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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/10/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 119/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Marialuisa Tezza Consigliere aus. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato in via telematica il 17.02.2025 nell'interesse di:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Polo, n. 2, rappresentata ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anisa Rama del foro di Bergamo che la rappresenta e difende appellante contro
nato a [...] il [...], residente in [...], CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Guida del foro di Bergamo presso il quale è domiciliato appellato a con l'intervento di:
-Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
-Avv. , quale curatrice speciale dei minori (n. 29/9/2010) e Parte_2 Persona_1 Per_2
(n. 19/08/2015).
[...]
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 38/2025 emessa dal Tribunale di Bergamo il 9.1.2025, pubblicata il 10.01.2025 e notificata il 17.1.2025, pronunciata nella causa iscritta a ruolo al numero R.G. 4539/2023, in punto: separazione coniugale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: APPELLANTE: In via principale: revocare l'affidamento esclusivo dei figli minori al padre e disporre l'affidamento condiviso dei medesimi con collocamento prevalente presso la madre;
In via subordinata: revocare l'affido esclusivo dei figli minori al padre e disporre l'affido condiviso dei minori con collocamento a settimane alternate presso l'abitazione di ciascun genitore;
1 n. 119/2025 RG
In via ulteriormente subordinata: - incaricare Servizi Sociali diversi da quelli attualmente incaricati affinché svolgano una attività di monitoraggio durante gli incontri tra la madre ed i figli, disponendo che i medesimi siano stabiliti in almeno due pomeriggi a settimana, oltre a visite e pernottamenti nei weekend alternati (dal sabato alla domenica), nonché valutare di incrementare tali incontri in 3/4 giorni alla settimana qualora da tali incontri dovessero emergere elementi idonei ad un aumento degli stessi;
disporre che, qualora tali incontri dovessero condurre all'auspicato riavvicinamento tra la madre ed i figli, a partire dal mese di settembre 2025 venga disposto l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione ove risiede la madre;
disporre che tutte le decisioni inerenti alla vita quotidiana e all'educazione dei figli vengano prese sia dal padre che dalla madre;
Disporre che la somma dell'assegno di mantenimento in favore dei figli attualmente stabilita da Tribunale nella misura di € 400,00 che la madre deve versare mensilmente al padre venga revocata in caso di accoglimento della richiesta di collocamento dei minori presso la madre o, in subordine che venga stabilita in misura congrua valutando la documentazione in atti, il reddito percepito da entrambi i genitori oltre che i tempi effettivi di permanenza presso ciascun genitore. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio. In via istruttoria: con ogni più opportuna istanza, eccezione e deduzione nei termini ex lege previsti.
PARTE APPELLATA: In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo n. 38/2025, pubblicata il 10.1.2025 all'esito
[...] del giudizio RG n. 4539/2023, notificata all'odierna appellante il 17.1.2025, per violazione dell'art. 342 cpc. Nel merito: Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1 Bergamo n. 38/2025, pubblicata il 10.1.2025 all'esito del giudizio RG n. 4539/2023, notificata all'odierna appellante il 17.1.2025, in quanto infondato in fatto e in diritto. Per l'effetto, confermare integralmente la citata sentenza n. 38/2025 emessa dal Tribunale di Bergamo. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio d'appello.
CURATRICE SPECIALE DEI MINORI: in via principale nel merito: Rigettare l'appello proposto dalla signora e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 38/2025 Pt_1 emessa del Tribunale di Bergamo in data 09.01.2025 e pubblicata in data 10.01.2025, confermando, in particolare l'affido in via esclusiva al signor dei figli e In via subordinata: a CP_1 Per_1 Per_2 parziale riforma della sentenza di primo grado n. 38/2025 disporre l'affidamento dei due minori Per_1 e al Servizio Sociale territorialmente competente, con poteri all'Ente di assumere Persona_2 anche decisioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, laddove dalle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali incaricati ovvero dall'eventuale espletamento di CTU (ove disposta) emerga che in entrambe le figure genitoriali permangono fatiche e criticità ancora irrisolte. Confermare per il resto la sentenza di primo grado. In via ulteriormente subordinata: a parziale riforma della sentenza di primo grado n. 38/2025 disporre l'affidamento dei due minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 qualora dalle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali incaricati ovvero dall'eventuale espletamento di CTU (ove disposta) entrambe le figure genitoriali diano realmente prova di riconoscere sotto il profilo genitoriale l'altro genitore nonché di tenere in debita considerazione la sfera emotiva dei figli aiutandoli, supportati dai servizi specialistici incaricati, a riabilitare la figura genitoriale materna. Confermare per il resto la sentenza di primo grado n. 38/2025.
PROCURATORE GENERALE: le statuizioni adottate dal Tribunale (che ha esaminato e valutato diffusamente tutte le relazioni dei Servizi Sociali) in punto affidamento dei minori , nato il Per_1 29.9.2010, e nato il [...], sono certamente le più tutelanti per i minori;
rimandando a Per_2 quanto evidenziato sia nelle relazioni aggiornate dei Servizi Sociali, sia nella comparsa di costituzione
2 n. 119/2025 RG
della Curatrice Speciale dei minori, va rimarcato che tra i genitori permane ancora una elevata conflittualità che rende impraticabile un affidamento condiviso;
i minori inoltre manifestano ormai da anni una grande fatica nel rapporto con la madre ed entrambi hanno riferito di preferire di non pernottare da lei;
d'altra parte, il padre, comunque supportato dai Servizi, si è dimostrato figura genitoriale idonea ed è in grado di seguire i figli anche nello svolgimento delle loro attività ludico- sportive;
tenuto conto di come si sono sviluppati i rapporti tra i minori e la madre nel periodo successivo alla pronuncia della sentenza di separazione, appare opportuno prevedere che i minori possano incontrare la madre secondo i tempi già previsti, ma solo compatibilmente con la loro volontà; l'appellante si è trasferita a vivere in un appartamento in locazione, per il quale deve pagare un canone di ben euro 1050 mensili: questa scelta dimostra che la stessa può contare, oltre al suo stipendio di circa euro 1.400 mensili, su altre entrate non dichiarate, con la conseguenza che non vi sono ragioni per ridurre il contributo per il mantenimento dei figli, posto a suo carico (ed al quale non ha mai adempiuto); chiede, pertanto, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, i minori incontrino la madre secondo i tempi già stabiliti, ma solo compatibilmente con la loro volontà.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per separazione coniugale depositato il 13.07.2023 esponeva quanto segue: la Parte_1 ricorrente e in data 13.3.2010 avevano contratto matrimonio e dalla loro unione era nati CP_1
i figli , il 29.09.2010 e il 19.08.2015; dopo un periodo di serena convivenza, dal 2019 Per_1 Per_2 circa il aveva assunto un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti della ricorrente, CP_1 tant'è che durante una lite in un'occasione aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri di Villa d'Almè; il rapporto si era deteriorato ulteriormente a partire da gennaio 2023, quando la ricorrente aveva comunicato al consorte la volontà di chiedere la separazione;
a fronte di tale decisione, il marito si era trasferito al piano terra dell'immobile e da quel momento aveva posto in essere un'attività denigratoria nei confronti della moglie, ostacolando altresì il corretto esercizio della di lei funzione genitoriale;
tale situazione si era aggravata ancor di più quando il marito aveva deciso di ospitare presso la casa coniugale la di lui madre, la quale, invece di aiutare i coniugi a ridurre la conflittualità, aveva istigato i nipoti ad assumere atteggiamenti irrispettosi verso la madre arrivando persino ad aggredirla fisicamente il giorno 13.07.2023, episodio per cui la ricorrente aveva sporto querela;
era sempre stata la ricorrente ad occuparsi dei figli durante la giornata;
motivo di lite tra i coniugi era la situazione debitoria che aveva profondamente minato la stabilità emotiva dei coniugi contribuendo a incrinare il rapporto coniugale;
i coniugi erano comproprietari della casa familiare di Paladina, via Fornacetta n. 1, gravata da un mutuo la cui rata mensile ammontava ad € 420 circa, e di un'autovettura Toyota CHR, per l'acquisto della quale il marito aveva acceso un finanziamento la cui rata ammontava a circa € 350/mese, nonché di un'altra autovettura sempre di marca Toyota;
erano cointestatari anche di due conti corrente, l'uno legato al mutuo ed acceso presso Banca Intesa Sanpaolo, l'altro presso l'Istituto Webankit - Banco BPM;
la ricorrente percepiva circa € 500 mensili mentre il marito, in qualità dipendente del supermercato “Coop”, riceveva una retribuzione mensile netta di circa € 1.500,00. Ciò premesso, la sig.ra chiedeva la pronuncia Pt_1 della separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità in capo al marito;
l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, l'affidamento ad entrambi i genitori dei figli con esercizio separato della responsabilità con riferimento agli atti di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, con collocamento in via prevalente presso la madre;
la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli fine settimana alternati e due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento;
il versamento da parte del marito di un contributo di euro 300,00 al mese a titolo di mantenimento ordinario
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per ciascun figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie, di un ulteriore assegno mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento della ricorrente e l'assegnazione alla medesima dell'autovettura Toyota CHR cointestata tra i coniugi. In via istruttoria chiedeva una CTU che valutasse le capacità genitoriali del marito e incaricare i Servizi Sociali di accertare la condizione psicologica e fisica attuale dei minori.
Il sig. si costituiva in giudizio con memoria depositata il 06.11.2023 chiedendo disporre CP_1
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale al resistente, incontri madre -figli coi tempi e le modalità opportune e comunque fine settimana alternati, oltre ad uno/due pomeriggi alla settimana;
porre a carico della ricorrente un contributo di euro 100,00 al mese per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via istruttoria chiedeva CTU per indagare le dinamiche intrafamiliari e le effettive capacità genitoriali di ciascuno dei genitori. Evidenziava che la crisi coniugale risaliva al 2019 quando la moglie si era resa protagonista di una violenta aggressione ai danni del marito e quando anche il cognato (fratello di ) aveva Parte_1 colpito il resistente con un violento pugno al naso procurandogli un trauma nasale, come documentato dal verbale di pronto soccorso datato 09.02.2019. Dopo quel periodo di tensione il rapporto tra i coniugi era ripreso fino a primavera 2023, quando la ricorrente aveva comunicato al marito di volersi separare mettendo in atto comportamenti aggressivi e violenti anche nei confronti dei figli, disinteressandosi completamente delle esigenze degli stessi. In seguito la moglie nel mese di luglio 2023 si era allontanata da casa per un intero fine settimana senza neanche comunicare al marito dove si fosse recata. Inoltre la sig.ra aveva tenuto anche comportamenti aggressivi nei confronti della suocera tanto che erano Pt_1 addirittura intervenuti i Carabinieri e l'ambulanza; il giorno successivo a tale episodio, la sig.ra , Pt_1 in preda ad un ennesimo ed immotivato scatto d'ira e sempre alla presenza dei bambini, aveva messo a soqquadro la casa rovesciando letti, materassi e cuscini;
il resistente in quel momento si trovava al lavoro ma, dopo essere stato contattato telefonicamente da , spaventato per l'accaduto, aveva fatto Per_1 rientro a casa in tutta fretta per rasserenare i ragazzi e anche in questo caso erano intervenuti i Carabinieri, chiamati da . Successivamente la sig.ra si era resa protagonista di ulteriori episodi di Per_1 Pt_1 aggressione sia nei confronti di sia nei confronti del marito. I ragazzi avevano constatato, Per_1 soprattutto nell'ultimo periodo, che la madre era assente e disinteressata ai loro bisogni, come la preparazione dei pasti o l'aiuto negli adempimenti scolastici. La moglie era inaffidabile anche nell'accompagnare i figli a scuola e infatti nel corrente anno scolastico aveva totalizzato ben 6 Per_2 assenze dovute all'atteggiamento indolente della madre, in quanto toccava e lei, nei giorni in cui il marito doveva andare a lavorare presto, svegliare i ragazzi ed accompagnarli a scuola;
ora i figli vedevano il padre come il loro principale riferimento in quanto il padre, nonostante gli impegni lavorativi, si adoperava per soddisfare le primarie necessità dei figli, per aiutarli nello svolgimento dei compiti e per coinvolgerli in attività extrascolastiche. Infatti i figli avevano deciso di dormire col padre al piano terra (dove erano stati predisposti dei letti) e ciò non era dipeso da condizionamenti paterni, ma era frutto di una loro scelta libera. La moglie non sembrava intenzionata a cercare un'attività lavorativa, non contribuiva alle spese del nucleo familiare nonostante la preoccupante condizione debitoria in cui versava la famiglia, ostinandosi a praticare l'attività di consulente di Herbalife senza che fosse dato sapere a quanto ammontassero i suoi guadagni poiché nulla aveva mai versato sui conti correnti comuni accesi che presentavano un saldo pari a zero o negativo. Il con il suo stipendio da dipendente pari ad CP_1 euro 1.500 al mese, faceva fronte ai seguenti impegni finanziari: la rata del mutuo di durata trentennale
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gravante sulla casa familiare cointestata pari a euro 430,00 al mese;
la rata del finanziamento acceso con Fiditalia S.p.a. per l'acquisto dell'autovettura Toyota, pari ad euro 358,17; la rata relativa al finanziamento per la ristrutturazione della casa pari ad euro 251,00 al mese;
la rata di un ulteriore finanziamento acceso per l'acquisto del mobilio per l'importo di euro 156,00 al mese, per un totale di circa 1.200 euro al mese.
Il Giudice delegato, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 CPC dell'08.12.2023, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e nominava la Curatrice Speciale, affidava e al Servizio Sociale per la Per_1 Per_2 durata di un anno attribuendo al Servizio Sociale il potere di assumere decisioni eccedenti l'ordinaria amministrazione con diritto-dovere di ciascun genitore di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione;
disponeva il collocamento dei minori presso la casa coniugale, salve diverse e migliori indicazioni da parte del Servizio affidatario;
dettagliava le modalità di visita dei minori con ciascun genitore;
incaricava il Servizio Sociale di prendere in carico il nucleo familiare con attivazione di un servizio di educativa domiciliare e di un percorso di sostegno psicologico e/o educativo;
incaricava il Servizio Sociale di svolgere a sorpresa una verifica igienico- sanitaria presso la casa familiare. Onerava entrambe le parti di contribuire al mantenimento ordinario dei figli nei periodi di rispettiva permanenza, nonché di concorrere al pagamento delle spese straordinarie al 50% ciascuno.
