Sentenza 30 ottobre 2024
Massime • 2
In tema di rettifica della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA, la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento induttivo, deve avvenire adottando un criterio che sia: 1) coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame; 2) applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato; 3) fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni. Pertanto, nel caso di specie veniva adoperato dall'Ufficio, ai fini della determinazione della percentuale di ricarico nella misura del 34,09%, il criterio della media aritmetica semplice (e non quello della media ponderata), fondato sul mero raffronto tra i prezzi di acquisto delle merci, desunti dalle fatture, ed i prezzi di vendita delle stesse, desunti dai relativi listini, e di conseguenza, la determinazione di tale percentuale di ricarico avveniva senza tenere conto alcuno della disomogeneità dei beni venduti all'interno di tre categorie, formate assemblando una serie di prodotti diversi in macrocategorie onnicomprensive, contrassegnate dalle generiche voci materiale per l'edilizia, ferramenta, sanitari; disomogeneità che avrebbe richiesto , invece, un'analisi qualitativa, secondo il criterio della media ponderata, in relazione al volume delle vendite relative all'uno e all'altro tipo di beni. In sintesi, i dati di raffronto avrebbero dovuto essere desunti in concreto, dall'esame delle relative fatture delle vendite sia all'ingrosso (effettivamente praticate dal contribuente) sia al dettaglio e non sulla base di un criterio astratto, ossia in base al riscontro dei listini generali dei prezzi, nonché in relazione ai dati relativi al mercato operativo.
Nel caso in cui un'unica imposta venga frazionata in più anni, il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, perché la questione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporali d'imputazione; ma laddove, invece, da un'unica fonte scaturiscano poste attive o passive differenti anno per anno, il giudicato coinvolge soltanto quella specifica annualità che costituisca oggetto del giudizio, e non si riflette sulle altre, articolandosi in maniera diversa gli elementi di fatto, ed essendo identica solo la questione giuridica che consente di risolvere il caso concreto.
Commentari • 6
- 1. induttivo Su Ricarichi: Come Ribaltarli E DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 13 dicembre 2025
L'accertamento analitico-induttivo basato sui ricarichi è uno degli strumenti più utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per ricostruire ricavi presunti, soprattutto nei settori commerciali, retail, ristorazione, GDO, ingrosso e attività con magazzino. Partendo da un ricarico “teorico”, l'Ufficio sostiene che i ricavi dichiarati siano inferiori a quelli “normali” e procede a una ricostruzione presuntiva del fatturato. Il problema è che, molto spesso, questi ricarichi sono astratti, statistici e lontani dalla realtà aziendale. 👉 Un ricarico non è una prova di evasione. Difendersi è possibile, ma solo con una risposta tecnica, immediata e ben strutturata. Cos'è l'accertamento …
Leggi di più… - 2. Come Difenderti Se L’Agenzia Delle Entrate Contesta Margini Di Profitto Ritenuti Non CongruiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 19 febbraio 2026
Introduzione Ricevere un avviso o anche solo uno “schema di atto” in cui l'ufficio sostiene che i tuoi margini di profitto (o la tua percentuale di ricarico) sono “non congrui”, “inverosimili” o “antieconomici” è una delle situazioni più insidiose per imprese e professionisti: spesso l'accertamento nasce da comparazioni statistiche, da una ricostruzione induttiva dei ricavi (metodo del ricarico) o da indici e standard di settore che non colgono le specificità del tuo business (stagionalità, promozioni, scarti, resi, merce svalutata, start-up, crisi di liquidità, cambio fornitore, concorrenza locale). In questi casi, il rischio pratico non è solo “pagare più imposte”: è entrare in una …
Leggi di più… - 3. Scritture Irregolari E Accertamento Induttivo Puro: Cosa Rischia Il Contribuente E Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 20 dicembre 2025
L'accertamento induttivo puro fondato su scritture contabili irregolari è una delle forme di controllo fiscale più invasive e pericolose. Quando l'Agenzia delle Entrate ritiene inattendibile o inesistente la contabilità del contribuente, può prescindere completamente dalle scritture e ricostruire il reddito in modo presuntivo, spesso con risultati molto penalizzanti. È fondamentale chiarirlo subito: scritture irregolari non autorizzano automaticamente ricostruzioni arbitrarie del reddito. Molti accertamenti induttivi puri sono viziati da errori di metodo e possono essere annullati o ridimensionati se difesi con una strategia tecnica e documentata. Cosa si intende per scritture contabili …
