CA
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/04/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1495/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1495/2023
PROMOSSA DA
(P.I./C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore , elettivamente domiciliata in Catania, Via Francesco Crispi n. Parte_2
242, presso lo studio dell'avv. Anna Simona Rizzo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante dott. rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. CP_2
Giovanni Barbera con domicilio digitale
APPELLATA
E CONTRO
(P.I. in persona del procuratore, dott. CP_3 P.IVA_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Catania, Corso Italia, 244
APPELLATA
pagina 1 di 15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 aprile 2019 la Parte_1
, premesso di essere proprietaria di due imbarcazioni denominate la prima
[...]
Smania 3, sigla e numero 2NA808-D, e la seconda targata VG4591D, ha citato in CP_5
giudizio innanzi al Tribunale di Catania la , nel cui Controparte_1
porto tali due imbarcazioni sono state ormeggiate sino al 2018, chiedendone il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'occorso che aveva interessato l'imbarcazione I targata Pt_1
VG4591D nella notte tra il 3 e il 4 gennaio 2018 allorché il natante era rimasto danneggiato a causa della rottura dell'ormeggio obbligato di prora, in dotazione alla società convenuta, ormeggio che si era rilevato non idoneo ad assicurare la stabilità del natante al pontile cui era stato ancorato: costituita in mora sia la che la Controparte_1
Compagnia di Assicurazione di quest'ultima quale garante per la responsabilità CP_3
civile, per essere la responsabile per l'accaduto quale Controparte_1
ormeggiatore depositario, la ha quantificato i danni subiti Parte_1
dall'imbarcazione I, come da stima commissionata al perito navale ing. Pt_1 [...]
in Euro 59.230,00 oltre I.V.A. al 20%, per il complessivo importo di Euro Per_1
79.260,60, nonché il danno da lucro cessante subito per il fatto di non avere potuto dare corso a tutte le prenotazioni dei tour operator con cui cooperava a causa dell'indisponibilità dell'imbarcazione in quanto danneggiata, per il complessivo ulteriore importo di Euro
40.000,00.
A fondamento della pretesa risarcitoria la società armatrice ha affermato la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1176 c.c. della Controparte_1
ormeggiatore per i danni subiti dalla propria imbarcazione a causa del cedimento della cima d'ormeggio di sinistra a prua, in dotazione della società convenuta, giusta contratto di ormeggio intercorso tra le parti sussumibile nella figura negoziale della locazione ove non fosse stato previsto l'obbligo di custodia o del contratto di deposito ove tale obbligo fosse stato divisato tra i contraenti.
pagina 2 di 15 Si è costituita in giudizio la convenuta contestando il Controparte_1
merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto della domanda attorea: a fondamento delle proprie difese la società convenuta ha dedotto che la cima d'ormeggio per assicurare l'imbarcazione Alma I, targata VG4591D, era pienamente idonea per tenacia, lunghezza, sezione e caratteristiche tecniche, al lavoro ed al carico che era chiamata a sostenere;
che la predetta cima non si era strappata a causa della trazione ma era stata recisa dai bordi taglienti delle tavole spezzate e danneggiate della murata di prua del caicco che risultava, al momento del sinistro, priva della falchetta all'altezza del mascone sinistro, della bitta e dei dispositivi che dovevano consentire il fluido scorrimento della cima a seguito del moto del natante o quanto meno la diminuzione dell'attrito tra il punto di fissaggio a bordo e il corpo morto sommerso;
che aveva già segnalato, con email del marzo 2017, il cattivo stato dell'imbarcazione senza che si fosse provveduto alle necessarie riparazioni delle parti del natante che poi avevano comportato lo sfregamento della cima facilitando la rottura di essa a causa delle cattive condizioni meteo avutesi nella notte tra il 3 ed il 4 gennaio 2018; che la stessa relazione resa dal proprio personale subacqueo intervenuto per recuperare la cima aveva confermato come il taglio sulla corda non fosse riconducibile ad uno strappo bensì ad una frattura di tipo meccanico (taglio da coltello, occhio di cubia, punto di grip in barca); che, ad ogni buon conto, i danni richiesti dalla società attrice non erano dovuti sia in quanto spropositati sia in quanto non adeguatamente provati, avuto viepiù riguardo al cattivo stato in cui versava l'imbarcazione al momento del sinistro nonché alle pochissime uscite effettuate dall negli anni precedenti, come si poteva evincere dai bassi consumi di carburante CP_5
certificati dalla società proprietaria del natante.