La curatrice speciale si costituiva in giudizio chiedendo la conferma dell'affidamento dei minori al Servizio Sociale e di tutti gli interventi disposti.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di una relazione da parte di sulle CP_2 condizioni igienico-sanitarie della casa familiare nonché mediante l'acquisizione di relazioni del Servizio Sociale, degli istituti scolastici frequentati dai minore, dell' quanto alle Controparte_3 competenze genitoriali, del servizio di educativa domiciliare attivato presso la casa coniugale e del Consultorio Familiare quanto ai percorsi di sostegno alla genitorialità intrapresi dalle parti.
All'udienza del 19.09.2024 il Giudice, viste le risultanze degli accertamenti espletati e preso atto che la madre si era trasferita a vivere in altro immobile, invitava le parti a valutare una soluzione conciliativa che prevedesse: l'affidamento condiviso dei minori come proposto dal Servizio Sociale;
il collocamento prevalente presso il domicilio paterno;
la previsione di un preciso calendario dei tempi di permanenza dei figli presso la madre;
l'obbligo dei genitori di provvedere direttamente al mantenimento dei minori, ripartendo tra loro al 50% le spese straordinarie, tra cui inderogabilmente la mensa scolastica dei figli ed una attività sportiva (es. calcio), ritenuta particolarmente significativa per garantire il benessere psico-emotivo ai ragazzi e, quale unica forma di contribuzione della madre al mantenimento ordinario dei figli, il riconoscimento a favore del signor dell'intero importo costituente l'Assegno Unico CP_1 erogato dall' La proposta conciliativa veniva accettata dal sig. e dal Curatore Speciale dei CP_4 CP_1 minori, mentre veniva rifiutata dalla sig.ra la quale insisteva per l'espletamento della CTU psico- Pt_1 diagnostica.
Con successivo provvedimento del 20.9.2024 il Giudice rigettava la richiesta di CTU.
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Con sentenza n. 38/2025, pubblicata il 10.1.2025 e notificata il 17.1.2025, il Tribunale di Bergamo così disponeva:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio civile in data 13/3/2010 (iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Bergamo, anno 2010, atto n. 17, parte I);
2. RIGETTA la domanda di addebito della separazione avanzata da;
Parte_1
3. AFFIDA i figli minori e in via esclusiva al padre, , con potere in Per_1 Per_2 CP_1 capo a quest'ultimo di assumere autonomamente tutte le decisioni inerenti alla vita quotidiana e all'educazione dei figli (si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle decisioni rispetto allo svolgimento di visite mediche di ruotine, alla somministrazione di farmaci, alle attività ludiche-ricreative
o sportive praticate dai minori, alle frequentazioni amicali, al regime alimentare, all'aiuto compiti, al rilascio di autorizzazioni per eventuali gite scolastiche, ad eventuali autorizzazioni per ingressi/uscite anticipate o posticipate da scuola, alle richieste di rilascio/rinnovo dei documenti di identità, tessere sanitarie etc.), nonché di tenere autonomamente i rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche (si pensi ai colloqui con le insegnanti di scuola), con le autorità sanitarie (si pensi alle visite pediatriche etc.) e con ogni altro organo della pubblica amministrazione. Solo le decisioni di maggiore rilevanza in tema di salute (a titolo esemplificativo, l'esecuzione di interventi chirurgici e/o di trattamenti sanitari etc.), quelle relative al percorso scolastico e al cambio di residenza abituale dei figli dovranno essere previamente concordate tra madre e padre, eventualmente tramite l'intermediazione del Servizio sociale qui incaricato. Resta inteso che , in qualità di genitore affidatario della prole, dovrà CP_1 tenere costantemente informata la madre sull'andamento scolastico dei figli e sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, per iscritto a mezzo posta elettronica o sms o via whatsapp. Il genitore non affidatario, in ogni caso, ha il diritto e il dovere di vigilare sull'affidamento, anche prendendo contatti con le insegnanti di scuola e il pediatra dei minori (art. 337-quater, ultimo comma c.c.);
4. CONFERMA il collocamento prevalente dei minori presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
5. ASSEGNA la casa coniugale sita in Paladina, Via Fornacetta n. 1, in favore di CP_1
, con tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili ivi presenti, affinché continui ad abitarla insieme
[...] ai figli minori;
6. INCARICA il Servizio Sociale territorialmente competente di svolgere una attività di stretta vigilanza e monitoraggio per la durata di 24 mesi, sulla condizione di benessere dei minori, sul loro andamento scolastico e sull'evoluzione della relazione con la madre, rispetto alla quale il medesimo Servizio è incaricato di attivare e/o proseguire tutti gli interventi di sostegno psicologico e/o di educativa domiciliare ritenuti necessari per la ripresa di una regolare frequentazione tra e la prole;
Parte_1
7. DISPONE che le frequentazioni madre-figli, inizialmente, dovranno avvenire a fine settimana alternati (dal sabato alla domenica), con introduzione di visite infrasettimanali e dei pernottamenti (del sabato sera o infrasettimanali) nel rispetto dei tempi e dei bisogni manifestati da ciascun figlio minore. Resta inteso che gli spostamenti dei minori, durante il periodo di spettanza della madre, saranno a carico di quest'ultima, la quale avrà cura di seguire i figli nello svolgimento dei compiti e nelle loro attività extra- scolastiche. Nel rispetto della volontà di ciascun figlio minore, durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé i figli dal 23.12 al 30.12 compresi, alternando il giorno di Natale e la Vigilia di Natale con la madre, mentre l'altro genitore terrà con sé i figli dal 31.12 al 6.1, ad anni alterni. Ciascun genitore terrà i figli per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali all'inizio o alla fine delle stesse in modo da ricomprendere la Santa Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in alternanza di anno in anno. Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere i minori con sé per 21 giorni, anche consecutivi, nel periodo prescelto da indicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Eventuali periodi di vacanza dei minori con la madre dovranno essere definiti in accordo con il Servizio Sociale, che terrà conto della volontà espressa da ciascun figlio minore. Durante i periodi di vacanza dei figli con il padre
o con la madre, saranno sospese le frequentazioni temporanee con l'altro genitore.
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8. INCARICA il Servizio Sociale di attivare, tramite il Servizio Specialistico territorialmente competente, un percorso di supporto psicologico in favore dei minori e – ciò anche in assenza del Per_1 Per_2 consenso materno e paterno – al fine di sostenere i minori nella rielaborazione degli eventi che hanno interessato il nucleo familiare negli ultimi anni;
9. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario indiretto dei figli Parte_1 minori mediante la corresponsione, in favore di , della somma mensile di euro 200,00, CP_1 per ciascun figlio (così per complessivi euro 400,00), a far tempo dalla data della presente pronuncia, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese (somma da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat a partire dal mese di gennaio 2025);
10. CONFERMA a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% nelle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli minori, secondo lo schema del Protocollo del Tribunale di Bergamo attualmente vigente, che si riporta di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
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Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
11. RIGETTA le reciproche domande di assegnazione dell'autovettura Toyota CHR;
12. CONDANNA a rifondere in favore di le spese di lite della presente Parte_1 CP_1 causa, liquidate in complessivi 3.809,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
13. CONDANNA entrambi i genitori a rifondere le spese di lite in favore dell'Erario, per l'attività prestata dal Curatore Speciale nell'interesse dei minori, liquidate in euro 4.951,70, per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Osservava:
. la domanda di separazione personale dei coniugi era fondata e andava accolta: il rapporto coniugale era disgregato da tempo e la prosecuzione della convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile e pregiudizievole per l'educazione dei figli.
. la domanda di addebito della separazione formulata dalla sig.ra era infondata: il aveva Pt_1 CP_1 sostenuto che nel 2019 la moglie, insieme al di lei fratello, si era resa protagonista di una violenta aggressione ai danni del marito dalla quale era derivato un accesso al Pronto Soccorso: tale aggressione, incontestata dalla ricorrente, era suffragata da documentazione medica (verbale del P.S. del “Policlinico San Pietro” datato 09.02.2019). Inoltre il aveva prodotto il referto medico del Pronto Soccorso CP_1 datato 16.10.2023 dal quale risultava un trauma contusivo spalla/gomito sx con prognosi di 5 giorni per riferita aggressione da parte della moglie. Tali eventi erano idonei a minare irrimediabilmente l'affettio coniugalis, mentre la ricorrente aveva riferito alla psicologa in sede di colloquio di non avere mai subito 8 n. 119/2025 RG
violenze fisiche ad eccezione di una “spinta” che le avrebbe dato il marito (v. relazione psicologica a firma della dr.ssa ; anche la denuncia-querela sporta dalla ricorrente in data 12.06.2023 nei Per_3 confronti del marito offriva elementi per escludere che la donna avesse mai subito aggressioni fisiche da parte del marito fondandosi la denuncia sul fatto che il l'avrebbe accusata di essere la causa dei CP_1 problemi economici della famiglia ed insultata con frasi del seguente tenore: "albanese di merda”, “sei una incapace”, “non ce la farai mai", riferendosi alla mancanza di denaro per la famiglia. Anche gli elementi emersi dal procedimento penale iscritto al r.g.n.r. 1846/2019 a carico del , archiviato dal CP_1
GIP con decreto del 14.10.2019, non bastavano a fondare gli assunti dell'odierna ricorrente che, in data 05.03.2019, sentita a sommarie informazioni, aveva dichiarato di essere stata presa a sberle e strattonata dal marito, salvo dichiarare, a distanza di breve tempo, di continuare la relazione coniugale e che la situazione personale era migliorata da quando aveva trovato lavoro. Orbene, si osservava che la narrazione delle parti in causa convergeva solo sul fatto che i litigi tra i coniugi scaturivano da questioni di carattere finanziario, viste le condizioni di ristrettezza economica in cui versava il nucleo familiare e la situazione di grave sovraindebitamento determinata dagli oneri di mutuo e di finanziamento assunti dai coniugi per far fronte alla ristrutturazione della casa, all'acquisto del mobilio e di una nuova autovettura. Pertanto, in assenza di condotte omogenee, ossia di gravità equiparabile a quelle subite da sig. per via del trauma nasale e del trauma contusivo alla spalla e al gomito sinistro, la domanda CP_1 di addebito della separazione avanzata dalla era rigettata. Pt_1
. circa l'affidamento e il collocamento dei figli era emerso che il clima domestico era caratterizzato da un'altissima conflittualità, sfociata talvolta in episodi di aggressione fisica e/o verbale reciproca: il clima altamente conflittuale era emerso dal racconto dei figli che avevano raccontato alla psicologa del Servizio Sociale “frequenti litigi fra i genitori” (v. relazione psicologica a firma della dr.ssa . Parte_3
Ancora, nella relazione sociale datata 05.03.2024 si leggeva che “la relazione genitoriale appariva cristallizzata in una dinamica conflittuale caratterizzata da assenza di comunicazione e confronto su questioni legate ai minori. Entrambi affermavano di voler fare del proprio meglio per il bene dei minori ma faticavano a mediare opinioni e interessi personali”. Dalla relazione sulle competenze genitoriali era emerso che i genitori mostravano difficoltà organizzative anche rispetto alle necessità dei figli: la sig.ra durante i colloqui era parsa collaborante ma con la tendenza ad attribuire all'esterno le Pt_1 responsabilità. Il si era mostrato meno centrato sulla conflittualità. I minori si erano mostrati CP_1 collaboranti e sufficientemente curati nell'aspetto e nell'igiene personale;
, nel colloquio che si Per_1 doveva svolgere alla presenza della madre, aveva chiesto di presenziare individualmente e non era stato possibile osservare la relazione tra madre e figlio;
aveva riferito che in alcune occasioni la madre si era arrabbiata perché lui le aveva detto di volere continuare ad abitare nella casa in cui abitavano padre e fratello e di non sentirsi a suo agio con la madre che a volte offendeva il padre davanti a lui. Al colloquio alla presenza del padre, era parso sereno e si era osservata col padre un'interazione basata sulla Per_1 reciprocità sia comunicativa che affettiva, aveva riferito che il padre aiutava sia lui che il fratello Per_1 in molte delle loro attività come la scuola e lo sport, che gli preparava i pasti e spesso gli lavava gli indumenti. aveva partecipato ai colloqui con entrambi i genitori: in quello con la madre Per_2 Per_4 era parso complessivamente tranquillo e la sig.ra era parsa poco spontanea. Nel colloquio con il Pt_1 padre era apparso tranquillo e sorridente, mostrando una buona interazione con lo stesso. In Per_2 conclusione non erano emersi atteggiamenti dei minori che potevano essere ricondotti a tentativi di manipolazione di un genitore rispetto all'altro ma pareva essere emersa una maggiore capacità del padre
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di sintonizzarsi sui bisogni, anche emotivi, dei figli, oltre che una maggiore disponibilità a soddisfare i loro bisogni primari anche se pure la madre era figura genitoriale riconosciuta da entrambi.
. non vi erano le condizioni per effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità” (v. relazione psicologica integrativa a firma della dr.ssa del Consultorio familiare di Villa d'Almè). Parte_3
. dalla relazione relativa all'intervento educativo domiciliare attivato da maggio a luglio 2024 era emerso che la era una madre affettuosa e dal carattere abbastanza accomodante ma il suo rapporto con i Pt_1 figli era parso abbastanza incrinato: infatti durante gli accessi domiciliari entrambi si erano mostrati evitanti nei confronti della madre e manifestavano poca voglia di passare del tempo con lei, atteggiamento presente soprattutto in che si era detto convinto che la madre non nutrisse un Per_1 affetto sincero nei suoi confronti bensì aveva un secondo fine ovvero il denaro. aveva riferito Per_2 di passare poco tempo con la madre anche perché lei era sempre stanca e che faceva “tutto” col papà e nulla con la mamma precisando “la mamma mi dice spesso che sono un rompiballe, il papà invece non mi rimprovera mai”.
. riguardo alla situazione abitativa, manifestava la volontà di trasferirsi in altro appartamento e di Pt_1 allontanarsi dal marito;
i figli, invece, erano contrari: preferiva rimanere col papà e Per_1 Per_2 non aveva voglia di dover cambiare scuola e amici.
