs n. 503/92; CP_ di aver proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione dell' in data 26.06.2023, senza alcun esito.
CP_ Regolarmente citato in giudizio, l' si è costituito chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 25.03.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, co. 1 e 8 del D.Lgs n. 503/92.
Giova richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 1, co. 1 e 8, del D.Lgs n. 503/92, dispone che “1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata. […] 8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Presupposti indefettibili per il godimento della prestazione oggetto di domanda sono, dunque, il raggiungimento da parte dell'istante dell'età indicata nella tabella A e il raggiungimento di una percentuale di invalidità pari o superiore all'80%.
A color che abbiano tali requisiti spetta il diritto alla pensione di vecchiaia quando siano superati i limiti di età (attualmente 55 anni per le donne e 60 per gli uomini), oltre che di contribuzione, previsti dal R.D.L. n. 636 del 1939, fermo restando che il richiedente non deve prestare più alcuna attività lavorativa.
Nel caso di specie, sussistono i requisiti previsti dalla norma appena richiamata.
Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio ha confermato la sussistenza in capo alla ricorrente di un'invalidità in misura pari o superiore all'80%.
Per l'accertamento del requisito sanitario è stato nominato quale C.T.U. il dott. Per_1
, il quale ha evidenziato che il quadro clinico del periziando, allo stato dell'accesso
[...] peritale, è caratterizzato, in particolare, da: “Endoprotesi di ginocchio bilaterale;
Esi di remota frattura del femore di sinistra;
Poliartrosi a medio impegno funzionale.” e ritiene sussistente il requisito sanitario per la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità “tenuto conto dei particolari connotati di gravità clinico-funzionale del complesso morboso, del risultato di intervento terapeutico sulle infermità di cui è affetta e dall'eventuale recupero funzionale”.
In ordine alla decorrenza, il C.T.U. ritiene tale requisito sussistente dal 22.01.2024, in quanto “il quadro menomativo raggiunge i requisiti richiesti solo a seguito del doppio impianto protesico alle ginocchia, per cui è da condividere il giudizio valutativo di diniego della prestazione espresso dall' al 29.05.2023”. CP_2
La consulenza si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta nonché coerente nelle conclusioni e può essere fatta propria dal Giudicante, anche in assenza di contestazioni meritevoli di considerazione.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente sia il requisito anagrafico (inizialmente età superiore a 55 anni per le donne ed a 60 anni per gli uomini), sia quello contributivo (trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione;
cessazione dell'attività lavorativa) in base all'art. 1 d.lgs. 503/1992. Non è emersa, inoltre, la prova che parte ricorrente fruisca di altre prestazioni pensionistiche.
Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione deve ritenersi applicabile al caso in esame l'art. 12, D.L. n. 78/2010 relativo alle c.d. finestre mobili.
Tanto è confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 2382/2020; cfr. anche Cass. 15964/2019) secondo cui “sul punto questa Corte si è pronunciata affermativamente ed in modo uniforme (tra le tante Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019,
15617/2019, 32591/2018, 29191/2018) perché, la disposizione dell'art. 12, comma 1 - per motivi letterali, logici e sistematici individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. 3.- Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei " soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 63 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". E' sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso citato D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (e già impiegato in termini simili ed in via generale dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5). 4.- Va pure considerato che nessun argomento contrario all'interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa 5 successiva, dettata dalla c.d. riforma NE (L. n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011) che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal i gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12 esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11
- assoggettati dalla stessa data a requisiti più gravosi rispetto al passato per l'accesso al pensionamento - tra i quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l'accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui al citato
D.L. n. 78 del 2010, art. 12. 5.- La stessa considerazione vale pertanto anche su quanto
CP_ sostenuto in proposito dalla circolare n. 35 del 2012, la quale, illustrando la medesima L. n. 201 del 2011, ha infatti affermato che "nulla è modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma NE modificato la disciplina dell'accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
ciò comporta che anche dopo la legge NE le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione. 6.- Occorre inoltre ribadire che, ad avviso del Collegio, non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D'altra parte si tratta di scelte che, come già detto, non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con il D.Lgs. n. 503 del
1992, art. 1, comma 8; che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di arresa dell'apertura della "finestra", dato che in tale periodo l'assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare;
ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa. 7.- Le stesse considerazioni di rilievo costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. L. NE n. 211 del 2011, dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, cui il sistema delle finestre, come già detto, non si applica. E ciò perché la regolamentazione dell'accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i primi sono stati invece alzati dalla legge NE cit. i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore e l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia siccome fissato dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8”.
Per tali ragioni, deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata per ragioni di invalidità ex art. 1 d.lgs. 503/1992 a decorrere dal 01.02.2025, ossia dopo un anno dal riconoscimento della prestazione, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate essendo il requisito sanitario maturato nel corso del presente giudizio (01.02.2024) ed essendo il diritto alla prestazione maturato solo in data 01.02.2025.
Le spese della C.T.U. si liquidano con separato decreto e sono poste definitivamente a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente,
[...]
, ha diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per ragioni di Parte_1 invalidità ex art. 1 co. 8 d.lgs. 503/1992 dal 01.02.2025 e, per l'effetto, condanna CP_ l' al pagamento in suo favore dei relativi ratei da tale decorrente, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
b) Rigetta nel resto;
c) Compensa integralmente le spese;
d) Liquida le spese di C.T.U con separato decreto che pone definitivamente a carico
CP_ dell'
Si comunichi.
Aversa, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Pacelli