TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/09/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 893/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Andrea Spataro;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Roberto Annovazzi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/02/2024, ha proposto opposizione avverso le Parte_1 conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (A.T.P. n. 5830/2022), avente ad oggetto il riconoscimento dello status di invalida civile totale con diritto alla pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 L. 118/71
e/o all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80.
La ricorrente contesta integralmente le conclusioni del CTU, ritenendole non condivisibili in quanto fondate su valutazioni discrezionali e non supportate da adeguata motivazione medico- legale. In particolare, evidenzia come il CTU abbia ridotto i punteggi tabellari relativi a patologie gravi quali il morbo di Parkinson, l'anchilosi radio-carpica e l'anchilosi del rachide lombare, giustificando tali riduzioni con una presunta “minore gravità” rispetto ai valori tabellari, senza tuttavia ricorrere ai criteri alternativi previsti dal D.M. 05/02/1992
(riconduzione patologica o criterio analogico).
La difesa della ricorrente sottolinea la presenza di un quadro clinico complesso e invalidante, documentato da certificazione medica, comprendente: morbo di Parkinson con necessità di assistenza continuativa, esiti di frattura, ipertensione, spondilosi con listesi, protusioni discali con indicazione chirurgica, esiti di cataratta, incontinenza urinaria e depressione reattiva. Tali condizioni, secondo la parte, determinano una totale inabilità lavorativa e una incapacità a
1 compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Contesta inoltre la mancata valutazione da parte del CTU della documentazione sanitaria prodotta, nonché l'approccio meramente soggettivo e non scientificamente fondato adottato nella visita peritale. La parte ricorrente insiste pertanto per la rinnovazione della CTU, ritenendo che quella già espletata sia viziata da errori metodologici e valutativi. chiede che venga riconosciuto il suo status di invalida civile totale (100%) e/o non Pt_1 autosufficiente, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento della pensione di inabilità civile e/o dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 18/05/2022 o da data da accertarsi in giudizio, oltre interessi e rivalutazione. La ricorrente ha prodotto documentazione sanitaria aggiornata, osservazioni alla bozza di CTU, dichiarazione di dissenso depositata telematicamente il 30/01/2024.
L'INPS, costituitosi in giudizio tramite i propri difensori, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., sostenendo che la parte ricorrente non avrebbe specificato i motivi di contestazione alle conclusioni del CTU, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni già formulate nella fase di ATP. Secondo
l' , il ricorso in opposizione sarebbe identico a quello originario, privo di censure puntuali CP_1
e documentate, e pertanto inammissibile.
In subordine, l'INPS ha eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione economica, rilevando che il giudizio ex art. 445-bis c.p.c. è limitato all'accertamento dei requisiti sanitari, mentre la valutazione dei requisiti ulteriori (reddituali, di cittadinanza, residenza, iscrizione alle liste di collocamento, ecc.) spetta all'Istituto.
Nel merito, l'INPS ha sostenuto la correttezza della consulenza tecnica espletata, ritenuta immune da vizi scientifici o giuridici e conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. Il CTU avrebbe esaminato tutte le patologie denunciate, concludendo per l'assenza dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità totale e dell'indennità di accompagnamento, in quanto la ricorrente sarebbe in grado di deambulare autonomamente e di svolgere gli atti quotidiani della vita. L ha contestato formalmente la sussistenza dei CP_1 requisiti sanitari e non sanitari, in particolare quello reddituale, ritenendo le dichiarazioni rese dalla parte prive di efficacia probatoria. Ha chiesto il rigetto del ricorso.
2. Le osservazioni critiche mosse dalla difesa dell'INPS, volte a contestare la fondatezza del ricorso per genericità delle censure e per mancanza di prova dei requisiti ulteriori, non appaiono meritevoli di accoglimento. La ricorrente ha infatti depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso alla CTU e ha prodotto documentazione sanitaria aggiornata.
2 Rinnovata la CTU, il consulente, premesso che la perizianda è affetta dalle seguenti patologie:
“Malattia di Parkinson, Cardiopatia ipertensiva, Discopatie multiple del rachide, Incontinenza urinaria, Esiti di frattura polso sinistro, Depressione reattiva del tono dell'umore”, secondo il
DM 05/02/1992 ha effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione suscettibile di attribuzione punteggio e ha concluso ha concluso, nel paragrafo “Discussione Diagnostica e
Considerazioni Medico-Legali”, che la perizianda è affetta da patologie tali da determinare una totale inabilità lavorativa (100%) e una incapacità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, integrando pertanto i requisiti previsti dall'art. 1 L. 18/80 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
In merito alla richiesta di condanna al pagamento delle prestazioni economiche, si osserva che, pur essendo il giudizio ex art. 445-bis c.p.c. finalizzato all'accertamento dei soli requisiti sanitari, la pronuncia può costituire titolo per l'eventuale riconoscimento amministrativo delle provvidenze economiche, previa verifica da parte dell'INPS dei requisiti ulteriori.
Alla luce delle risultanze peritali e della documentazione prodotta, il ricorso merita accoglimento.
3. Le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accerta la sussistenza dei requisiti medico-legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex artt. 2 e 12 L. 118/71 e dell'indennità di accompagnamento;
- condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore del difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c.;
- spese di CTU, liquidate con separati decreti, definitivamente a carico dell'Inps.