. sebbene entrambi i genitori e la curatrice dei minori avessero chiesto l'affidamento condiviso della prole in conformità alle conclusioni rassegnate dal Servizio Sociale nell'ultima relazione - nella quale si leggeva che l'affidamento dei minori all'ente si era rivelato “poco efficace in quanto ha favorito un atteggiamento di deresponsabilizzazione da parte dei genitori” - si riteneva che non vi fossero affatto i presupposti per garantire l'attuazione del regime di affidamento richiesto: tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo. aveva raccontato condotte aggressive poste in essere dalla madre contro Per_1 il padre o gli oggetti presenti all'interno dell'abitazione familiare che apparivano frutto di una autonoma e consapevole elaborazione e ancorati a specifici episodi che lo avevano sconvolto e destabilizzato dal punto di vista emotivo. Non erano emersi atteggiamenti manipolatori da parte del padre nei confronti dei figli e la sig.ra aveva mostrato difficoltà nel porre in discussione i propri comportamenti, Pt_1
l'incapacità di sintonizzarsi sui bisogni emotivi dei minori, oltre che sui loro bisogni strettamente materiali: si reputava quindi maggiormente conforme all'interesse morale e materiale dei minori il loro affidamento esclusivo al padre, con potere in capo alo stesso di assumere autonomamente tutte le decisioni di ordinaria amministrazione sia inerenti alla vita quotidiana sia inerenti all'educazione dei figli nonché di tenere autonomamente i rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche (si pensi ai colloqui con le insegnanti di scuola), con le autorità sanitarie (si pensi alle visite pediatriche etc.) e con ogni altro organo della pubblica amministrazione. Solo le decisioni di maggiore rilevanza in tema di salute (a titolo esemplificativo, l'esecuzione di interventi chirurgici e/o di trattamenti sanitari etc.), quelle relative al percorso scolastico e al cambio di residenza abituale dei figli sarebbero state concordate tra madre e padre, eventualmente tramite l'intermediazione del Servizio Sociale.
. il Servizio Sociale avrebbe mantenuto la vigilanza sulla condizione di benessere dei minori, sul loro andamento scolastico e sull'evoluzione della relazione con la madre, rispetto alla quale avrebbe attivato interventi volti alla ripresa di una regolare frequentazione tra loro fine settimana alternati (dal sabato alla
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domenica), con introduzione di visite infrasettimanali e dei pernottamenti (del sabato sera o infrasettimanali) nel rispetto dei tempi e dei bisogni manifestati da ciascun figlio minore. Gli spostamenti dei minori durante il periodo di spettanza della madre sarebbero stati a carico di quest'ultima.
. sarebbe stato attivato un percorso di supporto alla genitorialità in favore di madre e padre, anche individualmente.
. posto che il contesto paterno era maggiormente rispondente ai bisogni di crescita e di cura dei minori, anche perché richiesto da entrambi i figli, andava disposto il collocamento di e presso Per_1 Per_2 il padre e così l'assegnazione della casa coniugale era in favore del . CP_1
. considerato che le preferenze dei minori e il loro punto di vista era emerso chiaramente durante i colloqui con la psicologa del Servizio Sociale e nell'osservazione domiciliare alla presenza dell'Educatrice, si riteneva manifestamente superfluo procedere all'ascolto diretto dei minori, così come previsto dall'art. 473-bis.4 c.p.c.
. in merito alle questioni strettamente economiche, la aveva dichiarato di lavorare come promoter Pt_1 per Herbalife, riferendo talvolta di un guadagno di euro 500 al mese e altre di un introito di circa 700 euro mensili (verbale udienza e relazione sociale datata 05.03.2024). Poi aveva riferito di avere reperito attività lavorativa a tempo parziale, per 26,30 ore alla settimana, presso la catena di supermercati Iperal come addetta alle operazioni di vendita, percependo stipendio mensile lordo di euro 1.609.62 per 14 mensilità. Il dalla documentazione fiscale agli atti risultava percepire tra euro 1.678,25 ed euro CP_1
1.759,83 netti per dodici mensilità (Mod. 730/2020; Mod. 730/2021 e Mod. 730/2022); tuttavia era gravato dalla rata del mutuo e da plurimi finanziamenti accesi in costanza di convivenza matrimoniale, oltre che dagli oneri di mantenimento della prole, vista l'assenza significativi periodi di permanenza dei CP_ figli presso l'abitazione materna. Il avrebbe percepito per intero l'assegno unico erogato dall' CP_1 per entrambi i figli minori e la sig.ra avrebbe versato euro 200,00 al mese per ciascun figlio oltre Pt_1 al 50% delle spese straordinarie.
. la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della sig.ra andava Pt_1 rigettata: la stessa non aveva provato i propri guadagni derivanti dall'attività lavorativa prestata per l'azienda Herbalife e aveva recentemente trovato un'occupazione: disponeva quindi di redditi sufficienti a consentirle di provvedere al proprio mantenimento e di contribuire, proporzionalmente, al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori.
. andava rigettata la domanda di assegnazione dell'autovettura Toyota, esulando dai presupposti normativamente previsti dall'art. 337-sexies c.c.
. stante la prevalente soccombenza della - con particolare riguardo alla domanda di addebito, di Pt_1 affidamento e collocamento presso di sé dei minori, di assegnazione della casa coniugale e di riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé stessa e per i figli minori - la stessa doveva essere condannata a rifondere in favore del le spese di lite. CP_1
. entrambi i genitori avrebbero rifuso le spese di lite alla curatrice speciale, con versamento in favore dell'Erario, avendo dato causa con il loro comportamento all'affidamento temporaneo dei minori al Servizio Sociale e quindi alla nomina di un Curatore Speciale ex art. 473-bis.8 c.p.c.
Avverso tale sentenza, notificata il 17.01.2025, con ricorso depositato il 17.2.2025 proponeva appello la sig.ra con ricorso depositato il 17.02.2025 formulando le domande di cui in epigrafe. Pt_1
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Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.05.2025 CP_1 formulando le domande di cui in epigrafe.
Si costituiva la curatrice avv. con memoria depositata il 16.05.2024 formulando le Parte_2 richieste di cui in epigrafe.
In data 27.05.2025 l'appellante depositava memoria di replica nella quale insisteva per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di appello proposto e contestava quanto dedotto dal curatore e da parte appellata. Evidenziava di essere ora gravata da un canone di locazione, utenze e spese condominiali a fronte del suo modesto stipendio mensile pari a circa € 1.100,00.
In data 28.05.2025 la curatrice depositava memoria di replica nella quale, oltre a riportarsi alle conclusioni formulate nella memoria di costituzione, precisava che il reddito della sig.ra Pt_1 relativamente all'anno 2024 si aggirava intorno ad € 800,00 netti mensili. Pertanto era da chiedersi come la ricorrente riuscisse, a fronte dei redditi dichiarati, a provvedere anche solo ad alcune spese fisse, quali il canone di locazione mensile pari ad € 1.050,00 comprensivo di spese condominiali ordinarie, e le utenze. Inoltre l'appellante non aveva mai versato, come disposto dalla sentenza di primo grado, il contributo mensile per il mantenimento dei figli (€ 200,00 al mese per ciascuno).
In data 05.06.2025 l'appellato depositava memoria di replica.
In data 06.06.2025 perveniva relazione del Servizio Sociale Isola Bergamasca Bassa Val San Martino nella quale si riferiva che la sig.ra aveva descritto il marito come persona violenta e aveva Pt_1 sostenuto che l'attuale situazione abitativa dei figli con il padre era precaria da un punto di vista igienico e strutturale, mentre la nuova casa da lei trovata sarebbe stata più adeguata ad accoglierli;
aveva descritto il rapporto coi figli come privo di criticità e che il , quando i figli erano da lei, li chiamava spesso CP_1 al telefono, chiedendo loro se volessero che lui li andasse a prendere. Aveva riferito di lavorare come cassiera a tempo indeterminato presso il supermercato Iperal di Treviolo percependo uno stipendio di circa 1.000 € e al contempo di essere una consulente per Herbalife e che con lo stipendio di commessa pagava canone di locazione e spese condominiali e quanto guadagnato in Herbalife le serviva per le altre spese della quotidianità.
In data 9.6.2025 è pervenuta relazione psicologica del Consultorio di Ponte San Pietro nella quale si riportava che la sig.ra aveva raccontato che il percorso effettuato presso il Centro antiviolenza Pt_1
l'aveva aiutata a comprendere la propria condizione di dipendenza da un marito dominante e controllante;
era parsa molto frustrata dalla mancanza di rapporti continuativi con i figli, che non vedeva da Pasqua 2025 e che nel corso del 2025 aveva incontrato poche volte (2/3) anche se aveva ricordato che nel corso di questi incontri i figli si trovavano a loro agio e non erano arrabbiati con lei. Si sentiva vittima di un'ingiustizia, riteneva ingiusto l'affidamento esclusivo al padre e si era detta preoccupata per le carenze nell'accudimento dei figli da parte del padre. Il Servizio Sociale evidenziava che pareva esserci poco spazio per interventi volti ad una mediazione del conflitto finalizzati ad una bigenitorialità.
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In data 11.6.2025 il Servizio Sociale Villa D'Almè trametteva relazione della scuola Primaria di Paladina del 20.05.2025 sull'andamento scolastico di relazione dell'Istituto M. Rigoni Stern di Bergamo Per_2 del 05.06.2025 sull'andamento scolastico di;
relazione redatta dalla Neuropsichiatria Infantile Per_1 di Zogno del 04.06.2025 e relazione del Consultorio familiare di Villa D'Almè del 09.06.2025: da tutte emergeva che i minori vivevano in un clima familiare teso e confuso, con inevitabili conseguenze sul loro benessere psico-fisico, la valutazione svolta nel tempo aveva evidenziato che il contesto paterno era maggiormente rispondente ai loro bisogni di crescita e cura dei minori e che il padre, seppur necessitante di un supporto nella cura dell'abitazione e nella gestione dei minori, era capace di sintonizzarsi sui bisogni dei figli e maggiormente disponibile nel discernere i conflitti di coppia, ancora presenti, dal proprio ruolo genitoriale, sembrando aperto ad una genitorialità condivisa con la moglie.
Dalla relazione datata 9.6.2025 emergeva che il sig. assolveva in Controparte_3 CP_1 modo efficace e protettivo alla sua funzione genitoriale mostrando capacità di contenimento, ascolto empatico e promozione di benessere relazionale e sembrava offrire un contesto relazionale ed educativo favorevole alla crescita equilibrata dei minori. Erano stati incontrati anche i minori che erano parsi curati nell'aspetto e nell'igiene e avevano riferito di sentirsi sereni nella quotidianità e avevano descritto col padre un rapporto positivo caratterizzato da ascolto, fiducia ed affetto reciproco.
Il Procuratore Generale il 10.6.2025 concludeva come in epigrafe indicato.
All'esito dell'udienza collegiale del 17.6.2025 nella quale venivano sentiti entrambi i genitori la Corte, con ordinanza resa lo stesso giorno, disponeva che i minori trascorressero con la madre ogni domenica dalle ore 14 alle 21, con onere per la madre di andarli a prendere e riportarli al padre. Il Servizio Sociale avrebbe mantenuto monitorata la situazione, mantenendo tutti i sostegni disposti dal Tribunale riferendo entro il 16.10.2025 e la causa veniva rinviata all'udienza del 21.10.2025.
In data 9.10.2025 è pervenuta relazione di aggiornamento del Servizio Sociale Isola Bergamasca dalla quale emergeva che la sig.ra negli ultimi mesi aveva incontrato i figli regolarmente la domenica, Pt_1 tranne in alcune occasioni nelle quali gli incontri non si erano svolti per i suoi impegni lavorativi venendo alcune volte spostati ad altri momenti della settimana. In due occasioni i ragazzi avevano atteso la mamma ma lei non si era presentata per suoi impegni riferendo di avere provato ad avvisare i figli telefonicamente ma che loro non avevano risposto. Gli incontri erano avvenuti sia a casa sia in luoghi aperti e il aveva riferito una maggior tranquillità dei figli e in un'occasione aveva CP_1 Per_2 chiesto di fermarsi a dormire dalla mamma. Il sig. col tempo aveva mostrato apertura dicendosi CP_1 disposto ad accordare incontri madre -figli anche in giorni diversi da quelli previsti dal giudice, chiedendo solo che gli accordi venissero presi dai genitori prima che la sig.ra proponesse modifiche dei giorni Pt_1 di incontro ai figli. Entrambi i minori avevano dichiarato di volere proseguire gli incontri con la mamma la domenica introducendo anche altri momenti a loro piacimento. Il clima relazionale tra i genitori era ancora teso, la coppia aveva posizioni contrastanti circa gli aspetti economici. L'abitazione della sig.ra
, sita in un residence a AT OT, era risultata adeguata. Pt_1
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Il 15.10.2025 perveniva relazione del Servizio Sociale Valle Imagna nella quale si riferiva che i minori incontravano la madre la domenica dalle ore 14 alle 21, la aveva acquistato un'automobile e gli Pt_1 spostamenti erano più semplici. Madre e figli uscivano, si recavano al centro commerciale o alle partite di calcio dell'uno o dell'altro figlio e tali momenti erano vissuti positivamente dai ragazzi, tanto che in un'occasione aveva voluto dormire dalla madre ed era capitato che si vedessero anche Per_2 durante la settimana. Permaneva il forte legame affettivo dei due minori col padre il quale inizialmente era più rigido nel consentire alla moglie di incontrare i figli in momenti diversi da quelli stabiliti nel provvedimento della Corte mentre ultimamente si era detto contento della ripresa della relazione madre
-figli e disponibile a consentire che si incontrassero quando possibile. Veniva allegata relazione degli insegnanti dei minori e relazione psicologica sui minori.
All'udienza del 21.10.2025 veniva sentito il sig. , presente, mentre la sig.ra non era CP_1 Pt_1 presente: il sig. riferiva che i figli trascorrono con la madre solitamente la domenica pomeriggio, CP_1 salvo sostituzione di tale pomeriggio con altro infrasettimanale;
lamentava che la moglie non gli avesse versato mai alcunché quale contributo per il mantenimento dei figli tanto da essere stato costretto da agire in via esecutiva. La curatrice concludeva per la conferma dell'affido dei minori al padre e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. il primo motivo di doglianza la sig.ra lamenta che il Tribunale non avrebbe dovuto affidare in Pt_1 via esclusiva i figli al padre in assenza di una valutazione adeguata della capacità genitoriale della madre e considerato che la presenza di conflitti tra i genitori non giustifica la scelta di un affido esclusivo a un genitore. Il rapporto tra madre e figli era stato connotato da criticità ed episodi di incomprensione, ma questo non giustifica la scelta di un affidamento esclusivo al padre.
2. si chiede poi, al fine di favorire il riavvicinamento della madre con i figli, stabilire incontri di almeno due pomeriggi a settimana, oltre alla permanenza presso la madre fine settimana alternati dal sabato alla domenica, con Servizi Sociali diversi da quelli incaricati nel corso del primo grado di giudizio. In caso di buon andamento degli incontri si chiede che, a partire dal mese di settembre 2025, venga disposto l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione materna
3. si censura la sentenza di primo grado anche laddove ha posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario indiretto dei figli minori (euro 200,00, per ciascun figlio): la Pt_1
e il percepiscono lo stesso reddito, l'appellante ha reperito attività lavorativa a tempo parziale e CP_1 percepisce una retribuzione mensile lorda di euro 1.609.62, per 14 mensilità e il reddito del CP_1 nell'ultimo triennio è oscillato tra euro 1.678,25 ed euro 1.759,83, già al netto delle imposte e rapportato a dodici mensilità (Mod. 730/2020; Mod. 730/2021 e Mod. 730/2022); inoltre il percepisce per CP_1 CP_ intero l'assegno unico erogato dall' per entrambi i figli: dunque non si comprende la scelta del Tribunale porre 400 euro mensili a carico della perché, se è vero che il deve provvedere Pt_1 CP_1 al pagamento della rata del mutuo e dei finanziamenti accesi in costanza di matrimonio, la con il Pt_1 proprio stipendio deve pagare il canone di locazione dell'appartamento in cui vive, pagare le utenze e soddisfare le proprie esigenze quotidiane di vita;
si chiede quindi che a carico dell'appellante nulla venga posto per il mantenimento dei figli o, in subordine che venga stabilita in misura minore.
