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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/11/2025, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 875/25 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Picerno presso lo studio dell'avv. Parte_1
ES US DA che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace. Controparte_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni: il ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 29.10.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 26.03.2025 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Pignola il 26.09.1993 Controparte_1
e che con sentenza n. 884/24 del 16.05.2024 questo Tribunale ha dichiarato la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (29.08.1996) e Per_1
(30.01.2003), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti.
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la revoca del contributo di mantenimento per i figli.
Instaurato il contraddittorio, la resistente non si è costituita.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dal ricorrente.
All'udienza del 29.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte, il ricorrente ha precisato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, la quale non si è costituita nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, il ricorrente ha manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione delle parti è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 884/24 del 16.05.2024, prodotta dal ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia. Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le prospettazioni del ricorrente e il comportamento della resistente, la quale, non costituendosi, si è disinteressata della pendenza del procedimento, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pignola per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt.
14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Entrambi i figli della coppia sono maggiorenni e già con la sentenza di separazione è stata dichiarata la cessazione dell'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento della figlia . Per_1
Nel ricorso introduttivo il ricorrente ha dedotto che anche il figlio
, convivente con il padre, è ormai economicamente Per_2 autosufficiente.
Occorre all'uopo richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. n. 26875/2023).
L'età anagrafica del figlio , che ha 22 anni, la mancanza anche Per_2 solo in punto di allegazione, di elementi indicativi della prosecuzione, da parte del giovane, di un percorso formativo successivo alla scuola dell'obbligo e l'allegazione, da parte del padre convivente, del raggiungimento dell'autosufficienza economica costituiscono elementi indicativi di tale autosufficienza, sicché anche per il figlio deve Per_2 dichiararsi cessato l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori.
La sostanziale, mera pronuncia sullo status giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
26.03.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Pignola il 27.09.1993, trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pignola dell'anno
1993, Parte II, Serie A, n. 48;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara cessato l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
Per_2
a) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 18.11.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 875/25 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Picerno presso lo studio dell'avv. Parte_1
ES US DA che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace. Controparte_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni: il ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 29.10.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 26.03.2025 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Pignola il 26.09.1993 Controparte_1
e che con sentenza n. 884/24 del 16.05.2024 questo Tribunale ha dichiarato la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (29.08.1996) e Per_1
(30.01.2003), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti.
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la revoca del contributo di mantenimento per i figli.
Instaurato il contraddittorio, la resistente non si è costituita.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dal ricorrente.
All'udienza del 29.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte, il ricorrente ha precisato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, la quale non si è costituita nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, il ricorrente ha manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione delle parti è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 884/24 del 16.05.2024, prodotta dal ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia. Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le prospettazioni del ricorrente e il comportamento della resistente, la quale, non costituendosi, si è disinteressata della pendenza del procedimento, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pignola per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt.
14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Entrambi i figli della coppia sono maggiorenni e già con la sentenza di separazione è stata dichiarata la cessazione dell'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento della figlia . Per_1
Nel ricorso introduttivo il ricorrente ha dedotto che anche il figlio
, convivente con il padre, è ormai economicamente Per_2 autosufficiente.
Occorre all'uopo richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. n. 26875/2023).
L'età anagrafica del figlio , che ha 22 anni, la mancanza anche Per_2 solo in punto di allegazione, di elementi indicativi della prosecuzione, da parte del giovane, di un percorso formativo successivo alla scuola dell'obbligo e l'allegazione, da parte del padre convivente, del raggiungimento dell'autosufficienza economica costituiscono elementi indicativi di tale autosufficienza, sicché anche per il figlio deve Per_2 dichiararsi cessato l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori.
La sostanziale, mera pronuncia sullo status giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
26.03.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Pignola il 27.09.1993, trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pignola dell'anno
1993, Parte II, Serie A, n. 48;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara cessato l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
Per_2
a) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 18.11.2025
La Presidente est.