La ha poi, in via riconvenzionale, chiesto la condanna Controparte_1
della società attrice al pagamento della somma di Euro 37.266,00, oltre interessi di mora ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2002, per il mancato pagamento di fatture inevase in relazione sia al servizio di ormeggio sia ai servizi di cantiere per opere svolte in favore delle imbarcazioni di proprietà della , instando altresì per la chiamata Parte_1
pagina 3 di 15 in causa della Compagnia di Assicurazioni al fine di essere da Controparte_6
quest'ultima manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole, giusta polizza versata in atti,
“fino alla misura della estinzione, per compensazione, del proprio credito con il correlativo debito nei confronti dell'attrice principale”.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata invocando le ipotesi di esclusione CP_3
previste dalla polizza per la responsabilità civile contratta con la Controparte_1
in quanto i danni di cui veniva invocato il ristoro erano derivati da un evento
[...]
meteo-marino con caratteristica di avvenimento straordinario e dall'azione del vento oltre
Forza Sei della scala di Beaufort e/o dall'azione del mare oltre Forza Cinque;
la Compagnia ha poi contestato sia l'an debeatur sia il quantum debeatur ritenendo la pretesa restitutoria del tutto sfornita di fondamento alcuno.
Radicatosi il contraddittorio, sono stati sentiti i testi indicati dalle parti ed è stata espletata c.t.u. volta alla descrizione delle dimensioni e delle caratteristiche della cima d'ormeggio fissata al corpo morto di sinistra dell'imbarcazione Caicco Alma I ed all'accertamento della sua idoneità rispetto al tipo di imbarcazione, alla determinazione delle cause del cedimento della cima ed in particolare alla verifica del se il cedimento fosse da ricondurre ad un taglio conseguente allo sfregamento della cima con una parte della murata dell'imbarcazione o con una parte sopra coperta od, ancora, al sottodimensionamento della cima rispetto a quanto previsto nel caso di utilizzo per l'ormeggio del tipo di imbarcazione di cui trattasi, alla descrizione della porzione di cima riportata a galla nonché infine volta alla quantificazione dei danni riportati dall'imbarcazione Caicco Alma I a causa del sinistro.
Indi la causa è stata definita dal Tribunale di Catania con la sentenza n. 2994 del 2023,
pubblicata in data 12 luglio 2023, con la quale è stata disattesa la domanda di risarcimento del danno promossa dalla società attrice ed, in accoglimento Parte_1
della domanda riconvenzionale della convenuta, è stata disposta la condanna della predetta parte attrice al pagamento della somma di Euro 37.266,00, oltre interessi di mora ai sensi del
Decreto Legislativo n. 231/2002, per i servizi di ormeggio e di cantiere di cui avevano pagina 4 di 15 beneficiato le due imbarcazioni di proprietà della : il Tribunale Parte_1
di Catania ha rigettato la domanda attorea sull'assunto che “...non essendo stata adeguatamente risolutiva la consulenza espletata, ai fini del decidere si dovrà tener conto dell'onere probatorio a carico di ciascuna parte, essendo onere del danneggiato che lamenti di aver subito un danno dal bene locato quello di provare che il danno subito sia conseguente
ad un difetto e/o vizio del bene locato mentre compete al convenuto provare di aver diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni e/o la sussistenza di fatti estranei alla sua sfera di azione o di dominio che ne hanno impedito l'adempimento. In merito, v'è inoltre
da osservare come non si siano rilevate significative le testimonianze rese dai testi escussi.
Ne consegue che, in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, risulta da rigettare la domanda risarcitoria proposta dall'attrice essendo stata, comunque, acclarata l'idoneità della cima fornita dalla convenuta rispetto al carico del natante nonché
l'idoneità dello stesso pontile - diversamente da quanto allegato dall' Inoltre, Parte_1
essendo stato il cedimento certamente dovuto ad una concausa esterna si può ragionevolmente ritenere anche alla luce del principio “del più probabile che non” (v. Cass.
n. 13872/2020 e Cass. 26304/2021) che tale concausa sia stato proprio lo sfregamento della cima all'altezza della falchetta del caicco (v. produzione fotografica di entrambe le parti) essendo evidentemente uso dell'imbarcazione allocare le cime al di fuori dei passacavi e senza rispettare la normativa di riferimento circa la sicurezza degli ormeggi.”.
