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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5362 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies u.c. c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 19367/2024
avente per oggetto: divisione endoesecutiva
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Armando Parte_1 P.IVA_1
NE ( del Foro di , presso il cui Studio in Moncalieri (TO), C.F._1 Pt_1
CAP 10024, Str. Stupinigi n. 1/2, è elettivamente domiciliato in forza di procura in atti
Parte attrice contro
, , E Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
[...]
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 5.12.2025
Per parte attrice (con richiamo a quelle dell'atto introduttivo):
Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, disattesa ogni avversa istanza eccezione e produzione, previ gli incombenti del rito, Provvedere alla divisione dei beni immobili, siti nel Comune di Carignano (TO) e così descritti al catasto terreni:
-Foglio 44, Particella 509, Classe area rurale, Superficie are 00 ca 28;
-Foglio 44, Particella 513, Classe area rurale, Superficie are 00 ca 30 già oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n° 146/2024 affinché possa aver luogo la successiva vendita del compendio con conseguente assegnazione della somma ricavata nella misura corrispondente alla quota di proprietà di cui è titolare il signor Controparte_1
(cod. fisc. ) e fino alla concorrenza del credito vantato dal Condominio C.F._2
C.F. , sito in Carmagnola (TO) portato da atto di Parte_2 Parte_1 P.IVA_1
precetto e successive spese per il pignoramento dell'immobile e per l'intrapresa procedura esecutiva in oggetto.
Con il favore delle spese per il giudizio di esecuzione e per il presente giudizio di divisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il creditore di in forza di decreto ingiuntivo Parte_3 Controparte_1
provvisoriamente esecutivo (doc. 1), dopo aver pignorato la quota di 1/6 dei beni siti nel
Comune di Carignano (TO) e così descritti al catasto terreni:
-Foglio 44, Particella 509, Classe area rurale, Superficie are 00 ca 28;
-Foglio 44, Particella 513, Classe area rurale, Superficie are 00 ca 30 (docc. 2 e 3) ha radicato il presente giudizio di divisione in ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione pronunciata ex artt. 600-601 c.p.c. all'udienza del 20.9.2024.
La domanda di divisione, ritualmente notificata a tutti i comproprietari, è stata trascritta presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Torino – Servizio di pubblicità immobiliare di
2 in data 5.12.2024 ai nn. 50367/37775 (doc. 10). Pt_1
Alla prima udienza, dichiarata la contumacia dei convenuti, si è dato corso alla ctu estimativa del compendio.
Dalla relazione depositata dal ctu il 4.6.2025 è emerso che 'alla data attuale la superficie di detti terreni è stata compresa nella trasformazione della viabilità operata dal Parte_4
e comprese nel marciapiede della via Silvio Pellico come da delibera del Comune
[...]
e che dagli approfondimenti esperiti presso il Comune 'l'approvazione del Parte_4 progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità ed è stato un atto propedeutico all'esproprio: purtroppo l'iter amministrativo non si è concluso e i due mappali risultano ancora intestati ai convenuti, ma di fatto rappresentano il sedime del marciapiede'.
Il ctu ha pertanto stimato il valore delle strisce di terreno pignorate in complessivi euro 1.740,00 con conseguente valore della quota di 1/6 dell'esecutato pari ad euro 290,00: la valutazione è stata fatta in considerazione del valore stimato dell'indennizzo che il potrebbe Pt_4
corrispondere in caso di ultimazione della procedura di esproprio del bene, di fatto destinato ad uso pubblico come marciapiede.
All'esito di un rinvio richiesto dalla parte attrice al fine di approfondire con il lo stato Pt_4
della procedura di esproprio e l'eventuale diritto alla corresponsione di un'indennità, ovvero di vagliare la possibilità di cedere i beni al e dell'avvio di trattative in tal senso, la difesa Pt_4
attorea, fallite le stesse, instava per la vendita del compendio.
Con ordinanza del 1.10.2025 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa a decisione all'udienza del 5.12.2025 ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
* * *
Come sopra esposto, all'esito della ctu si è potuto accertare che le particelle pignorate pro quota
(f. 44, p. 509 e 513) costituiscono il sedime del marciapiede di via Silvio Pellico, in quanto comprese nella trasformazione della viabilità operata dal;
la circostanza Parte_4
non era evincibile dalla relazione notarile acquisita nel procedimento esecutivo (doc. 5) che, come dovuto, si è limitata ad attestare la provenienza e titolarità dei beni.