Leggi di più… - 4. Accertamento Analitico Con Rettifiche Minori: Quando Ricorrere?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 13 dicembre 2025
Un accertamento analitico con rettifiche minori può sembrare, a prima vista, poco rilevante. Importi contenuti, singole voci corrette, riprese fiscali apparentemente marginali: tutto questo porta molti contribuenti a chiedersi se convenga davvero ricorrere o se sia meglio “chiudere e andare avanti”. La risposta non è mai automatica. 👉 Anche una rettifica “piccola” può nascondere rischi futuri, precedenti sfavorevoli e effetti moltiplicatori. Capire quando ricorrere e quando no è una scelta strategica. Cosa si intende per rettifiche minori Parliamo di rettifiche minori quando l'accertamento analitico riguarda: importi contenuti su singole voci di costo o ricavo errori di competenza …
Leggi di più… - 5. Accertamento Fiscale Per Magazzino Inattendibile: Come Difendersi Con L’AvvocatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 18 gennaio 2026
L'accertamento fiscale per magazzino inattendibile è una contestazione particolarmente critica, perché l'Agenzia delle Entrate ritiene che le rimanenze non rappresentino la reale consistenza del magazzino, utilizzando tale presunta inattendibilità per ricostruire induttivamente i ricavi. In questi casi il Fisco afferma che: le giacenze finali siano sottostimate o sovrastimate le scritture di magazzino siano irregolari o incoerenti esistano scostamenti non giustificati tra dati contabili e magazzino fisico la contabilità complessiva sia inattendibile vi siano ricavi non dichiarati Con conseguente recupero di imposte, IVA, sanzioni e interessi, spesso fondato su presunzioni induttive. Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/10/2024, n. 28030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28030 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone che, richiamando le conclusioni già rassegnate, ha chiesto accogliersi il ricorso. Civile Sent. Sez. 5 Num. 28030 Anno 2024 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO Data pubblicazione: 30/10/2024 2 di 9 Udita per la Difesa erariale resistente l’Avvocato Generale dello Stato NN Galluzzo, che ha richiamato le conclusioni già rassegnate. FATTI DI CAUSA 1. A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Santo Stefano di Camastra del 10.2.2000, veniva notificato a RE Di OR NI, titolare dell'omonima impresa individuale, avviso di accertamento con il quale l'Ufficio recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, ricavi non dichiarati e non contabilizzati, nonché, ai fini IVA, costi indebitamente detratti, in relazione all'anno di imposta 1999. 2. L'atto impositivo veniva impugnato dal contribuente dinanzi alla CTP di Messina, che rigettava il ricorso. L'appello proposto dal contribuente veniva, quindi, rigettato dalla CTR della Sicilia con sentenza n. 1275/2015, depositata il 26 marzo 2015. In particolare, i giudici del merito ritenevano corretta la percentuale di ricarico determinata dall'Amministrazione finanziaria e, di conseguenza, legittimo l'accertamento analitico-induttivo operato ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973. 3. Per la cassazione della predetta sentenza ricorre il contribuente con cinque motivi e l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Fulvio Troncone, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 2909 c.c..», si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la formazione del giudicato esterno in ordine al medesimo presupposto fattuale su cui si fonda la pretesa impositiva dell’ufficio finanziario formulata dall’atto 3 di 9 impositivo de quo. Osserva il ricorrente che il procedimento di calcolo della percentuale di ricarico utilizzato dall’Amministrazione finanziaria è stato ritenuto illegittimo, con sentenze passate in giudicato, pur relative a differenti anni di imposta. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 212/2000», il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento in relazione all’omesso vaglio, da parte dell’ufficio impositore, delle risultanze investigative cristallizzate nel p.v.c. al quale l’atto impositivo fa rinvio. 3. Con il terzo strumento di impugnazione, rubricato «Violazione e falsa applicazione della disciplina normativa dettata, in materia di accertamento analitico – induttivo, dagli artt. 39, comma 1, lett. d) DPR n. 600/73 e 54, comma 2, DPR n. 633/72», il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’erronea e/o inattendibile ricostruzione del maggior reddito per effetto dell’applicazione di una percentuale di ricarico media desunta su base puramente aritmetica e non ponderale, senza attribuire alcun rilievo alle fatture di vendita dei singoli beni esistenti e disponibili in sede di verifica fiscale. 