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Nella comparsa di costituzione l'appellato deduce:
. l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc dovuta a carenza di chiarezza e specificità nell'individuazione dei capi impugnati.
. già in primo grado il aveva evidenziato una serie di gravi condotte poste in essere dalla , CP_1 Pt_1 in aperto contrasto con l'interesse dei minori e la anche successivamente al suo trasferimento nella Pt_1 nuova casa di AT OT (avvenuto il 6.8.2024) non aveva mai richiesto né si era in alcun modo attivata per frequentare i figli. Nulla aveva versato per il loro mantenimento anche dopo la sentenza di primo grado e nonostante questo viveva in un alloggio in locazione sito in un residence con piscina;
. altresì inaccoglibile è la domanda dell'appellante volta ad ottenere un incremento dei tempi di frequenza madre e figli, oltre per il fatto che la stessa non ha mai rispettato i tempi attualmente vigenti e anzi da tempo si disinteressa completamente delle sorti dei propri figli.
La curatrice speciale dei minori nel costituirsi osservava:
. dall'esame dei documenti e delle relazioni dei Servizi Sociali di cui al primo grado è emerso che durante il tempo intercorso tra il deposito del ricorso per separazione e la pubblicazione della sentenza - oltre un anno e mezzo - la situazione di conflittualità tra i genitori dei minori è rimasta pressoché immutata, così come le difficoltà comunicative ed organizzative dei genitori con conseguenze negative per i due figli. Nel corso del procedimento di primo grado non è stato possibile attivare un percorso di mediazione Contr familiare presso il di Bergamo e neanche il percorso con uno psicologo del Consultorio Familiare per totali n. 4 incontri ha portato beneficio essendo risultato che la partecipazione a tale percorso da parte dei genitori era apparente e mancava una reale volontà di confronto e dialogo reciproco. La curatrice comunica di avere incontrato entrambi i minori separatamente in data 02.04.2025 ed era emerso che, pur con fatica organizzativa nei turni di lavoro dei genitori, i minori erano riusciti a trascorrere durante il periodo delle festività natalizie alcune mezze giornate con la madre, presso la di lei abitazione;
il Natale lo avevano trascorso con il padre, mentre l'ultimo dell'anno con la madre. Tuttavia da metà gennaio sino a metà aprile 2025 le occasioni di visita non erano state passibili di alcuna calendarizzazione Parte_4 malgrado l'intervento costante del Servizio Sociale e tra una visita e l'altra erano trascorse anche alcune settimane e le telefonate non avevano avuto una regolarità rispetto a giorni ed orari. Nel corso delle vacanze pasquali i minori avevano trascorso con la madre il giorno di Pasqua comprensivo di pernottamento. ha espresso alla curatrice la noia provata nelle ore trascorse presso l'abitazione Per_1 materna e il ragazzino, pur non essendo molto loquace, aveva chiarito di essere disponibile a trascorrere del tempo con la madre ma solo se un tempo di qualità diversa, sottolineando che comunque vorrebbe vederla con tempi non calendarizzati, in ogni caso, con esclusione del pernottamento;
aveva Per_1 sottolineato per lui l'importanza dei suoi amici di Paladina, paese in cui risiede, e che riesce a vedere soprattutto nel fine settimana. Pertanto il ragazzo aveva dichiarato di non volere essere obbligato a frequentare la madre nel fine settimana o in estate durante i periodi di vacanza in quanto non avrebbe la possibilità di raggiungere, anche solo per poche ore, gli amici essendo mal collegato con i mezzi di trasporto il tratto di strada tra Paladina - luogo ove risiedono i minori - e AT OT – paese in cui vive la madre -. Si era detto disponibile ad incontrare la madre la domenica dopo la partita di calcio. Quanto a durante il colloquio intercorso il 02.04.2025 si era mostrato molto aperto, loquace e Per_2 desideroso di raccontarsi, aveva confermato la sua grande passione per il calcio, era emerso con il fratello un forte legame e, rispetto al rapporto con la madre, aveva ammesso di sentirne ogni tanto la mancanza
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e si era detto disponibile a riprendere una frequentazione più regolare rispetto a quella in atto attualmente, anche se non comprensiva di pernottamento. Diversamente da , adolescente, non aveva Per_1 Per_2 esplicitato noia rispetto al tempo trascorso con la mamma.
La Corte osserva: Innanzitutto va rilevato che l'appello non è inammissibile, come dedotto dalla difesa del , essendo CP_1 chiare e dettagliate le censure rivolte dalla difesa della sig.ra alla sentenza del Tribunale. Pt_1
Non si ritiene necessario disporre la CTU richiesta dalla sig.ra nella memoria del 26.5.2025 e Pt_1 all'udienza del 21.10.2025: invero la causa è sufficientemente istruita alla luce delle numerose relazioni del Servizio Sociale pervenute nel corso del giudizio di primo grado e considerato che anche nel presente grado di giudizio la Corte ha acquisito relazioni dei Servizi Sociali di giugno e ottobre 2025 che hanno aggiornato in merito alla complessiva situazione familiare e circa la relazione tra i due minori e i genitori. I minori sono stati ampiamente sentiti anche i tempi molto recenti sia dagli operatori sociali sia dalla curatrice speciale sicché se ne si ritiene superflua l'audizione da parte di questo Collegio.
Nel merito la Corte ritiene che la sentenza di primo grado vada integralmente confermata. In punto regime di affidamento va rilevato che è stato disposto dal Tribunale di Bergamo l'affidamento esclusivo al padre e non un affidamento super esclusivo: pertanto il può assumere CP_1 autonomamente le decisioni ordinarie inerenti la vita quotidiana dei figli (come dettagliate dal dispositivo del Tribunale di Bergamo) mentre le decisioni di maggiore rilevanza in tema di salute, scuola, cambio di residenza non possono essere assunte dal solo ma vanno decise da entrambi i genitori, se CP_1 necessario con l'intermediazione del Servizio Sociale. La sig.ra non è quindi “estromessa” dalle Pt_1 decisioni relative alla vita dei figli, visto che per quelle più importanti deve essere consultata dal sig.
. CP_1
Nondimeno, considerato che di fatto nella quotidianità i due ragazzi sono gestiti dal solo padre e considerato che ad oggi la frequentazione madre -figli è limitata a un pomeriggio, comprensivo di cena, alla settimana, l'affidamento esclusivo al padre pare la soluzione migliore essendo risultata confermata anche nel presente giudizio la circostanza che i due minori vedono nel padre il riferimento principale e vogliono rimanere a vivere con lui: e vivono col padre da quando la madre ha Per_1 Per_2 abbandonato la casa coniugale ed è emersa dalle indagini psicosociali una maggiore capacità del padre di sintonizzarsi sui bisogni, anche emotivi, dei figli, oltre che una maggiore disponibilità a soddisfare i loro bisogni. Inoltre è risultato che il sig. è aperto ad una genitorialità condivisa: infatti, dalle CP_1 numerose relazioni dei Servizi Sociali non è emerso alcun atteggiamento del volto ad allontanare CP_1
i figli dalla madre o a manipolarli contro la madre e, quando all'udienza del 17.6.2025 la Corte ha proposto ai genitori di riavviare gli incontri madre -figli – incontri che da qualche tempo si svolgevano con grande fatica e raramente - iniziando da un pomeriggio settimanale (la domenica), il sig. è CP_1 parso disposto a favorire la ripresa dei rapporti madre -figli, rapporti che infatti sono ripresi. Il regime di affidamento condiviso appare oggi prematuro, come ha convenuto anche la curatrice speciale all'udienza del 21.10.2025: vi si potrà arrivare quando e se la relazione madre -figli si sarà rafforzata ulteriormente e quando la loro frequentazione, ad oggi comunque ancora limitata, sarà aumentata;
infatti
16 n. 119/2025 RG
oggi, anche se da prima del giugno 2025 si è registrato un indubbio miglioramento, la relazione madre - figli è ancora piuttosto limitata. Va rilevato altresì che immutata è la conflittualità tra i due genitori e la loro incapacità di comunicare. Non si può infine non considerare un grave aspetto di inadeguatezza materna, ovvero il fatto che la sig.ra
, nonostante abbia da tempo un lavoro stabile presso un supermercato e abbia poi un “secondo Pt_1 lavoro” come promoter di herbalife, di fatto si è sempre resa inottemperante all'obbligo di versare il contributo per il mantenimento dei figli stabilito dal Tribunale: il difensore della sig.ra all'udienza Pt_1 del 21.10.2025 ha sottolineato come la stessa di fatto non sia in condizione di pagare il mantenimento ai figli: tuttavia la Corte rileva che fino a poco fa la sig.ra viveva in locazione in un alloggio ad un Pt_1 canone di oltre 1.000 euro al mese e questo fa ritenere che la stessa non potesse trovarsi in una situazione di grande difficoltà economica, diversamente avrebbe senz'altro trovato un alloggio ad un canone più ridotto;
a tale proposito va rilevato che all'udienza del 21.10.2025 il difensore ha dichiarato che la sig.ra ha reperito un appartamento ad un canone più basso ma nulla ha prodotto e non ha saputo indicare Pt_1 quanto la stessa paghi: nondimeno è comunque inammissibile che la sig.ra , pur lavorando Pt_1 stabilmente, da tempo assolutamente nulla versi per i figli né a titolo di mantenimento ordinario né per spese straordinarie.
Quanto al collocamento, come si è visto, i due ragazzini sono fermi nel desiderio di rimanere col padre che sentono come il genitore più accudente e più empatico con loro anche se esiste un legame anche con la mamma. I Servizi Sociali e le relazioni degli insegnanti non hanno mai evidenziato elementi di trascuratezza dei minori da parte del padre e i due minori hanno riferito alla psicologa dott.ssa di Tes_1 essere sereni col padre.
Circa i tempi di permanenza dei minori presso la madre, la Corte ritiene, a modifica di quanto disposto nella sentenza impugnata e alla luce delle risultanze istruttorie emerse nel presente giudizio, di disporre che i ragazzi possano trascorrere con la madre una giornata alla settimana, che è la modalità di incontro da loro accettata e oggi attuata da giugno 2025. Il Servizio Sociale proseguirà il lavoro volto a favorire l'intensificazione dei rapporti madre -figli, intensificazione che, si auspica, potrà portare all'attuazione della frequentazione prevista nel decreto del Tribunale (fine settimana alternati dal sabato alla domenica, visite infrasettimanali e permanenza dalla madre per più giorni consecutivi nei periodi di vacanza), ma comunque nel rispetto dei tempi dei minori. Già da ora, ove i minori siano d'accordo, potranno trascorrere con la madre momenti aggiuntivi rispetto alla domenica settimanale, comprensivi anche del pernottamento, ma tali momenti aggiuntivi andranno concordati non tra la sig.ra i figli ma prima tra la e il . Pt_1 Pt_1 CP_1
Il collocamento alternato richiesto dall'appellante in via subordinata non è praticabile perché non conforme all'attuale desiderio dei minori che hanno ormai 15 e 10 anni.
Circa il contributo economico dovuto dalla sig.ra per il mantenimento dei figli, la statuizione del Pt_1
Tribunale va senz'altro confermata: il sig. si sta facendo carico interamente dei figli perché il CP_1 tempo di permanenza degli stessi presso la madre, come si è visto, è estremamente limitato. Il sig. CP_1 guadagna circa 1.600 euro netti al mese per 12 mensilità ma sta pagando interamente il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, a lui assegnata in quanto collocatario dei figli, ma cointestata a lui e
17 n. 119/2025 RG
alla moglie (circa 430 euro al mese), il mutuo contratto - con scadenza febbraio 2028 - sempre durante il matrimonio e per esigenze familiari per l'acquisto dell'auto Toyota (circa 350 euro al mese) e un finanziamento ottenuto per la ristrutturazione della casa familiare scadente a gennaio 2031 per 250 euro circa al mese che paga attraverso la cessione del quinto dello stipendio. La sig.ra lavora presso un Pt_1 supermercato e percepisce circa 1.600 euro lordi per 14 mensilità, ma in più svolge attività di promoter per herbalife attività per la quale in primo grado ha dichiarato di percepire somme di circa 500 euro mensili: la somma prevista dal Tribunale, considerata l'età dei due figli e lo scarsissimo mantenimento diretto dal quale è gravata, è somma assolutamente adeguata e che la sig.ra dovrà versare oltre Pt_1 alla metà delle spese straordinarie. Le domande di cui all'atto di appello vanno quindi tutte rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'appellante che dovrà rifonderle sia al sig. sia alla curatrice speciale (per questa mediante versamento in favore dell'Erario ex art. 133 CP_1
DPR 115/2002); si liquidano in 6.946 euro ciascuno, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, avendo riguardo ai parametri previsti per i procedimenti di competenza della Corte d'Appello, valore indeterminabile, complessità bassa, importi medi, fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 38/2025 pubblicata il 10.01.2025 resa nel proc. n. 4539/2023, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, così decide:
- dispone che i minori e incontrino la madre una giornata infrasettimanale, Per_1 Persona_2 tendenzialmente la domenica. Ovi minori siano d'accordo potranno trascorrere con la madre momenti aggiuntivi rispetto alla domenica settimanale, comprensivi anche del pernottamento, ma tali momenti aggiuntivi andranno concordati tra la sig.ra e il sig. . Pt_1 CP_1
- incarica il Servizio Sociale di proseguire il lavoro volto al pieno recupero del rapporto madre -figli nella prospettiva di dare piena attuazione alla regolamentazione dei rapporti madre -figli prevista dal Tribunale nella sentenza n. 38/2025.