Avverso la sentenza n. 2994 del 2023 emessa dal Tribunale di Catania ha interposto appello la facendo valere tre profili di doglianza. Parte_1
Con il primo motivo di doglianza la società appellante ha censurato il deciso nella parte in cui aveva travisato le prove acquisite in corso di causa nonché le risultanze della c.t.u. espletata, avendo erroneamente affermato che “fosse uso dell'imbarcazione allocare le cime al di fuori del passacavo tanto da avere prodotto l'usura della falchetta creandovi un evidente avvallamento” e che la causa del cedimento della cima fosse da ascrivere nello
“sfregamento della cima all'altezza della falchetta del Caicco”: la parte appellante ha pagina 5 di 15 evidenziato come la c.t.u. espletata in prime cure avesse acclarato che “il cedimento della cima è avvenuto certamente a trazione”, salvo poi individuare una serie di concause che potevano avere comportato il cedimento della cima e concludere di non essere in grado di spiegare come effettivamente si fosse pervenuti alla recisione della fune.
Con il secondo motivo di doglianza la parte appellante ha criticato il malgoverno che il decidente in prime cure avrebbe fatto della regola in materia di onere della prova sostenendo che, anche a volere ritenere, come sostenuto dal c.t.u., che la cima utilizzata per ancorare il
Caicco poi danneggiato fosse idonea avuto riguardo allo stazza del natante, il Tribunale avrebbe dovuto, in applicazione del criterio della vicinanza della prova, addossare l'onere della prova a carico della convenuta che gestiva il Controparte_1
posto barca ed organizzava il servizio di ormeggio tramite le cime in dotazione, dovendo viepiù desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. dal fatto che la società convenuta, al fine di andare esente da responsabilità, aveva mandato al rifiuto la parte di cima spezzata, finita sul fondale, anziché custodirla e metterla a disposizione per l'incipienda controversia.
Con il terzo motivo di impugnazione la società appellante ha censurato l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata contra se ad opera della Controparte_1
criticando la condanna a proprio carico al pagamento degli importi di cui alle fatture
[...]
azionate vuoi per il fatto che quest'ultima società non aveva prodotto alcun contratto di ormeggio concernente le due imbarcazioni di proprietà, vuoi per il fatto che alle fatture prodotte in atti, riportanti periodi di ormeggio asseritamente protrattisi sino al maggio 2019, non poteva riconoscersi valenza probatoria alcuna considerato che, per una delle due imbarcazioni, vale a dire per la Smania 3, sigla e numero 2NA808-D, era emerso a seguito della deposizione del teste che il predetto natante aveva lasciato il porto di Testimone_1
nell'aprile del 2018 per approdare in altro scalo a Siracusa, vuoi infine per Controparte_1
il fatto che, non essendo dovuto alcun corrispettivo per l'ormeggio la Smania 3, sigla e numero 2NA808-D nel periodo maggio 2018 – maggio 2019, non era emersa prova certa pagina 6 di 15 circa l'esatto ammontare del credito invocato per i servizi di ormeggio e di cantiere oggetto delle fatture.
Si sono costituite nel giudizio di appello sia la che la Controparte_1
instando per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza Controparte_7
di primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, la Corte ha, con ordinanza del 26 aprile 2024, accolto l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante l'asserita manifesta fondatezza dei primi due motivi di appello;
indi la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 marzo 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa parzialmente fondato l'appello azionato dalla
[...]
per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
E' provata tra le parti di causa l'esistenza del contratto di ormeggio avente ad oggetto l'imbarcazione Alma I targata VG4591D che è stata interessata, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio 2018, da un sinistro dovuto alla rottura della cima che ancorava il natante al porticciolo gestito dalla società convenuta : il titolo Controparte_1 Controparte_1
fatto valere dalla parte appellante al fine di ottenere il risarcimento del danno concerne la responsabilità contrattuale della società convenuta, da sussumere nella fattispecie della locazione e non nel deposito attesa l'esclusione dell'obbligo di custodia prevista dagli artt. 2
e 8 del testo negoziale datato 9 novembre 2017 (si veda il doc. n. 5 fascicolo società appellante), come correttamente evidenziato dal Tribunale di Catania.
E' del pari incontestata la verificazione del sinistro al natante cagionato dalla rottura della cima, come riferito dai testi escussi in prime cure i quali hanno riferito che, a seguito delle condizioni avverse che colpirono il porto di nella notte tra il 3 ed il 4 Controparte_1
gennaio 2018, l'imbarcazione per cui è lite ha riportato significativi danni allo scafo, quantificati dal c.t.u. incaricato dall'Ufficio in complessivi Euro 51.586,50, non essendo più saldamente ancorato al pontile a seguito della rottura dell'ormeggio.
pagina 7 di 15 La questione di fatto che occorre dirimere concerne l'accertamento della causa che ha condotto alla rottura della cima: l'espletata c.t.u. ha riferito sul punto, alle pagine 30 e 31 dell'elaborato peritale, che “3. La fune era ben dimensionata per il carico che avrebbe dovuto sopportare.