Castrovillari, 17/09/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Andrea Spataro;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Roberto Annovazzi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/02/2024, ha proposto opposizione avverso le Parte_1 conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (A.T.P. n. 5830/2022), avente ad oggetto il riconoscimento dello status di invalida civile totale con diritto alla pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 L. 118/71
e/o all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80.
La ricorrente contesta integralmente le conclusioni del CTU, ritenendole non condivisibili in quanto fondate su valutazioni discrezionali e non supportate da adeguata motivazione medico- legale. In particolare, evidenzia come il CTU abbia ridotto i punteggi tabellari relativi a patologie gravi quali il morbo di Parkinson, l'anchilosi radio-carpica e l'anchilosi del rachide lombare, giustificando tali riduzioni con una presunta “minore gravità” rispetto ai valori tabellari, senza tuttavia ricorrere ai criteri alternativi previsti dal D.M. 05/02/1992
(riconduzione patologica o criterio analogico).
La difesa della ricorrente sottolinea la presenza di un quadro clinico complesso e invalidante, documentato da certificazione medica, comprendente: morbo di Parkinson con necessità di assistenza continuativa, esiti di frattura, ipertensione, spondilosi con listesi, protusioni discali con indicazione chirurgica, esiti di cataratta, incontinenza urinaria e depressione reattiva. Tali condizioni, secondo la parte, determinano una totale inabilità lavorativa e una incapacità a
1 compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Contesta inoltre la mancata valutazione da parte del CTU della documentazione sanitaria prodotta, nonché l'approccio meramente soggettivo e non scientificamente fondato adottato nella visita peritale. La parte ricorrente insiste pertanto per la rinnovazione della CTU, ritenendo che quella già espletata sia viziata da errori metodologici e valutativi. chiede che venga riconosciuto il suo status di invalida civile totale (100%) e/o non Pt_1 autosufficiente, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento della pensione di inabilità civile e/o dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 18/05/2022 o da data da accertarsi in giudizio, oltre interessi e rivalutazione. La ricorrente ha prodotto documentazione sanitaria aggiornata, osservazioni alla bozza di CTU, dichiarazione di dissenso depositata telematicamente il 30/01/2024.
L'INPS, costituitosi in giudizio tramite i propri difensori, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., sostenendo che la parte ricorrente non avrebbe specificato i motivi di contestazione alle conclusioni del CTU, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni già formulate nella fase di ATP. Secondo
l' , il ricorso in opposizione sarebbe identico a quello originario, privo di censure puntuali CP_1
e documentate, e pertanto inammissibile.
In subordine, l'INPS ha eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione economica, rilevando che il giudizio ex art. 445-bis c.p.c. è limitato all'accertamento dei requisiti sanitari, mentre la valutazione dei requisiti ulteriori (reddituali, di cittadinanza, residenza, iscrizione alle liste di collocamento, ecc.) spetta all'Istituto.
Nel merito, l'INPS ha sostenuto la correttezza della consulenza tecnica espletata, ritenuta immune da vizi scientifici o giuridici e conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. Il CTU avrebbe esaminato tutte le patologie denunciate, concludendo per l'assenza dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità totale e dell'indennità di accompagnamento, in quanto la ricorrente sarebbe in grado di deambulare autonomamente e di svolgere gli atti quotidiani della vita. L ha contestato formalmente la sussistenza dei CP_1 requisiti sanitari e non sanitari, in particolare quello reddituale, ritenendo le dichiarazioni rese dalla parte prive di efficacia probatoria. Ha chiesto il rigetto del ricorso.
2. Le osservazioni critiche mosse dalla difesa dell'INPS, volte a contestare la fondatezza del ricorso per genericità delle censure e per mancanza di prova dei requisiti ulteriori, non appaiono meritevoli di accoglimento. La ricorrente ha infatti depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso alla CTU e ha prodotto documentazione sanitaria aggiornata.
2 Rinnovata la CTU, il consulente, premesso che la perizianda è affetta dalle seguenti patologie:
“Malattia di Parkinson, Cardiopatia ipertensiva, Discopatie multiple del rachide, Incontinenza urinaria, Esiti di frattura polso sinistro, Depressione reattiva del tono dell'umore”, secondo il
DM 05/02/1992 ha effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione suscettibile di attribuzione punteggio e ha concluso ha concluso, nel paragrafo “Discussione Diagnostica e
Considerazioni Medico-Legali”, che la perizianda è affetta da patologie tali da determinare una totale inabilità lavorativa (100%) e una incapacità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, integrando pertanto i requisiti previsti dall'art. 1 L. 18/80 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
In merito alla richiesta di condanna al pagamento delle prestazioni economiche, si osserva che, pur essendo il giudizio ex art. 445-bis c.p.c. finalizzato all'accertamento dei soli requisiti sanitari, la pronuncia può costituire titolo per l'eventuale riconoscimento amministrativo delle provvidenze economiche, previa verifica da parte dell'INPS dei requisiti ulteriori.
Alla luce delle risultanze peritali e della documentazione prodotta, il ricorso merita accoglimento.
3. Le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accerta la sussistenza dei requisiti medico-legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex artt. 2 e 12 L. 118/71 e dell'indennità di accompagnamento;
- condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore del difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c.;
- spese di CTU, liquidate con separati decreti, definitivamente a carico dell'Inps.
Castrovillari, 17/09/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
3