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
- condanna a rifondere le spese di lite a e alla curatrice speciale (per questa Parte_1 CP_1 mediante versamento in favore dell'Erario), spese che si liquidano in 6.946 euro ciascuno, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi ai Servizi Sociali Valle Imagna e Villa d'Alme e Isola Bergamasca Bassa Val San Martino. Brescia, 21.10.2025
Il Consigliere rel est. Il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Marialuisa Tezza Consigliere aus. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato in via telematica il 17.02.2025 nell'interesse di:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Polo, n. 2, rappresentata ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anisa Rama del foro di Bergamo che la rappresenta e difende appellante contro
nato a [...] il [...], residente in [...], CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Guida del foro di Bergamo presso il quale è domiciliato appellato a con l'intervento di:
-Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
-Avv. , quale curatrice speciale dei minori (n. 29/9/2010) e Parte_2 Persona_1 Per_2
(n. 19/08/2015).
[...]
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 38/2025 emessa dal Tribunale di Bergamo il 9.1.2025, pubblicata il 10.01.2025 e notificata il 17.1.2025, pronunciata nella causa iscritta a ruolo al numero R.G. 4539/2023, in punto: separazione coniugale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: APPELLANTE: In via principale: revocare l'affidamento esclusivo dei figli minori al padre e disporre l'affidamento condiviso dei medesimi con collocamento prevalente presso la madre;
In via subordinata: revocare l'affido esclusivo dei figli minori al padre e disporre l'affido condiviso dei minori con collocamento a settimane alternate presso l'abitazione di ciascun genitore;
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In via ulteriormente subordinata: - incaricare Servizi Sociali diversi da quelli attualmente incaricati affinché svolgano una attività di monitoraggio durante gli incontri tra la madre ed i figli, disponendo che i medesimi siano stabiliti in almeno due pomeriggi a settimana, oltre a visite e pernottamenti nei weekend alternati (dal sabato alla domenica), nonché valutare di incrementare tali incontri in 3/4 giorni alla settimana qualora da tali incontri dovessero emergere elementi idonei ad un aumento degli stessi;
disporre che, qualora tali incontri dovessero condurre all'auspicato riavvicinamento tra la madre ed i figli, a partire dal mese di settembre 2025 venga disposto l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione ove risiede la madre;
disporre che tutte le decisioni inerenti alla vita quotidiana e all'educazione dei figli vengano prese sia dal padre che dalla madre;
Disporre che la somma dell'assegno di mantenimento in favore dei figli attualmente stabilita da Tribunale nella misura di € 400,00 che la madre deve versare mensilmente al padre venga revocata in caso di accoglimento della richiesta di collocamento dei minori presso la madre o, in subordine che venga stabilita in misura congrua valutando la documentazione in atti, il reddito percepito da entrambi i genitori oltre che i tempi effettivi di permanenza presso ciascun genitore. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio. In via istruttoria: con ogni più opportuna istanza, eccezione e deduzione nei termini ex lege previsti.
PARTE APPELLATA: In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo n. 38/2025, pubblicata il 10.1.2025 all'esito
[...] del giudizio RG n. 4539/2023, notificata all'odierna appellante il 17.1.2025, per violazione dell'art. 342 cpc. Nel merito: Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1 Bergamo n. 38/2025, pubblicata il 10.1.2025 all'esito del giudizio RG n. 4539/2023, notificata all'odierna appellante il 17.1.2025, in quanto infondato in fatto e in diritto. Per l'effetto, confermare integralmente la citata sentenza n. 38/2025 emessa dal Tribunale di Bergamo. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio d'appello.
CURATRICE SPECIALE DEI MINORI: in via principale nel merito: Rigettare l'appello proposto dalla signora e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 38/2025 Pt_1 emessa del Tribunale di Bergamo in data 09.01.2025 e pubblicata in data 10.01.2025, confermando, in particolare l'affido in via esclusiva al signor dei figli e In via subordinata: a CP_1 Per_1 Per_2 parziale riforma della sentenza di primo grado n. 38/2025 disporre l'affidamento dei due minori Per_1 e al Servizio Sociale territorialmente competente, con poteri all'Ente di assumere Persona_2 anche decisioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, laddove dalle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali incaricati ovvero dall'eventuale espletamento di CTU (ove disposta) emerga che in entrambe le figure genitoriali permangono fatiche e criticità ancora irrisolte. Confermare per il resto la sentenza di primo grado. In via ulteriormente subordinata: a parziale riforma della sentenza di primo grado n. 38/2025 disporre l'affidamento dei due minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 qualora dalle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali incaricati ovvero dall'eventuale espletamento di CTU (ove disposta) entrambe le figure genitoriali diano realmente prova di riconoscere sotto il profilo genitoriale l'altro genitore nonché di tenere in debita considerazione la sfera emotiva dei figli aiutandoli, supportati dai servizi specialistici incaricati, a riabilitare la figura genitoriale materna. Confermare per il resto la sentenza di primo grado n. 38/2025.
PROCURATORE GENERALE: le statuizioni adottate dal Tribunale (che ha esaminato e valutato diffusamente tutte le relazioni dei Servizi Sociali) in punto affidamento dei minori , nato il Per_1 29.9.2010, e nato il [...], sono certamente le più tutelanti per i minori;
rimandando a Per_2 quanto evidenziato sia nelle relazioni aggiornate dei Servizi Sociali, sia nella comparsa di costituzione
2 n. 119/2025 RG
della Curatrice Speciale dei minori, va rimarcato che tra i genitori permane ancora una elevata conflittualità che rende impraticabile un affidamento condiviso;
i minori inoltre manifestano ormai da anni una grande fatica nel rapporto con la madre ed entrambi hanno riferito di preferire di non pernottare da lei;
d'altra parte, il padre, comunque supportato dai Servizi, si è dimostrato figura genitoriale idonea ed è in grado di seguire i figli anche nello svolgimento delle loro attività ludico- sportive;
tenuto conto di come si sono sviluppati i rapporti tra i minori e la madre nel periodo successivo alla pronuncia della sentenza di separazione, appare opportuno prevedere che i minori possano incontrare la madre secondo i tempi già previsti, ma solo compatibilmente con la loro volontà; l'appellante si è trasferita a vivere in un appartamento in locazione, per il quale deve pagare un canone di ben euro 1050 mensili: questa scelta dimostra che la stessa può contare, oltre al suo stipendio di circa euro 1.400 mensili, su altre entrate non dichiarate, con la conseguenza che non vi sono ragioni per ridurre il contributo per il mantenimento dei figli, posto a suo carico (ed al quale non ha mai adempiuto); chiede, pertanto, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, i minori incontrino la madre secondo i tempi già stabiliti, ma solo compatibilmente con la loro volontà.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per separazione coniugale depositato il 13.07.2023 esponeva quanto segue: la Parte_1 ricorrente e in data 13.3.2010 avevano contratto matrimonio e dalla loro unione era nati CP_1
i figli , il 29.09.2010 e il 19.08.2015; dopo un periodo di serena convivenza, dal 2019 Per_1 Per_2 circa il aveva assunto un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti della ricorrente, CP_1 tant'è che durante una lite in un'occasione aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri di Villa d'Almè; il rapporto si era deteriorato ulteriormente a partire da gennaio 2023, quando la ricorrente aveva comunicato al consorte la volontà di chiedere la separazione;
a fronte di tale decisione, il marito si era trasferito al piano terra dell'immobile e da quel momento aveva posto in essere un'attività denigratoria nei confronti della moglie, ostacolando altresì il corretto esercizio della di lei funzione genitoriale;
tale situazione si era aggravata ancor di più quando il marito aveva deciso di ospitare presso la casa coniugale la di lui madre, la quale, invece di aiutare i coniugi a ridurre la conflittualità, aveva istigato i nipoti ad assumere atteggiamenti irrispettosi verso la madre arrivando persino ad aggredirla fisicamente il giorno 13.07.2023, episodio per cui la ricorrente aveva sporto querela;
era sempre stata la ricorrente ad occuparsi dei figli durante la giornata;
motivo di lite tra i coniugi era la situazione debitoria che aveva profondamente minato la stabilità emotiva dei coniugi contribuendo a incrinare il rapporto coniugale;
i coniugi erano comproprietari della casa familiare di Paladina, via Fornacetta n. 1, gravata da un mutuo la cui rata mensile ammontava ad € 420 circa, e di un'autovettura Toyota CHR, per l'acquisto della quale il marito aveva acceso un finanziamento la cui rata ammontava a circa € 350/mese, nonché di un'altra autovettura sempre di marca Toyota;
erano cointestatari anche di due conti corrente, l'uno legato al mutuo ed acceso presso Banca Intesa Sanpaolo, l'altro presso l'Istituto Webankit - Banco BPM;
la ricorrente percepiva circa € 500 mensili mentre il marito, in qualità dipendente del supermercato “Coop”, riceveva una retribuzione mensile netta di circa € 1.500,00. Ciò premesso, la sig.ra chiedeva la pronuncia Pt_1 della separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità in capo al marito;
l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, l'affidamento ad entrambi i genitori dei figli con esercizio separato della responsabilità con riferimento agli atti di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, con collocamento in via prevalente presso la madre;
la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli fine settimana alternati e due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento;
il versamento da parte del marito di un contributo di euro 300,00 al mese a titolo di mantenimento ordinario
3 n. 119/2025 RG
per ciascun figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie, di un ulteriore assegno mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento della ricorrente e l'assegnazione alla medesima dell'autovettura Toyota CHR cointestata tra i coniugi. In via istruttoria chiedeva una CTU che valutasse le capacità genitoriali del marito e incaricare i Servizi Sociali di accertare la condizione psicologica e fisica attuale dei minori.
Il sig. si costituiva in giudizio con memoria depositata il 06.11.2023 chiedendo disporre CP_1
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale al resistente, incontri madre -figli coi tempi e le modalità opportune e comunque fine settimana alternati, oltre ad uno/due pomeriggi alla settimana;
porre a carico della ricorrente un contributo di euro 100,00 al mese per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via istruttoria chiedeva CTU per indagare le dinamiche intrafamiliari e le effettive capacità genitoriali di ciascuno dei genitori. Evidenziava che la crisi coniugale risaliva al 2019 quando la moglie si era resa protagonista di una violenta aggressione ai danni del marito e quando anche il cognato (fratello di ) aveva Parte_1 colpito il resistente con un violento pugno al naso procurandogli un trauma nasale, come documentato dal verbale di pronto soccorso datato 09.02.2019. Dopo quel periodo di tensione il rapporto tra i coniugi era ripreso fino a primavera 2023, quando la ricorrente aveva comunicato al marito di volersi separare mettendo in atto comportamenti aggressivi e violenti anche nei confronti dei figli, disinteressandosi completamente delle esigenze degli stessi. In seguito la moglie nel mese di luglio 2023 si era allontanata da casa per un intero fine settimana senza neanche comunicare al marito dove si fosse recata. Inoltre la sig.ra aveva tenuto anche comportamenti aggressivi nei confronti della suocera tanto che erano Pt_1 addirittura intervenuti i Carabinieri e l'ambulanza; il giorno successivo a tale episodio, la sig.ra , Pt_1 in preda ad un ennesimo ed immotivato scatto d'ira e sempre alla presenza dei bambini, aveva messo a soqquadro la casa rovesciando letti, materassi e cuscini;
il resistente in quel momento si trovava al lavoro ma, dopo essere stato contattato telefonicamente da , spaventato per l'accaduto, aveva fatto Per_1 rientro a casa in tutta fretta per rasserenare i ragazzi e anche in questo caso erano intervenuti i Carabinieri, chiamati da . Successivamente la sig.ra si era resa protagonista di ulteriori episodi di Per_1 Pt_1 aggressione sia nei confronti di sia nei confronti del marito. I ragazzi avevano constatato, Per_1 soprattutto nell'ultimo periodo, che la madre era assente e disinteressata ai loro bisogni, come la preparazione dei pasti o l'aiuto negli adempimenti scolastici. La moglie era inaffidabile anche nell'accompagnare i figli a scuola e infatti nel corrente anno scolastico aveva totalizzato ben 6 Per_2 assenze dovute all'atteggiamento indolente della madre, in quanto toccava e lei, nei giorni in cui il marito doveva andare a lavorare presto, svegliare i ragazzi ed accompagnarli a scuola;
ora i figli vedevano il padre come il loro principale riferimento in quanto il padre, nonostante gli impegni lavorativi, si adoperava per soddisfare le primarie necessità dei figli, per aiutarli nello svolgimento dei compiti e per coinvolgerli in attività extrascolastiche. Infatti i figli avevano deciso di dormire col padre al piano terra (dove erano stati predisposti dei letti) e ciò non era dipeso da condizionamenti paterni, ma era frutto di una loro scelta libera. La moglie non sembrava intenzionata a cercare un'attività lavorativa, non contribuiva alle spese del nucleo familiare nonostante la preoccupante condizione debitoria in cui versava la famiglia, ostinandosi a praticare l'attività di consulente di Herbalife senza che fosse dato sapere a quanto ammontassero i suoi guadagni poiché nulla aveva mai versato sui conti correnti comuni accesi che presentavano un saldo pari a zero o negativo. Il con il suo stipendio da dipendente pari ad CP_1 euro 1.500 al mese, faceva fronte ai seguenti impegni finanziari: la rata del mutuo di durata trentennale
4 n. 119/2025 RG
gravante sulla casa familiare cointestata pari a euro 430,00 al mese;
la rata del finanziamento acceso con Fiditalia S.p.a. per l'acquisto dell'autovettura Toyota, pari ad euro 358,17; la rata relativa al finanziamento per la ristrutturazione della casa pari ad euro 251,00 al mese;
la rata di un ulteriore finanziamento acceso per l'acquisto del mobilio per l'importo di euro 156,00 al mese, per un totale di circa 1.200 euro al mese.
Il Giudice delegato, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 CPC dell'08.12.2023, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e nominava la Curatrice Speciale, affidava e al Servizio Sociale per la Per_1 Per_2 durata di un anno attribuendo al Servizio Sociale il potere di assumere decisioni eccedenti l'ordinaria amministrazione con diritto-dovere di ciascun genitore di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione;
disponeva il collocamento dei minori presso la casa coniugale, salve diverse e migliori indicazioni da parte del Servizio affidatario;
dettagliava le modalità di visita dei minori con ciascun genitore;
incaricava il Servizio Sociale di prendere in carico il nucleo familiare con attivazione di un servizio di educativa domiciliare e di un percorso di sostegno psicologico e/o educativo;
incaricava il Servizio Sociale di svolgere a sorpresa una verifica igienico- sanitaria presso la casa familiare. Onerava entrambe le parti di contribuire al mantenimento ordinario dei figli nei periodi di rispettiva permanenza, nonché di concorrere al pagamento delle spese straordinarie al 50% ciascuno.
La curatrice speciale si costituiva in giudizio chiedendo la conferma dell'affidamento dei minori al Servizio Sociale e di tutti gli interventi disposti.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di una relazione da parte di sulle CP_2 condizioni igienico-sanitarie della casa familiare nonché mediante l'acquisizione di relazioni del Servizio Sociale, degli istituti scolastici frequentati dai minore, dell' quanto alle Controparte_3 competenze genitoriali, del servizio di educativa domiciliare attivato presso la casa coniugale e del Consultorio Familiare quanto ai percorsi di sostegno alla genitorialità intrapresi dalle parti.
