Sentenza 4 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 04/04/2022, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/04/2022
N. 00539/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01549/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1549 del 2021, proposto da
RA OR, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Menenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 1805/21, pubblicata in data 5.5.2021, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Andrea Vitucci nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022, svoltasi nelle modalità di cui al Decreto del Presidente T.A.R. Lecce n. 8 del 15 marzo 2022, e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Dagli atti di causa emerge quanto segue.
1.1) Con sentenza n. 1085/21, pubblicata in data 5.5.2021, ormai definitiva, il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, in accoglimento della domanda dalla ricorrente proposta contro il Ministero dell’Istruzione, ha così provveduto: « a)- dichiara il diritto di parte ricorrente di conseguire il riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio maturata in tutti i periodi di assunzione a tempo determinato, successivi alla Direttiva 1999/70 CE, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per gli omologhi dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, con conseguente condanna del MIUR ad erogare le correlate eventuali differenze retributive, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 legge 724/94 nei limiti della prescrizione quinquennale a ritroso dalla notifica del ricorso giudiziale ».
1.2) La suddetta sentenza veniva notificata, con formula esecutiva, al Ministero dell’Istruzione nella sede reale in data 17 giugno 2021. Decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997, la ricorrente presentava il ricorso in esame, con cui si chiede l’ottemperanza al giudicato.
1.3) Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione.
1.4) Alla camera di consiglio del 16 marzo 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Il ricorso va accolto e, per l’effetto, va ordinato al Ministero dell’Istruzione di procedere all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 1085 del 5 maggio 2021, provvedendo al riconoscimento dell’anzianità di servizio della ricorrente, per come specificato in quella sentenza, e al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, Legge n. 724/94 nei limiti della prescrizione quinquennale a ritroso dalla notifica del ricorso giudiziale proposto davanti al Giudice Ordinario. Il tutto se e nella misura sia ancora dovuto e anche mediante emissione di ordine di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D. L. n. 669/1996 cit.
2.1) Ai fini dell’ottemperanza appare congruo assegnare al Ministero dell’Istruzione il termine di giorni 90 (novanta), decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
2.2) Qualora il competente ufficio del Ministero dell’Istruzione non provveda nel termine indicato, si nomina, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Direzione Generale del personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, senza maturare alcun diritto al compenso.
3) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- a) lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui ai punti 1.1, 2 e 2.1 della motivazione e nomina, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Direzione Generale del personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni;
- b) condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dell’avvocato Massimo Menenti, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022, tenutasi con le modalità di cui al Decreto del Presidente T.A.R. Lecce n. 8 del 15 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO