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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/07/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 533/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 533/2021 avente ad oggetto condominio, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BAGLIERI GIOVANNI LUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , con Controparte_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. LAZARIDIS EMMANUELE e dell'avv. MANENTI FERDINANDO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. con Parte_1 C.F._3 il patrocinio dell'avv. IACHELLA GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_3 C.F._4 patrocinio dell'avv. GUASTELLA SERGIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. . Controparte_4 C.F._5
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/04/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE Voglia l'adito ed intestato Tribunale:
- ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reiette;
- in accoglimento delle superiori richieste, determinare le modalità e i limiti per ogni singolo condomino, all'utilizzo del parcheggio condominiale all'interno del cortile comune insistente presso il complesso immobiliare sito in Ragusa nella Via Orfanotrofio n. 43 e conseguentemente ripristinare e/o pagina 1 di 5 includere nella nuova organizzazione anche il posto auto in favore del Sig. , emanando Controparte_1 all'uopo, ogni conseguenziale provvedimento di legge. In subordine, procedere anche ad una eventuale conciliazione giudiziale che possa tener conto della turnazione dei parcheggi. Con le spese da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Controparte_5 In via preliminare si insiste nella eccezione di improcedibilità della domanda attorea, tempestivamente formulata all'udienza del 10.6.2022, per violazione delle norme sula comunicazione di avvio del procedimento di mediazione, che come chiaro è condizione di procedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 5, comma 1 e 2 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, dichiararsi infondata e con la declaratoria, in ogni caso, dell'usucapione a favore del sig.
del diritto di parcheggio in via esclusiva di tre autovetture nella porzione di cortile Controparte_5 interno all'edificio antistante gli immobili di sua proprietà, con ogni conseguente pronuncia;
spese e compensi secondo il principio della soccombenza a carico di parte attrice.
Controparte_6 Chiede il rigetto della domanda dell'attore, con vittoria di spese e compensi.
Controparte_3 Piaccia al Giudice adito per le motivazioni esposte in narrativa rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con salvezza di spese e compensi difensivi sia della precedente fase già svoltasi avanti al Giudice di Pace sia del presente procedimento.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione a comparire davanti al Giudice di Pace di Ragusa ha Controparte_1 convenuto in giudizio , , e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3 CP_4
, al fine di ottenere la determinazione delle modalità e dei limiti di utilizzo del
[...] parcheggio all'interno del cortile comune presso il complesso immobiliare sito in CP_7
Ragusa via Orfanotrofio n. 43, di cui le parti in causa sono comproprietarie. In particolare, l'attore avanzava la richiesta di una regolamentazione specifica e di una ripartizione degli spazi destinati al parcheggio auto sul presupposto di una volontaria esclusione dagli stessi operata dai condomini, asserendo la violazione dell'art. 1117 Cod. civ., in quanto il cortile essendo destinato a posteggio auto era nella disponibilità di tutti non potendosi configurare alcuna restrizione o impedimento nei suoi confronti. Si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti per contestare la domanda attorea e CP_5 ha altresì avanzato eccezione riconvenzionale avente ad oggetto il riconoscimento del
[...] diritto di parcheggio per usucapione in via esclusiva di tre autovetture avendo avuto lo stesso il possesso continuato degli spazi per oltre vent'anni. Il Giudice di Pace adito rilevava la propria incompetenza per materia e rimetteva la causa al Tribunale di Ragusa con ordinanza del 18/01/2021. Nel giudizio riassunto da parte attrice, si sono costituti in giudizio Controparte_5
e , mentre il non si è costituito. Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4
All'udienza del 28/05/2021 il G.I., ritenuto che non era stata espletato il procedimento di mediazione obbligatorio previsto dalla legge, ha assegnato termine di giorni 15 per introdurlo. Assunte prove orali, all'udienza dell'8/04/2025 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che non si è costituito Controparte_4 in giudizio sebbene ritualmente citato. Deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda dell'attore, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente formulata dal convenuto nelle note scritte Controparte_5 in sostituzione dell'udienza del 10/06/2022, in quanto la comunicazione di avvio del procedimento di mediazione è stata portata a conoscenza solo dell'avv. Ferdinando Manenti, a mezzo PEC, e non della parte personalmente. Secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, che appare condivisibile,
“Nelle controversie per le quali sia prevista la procedura di mediazione come condizione di procedibilità, la predetta condizione viene soddisfatta solamente in presenza della notifica della comunicazione dell'avvio della mediazione effettuata direttamente al domicilio di controparte, non essendo sufficiente la sola notifica al difensore in ragione della personalità del procedimento”. (Corte d'appello di Bari n. 1115/2024; nello stesso senso Trib. Torre Annunziata n. 529/2023, Trib. Napoli n. 4678/2025; Trib. Isernia n. 98/2025; Trib. Catania n. 1529/2025). Come evidenziato dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 4678/2025, “In tema di convocazione delle parti, si osserva che la comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione è regolata dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010, che al comma I prescrive che la stessa debba essere comunicata alle parti, con ogni mezzo idoneo a garantirne la ricezione.