La stima, operata in base all'indennizzo che il potrebbe erogare in caso di Pt_4
perfezionamento della procedura di esproprio, è pari, per la quota di competenza dell'esecutato su cui potrebbero trovare soddisfazione i crediti dell'attore/procedente, ad euro 290,00, sicché la vendita richiesta è del tutto antieconomica atteso che i costi (pubblicità, competenze del delegato ecc.) sarebbero notevolmente superiori rispetto al possibile ricavato;
e ciò anche a non voler considerare l'evidente non appetibilità sul mercato di una striscia di marciapiede di mq
58 destinata inevitabilmente ad essere espropriata all'esito dell'iter amministrativo con un indennizzo di valore limitatissimo. Pertanto, la domanda attorea di disporre la vendita dei cespiti, quale modalità di attuazione della domanda di divisione, non può essere accolta in applicazione dell'art.164 bis disp. att. c.p.c., che impone la chiusura anticipata dell'espropriazione forzata infruttuosa tenuto conto dei costi della procedura e della probabilità di liquidazione del bene, trattandosi di procedura di divisione endoesecutiva nell'ambito della quale operano i principi e le norme vigenti in materia di espropriazione forzata.
D'altronde le trattative avviate col per la corresponsione dell'indennizzo Pt_4
eventualmente dovuto per l'occupazione finalizzata all'esproprio potrebbero al più trovare la loro tutela nelle forme del pignoramento di crediti dell'esecutato (nei confronti del e Pt_4
non nella vendita a terzi di un bene destinato ad uso pubblico.
In conclusione, nella presente sede, incidentalmente accertata l'infruttuosità dell'esecuzione
(allo stato sospesa e nell'ambito della quale dovrà essere ordinata la cancellazione della trascrizione del pignoramento) deve essere respinta la domanda di divisione che da tale esecuzione trae origine, come fase incidentale della stessa nella quale trovano applicazione gli stessi principi normativi che la disciplinano.
Per effetto della pronuncia di rigetto deve essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione ex art. 2668 II comma c.c.
Al rigetto della domanda consegue che le spese di ctu sono definitivamente poste a carico di parte attrice. Nulla invece è dovuto in punto spese dei convenuti, attesa la contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita, rigetta la domanda di divisione;
ordina al Direttore dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Torino – Servizio di pubblicità immobiliare di 2 – la cancellazione della trascrizione della domanda di Pt_1
divisione eseguita in data 5.12.2024 ai nn. 50367/37775; pone le spese della consulenza tecnica a carico della parte attrice;
nulla in punto spese di lite.
Così deciso in Torino in data 10/12/2025 Il giudice
(dott.ssa Anna Castellino)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies u.c. c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 19367/2024
avente per oggetto: divisione endoesecutiva
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Armando Parte_1 P.IVA_1
NE ( del Foro di , presso il cui Studio in Moncalieri (TO), C.F._1 Pt_1
CAP 10024, Str. Stupinigi n. 1/2, è elettivamente domiciliato in forza di procura in atti
Parte attrice contro
, , E Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
[...]
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 5.12.2025
Per parte attrice (con richiamo a quelle dell'atto introduttivo):
Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, disattesa ogni avversa istanza eccezione e produzione, previ gli incombenti del rito, Provvedere alla divisione dei beni immobili, siti nel Comune di Carignano (TO) e così descritti al catasto terreni:
-Foglio 44, Particella 509, Classe area rurale, Superficie are 00 ca 28;
-Foglio 44, Particella 513, Classe area rurale, Superficie are 00 ca 30 già oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n° 146/2024 affinché possa aver luogo la successiva vendita del compendio con conseguente assegnazione della somma ricavata nella misura corrispondente alla quota di proprietà di cui è titolare il signor Controparte_1
(cod. fisc. ) e fino alla concorrenza del credito vantato dal Condominio C.F._2
C.F. , sito in Carmagnola (TO) portato da atto di Parte_2 Parte_1 P.IVA_1
precetto e successive spese per il pignoramento dell'immobile e per l'intrapresa procedura esecutiva in oggetto.
Con il favore delle spese per il giudizio di esecuzione e per il presente giudizio di divisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il creditore di in forza di decreto ingiuntivo Parte_3 Controparte_1
provvisoriamente esecutivo (doc. 1), dopo aver pignorato la quota di 1/6 dei beni siti nel
Comune di Carignano (TO) e così descritti al catasto terreni:
-Foglio 44, Particella 509, Classe area rurale, Superficie are 00 ca 28;
-Foglio 44, Particella 513, Classe area rurale, Superficie are 00 ca 30 (docc. 2 e 3) ha radicato il presente giudizio di divisione in ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione pronunciata ex artt. 600-601 c.p.c. all'udienza del 20.9.2024.
La domanda di divisione, ritualmente notificata a tutti i comproprietari, è stata trascritta presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Torino – Servizio di pubblicità immobiliare di
2 in data 5.12.2024 ai nn. 50367/37775 (doc. 10). Pt_1
Alla prima udienza, dichiarata la contumacia dei convenuti, si è dato corso alla ctu estimativa del compendio.