4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Lamenta il ricorrente la mancata valutazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di elementi decisivi dedotti dal contribuente in relazione al procedimento di calcolo della percentuale di ricarico. 5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Deduce il contribuente che la CTR non abbia 4 di 9 pronunciato sulla contestazione di illegittimità dell’avviso di accertamento de quo anche nella parte fondata sull’asserita indebita deduzione/detrazione IVA relativa a costi ritenuti non inerenti poiché le relative fatture pur intestate alla ditta verificata recavano un indirizzo di spedizione diverso dalla sede legale. 6. Preliminarmente, si rileva che il quarto e quinto motivo di ricorso, proposti con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., non incorrono nel limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 6/06/2008. 7. Il primo motivo di ricorso è infondato. 7.1. In tema di accertamento tributario, l'efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d'imposta, estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d'imposizione, potendo perciò essere trattati come un unico periodo d'imposta (orientamento costante: cfr. Cass. n. 6953 dell’8/04/2015; Cass. n. 38950 del 07/12/2021; Cass. n. 16684 del 24/05/2022;). 7.2. E, tuttavia, qualora, invece, si abbiano accertamenti su più annualità, l'applicabilità del giudicato esterno deve essere valutata con riferimento all'autonomia dei singoli periodi d'imposta, al fine di stabilire se il giudicato formatosi su di un'annualità si estenda anche alle altre, oggetto di separato giudizio. In particolare, la sentenza del giudice tributario che accerta definitivamente il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, 5 di 9 solo per gli elementi che abbiano un valore «condizionante» inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, mentre, laddove risolve una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, come nel caso in esame, essa non può estendere automaticamente i suoi effetti ad un'altra e diversa annualità» (cfr. Cass. n. 21965 del 21/07/2023). 7.3. Con arresto in termini consonanti al caso di specie, questa Corte ha affermato che «se un'unica imposta viene frazionata in più anni, il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, perché la questione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporali d'imputazione; ma laddove, invece, da un'unica fonte scaturiscano poste attive o passive differenti anno per anno, il giudicato coinvolge soltanto quella specifica annualità che costituisca oggetto del giudizio, e non si riflette sulle altre, articolandosi in maniera diversa gli elementi di fatto, ed essendo identica solo la questione giuridica che consente di risolvere il caso concreto» (Cass., 23 giugno 2017, n. 15690; Cass., 22 febbraio 2008, n. 4607). 8. Il secondo motivo di ricorso è infondato, alla luce del consolidato orientamento della Corte, secondo il quale «in tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio» (ex multis cfr. Cass. n. 32957 del 20/12/2018; Cass. n. 6524 del 09/03/2020; Cass. n. 18160 del 6/06/2022). 6 di 9 9. Il terzo e quarto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, in quanto veicolano, pur con riferimento a differenti vizi, analoga censura, sono fondati. 9.1. Il ricorrente si duole del fatto che la CTR abbia ritenuto corretta la determinazione della percentuale di ricarico del 34,09% operata da parte dell'Ufficio senza tenere conto, sul piano quantitativo, dell'intero inventario delle merci in giacenza, essendo stati considerati i soli beni raggruppati in tre categorie merceologiche formate dai verbalizzanti e recepite dall'Amministrazione, e senza considerare, sul piano qualitativo, la disomogeneità dei beni ricompresi in ciascuna delle tre categorie suindicate (materiali edili, materiali ferramentosi e materiali sanitari). Per di più, la determinazione di tale percentuale di ricarico sarebbe stata effettuata dall'Amministrazione, in base del criterio della media aritmetica, mediante il raffronto tra le fatture di acquisto delle merci ed i listini. 9.2. Va rammentato che in tema di rettifica della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA, la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento induttivo, deve - per vero - avvenire adottando un criterio che sia: 1) coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame;
2) applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato;
3) fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni (Cass. n. 30276 del 15/12/2017; n. 3197 dell’11/02/2013). 9.3. Tanto premesso in via di principio, deve ritenersi che nel caso di specie - contrariamente a quanto affermato dall'impugnata sentenza, che dunque non si è attenuta ai principi ora richiamati - sia stato adoperato dall'Ufficio, ai fini della determinazione della percentuale di ricarico nella misura del 34,09%, il criterio della 7 di 9 media aritmetica semplice (e non quello della media ponderata), fondato sul mero raffronto - operato, peraltro, in relazione a tre categorie merceologiche, rispetto alla pluralità dei beni in magazzino - tra i prezzi di acquisto delle merci, desunti dalle fatture, ed i prezzi di vendita delle stesse, desunti dai relativi listini. Tanto si desume, in modo evidente, oltre che dalla analitica e diffusa ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, anche dalla motivazione della decisione emessa in prime cure, trascritta nel ricorso (p. 6) e prodotta in atti. 9.4. Se ne deve inferire che la determinazione della percentuale di ricarico suindicata è avvenuta senza tenere conto alcuno della contestata disomogeneità dei beni venduti all'interno delle tre categorie suindicate, formate assemblando una serie di prodotti diversi in "macrocategorie" onnicomprensive, contrassegnate dalle generiche voci "materiale per l'edilizia, ferramenta, sanitari"; disomogeneità che avrebbe richiesto , invece, un'analisi qualitativa, secondo il criterio della media ponderata, in relazione al volume delle vendite relative all'uno e all'altro tipo di beni. Per contro, la media ponderata è stata calcolata, del tutto incongruamente, esclusivamente in relazione alle singole percentuali di ricarico relative a ciascuna delle tre categorie merceologiche suddette, e non con riferimento ai singoli beni venduti all'interno delle stesse. I dati di raffronto suindicati avrebbero, inoltre, dovuto essere desunti in concreto, dall'esame delle relative fatture delle vendite sia all'ingrosso (effettivamente praticate dal contribuente, come risulta dallo stesso processo verbale di constatazione, trascritto sul punto a p. 17 del ricorso) sia al dettaglio - e non, come operato dall'Ufficio, sulla base di un criterio astratto, ossia in base al riscontro dei listini generali dei prezzi - nonché in relazione ai dati relativi al mercato nel quale il contribuente si trovava ad operare. 8 di 9 9.5. Per di più, nella fattispecie in esame, come dianzi rilevato, la determinazione del ricarico è avvenuta mediante raggruppamento delle merci in tre generiche "macrocategorie" - in ordine alla cui formazione, con riferimento alla scelta dei prodotti da includervi, non risulta, dall'impugnata sentenza, che l'Ufficio abbia fornito indicazione alcuna - ed in ciascuna delle quali è stata considerata una pluralità di beni diversi. Con la conseguenza che il campione prescelto non può considerarsi certamente rappresentativo, né sul piano quantitativo, non essendo state valutate analiticamente tutte le giacenze di merci esistenti in magazzino, né sul piano qualitativo, difettando del tutto l'indicazione, da parte dell'Ufficio, degli elementi idonei ad evidenziare che la composizione del campione prescelto sia avvenuta in modo appropriato. 10. È, infine, fondato, il quinto motivo di ricorso, dovendosi peraltro rilevare come, in realtà, la denuncia sia volta a far constare un’omessa pronuncia, rilevante, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc., come violazione della norma di diritto processuale di cui all’art. 112 cod. proc. civ. Così lascia chiaramente intendere lo sviluppo motivazionale della censura, ove si lamenta che la CTR abbia omesso di pronunciare sul motivo di appello avente ad oggetto l’indebita detrazione dell’Iva relativa a costi non inerenti, che affermava essere documentati con fatture passive inviate presso la sede secondaria dell’impresa. 10.1. In ottemperanza al principio di autosufficienza, il contribuente ha allegato l’atto di appello e ha ottemperato all'onere di indicare compiutamente il motivo di appello non esaminato, che è stato integralmente trascritto nel ricorso, così come è stata trascritta la identica censura proposta quale motivo di doglianza in primo grado (v. ricorso, pp. 28 s.). 9 di 9 10.2. Così qualificata, la censura consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità (in tal caso giudice anche del fatto processuale) di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello, dal quale risulta come i giudici di appello abbiano omesso di pronunciare su un motivo di impugnazione autonomamente apprezzabile e ritualmente e inequivocabilmente formulato. 11. In conclusione, rigettato il primo e secondo motivo di ricorso ed accolti il terzo, quarto e quinto motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 3/10/2024.