All'udienza del 19.09.2024 il Giudice, viste le risultanze degli accertamenti espletati e preso atto che la madre si era trasferita a vivere in altro immobile, invitava le parti a valutare una soluzione conciliativa che prevedesse: l'affidamento condiviso dei minori come proposto dal Servizio Sociale;
il collocamento prevalente presso il domicilio paterno;
la previsione di un preciso calendario dei tempi di permanenza dei figli presso la madre;
l'obbligo dei genitori di provvedere direttamente al mantenimento dei minori, ripartendo tra loro al 50% le spese straordinarie, tra cui inderogabilmente la mensa scolastica dei figli ed una attività sportiva (es. calcio), ritenuta particolarmente significativa per garantire il benessere psico-emotivo ai ragazzi e, quale unica forma di contribuzione della madre al mantenimento ordinario dei figli, il riconoscimento a favore del signor dell'intero importo costituente l'Assegno Unico CP_1 erogato dall' La proposta conciliativa veniva accettata dal sig. e dal Curatore Speciale dei CP_4 CP_1 minori, mentre veniva rifiutata dalla sig.ra la quale insisteva per l'espletamento della CTU psico- Pt_1 diagnostica.
Con successivo provvedimento del 20.9.2024 il Giudice rigettava la richiesta di CTU.
5 n. 119/2025 RG
Con sentenza n. 38/2025, pubblicata il 10.1.2025 e notificata il 17.1.2025, il Tribunale di Bergamo così disponeva:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio civile in data 13/3/2010 (iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Bergamo, anno 2010, atto n. 17, parte I);
2. RIGETTA la domanda di addebito della separazione avanzata da;
Parte_1
3. AFFIDA i figli minori e in via esclusiva al padre, , con potere in Per_1 Per_2 CP_1 capo a quest'ultimo di assumere autonomamente tutte le decisioni inerenti alla vita quotidiana e all'educazione dei figli (si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle decisioni rispetto allo svolgimento di visite mediche di ruotine, alla somministrazione di farmaci, alle attività ludiche-ricreative
o sportive praticate dai minori, alle frequentazioni amicali, al regime alimentare, all'aiuto compiti, al rilascio di autorizzazioni per eventuali gite scolastiche, ad eventuali autorizzazioni per ingressi/uscite anticipate o posticipate da scuola, alle richieste di rilascio/rinnovo dei documenti di identità, tessere sanitarie etc.), nonché di tenere autonomamente i rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche (si pensi ai colloqui con le insegnanti di scuola), con le autorità sanitarie (si pensi alle visite pediatriche etc.) e con ogni altro organo della pubblica amministrazione. Solo le decisioni di maggiore rilevanza in tema di salute (a titolo esemplificativo, l'esecuzione di interventi chirurgici e/o di trattamenti sanitari etc.), quelle relative al percorso scolastico e al cambio di residenza abituale dei figli dovranno essere previamente concordate tra madre e padre, eventualmente tramite l'intermediazione del Servizio sociale qui incaricato. Resta inteso che , in qualità di genitore affidatario della prole, dovrà CP_1 tenere costantemente informata la madre sull'andamento scolastico dei figli e sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, per iscritto a mezzo posta elettronica o sms o via whatsapp. Il genitore non affidatario, in ogni caso, ha il diritto e il dovere di vigilare sull'affidamento, anche prendendo contatti con le insegnanti di scuola e il pediatra dei minori (art. 337-quater, ultimo comma c.c.);
4. CONFERMA il collocamento prevalente dei minori presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
5. ASSEGNA la casa coniugale sita in Paladina, Via Fornacetta n. 1, in favore di CP_1
, con tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili ivi presenti, affinché continui ad abitarla insieme
[...] ai figli minori;
6. INCARICA il Servizio Sociale territorialmente competente di svolgere una attività di stretta vigilanza e monitoraggio per la durata di 24 mesi, sulla condizione di benessere dei minori, sul loro andamento scolastico e sull'evoluzione della relazione con la madre, rispetto alla quale il medesimo Servizio è incaricato di attivare e/o proseguire tutti gli interventi di sostegno psicologico e/o di educativa domiciliare ritenuti necessari per la ripresa di una regolare frequentazione tra e la prole;
Parte_1
7. DISPONE che le frequentazioni madre-figli, inizialmente, dovranno avvenire a fine settimana alternati (dal sabato alla domenica), con introduzione di visite infrasettimanali e dei pernottamenti (del sabato sera o infrasettimanali) nel rispetto dei tempi e dei bisogni manifestati da ciascun figlio minore. Resta inteso che gli spostamenti dei minori, durante il periodo di spettanza della madre, saranno a carico di quest'ultima, la quale avrà cura di seguire i figli nello svolgimento dei compiti e nelle loro attività extra- scolastiche. Nel rispetto della volontà di ciascun figlio minore, durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé i figli dal 23.12 al 30.12 compresi, alternando il giorno di Natale e la Vigilia di Natale con la madre, mentre l'altro genitore terrà con sé i figli dal 31.12 al 6.1, ad anni alterni. Ciascun genitore terrà i figli per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali all'inizio o alla fine delle stesse in modo da ricomprendere la Santa Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in alternanza di anno in anno. Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere i minori con sé per 21 giorni, anche consecutivi, nel periodo prescelto da indicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Eventuali periodi di vacanza dei minori con la madre dovranno essere definiti in accordo con il Servizio Sociale, che terrà conto della volontà espressa da ciascun figlio minore. Durante i periodi di vacanza dei figli con il padre
o con la madre, saranno sospese le frequentazioni temporanee con l'altro genitore.
6 n. 119/2025 RG
8. INCARICA il Servizio Sociale di attivare, tramite il Servizio Specialistico territorialmente competente, un percorso di supporto psicologico in favore dei minori e – ciò anche in assenza del Per_1 Per_2 consenso materno e paterno – al fine di sostenere i minori nella rielaborazione degli eventi che hanno interessato il nucleo familiare negli ultimi anni;
9. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario indiretto dei figli Parte_1 minori mediante la corresponsione, in favore di , della somma mensile di euro 200,00, CP_1 per ciascun figlio (così per complessivi euro 400,00), a far tempo dalla data della presente pronuncia, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese (somma da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat a partire dal mese di gennaio 2025);
10. CONFERMA a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% nelle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli minori, secondo lo schema del Protocollo del Tribunale di Bergamo attualmente vigente, che si riporta di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
7 n. RG Numer_1
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
11. RIGETTA le reciproche domande di assegnazione dell'autovettura Toyota CHR;
12. CONDANNA a rifondere in favore di le spese di lite della presente Parte_1 CP_1 causa, liquidate in complessivi 3.809,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
13. CONDANNA entrambi i genitori a rifondere le spese di lite in favore dell'Erario, per l'attività prestata dal Curatore Speciale nell'interesse dei minori, liquidate in euro 4.951,70, per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Osservava:
. la domanda di separazione personale dei coniugi era fondata e andava accolta: il rapporto coniugale era disgregato da tempo e la prosecuzione della convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile e pregiudizievole per l'educazione dei figli.
. la domanda di addebito della separazione formulata dalla sig.ra era infondata: il aveva Pt_1 CP_1 sostenuto che nel 2019 la moglie, insieme al di lei fratello, si era resa protagonista di una violenta aggressione ai danni del marito dalla quale era derivato un accesso al Pronto Soccorso: tale aggressione, incontestata dalla ricorrente, era suffragata da documentazione medica (verbale del P.S. del “Policlinico San Pietro” datato 09.02.2019). Inoltre il aveva prodotto il referto medico del Pronto Soccorso CP_1 datato 16.10.2023 dal quale risultava un trauma contusivo spalla/gomito sx con prognosi di 5 giorni per riferita aggressione da parte della moglie. Tali eventi erano idonei a minare irrimediabilmente l'affettio coniugalis, mentre la ricorrente aveva riferito alla psicologa in sede di colloquio di non avere mai subito 8 n. 119/2025 RG
violenze fisiche ad eccezione di una “spinta” che le avrebbe dato il marito (v. relazione psicologica a firma della dr.ssa ; anche la denuncia-querela sporta dalla ricorrente in data 12.06.2023 nei Per_3 confronti del marito offriva elementi per escludere che la donna avesse mai subito aggressioni fisiche da parte del marito fondandosi la denuncia sul fatto che il l'avrebbe accusata di essere la causa dei CP_1 problemi economici della famiglia ed insultata con frasi del seguente tenore: "albanese di merda”, “sei una incapace”, “non ce la farai mai", riferendosi alla mancanza di denaro per la famiglia. Anche gli elementi emersi dal procedimento penale iscritto al r.g.n.r. 1846/2019 a carico del , archiviato dal CP_1
GIP con decreto del 14.10.2019, non bastavano a fondare gli assunti dell'odierna ricorrente che, in data 05.03.2019, sentita a sommarie informazioni, aveva dichiarato di essere stata presa a sberle e strattonata dal marito, salvo dichiarare, a distanza di breve tempo, di continuare la relazione coniugale e che la situazione personale era migliorata da quando aveva trovato lavoro. Orbene, si osservava che la narrazione delle parti in causa convergeva solo sul fatto che i litigi tra i coniugi scaturivano da questioni di carattere finanziario, viste le condizioni di ristrettezza economica in cui versava il nucleo familiare e la situazione di grave sovraindebitamento determinata dagli oneri di mutuo e di finanziamento assunti dai coniugi per far fronte alla ristrutturazione della casa, all'acquisto del mobilio e di una nuova autovettura. Pertanto, in assenza di condotte omogenee, ossia di gravità equiparabile a quelle subite da sig. per via del trauma nasale e del trauma contusivo alla spalla e al gomito sinistro, la domanda CP_1 di addebito della separazione avanzata dalla era rigettata. Pt_1
. circa l'affidamento e il collocamento dei figli era emerso che il clima domestico era caratterizzato da un'altissima conflittualità, sfociata talvolta in episodi di aggressione fisica e/o verbale reciproca: il clima altamente conflittuale era emerso dal racconto dei figli che avevano raccontato alla psicologa del Servizio Sociale “frequenti litigi fra i genitori” (v. relazione psicologica a firma della dr.ssa . Parte_3
Ancora, nella relazione sociale datata 05.03.2024 si leggeva che “la relazione genitoriale appariva cristallizzata in una dinamica conflittuale caratterizzata da assenza di comunicazione e confronto su questioni legate ai minori. Entrambi affermavano di voler fare del proprio meglio per il bene dei minori ma faticavano a mediare opinioni e interessi personali”. Dalla relazione sulle competenze genitoriali era emerso che i genitori mostravano difficoltà organizzative anche rispetto alle necessità dei figli: la sig.ra durante i colloqui era parsa collaborante ma con la tendenza ad attribuire all'esterno le Pt_1 responsabilità. Il si era mostrato meno centrato sulla conflittualità. I minori si erano mostrati CP_1 collaboranti e sufficientemente curati nell'aspetto e nell'igiene personale;
, nel colloquio che si Per_1 doveva svolgere alla presenza della madre, aveva chiesto di presenziare individualmente e non era stato possibile osservare la relazione tra madre e figlio;
aveva riferito che in alcune occasioni la madre si era arrabbiata perché lui le aveva detto di volere continuare ad abitare nella casa in cui abitavano padre e fratello e di non sentirsi a suo agio con la madre che a volte offendeva il padre davanti a lui. Al colloquio alla presenza del padre, era parso sereno e si era osservata col padre un'interazione basata sulla Per_1 reciprocità sia comunicativa che affettiva, aveva riferito che il padre aiutava sia lui che il fratello Per_1 in molte delle loro attività come la scuola e lo sport, che gli preparava i pasti e spesso gli lavava gli indumenti. aveva partecipato ai colloqui con entrambi i genitori: in quello con la madre Per_2 Per_4 era parso complessivamente tranquillo e la sig.ra era parsa poco spontanea. Nel colloquio con il Pt_1 padre era apparso tranquillo e sorridente, mostrando una buona interazione con lo stesso. In Per_2 conclusione non erano emersi atteggiamenti dei minori che potevano essere ricondotti a tentativi di manipolazione di un genitore rispetto all'altro ma pareva essere emersa una maggiore capacità del padre
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di sintonizzarsi sui bisogni, anche emotivi, dei figli, oltre che una maggiore disponibilità a soddisfare i loro bisogni primari anche se pure la madre era figura genitoriale riconosciuta da entrambi.
. non vi erano le condizioni per effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità” (v. relazione psicologica integrativa a firma della dr.ssa del Consultorio familiare di Villa d'Almè). Parte_3
. dalla relazione relativa all'intervento educativo domiciliare attivato da maggio a luglio 2024 era emerso che la era una madre affettuosa e dal carattere abbastanza accomodante ma il suo rapporto con i Pt_1 figli era parso abbastanza incrinato: infatti durante gli accessi domiciliari entrambi si erano mostrati evitanti nei confronti della madre e manifestavano poca voglia di passare del tempo con lei, atteggiamento presente soprattutto in che si era detto convinto che la madre non nutrisse un Per_1 affetto sincero nei suoi confronti bensì aveva un secondo fine ovvero il denaro. aveva riferito Per_2 di passare poco tempo con la madre anche perché lei era sempre stanca e che faceva “tutto” col papà e nulla con la mamma precisando “la mamma mi dice spesso che sono un rompiballe, il papà invece non mi rimprovera mai”.
. riguardo alla situazione abitativa, manifestava la volontà di trasferirsi in altro appartamento e di Pt_1 allontanarsi dal marito;
i figli, invece, erano contrari: preferiva rimanere col papà e Per_1 Per_2 non aveva voglia di dover cambiare scuola e amici.
