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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 27/01/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 226/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1083/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 609/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6 e pubblicata il 07/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230056312219701 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE
1 E ASSIMILATI 2018
- sull'appello n. 1084/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_1 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 609/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6 e pubblicata il 07/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230056312219701 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio per sopravvenuto accordo conciliativo. Spese compensate.
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio per sopravvenuto accordo conciliativo. Spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenzioso ha ad oggetto l'iscrizione a ruolo e una cartella di pagamento (in oggetto indicata) notificata il 17.05.2023, emessa a seguito di accertamento automatizzato (art. 36
2 bis DPR 600/73) per essere emerso un contrasto fra quanto dichiarato nel modello Unico e quanto effettivamente versato;
discrasia imputabile, a dire della parte privata, al mancato computo di quanto versato, sempre a titolo di ritenute, da parte di società diverse ma che, nel
Società_1 Società_2 Società_2 Società_3frattempo, erano state incorporate in srl ( srl e srl, fuse per incorporazione).
La Corte in primo grado aveva accolto il ricorso e compensato le spese di lite. Proponeva appello l'ufficio e resisteva la contribuente.
Nel corso di questo grado di giudizio, l'Ufficio impositore, con memoria depositata agli atti, ha dato atto dell'esito positivo della procedura conciliativa attivata, con raggiungimento di accordo sottoscritto dalle parti (versato in atti), a definizione omnicomprensiva della controversia. Entrambe le parti hanno quindi insistito per la dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito di accordo conciliativo del
01.08.2024); con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Milano, 19 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
TA FR IO TT ER
3
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1083/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 609/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6 e pubblicata il 07/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230056312219701 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE
1 E ASSIMILATI 2018
- sull'appello n. 1084/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_1 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 609/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6 e pubblicata il 07/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230056312219701 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio per sopravvenuto accordo conciliativo. Spese compensate.
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio per sopravvenuto accordo conciliativo. Spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenzioso ha ad oggetto l'iscrizione a ruolo e una cartella di pagamento (in oggetto indicata) notificata il 17.05.2023, emessa a seguito di accertamento automatizzato (art. 36
2 bis DPR 600/73) per essere emerso un contrasto fra quanto dichiarato nel modello Unico e quanto effettivamente versato;
discrasia imputabile, a dire della parte privata, al mancato computo di quanto versato, sempre a titolo di ritenute, da parte di società diverse ma che, nel
Società_1 Società_2 Società_2 Società_3frattempo, erano state incorporate in srl ( srl e srl, fuse per incorporazione).
La Corte in primo grado aveva accolto il ricorso e compensato le spese di lite. Proponeva appello l'ufficio e resisteva la contribuente.
Nel corso di questo grado di giudizio, l'Ufficio impositore, con memoria depositata agli atti, ha dato atto dell'esito positivo della procedura conciliativa attivata, con raggiungimento di accordo sottoscritto dalle parti (versato in atti), a definizione omnicomprensiva della controversia. Entrambe le parti hanno quindi insistito per la dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito di accordo conciliativo del
01.08.2024); con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Milano, 19 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
TA FR IO TT ER
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