4. Il pontile era ben dimensionato e difatti non ha mostrato cedimenti.
5. Il posto barca, tra tutti quelli della darsena, era il più soggetto alle azioni del vento e del mare
provenienti da Nord.
6. Il cedimento è avvenuto certamente a trazione;
non si può però escludere che un'abrasione da sfregamento sulla bitta, eventualmente generata da un cattivo ormeggio, abbia concausato la rottura della cima. 7. È comunque probabile che il cedimento
sia avvenuto in corrispondenza della bitta, dove normalmente si concentrano le tensioni massime.
8. Essendo la cima ben dimensionata per l'ormeggio, una concausa che abbia portato al cedimento è necessaria. Oltre all'ipotesi di danneggiamento da sfregamento, altre possibilità avrebbero potuto essere un cattivo stato della cima o sua vetustà o un difetto di fabbricazione della stessa o ancora un errore di ormeggio che abbia portato al sovraccarico di una cima rispetto alle altre.
9. Effetti di lieve risonanza, riportati nella certificazione di
Oceani S.r.l.s., hanno potuto essere ulteriore concausa di un incremento di stress indotto
sulle cime di ormeggio. 10. Con i dati in possesso a questo CTU non è però possibile risalire con certezza a quale sia stata la concausa determinante (o quali siano state le concause) che abbia provocato il sinistro”.
Queste le risultanze della c.t.u., l'unico dato certo è che la cima si sia rotta a causa della trazione, avendo poi il perito dell'Ufficio desunto, stante l'idoneità della cima utilizzata per la stazza del natante a sopportarne il carico, l'esistenza di altra od altre concause che ne abbiano agevolato il taglio che non è stato però possibile individuare attesa la scarsità di indizi a tal riguardo ed il fatto che, come riferito dallo stesso perito a pagina 28 dell'elaborato peritale, “Non è disponibile la cima in oggetto poiché portata a rifiuto. Esistono solo due foto in atti, entrambe di uno solo dei due capi della cima. Dell'altro capo non si ha alcuna documentazione fotografica. Dalle foto in atti non è possibile localizzare il punto di rottura della cima. Dalle foto in atti non è possibile effettuare alcuna valutazione sullo stato di
pagina 8 di 15 conservazione della cima. Non è nota la vetustà della cima. Di conseguenza le modalità di rottura sono di complessa valutazione”: occorre pertanto applicare la regola sull'onere della prova in ambito contrattuale tenendo presente che al creditore della prestazione di ormeggio basta provare il titolo ed allegare l'inadempimento della controparte foriero di insorgenza del danno, gravando sul debitore della prestazione di ormeggio, vale a dire sulla Controparte_1
, l'onere della prova che l'inadempimento è stato causato da
[...] CP_1
impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa non imputabile.
La Corte non si persuade sulla base di quali risultanze di fatto il Tribunale sia giunto alla conclusione per cui “fosse uso dell'imbarcazione allocare le cime al di fuori del passacavo tanto da avere prodotto l'usura della falchetta creandovi un evidente avvallamento” quando poco prima aveva rilevato che “al momento del verificarsi del sinistro fossero già stati riparati i danni alla falchetta sopra il mascone di sinistra ed al fasciame denunciati con la mail del 09.03.2017, essendo stata la barca riparata dopo pochi giorni come risulta dalla documentazione fotografica allegata e dalla certificazione dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza ..”, non ritenendosi a tal uopo dirimente il corredo fotografico citato dal Tribunale
a pagina 6 della sentenza che non dimostra alcuna negligenza imputabile alla società appellante circa la allocazione delle cime.