. sebbene entrambi i genitori e la curatrice dei minori avessero chiesto l'affidamento condiviso della prole in conformità alle conclusioni rassegnate dal Servizio Sociale nell'ultima relazione - nella quale si leggeva che l'affidamento dei minori all'ente si era rivelato “poco efficace in quanto ha favorito un atteggiamento di deresponsabilizzazione da parte dei genitori” - si riteneva che non vi fossero affatto i presupposti per garantire l'attuazione del regime di affidamento richiesto: tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo. aveva raccontato condotte aggressive poste in essere dalla madre contro Per_1 il padre o gli oggetti presenti all'interno dell'abitazione familiare che apparivano frutto di una autonoma e consapevole elaborazione e ancorati a specifici episodi che lo avevano sconvolto e destabilizzato dal punto di vista emotivo. Non erano emersi atteggiamenti manipolatori da parte del padre nei confronti dei figli e la sig.ra aveva mostrato difficoltà nel porre in discussione i propri comportamenti, Pt_1
l'incapacità di sintonizzarsi sui bisogni emotivi dei minori, oltre che sui loro bisogni strettamente materiali: si reputava quindi maggiormente conforme all'interesse morale e materiale dei minori il loro affidamento esclusivo al padre, con potere in capo alo stesso di assumere autonomamente tutte le decisioni di ordinaria amministrazione sia inerenti alla vita quotidiana sia inerenti all'educazione dei figli nonché di tenere autonomamente i rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche (si pensi ai colloqui con le insegnanti di scuola), con le autorità sanitarie (si pensi alle visite pediatriche etc.) e con ogni altro organo della pubblica amministrazione. Solo le decisioni di maggiore rilevanza in tema di salute (a titolo esemplificativo, l'esecuzione di interventi chirurgici e/o di trattamenti sanitari etc.), quelle relative al percorso scolastico e al cambio di residenza abituale dei figli sarebbero state concordate tra madre e padre, eventualmente tramite l'intermediazione del Servizio Sociale.
. il Servizio Sociale avrebbe mantenuto la vigilanza sulla condizione di benessere dei minori, sul loro andamento scolastico e sull'evoluzione della relazione con la madre, rispetto alla quale avrebbe attivato interventi volti alla ripresa di una regolare frequentazione tra loro fine settimana alternati (dal sabato alla
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domenica), con introduzione di visite infrasettimanali e dei pernottamenti (del sabato sera o infrasettimanali) nel rispetto dei tempi e dei bisogni manifestati da ciascun figlio minore. Gli spostamenti dei minori durante il periodo di spettanza della madre sarebbero stati a carico di quest'ultima.
. sarebbe stato attivato un percorso di supporto alla genitorialità in favore di madre e padre, anche individualmente.
. posto che il contesto paterno era maggiormente rispondente ai bisogni di crescita e di cura dei minori, anche perché richiesto da entrambi i figli, andava disposto il collocamento di e presso Per_1 Per_2 il padre e così l'assegnazione della casa coniugale era in favore del . CP_1
. considerato che le preferenze dei minori e il loro punto di vista era emerso chiaramente durante i colloqui con la psicologa del Servizio Sociale e nell'osservazione domiciliare alla presenza dell'Educatrice, si riteneva manifestamente superfluo procedere all'ascolto diretto dei minori, così come previsto dall'art. 473-bis.4 c.p.c.
. in merito alle questioni strettamente economiche, la aveva dichiarato di lavorare come promoter Pt_1 per Herbalife, riferendo talvolta di un guadagno di euro 500 al mese e altre di un introito di circa 700 euro mensili (verbale udienza e relazione sociale datata 05.03.2024). Poi aveva riferito di avere reperito attività lavorativa a tempo parziale, per 26,30 ore alla settimana, presso la catena di supermercati Iperal come addetta alle operazioni di vendita, percependo stipendio mensile lordo di euro 1.609.62 per 14 mensilità. Il dalla documentazione fiscale agli atti risultava percepire tra euro 1.678,25 ed euro CP_1
1.759,83 netti per dodici mensilità (Mod. 730/2020; Mod. 730/2021 e Mod. 730/2022); tuttavia era gravato dalla rata del mutuo e da plurimi finanziamenti accesi in costanza di convivenza matrimoniale, oltre che dagli oneri di mantenimento della prole, vista l'assenza significativi periodi di permanenza dei CP_ figli presso l'abitazione materna. Il avrebbe percepito per intero l'assegno unico erogato dall' CP_1 per entrambi i figli minori e la sig.ra avrebbe versato euro 200,00 al mese per ciascun figlio oltre Pt_1 al 50% delle spese straordinarie.
. la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della sig.ra andava Pt_1 rigettata: la stessa non aveva provato i propri guadagni derivanti dall'attività lavorativa prestata per l'azienda Herbalife e aveva recentemente trovato un'occupazione: disponeva quindi di redditi sufficienti a consentirle di provvedere al proprio mantenimento e di contribuire, proporzionalmente, al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori.
. andava rigettata la domanda di assegnazione dell'autovettura Toyota, esulando dai presupposti normativamente previsti dall'art. 337-sexies c.c.
. stante la prevalente soccombenza della - con particolare riguardo alla domanda di addebito, di Pt_1 affidamento e collocamento presso di sé dei minori, di assegnazione della casa coniugale e di riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé stessa e per i figli minori - la stessa doveva essere condannata a rifondere in favore del le spese di lite. CP_1
. entrambi i genitori avrebbero rifuso le spese di lite alla curatrice speciale, con versamento in favore dell'Erario, avendo dato causa con il loro comportamento all'affidamento temporaneo dei minori al Servizio Sociale e quindi alla nomina di un Curatore Speciale ex art. 473-bis.8 c.p.c.
Avverso tale sentenza, notificata il 17.01.2025, con ricorso depositato il 17.2.2025 proponeva appello la sig.ra con ricorso depositato il 17.02.2025 formulando le domande di cui in epigrafe. Pt_1
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Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.05.2025 CP_1 formulando le domande di cui in epigrafe.
Si costituiva la curatrice avv. con memoria depositata il 16.05.2024 formulando le Parte_2 richieste di cui in epigrafe.
In data 27.05.2025 l'appellante depositava memoria di replica nella quale insisteva per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di appello proposto e contestava quanto dedotto dal curatore e da parte appellata. Evidenziava di essere ora gravata da un canone di locazione, utenze e spese condominiali a fronte del suo modesto stipendio mensile pari a circa € 1.100,00.
In data 28.05.2025 la curatrice depositava memoria di replica nella quale, oltre a riportarsi alle conclusioni formulate nella memoria di costituzione, precisava che il reddito della sig.ra Pt_1 relativamente all'anno 2024 si aggirava intorno ad € 800,00 netti mensili. Pertanto era da chiedersi come la ricorrente riuscisse, a fronte dei redditi dichiarati, a provvedere anche solo ad alcune spese fisse, quali il canone di locazione mensile pari ad € 1.050,00 comprensivo di spese condominiali ordinarie, e le utenze. Inoltre l'appellante non aveva mai versato, come disposto dalla sentenza di primo grado, il contributo mensile per il mantenimento dei figli (€ 200,00 al mese per ciascuno).
In data 05.06.2025 l'appellato depositava memoria di replica.
In data 06.06.2025 perveniva relazione del Servizio Sociale Isola Bergamasca Bassa Val San Martino nella quale si riferiva che la sig.ra aveva descritto il marito come persona violenta e aveva Pt_1 sostenuto che l'attuale situazione abitativa dei figli con il padre era precaria da un punto di vista igienico e strutturale, mentre la nuova casa da lei trovata sarebbe stata più adeguata ad accoglierli;
aveva descritto il rapporto coi figli come privo di criticità e che il , quando i figli erano da lei, li chiamava spesso CP_1 al telefono, chiedendo loro se volessero che lui li andasse a prendere. Aveva riferito di lavorare come cassiera a tempo indeterminato presso il supermercato Iperal di Treviolo percependo uno stipendio di circa 1.000 € e al contempo di essere una consulente per Herbalife e che con lo stipendio di commessa pagava canone di locazione e spese condominiali e quanto guadagnato in Herbalife le serviva per le altre spese della quotidianità.
In data 9.6.2025 è pervenuta relazione psicologica del Consultorio di Ponte San Pietro nella quale si riportava che la sig.ra aveva raccontato che il percorso effettuato presso il Centro antiviolenza Pt_1
l'aveva aiutata a comprendere la propria condizione di dipendenza da un marito dominante e controllante;
era parsa molto frustrata dalla mancanza di rapporti continuativi con i figli, che non vedeva da Pasqua 2025 e che nel corso del 2025 aveva incontrato poche volte (2/3) anche se aveva ricordato che nel corso di questi incontri i figli si trovavano a loro agio e non erano arrabbiati con lei. Si sentiva vittima di un'ingiustizia, riteneva ingiusto l'affidamento esclusivo al padre e si era detta preoccupata per le carenze nell'accudimento dei figli da parte del padre. Il Servizio Sociale evidenziava che pareva esserci poco spazio per interventi volti ad una mediazione del conflitto finalizzati ad una bigenitorialità.
12 n. 119/2025 RG
In data 11.6.2025 il Servizio Sociale Villa D'Almè trametteva relazione della scuola Primaria di Paladina del 20.05.2025 sull'andamento scolastico di relazione dell'Istituto M. Rigoni Stern di Bergamo Per_2 del 05.06.2025 sull'andamento scolastico di;
relazione redatta dalla Neuropsichiatria Infantile Per_1 di Zogno del 04.06.2025 e relazione del Consultorio familiare di Villa D'Almè del 09.06.2025: da tutte emergeva che i minori vivevano in un clima familiare teso e confuso, con inevitabili conseguenze sul loro benessere psico-fisico, la valutazione svolta nel tempo aveva evidenziato che il contesto paterno era maggiormente rispondente ai loro bisogni di crescita e cura dei minori e che il padre, seppur necessitante di un supporto nella cura dell'abitazione e nella gestione dei minori, era capace di sintonizzarsi sui bisogni dei figli e maggiormente disponibile nel discernere i conflitti di coppia, ancora presenti, dal proprio ruolo genitoriale, sembrando aperto ad una genitorialità condivisa con la moglie.
Dalla relazione datata 9.6.2025 emergeva che il sig. assolveva in Controparte_3 CP_1 modo efficace e protettivo alla sua funzione genitoriale mostrando capacità di contenimento, ascolto empatico e promozione di benessere relazionale e sembrava offrire un contesto relazionale ed educativo favorevole alla crescita equilibrata dei minori. Erano stati incontrati anche i minori che erano parsi curati nell'aspetto e nell'igiene e avevano riferito di sentirsi sereni nella quotidianità e avevano descritto col padre un rapporto positivo caratterizzato da ascolto, fiducia ed affetto reciproco.
Il Procuratore Generale il 10.6.2025 concludeva come in epigrafe indicato.
All'esito dell'udienza collegiale del 17.6.2025 nella quale venivano sentiti entrambi i genitori la Corte, con ordinanza resa lo stesso giorno, disponeva che i minori trascorressero con la madre ogni domenica dalle ore 14 alle 21, con onere per la madre di andarli a prendere e riportarli al padre. Il Servizio Sociale avrebbe mantenuto monitorata la situazione, mantenendo tutti i sostegni disposti dal Tribunale riferendo entro il 16.10.2025 e la causa veniva rinviata all'udienza del 21.10.2025.
In data 9.10.2025 è pervenuta relazione di aggiornamento del Servizio Sociale Isola Bergamasca dalla quale emergeva che la sig.ra negli ultimi mesi aveva incontrato i figli regolarmente la domenica, Pt_1 tranne in alcune occasioni nelle quali gli incontri non si erano svolti per i suoi impegni lavorativi venendo alcune volte spostati ad altri momenti della settimana. In due occasioni i ragazzi avevano atteso la mamma ma lei non si era presentata per suoi impegni riferendo di avere provato ad avvisare i figli telefonicamente ma che loro non avevano risposto. Gli incontri erano avvenuti sia a casa sia in luoghi aperti e il aveva riferito una maggior tranquillità dei figli e in un'occasione aveva CP_1 Per_2 chiesto di fermarsi a dormire dalla mamma. Il sig. col tempo aveva mostrato apertura dicendosi CP_1 disposto ad accordare incontri madre -figli anche in giorni diversi da quelli previsti dal giudice, chiedendo solo che gli accordi venissero presi dai genitori prima che la sig.ra proponesse modifiche dei giorni Pt_1 di incontro ai figli. Entrambi i minori avevano dichiarato di volere proseguire gli incontri con la mamma la domenica introducendo anche altri momenti a loro piacimento. Il clima relazionale tra i genitori era ancora teso, la coppia aveva posizioni contrastanti circa gli aspetti economici. L'abitazione della sig.ra
, sita in un residence a AT OT, era risultata adeguata. Pt_1
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Il 15.10.2025 perveniva relazione del Servizio Sociale Valle Imagna nella quale si riferiva che i minori incontravano la madre la domenica dalle ore 14 alle 21, la aveva acquistato un'automobile e gli Pt_1 spostamenti erano più semplici. Madre e figli uscivano, si recavano al centro commerciale o alle partite di calcio dell'uno o dell'altro figlio e tali momenti erano vissuti positivamente dai ragazzi, tanto che in un'occasione aveva voluto dormire dalla madre ed era capitato che si vedessero anche Per_2 durante la settimana. Permaneva il forte legame affettivo dei due minori col padre il quale inizialmente era più rigido nel consentire alla moglie di incontrare i figli in momenti diversi da quelli stabiliti nel provvedimento della Corte mentre ultimamente si era detto contento della ripresa della relazione madre
-figli e disponibile a consentire che si incontrassero quando possibile. Veniva allegata relazione degli insegnanti dei minori e relazione psicologica sui minori.
All'udienza del 21.10.2025 veniva sentito il sig. , presente, mentre la sig.ra non era CP_1 Pt_1 presente: il sig. riferiva che i figli trascorrono con la madre solitamente la domenica pomeriggio, CP_1 salvo sostituzione di tale pomeriggio con altro infrasettimanale;
lamentava che la moglie non gli avesse versato mai alcunché quale contributo per il mantenimento dei figli tanto da essere stato costretto da agire in via esecutiva. La curatrice concludeva per la conferma dell'affido dei minori al padre e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. il primo motivo di doglianza la sig.ra lamenta che il Tribunale non avrebbe dovuto affidare in Pt_1 via esclusiva i figli al padre in assenza di una valutazione adeguata della capacità genitoriale della madre e considerato che la presenza di conflitti tra i genitori non giustifica la scelta di un affido esclusivo a un genitore. Il rapporto tra madre e figli era stato connotato da criticità ed episodi di incomprensione, ma questo non giustifica la scelta di un affidamento esclusivo al padre.