pagina 3 di 5 Anche nella mediazione demandata dal giudice, sebbene successiva all'inizio del giudizio, la comunicazione di avvio della procedura stragiudiziale deve essere indirizzata comunque alla parte personalmente. In tal senso la prevalente giurisprudenza di merito, alla quale questo Tribunale ritiene di aderire. Detto incombente deve essere assolto dalla parte che avvia la procedura stragiudiziale o dalla segreteria dell'organismo di mediazione competente (Tribunale di Torre Annunziata, sentenza. 529/2023) e non è possibile notificare la domanda di avvio della procedura di mediazione al procuratore costituito in giudizio (Tribunale di Avellino sentenza n. 178/2024). L'atto deve essere portato a conoscenza della parte in quanto diretta interessata, per cui è valida la notifica effettuata presso il domicilio della parte, ma non quella che viene indirizzata al difensore. Difatti l'invito alla mediazione notificato al solo difensore costituito in giudizio è valido solo nel momento in cui la procura alle liti conferisca al difensore il potere di rappresentanza anche in mediazione e con domicilio eletto presso lo studio legale anche per tale procedura. Solo in tal caso la comunicazione al solo difensore costituito è quindi sufficiente (Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 586 del 2 febbraio 2024). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 8473/2019) non lascia adito a dubbio nel ritenere necessaria la presenza delle parti al primo incontro, argomentando poi come tale partecipazione al primo incontro non comporti che si tratti di attività non delegabile, recependo sul punto un orientamento già espresso da una giurisprudenza minoritaria (cfr. Trib. Massa, 29 maggio 2018, n. 398)”. Invero, la Suprema Corte ha chiarito che “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste” (Cass. n. 8473/2019). Il Tribunale di Catania nella sentenza n. 1529/2025 evidenzia che l'interpretazione adottata
“risulta essere peraltro in piena armonia con i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte con la citata sentenza 8473/2019 del 17/03/2019, atteso che, se nel procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n 28 del 2010 è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore, deve conseguentemente ritenersi che la comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere notificata alla parte personalmente e non al suo difensore”. Alla luce di quanto esposto, la procedura di mediazione non può considerarsi utilmente avviata ed il giudizio deve essere dichiarato improcedibile. In considerazione della novità della questione, sulla quale non si è ancora registrato un pronunciamento della giurisprudenza di legittimità (non vertendo sulla questione in esame la sentenza della Corte di Cassazione n. 33191/2023 citata da parte attrice), sussiste una grave ed eccezionale ragione analoga a quelle indicate nell'art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente le spese tra le parti.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 533/2021, previa dichiarazione della contumacia di , Controparte_4
DICHIARA improcedibile la domanda di . Controparte_1
COMPENSA integralmente le spese tra le parti. Ragusa, 07/07/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 533/2021 avente ad oggetto condominio, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BAGLIERI GIOVANNI LUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , con Controparte_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. LAZARIDIS EMMANUELE e dell'avv. MANENTI FERDINANDO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. con Parte_1 C.F._3 il patrocinio dell'avv. IACHELLA GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_3 C.F._4 patrocinio dell'avv. GUASTELLA SERGIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. . Controparte_4 C.F._5
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/04/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE Voglia l'adito ed intestato Tribunale:
- ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reiette;
