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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RU RA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3059/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Piazza Ancione 6 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230004567409000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità/infondatezza della cartella di pagamento n.
29720230004567409 contenente l'iscrizione a ruolo degli importi contenuti nella comunicazione 36 bis relativa al controllo sulla dichiarazione 770/2019 presentata per l'anno 2018 per mancato versamento di imposta dichiarata per euro 2.019,31 e per recupero sanzione su versamenti tardivi.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introduttivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 1.12.25 la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette questo Decidente la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La recente legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, questo Decidente, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva: in relazione ai diversi profili di illegittimità sollevati dalla difesa del ricorrente rispetto all'atto emesso dall'amministrazione, gli stessi appaiono non condivisibili e non meritevoli di accoglimento.
In particolare risultano infondate tutte le censure di cui al ricorso.
La prima e la terza perché', come condivisibilmente asserito dalla resistente agenzia, risulta "per tabulas" quanto segue.
<
d'IMPOSTA 2018 espone un debito per trattenute codice tributo 3848 e 3847 di euro 5.466,74 (vedi quadro allegato).
Dalle interrogazioni dei versamenti complessivi, abbinati e non abbinati, effettuati per l'anno 2018 con il codice tributo 3848 e 3847, risultano trattenute versate per euro 3.848,98 (vedi prospetto versamenti).
La differenza risulta non versata, né la parte ha dimostrato con documentazione cartacea di averla mai versata, pertanto la stessa rimane iscritta a ruolo. Per quanto riguarda le sanzioni su alcuni versamenti per essere stati effettuati in ritardo le stesse sono legittime e come tali rimangono iscritte a ruolo.>>
Peraltro, "ad abuntantiam", si precisa che non esiste un obbligo generalizzato all'invio di un avviso prodromico alla cartella nei casi di controllo automatizzato 36 bis da parte dell'Amministrazione finanziaria.
La seconda censura (<>) e' anche essa infondata in quanto l'atto mpugnato contiene tutti gli elementi necessari alla individuazione dei crediti che ne costituiscono il fondamento, ed indica dunque i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione (cfr. i precedenti della Corte: Sent. n. 318/04/2012 etc.).
In definitiva il ricorso va complessivamente rigettato.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
La materia in esame, l'importo non elevato e l'evoluzione della controversia sono motivi validi per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso in epigrafe. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 1.12.25.
Il Pres. Giud. Mon.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RU RA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3059/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Piazza Ancione 6 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230004567409000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità/infondatezza della cartella di pagamento n.
29720230004567409 contenente l'iscrizione a ruolo degli importi contenuti nella comunicazione 36 bis relativa al controllo sulla dichiarazione 770/2019 presentata per l'anno 2018 per mancato versamento di imposta dichiarata per euro 2.019,31 e per recupero sanzione su versamenti tardivi.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introduttivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 1.12.25 la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette questo Decidente la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La recente legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, questo Decidente, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva: in relazione ai diversi profili di illegittimità sollevati dalla difesa del ricorrente rispetto all'atto emesso dall'amministrazione, gli stessi appaiono non condivisibili e non meritevoli di accoglimento.
In particolare risultano infondate tutte le censure di cui al ricorso.
La prima e la terza perché', come condivisibilmente asserito dalla resistente agenzia, risulta "per tabulas" quanto segue.
<
d'IMPOSTA 2018 espone un debito per trattenute codice tributo 3848 e 3847 di euro 5.466,74 (vedi quadro allegato).
Dalle interrogazioni dei versamenti complessivi, abbinati e non abbinati, effettuati per l'anno 2018 con il codice tributo 3848 e 3847, risultano trattenute versate per euro 3.848,98 (vedi prospetto versamenti).
La differenza risulta non versata, né la parte ha dimostrato con documentazione cartacea di averla mai versata, pertanto la stessa rimane iscritta a ruolo. Per quanto riguarda le sanzioni su alcuni versamenti per essere stati effettuati in ritardo le stesse sono legittime e come tali rimangono iscritte a ruolo.>>
Peraltro, "ad abuntantiam", si precisa che non esiste un obbligo generalizzato all'invio di un avviso prodromico alla cartella nei casi di controllo automatizzato 36 bis da parte dell'Amministrazione finanziaria.
La seconda censura (<>) e' anche essa infondata in quanto l'atto mpugnato contiene tutti gli elementi necessari alla individuazione dei crediti che ne costituiscono il fondamento, ed indica dunque i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione (cfr. i precedenti della Corte: Sent. n. 318/04/2012 etc.).
In definitiva il ricorso va complessivamente rigettato.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
La materia in esame, l'importo non elevato e l'evoluzione della controversia sono motivi validi per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso in epigrafe. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 1.12.25.
Il Pres. Giud. Mon.