2. si chiede poi, al fine di favorire il riavvicinamento della madre con i figli, stabilire incontri di almeno due pomeriggi a settimana, oltre alla permanenza presso la madre fine settimana alternati dal sabato alla domenica, con Servizi Sociali diversi da quelli incaricati nel corso del primo grado di giudizio. In caso di buon andamento degli incontri si chiede che, a partire dal mese di settembre 2025, venga disposto l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione materna
3. si censura la sentenza di primo grado anche laddove ha posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario indiretto dei figli minori (euro 200,00, per ciascun figlio): la Pt_1
e il percepiscono lo stesso reddito, l'appellante ha reperito attività lavorativa a tempo parziale e CP_1 percepisce una retribuzione mensile lorda di euro 1.609.62, per 14 mensilità e il reddito del CP_1 nell'ultimo triennio è oscillato tra euro 1.678,25 ed euro 1.759,83, già al netto delle imposte e rapportato a dodici mensilità (Mod. 730/2020; Mod. 730/2021 e Mod. 730/2022); inoltre il percepisce per CP_1 CP_ intero l'assegno unico erogato dall' per entrambi i figli: dunque non si comprende la scelta del Tribunale porre 400 euro mensili a carico della perché, se è vero che il deve provvedere Pt_1 CP_1 al pagamento della rata del mutuo e dei finanziamenti accesi in costanza di matrimonio, la con il Pt_1 proprio stipendio deve pagare il canone di locazione dell'appartamento in cui vive, pagare le utenze e soddisfare le proprie esigenze quotidiane di vita;
si chiede quindi che a carico dell'appellante nulla venga posto per il mantenimento dei figli o, in subordine che venga stabilita in misura minore.
14 n. 119/2025 RG
Nella comparsa di costituzione l'appellato deduce:
. l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc dovuta a carenza di chiarezza e specificità nell'individuazione dei capi impugnati.
. già in primo grado il aveva evidenziato una serie di gravi condotte poste in essere dalla , CP_1 Pt_1 in aperto contrasto con l'interesse dei minori e la anche successivamente al suo trasferimento nella Pt_1 nuova casa di AT OT (avvenuto il 6.8.2024) non aveva mai richiesto né si era in alcun modo attivata per frequentare i figli. Nulla aveva versato per il loro mantenimento anche dopo la sentenza di primo grado e nonostante questo viveva in un alloggio in locazione sito in un residence con piscina;
. altresì inaccoglibile è la domanda dell'appellante volta ad ottenere un incremento dei tempi di frequenza madre e figli, oltre per il fatto che la stessa non ha mai rispettato i tempi attualmente vigenti e anzi da tempo si disinteressa completamente delle sorti dei propri figli.
La curatrice speciale dei minori nel costituirsi osservava:
. dall'esame dei documenti e delle relazioni dei Servizi Sociali di cui al primo grado è emerso che durante il tempo intercorso tra il deposito del ricorso per separazione e la pubblicazione della sentenza - oltre un anno e mezzo - la situazione di conflittualità tra i genitori dei minori è rimasta pressoché immutata, così come le difficoltà comunicative ed organizzative dei genitori con conseguenze negative per i due figli. Nel corso del procedimento di primo grado non è stato possibile attivare un percorso di mediazione Contr familiare presso il di Bergamo e neanche il percorso con uno psicologo del Consultorio Familiare per totali n. 4 incontri ha portato beneficio essendo risultato che la partecipazione a tale percorso da parte dei genitori era apparente e mancava una reale volontà di confronto e dialogo reciproco. La curatrice comunica di avere incontrato entrambi i minori separatamente in data 02.04.2025 ed era emerso che, pur con fatica organizzativa nei turni di lavoro dei genitori, i minori erano riusciti a trascorrere durante il periodo delle festività natalizie alcune mezze giornate con la madre, presso la di lei abitazione;
il Natale lo avevano trascorso con il padre, mentre l'ultimo dell'anno con la madre. Tuttavia da metà gennaio sino a metà aprile 2025 le occasioni di visita non erano state passibili di alcuna calendarizzazione Parte_4 malgrado l'intervento costante del Servizio Sociale e tra una visita e l'altra erano trascorse anche alcune settimane e le telefonate non avevano avuto una regolarità rispetto a giorni ed orari. Nel corso delle vacanze pasquali i minori avevano trascorso con la madre il giorno di Pasqua comprensivo di pernottamento. ha espresso alla curatrice la noia provata nelle ore trascorse presso l'abitazione Per_1 materna e il ragazzino, pur non essendo molto loquace, aveva chiarito di essere disponibile a trascorrere del tempo con la madre ma solo se un tempo di qualità diversa, sottolineando che comunque vorrebbe vederla con tempi non calendarizzati, in ogni caso, con esclusione del pernottamento;
aveva Per_1 sottolineato per lui l'importanza dei suoi amici di Paladina, paese in cui risiede, e che riesce a vedere soprattutto nel fine settimana. Pertanto il ragazzo aveva dichiarato di non volere essere obbligato a frequentare la madre nel fine settimana o in estate durante i periodi di vacanza in quanto non avrebbe la possibilità di raggiungere, anche solo per poche ore, gli amici essendo mal collegato con i mezzi di trasporto il tratto di strada tra Paladina - luogo ove risiedono i minori - e AT OT – paese in cui vive la madre -. Si era detto disponibile ad incontrare la madre la domenica dopo la partita di calcio. Quanto a durante il colloquio intercorso il 02.04.2025 si era mostrato molto aperto, loquace e Per_2 desideroso di raccontarsi, aveva confermato la sua grande passione per il calcio, era emerso con il fratello un forte legame e, rispetto al rapporto con la madre, aveva ammesso di sentirne ogni tanto la mancanza
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e si era detto disponibile a riprendere una frequentazione più regolare rispetto a quella in atto attualmente, anche se non comprensiva di pernottamento. Diversamente da , adolescente, non aveva Per_1 Per_2 esplicitato noia rispetto al tempo trascorso con la mamma.
La Corte osserva: Innanzitutto va rilevato che l'appello non è inammissibile, come dedotto dalla difesa del , essendo CP_1 chiare e dettagliate le censure rivolte dalla difesa della sig.ra alla sentenza del Tribunale. Pt_1
Non si ritiene necessario disporre la CTU richiesta dalla sig.ra nella memoria del 26.5.2025 e Pt_1 all'udienza del 21.10.2025: invero la causa è sufficientemente istruita alla luce delle numerose relazioni del Servizio Sociale pervenute nel corso del giudizio di primo grado e considerato che anche nel presente grado di giudizio la Corte ha acquisito relazioni dei Servizi Sociali di giugno e ottobre 2025 che hanno aggiornato in merito alla complessiva situazione familiare e circa la relazione tra i due minori e i genitori. I minori sono stati ampiamente sentiti anche i tempi molto recenti sia dagli operatori sociali sia dalla curatrice speciale sicché se ne si ritiene superflua l'audizione da parte di questo Collegio.
Nel merito la Corte ritiene che la sentenza di primo grado vada integralmente confermata. In punto regime di affidamento va rilevato che è stato disposto dal Tribunale di Bergamo l'affidamento esclusivo al padre e non un affidamento super esclusivo: pertanto il può assumere CP_1 autonomamente le decisioni ordinarie inerenti la vita quotidiana dei figli (come dettagliate dal dispositivo del Tribunale di Bergamo) mentre le decisioni di maggiore rilevanza in tema di salute, scuola, cambio di residenza non possono essere assunte dal solo ma vanno decise da entrambi i genitori, se CP_1 necessario con l'intermediazione del Servizio Sociale. La sig.ra non è quindi “estromessa” dalle Pt_1 decisioni relative alla vita dei figli, visto che per quelle più importanti deve essere consultata dal sig.
. CP_1
Nondimeno, considerato che di fatto nella quotidianità i due ragazzi sono gestiti dal solo padre e considerato che ad oggi la frequentazione madre -figli è limitata a un pomeriggio, comprensivo di cena, alla settimana, l'affidamento esclusivo al padre pare la soluzione migliore essendo risultata confermata anche nel presente giudizio la circostanza che i due minori vedono nel padre il riferimento principale e vogliono rimanere a vivere con lui: e vivono col padre da quando la madre ha Per_1 Per_2 abbandonato la casa coniugale ed è emersa dalle indagini psicosociali una maggiore capacità del padre di sintonizzarsi sui bisogni, anche emotivi, dei figli, oltre che una maggiore disponibilità a soddisfare i loro bisogni. Inoltre è risultato che il sig. è aperto ad una genitorialità condivisa: infatti, dalle CP_1 numerose relazioni dei Servizi Sociali non è emerso alcun atteggiamento del volto ad allontanare CP_1
i figli dalla madre o a manipolarli contro la madre e, quando all'udienza del 17.6.2025 la Corte ha proposto ai genitori di riavviare gli incontri madre -figli – incontri che da qualche tempo si svolgevano con grande fatica e raramente - iniziando da un pomeriggio settimanale (la domenica), il sig. è CP_1 parso disposto a favorire la ripresa dei rapporti madre -figli, rapporti che infatti sono ripresi. Il regime di affidamento condiviso appare oggi prematuro, come ha convenuto anche la curatrice speciale all'udienza del 21.10.2025: vi si potrà arrivare quando e se la relazione madre -figli si sarà rafforzata ulteriormente e quando la loro frequentazione, ad oggi comunque ancora limitata, sarà aumentata;
infatti
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oggi, anche se da prima del giugno 2025 si è registrato un indubbio miglioramento, la relazione madre - figli è ancora piuttosto limitata. Va rilevato altresì che immutata è la conflittualità tra i due genitori e la loro incapacità di comunicare. Non si può infine non considerare un grave aspetto di inadeguatezza materna, ovvero il fatto che la sig.ra
, nonostante abbia da tempo un lavoro stabile presso un supermercato e abbia poi un “secondo Pt_1 lavoro” come promoter di herbalife, di fatto si è sempre resa inottemperante all'obbligo di versare il contributo per il mantenimento dei figli stabilito dal Tribunale: il difensore della sig.ra all'udienza Pt_1 del 21.10.2025 ha sottolineato come la stessa di fatto non sia in condizione di pagare il mantenimento ai figli: tuttavia la Corte rileva che fino a poco fa la sig.ra viveva in locazione in un alloggio ad un Pt_1 canone di oltre 1.000 euro al mese e questo fa ritenere che la stessa non potesse trovarsi in una situazione di grande difficoltà economica, diversamente avrebbe senz'altro trovato un alloggio ad un canone più ridotto;
a tale proposito va rilevato che all'udienza del 21.10.2025 il difensore ha dichiarato che la sig.ra ha reperito un appartamento ad un canone più basso ma nulla ha prodotto e non ha saputo indicare Pt_1 quanto la stessa paghi: nondimeno è comunque inammissibile che la sig.ra , pur lavorando Pt_1 stabilmente, da tempo assolutamente nulla versi per i figli né a titolo di mantenimento ordinario né per spese straordinarie.
Quanto al collocamento, come si è visto, i due ragazzini sono fermi nel desiderio di rimanere col padre che sentono come il genitore più accudente e più empatico con loro anche se esiste un legame anche con la mamma. I Servizi Sociali e le relazioni degli insegnanti non hanno mai evidenziato elementi di trascuratezza dei minori da parte del padre e i due minori hanno riferito alla psicologa dott.ssa di Tes_1 essere sereni col padre.
Circa i tempi di permanenza dei minori presso la madre, la Corte ritiene, a modifica di quanto disposto nella sentenza impugnata e alla luce delle risultanze istruttorie emerse nel presente giudizio, di disporre che i ragazzi possano trascorrere con la madre una giornata alla settimana, che è la modalità di incontro da loro accettata e oggi attuata da giugno 2025. Il Servizio Sociale proseguirà il lavoro volto a favorire l'intensificazione dei rapporti madre -figli, intensificazione che, si auspica, potrà portare all'attuazione della frequentazione prevista nel decreto del Tribunale (fine settimana alternati dal sabato alla domenica, visite infrasettimanali e permanenza dalla madre per più giorni consecutivi nei periodi di vacanza), ma comunque nel rispetto dei tempi dei minori. Già da ora, ove i minori siano d'accordo, potranno trascorrere con la madre momenti aggiuntivi rispetto alla domenica settimanale, comprensivi anche del pernottamento, ma tali momenti aggiuntivi andranno concordati non tra la sig.ra i figli ma prima tra la e il . Pt_1 Pt_1 CP_1
Il collocamento alternato richiesto dall'appellante in via subordinata non è praticabile perché non conforme all'attuale desiderio dei minori che hanno ormai 15 e 10 anni.
Circa il contributo economico dovuto dalla sig.ra per il mantenimento dei figli, la statuizione del Pt_1
Tribunale va senz'altro confermata: il sig. si sta facendo carico interamente dei figli perché il CP_1 tempo di permanenza degli stessi presso la madre, come si è visto, è estremamente limitato. Il sig. CP_1 guadagna circa 1.600 euro netti al mese per 12 mensilità ma sta pagando interamente il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, a lui assegnata in quanto collocatario dei figli, ma cointestata a lui e
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alla moglie (circa 430 euro al mese), il mutuo contratto - con scadenza febbraio 2028 - sempre durante il matrimonio e per esigenze familiari per l'acquisto dell'auto Toyota (circa 350 euro al mese) e un finanziamento ottenuto per la ristrutturazione della casa familiare scadente a gennaio 2031 per 250 euro circa al mese che paga attraverso la cessione del quinto dello stipendio. La sig.ra lavora presso un Pt_1 supermercato e percepisce circa 1.600 euro lordi per 14 mensilità, ma in più svolge attività di promoter per herbalife attività per la quale in primo grado ha dichiarato di percepire somme di circa 500 euro mensili: la somma prevista dal Tribunale, considerata l'età dei due figli e lo scarsissimo mantenimento diretto dal quale è gravata, è somma assolutamente adeguata e che la sig.ra dovrà versare oltre Pt_1 alla metà delle spese straordinarie. Le domande di cui all'atto di appello vanno quindi tutte rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'appellante che dovrà rifonderle sia al sig. sia alla curatrice speciale (per questa mediante versamento in favore dell'Erario ex art. 133 CP_1
DPR 115/2002); si liquidano in 6.946 euro ciascuno, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, avendo riguardo ai parametri previsti per i procedimenti di competenza della Corte d'Appello, valore indeterminabile, complessità bassa, importi medi, fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 38/2025 pubblicata il 10.01.2025 resa nel proc. n. 4539/2023, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, così decide:
- dispone che i minori e incontrino la madre una giornata infrasettimanale, Per_1 Persona_2 tendenzialmente la domenica. Ovi minori siano d'accordo potranno trascorrere con la madre momenti aggiuntivi rispetto alla domenica settimanale, comprensivi anche del pernottamento, ma tali momenti aggiuntivi andranno concordati tra la sig.ra e il sig. . Pt_1 CP_1
- incarica il Servizio Sociale di proseguire il lavoro volto al pieno recupero del rapporto madre -figli nella prospettiva di dare piena attuazione alla regolamentazione dei rapporti madre -figli prevista dal Tribunale nella sentenza n. 38/2025.
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
- condanna a rifondere le spese di lite a e alla curatrice speciale (per questa Parte_1 CP_1 mediante versamento in favore dell'Erario), spese che si liquidano in 6.946 euro ciascuno, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi ai Servizi Sociali Valle Imagna e Villa d'Alme e Isola Bergamasca Bassa Val San Martino. Brescia, 21.10.2025
Il Consigliere rel est. Il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
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