- in accoglimento delle superiori richieste, determinare le modalità e i limiti per ogni singolo condomino, all'utilizzo del parcheggio condominiale all'interno del cortile comune insistente presso il complesso immobiliare sito in Ragusa nella Via Orfanotrofio n. 43 e conseguentemente ripristinare e/o pagina 1 di 5 includere nella nuova organizzazione anche il posto auto in favore del Sig. , emanando Controparte_1 all'uopo, ogni conseguenziale provvedimento di legge. In subordine, procedere anche ad una eventuale conciliazione giudiziale che possa tener conto della turnazione dei parcheggi. Con le spese da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Controparte_5 In via preliminare si insiste nella eccezione di improcedibilità della domanda attorea, tempestivamente formulata all'udienza del 10.6.2022, per violazione delle norme sula comunicazione di avvio del procedimento di mediazione, che come chiaro è condizione di procedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 5, comma 1 e 2 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, dichiararsi infondata e con la declaratoria, in ogni caso, dell'usucapione a favore del sig.
del diritto di parcheggio in via esclusiva di tre autovetture nella porzione di cortile Controparte_5 interno all'edificio antistante gli immobili di sua proprietà, con ogni conseguente pronuncia;
spese e compensi secondo il principio della soccombenza a carico di parte attrice.
Controparte_6 Chiede il rigetto della domanda dell'attore, con vittoria di spese e compensi.
Controparte_3 Piaccia al Giudice adito per le motivazioni esposte in narrativa rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con salvezza di spese e compensi difensivi sia della precedente fase già svoltasi avanti al Giudice di Pace sia del presente procedimento.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione a comparire davanti al Giudice di Pace di Ragusa ha Controparte_1 convenuto in giudizio , , e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3 CP_4
, al fine di ottenere la determinazione delle modalità e dei limiti di utilizzo del
[...] parcheggio all'interno del cortile comune presso il complesso immobiliare sito in CP_7
Ragusa via Orfanotrofio n. 43, di cui le parti in causa sono comproprietarie. In particolare, l'attore avanzava la richiesta di una regolamentazione specifica e di una ripartizione degli spazi destinati al parcheggio auto sul presupposto di una volontaria esclusione dagli stessi operata dai condomini, asserendo la violazione dell'art. 1117 Cod. civ., in quanto il cortile essendo destinato a posteggio auto era nella disponibilità di tutti non potendosi configurare alcuna restrizione o impedimento nei suoi confronti. Si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti per contestare la domanda attorea e CP_5 ha altresì avanzato eccezione riconvenzionale avente ad oggetto il riconoscimento del
[...] diritto di parcheggio per usucapione in via esclusiva di tre autovetture avendo avuto lo stesso il possesso continuato degli spazi per oltre vent'anni. Il Giudice di Pace adito rilevava la propria incompetenza per materia e rimetteva la causa al Tribunale di Ragusa con ordinanza del 18/01/2021. Nel giudizio riassunto da parte attrice, si sono costituti in giudizio Controparte_5
e , mentre il non si è costituito. Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4
All'udienza del 28/05/2021 il G.I., ritenuto che non era stata espletato il procedimento di mediazione obbligatorio previsto dalla legge, ha assegnato termine di giorni 15 per introdurlo. Assunte prove orali, all'udienza dell'8/04/2025 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che non si è costituito Controparte_4 in giudizio sebbene ritualmente citato. Deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda dell'attore, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente formulata dal convenuto nelle note scritte Controparte_5 in sostituzione dell'udienza del 10/06/2022, in quanto la comunicazione di avvio del procedimento di mediazione è stata portata a conoscenza solo dell'avv. Ferdinando Manenti, a mezzo PEC, e non della parte personalmente. Secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, che appare condivisibile,
“Nelle controversie per le quali sia prevista la procedura di mediazione come condizione di procedibilità, la predetta condizione viene soddisfatta solamente in presenza della notifica della comunicazione dell'avvio della mediazione effettuata direttamente al domicilio di controparte, non essendo sufficiente la sola notifica al difensore in ragione della personalità del procedimento”. (Corte d'appello di Bari n. 1115/2024; nello stesso senso Trib. Torre Annunziata n. 529/2023, Trib. Napoli n. 4678/2025; Trib. Isernia n. 98/2025; Trib. Catania n. 1529/2025). Come evidenziato dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 4678/2025, “In tema di convocazione delle parti, si osserva che la comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione è regolata dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010, che al comma I prescrive che la stessa debba essere comunicata alle parti, con ogni mezzo idoneo a garantirne la ricezione.