Dalla relazione depositata dal ctu il 4.6.2025 è emerso che 'alla data attuale la superficie di detti terreni è stata compresa nella trasformazione della viabilità operata dal Parte_4
e comprese nel marciapiede della via Silvio Pellico come da delibera del Comune
[...]
e che dagli approfondimenti esperiti presso il Comune 'l'approvazione del Parte_4 progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità ed è stato un atto propedeutico all'esproprio: purtroppo l'iter amministrativo non si è concluso e i due mappali risultano ancora intestati ai convenuti, ma di fatto rappresentano il sedime del marciapiede'.
Il ctu ha pertanto stimato il valore delle strisce di terreno pignorate in complessivi euro 1.740,00 con conseguente valore della quota di 1/6 dell'esecutato pari ad euro 290,00: la valutazione è stata fatta in considerazione del valore stimato dell'indennizzo che il potrebbe Pt_4
corrispondere in caso di ultimazione della procedura di esproprio del bene, di fatto destinato ad uso pubblico come marciapiede.
All'esito di un rinvio richiesto dalla parte attrice al fine di approfondire con il lo stato Pt_4
della procedura di esproprio e l'eventuale diritto alla corresponsione di un'indennità, ovvero di vagliare la possibilità di cedere i beni al e dell'avvio di trattative in tal senso, la difesa Pt_4
attorea, fallite le stesse, instava per la vendita del compendio.
Con ordinanza del 1.10.2025 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa a decisione all'udienza del 5.12.2025 ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
* * *
Come sopra esposto, all'esito della ctu si è potuto accertare che le particelle pignorate pro quota
(f. 44, p. 509 e 513) costituiscono il sedime del marciapiede di via Silvio Pellico, in quanto comprese nella trasformazione della viabilità operata dal;
la circostanza Parte_4
non era evincibile dalla relazione notarile acquisita nel procedimento esecutivo (doc. 5) che, come dovuto, si è limitata ad attestare la provenienza e titolarità dei beni.
La stima, operata in base all'indennizzo che il potrebbe erogare in caso di Pt_4
perfezionamento della procedura di esproprio, è pari, per la quota di competenza dell'esecutato su cui potrebbero trovare soddisfazione i crediti dell'attore/procedente, ad euro 290,00, sicché la vendita richiesta è del tutto antieconomica atteso che i costi (pubblicità, competenze del delegato ecc.) sarebbero notevolmente superiori rispetto al possibile ricavato;
e ciò anche a non voler considerare l'evidente non appetibilità sul mercato di una striscia di marciapiede di mq
58 destinata inevitabilmente ad essere espropriata all'esito dell'iter amministrativo con un indennizzo di valore limitatissimo. Pertanto, la domanda attorea di disporre la vendita dei cespiti, quale modalità di attuazione della domanda di divisione, non può essere accolta in applicazione dell'art.164 bis disp. att. c.p.c., che impone la chiusura anticipata dell'espropriazione forzata infruttuosa tenuto conto dei costi della procedura e della probabilità di liquidazione del bene, trattandosi di procedura di divisione endoesecutiva nell'ambito della quale operano i principi e le norme vigenti in materia di espropriazione forzata.
D'altronde le trattative avviate col per la corresponsione dell'indennizzo Pt_4
eventualmente dovuto per l'occupazione finalizzata all'esproprio potrebbero al più trovare la loro tutela nelle forme del pignoramento di crediti dell'esecutato (nei confronti del e Pt_4
non nella vendita a terzi di un bene destinato ad uso pubblico.
In conclusione, nella presente sede, incidentalmente accertata l'infruttuosità dell'esecuzione
(allo stato sospesa e nell'ambito della quale dovrà essere ordinata la cancellazione della trascrizione del pignoramento) deve essere respinta la domanda di divisione che da tale esecuzione trae origine, come fase incidentale della stessa nella quale trovano applicazione gli stessi principi normativi che la disciplinano.
Per effetto della pronuncia di rigetto deve essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione ex art. 2668 II comma c.c.
Al rigetto della domanda consegue che le spese di ctu sono definitivamente poste a carico di parte attrice. Nulla invece è dovuto in punto spese dei convenuti, attesa la contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita, rigetta la domanda di divisione;
ordina al Direttore dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Torino – Servizio di pubblicità immobiliare di 2 – la cancellazione della trascrizione della domanda di Pt_1
divisione eseguita in data 5.12.2024 ai nn. 50367/37775; pone le spese della consulenza tecnica a carico della parte attrice;
nulla in punto spese di lite.
Così deciso in Torino in data 10/12/2025 Il giudice
(dott.ssa Anna Castellino)