pagina 3 di 5 Anche nella mediazione demandata dal giudice, sebbene successiva all'inizio del giudizio, la comunicazione di avvio della procedura stragiudiziale deve essere indirizzata comunque alla parte personalmente. In tal senso la prevalente giurisprudenza di merito, alla quale questo Tribunale ritiene di aderire. Detto incombente deve essere assolto dalla parte che avvia la procedura stragiudiziale o dalla segreteria dell'organismo di mediazione competente (Tribunale di Torre Annunziata, sentenza. 529/2023) e non è possibile notificare la domanda di avvio della procedura di mediazione al procuratore costituito in giudizio (Tribunale di Avellino sentenza n. 178/2024). L'atto deve essere portato a conoscenza della parte in quanto diretta interessata, per cui è valida la notifica effettuata presso il domicilio della parte, ma non quella che viene indirizzata al difensore. Difatti l'invito alla mediazione notificato al solo difensore costituito in giudizio è valido solo nel momento in cui la procura alle liti conferisca al difensore il potere di rappresentanza anche in mediazione e con domicilio eletto presso lo studio legale anche per tale procedura. Solo in tal caso la comunicazione al solo difensore costituito è quindi sufficiente (Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 586 del 2 febbraio 2024). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 8473/2019) non lascia adito a dubbio nel ritenere necessaria la presenza delle parti al primo incontro, argomentando poi come tale partecipazione al primo incontro non comporti che si tratti di attività non delegabile, recependo sul punto un orientamento già espresso da una giurisprudenza minoritaria (cfr. Trib. Massa, 29 maggio 2018, n. 398)”. Invero, la Suprema Corte ha chiarito che “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste” (Cass. n. 8473/2019). Il Tribunale di Catania nella sentenza n. 1529/2025 evidenzia che l'interpretazione adottata
“risulta essere peraltro in piena armonia con i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte con la citata sentenza 8473/2019 del 17/03/2019, atteso che, se nel procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n 28 del 2010 è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore, deve conseguentemente ritenersi che la comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere notificata alla parte personalmente e non al suo difensore”. Alla luce di quanto esposto, la procedura di mediazione non può considerarsi utilmente avviata ed il giudizio deve essere dichiarato improcedibile. In considerazione della novità della questione, sulla quale non si è ancora registrato un pronunciamento della giurisprudenza di legittimità (non vertendo sulla questione in esame la sentenza della Corte di Cassazione n. 33191/2023 citata da parte attrice), sussiste una grave ed eccezionale ragione analoga a quelle indicate nell'art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente le spese tra le parti.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 533/2021, previa dichiarazione della contumacia di , Controparte_4
DICHIARA improcedibile la domanda di . Controparte_1
COMPENSA integralmente le spese tra le parti. Ragusa, 07/07/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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