Assodato che, come asserito dal Tribunale, “qualora il contratto di ormeggio abbia il contenuto minimale di un contratto per l'utilizzazione del posto barca con esclusione di ogni obbligo di custodia, la responsabilità del gestore sussiste egualmente quando il danneggiamento dell'imbarcazione sia dipeso dalla inidoneità delle strutture portuali a svolgere la funzione di riparo da venti e burrasche, ovvero quando, a causa di un vizio di
realizzazione o di manutenzione dell'opera portuale, quest'ultima abbia ceduto sotto la forza del mare o del vento. Infatti, ai sensi dell'art. 1578 c.c., il gestore, nella sua qualità di locatore, ha l'obbligo di consegnare e di mantenere le strutture portuali concesse in
godimento in stato idoneo a servire all'uso convenuto e, per l'effetto, è responsabile dei danni patiti dal proprietario del natante, in qualità di conduttore, in conseguenza dei vizi della cosa
pagina 9 di 15 locata (Cfr. Cass. 10484/2004). Or nella fattispecie in esame è incontestato come la cima
Co d'ormeggio ceduta, che ha dato causa al sinistro, fosse stata fornita dalla Marina Riposto la quale per espressa previsione contrattuale si impegnava a fornire pure l'assistenza all'ormeggio (v. art. 1 contratto)”, considerato viepiù che la cima si è rotta a seguito della trazione esasperata dalle avverse condizioni climatiche presenti al momento del sinistro,
grava sul debitore della prestazione di ormeggio dimostrare che la rottura della cima sia dipesa da impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, circostanza non concretizzatasi nella presente fattispecie non avendo la
[...]
ad esempio escluso che la fune, anche se ben dimensionata Controparte_1
rispetto al carico del natante, fosse caratterizzata da un cattivo stato o da vetustà o da un difetto di fabbricazione della stessa od, ancora, che vi sia stato un errore di ormeggio che abbia portato al sovraccarico di una cima rispetto alle altre;
senza il bisogno di scomodare il principio della vicinanza della prova la cui applicazione è stata sollecitata dalla parte danneggiata, la società appellata che allora gestiva il porto in definitiva non ha dato la prova liberatoria che grava su di essa quale parte debitrice della prestazione di ormeggio, il che implica che essa vada riconosciuta responsabile per i danni causati al natante a seguito del reiterato sbattimento sulla banchina del porto, come accertati in sede di perizia di Ufficio, per complessivi Euro 51.586,50, oltre interessi legali sulla predetta somma annualmente rivalutata a far data dal 4 gennaio 2018 – data di verificazione del sinistro - sino al soddisfo.
La reiezione della domanda di risarcimento del danno disposta dal Tribunale va al contrario confermata nella parte in cui ha denegato il lucro cessante quantificato dalla società appellante in Euro 40.000,00 e motivato dal fatto che, a seguito dei danni occorsi allo scafo,
essa aveva dovuto rinunciare alle prenotazioni commissionatele dai tour operator con cui negoziava le gite per i clienti: a parte la mancata contestazione sul ridotto consumo di carburante evidenziato dalla difesa della e l'omessa Controparte_1
prova di eventuali disdette ricevute a causa della indisponibilità del caicco che la parte appellante non ha fornito, basta vedere l'ammontare degli utili dichiarati dalla Parte_1
pagina 10 di 15 in liquidazione nel bilancio di esercizio afferente l'anno 2016 (per reperire il quale si veda il doc. n. 4 allegato alla prima memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte
[...]
, pari ad Euro 81,00, per rendersi conto della stravaganza ed Parte_1
infondatezza della relativa richiesta.
Da respingere al contrario si palesa il terzo profilo di doglianza prospettato dalla difesa di parte appellante la quale deve essere tenuta a pagare alla Controparte_1
le somme oggetto della riconvenzionale azionata in primo grado a titolo di canoni
[...]
di ormeggio e di oneri di cantiere per il lavori espletati a beneficio delle imbarcazioni Smania
3, sigla e numero 2NA808-D, ed Alma I, targata VG4591D: il fatto che agli atti risulti un'unica scrittura privata concernente la sola imbarcazione Alma I, targata VG4591D, mentre nulla vi sia di scritto con riguardo al secondo natante, è circostanza irrilevante, atteso che non
è contestata l'esistenza di un altro contratto di ormeggio intercorso tra le parti di causa avente ad oggetto il secondo natante nonché l'espletamento dei relativi servizi, così come è circostanza irrilevante che la barca Smania 3 sia stata portata nell'aprile del 2018 presso un diverso porto in Siracusa, non avendo la società attrice dato prova dell'effettuazione di alcun recesso tale da avere evitato la tacita riconduzione del rapporto sino al maggio 2019.
Confermato ad opera dei testi e sentiti all'udienza del 23 aprile Tes_2 Testimone_3
2021, l'espletamento ad opera della società appellata dei servizi di ormeggio e di cantiere indicati nelle fatture azionate e considerati i due piani di rientro sottoscritti dal legale rappresentante della a riconoscimento della stragrande Parte_1
maggioranza delle prestazioni ricevute, va confermata la condanna della Parte_1
, come disposta dal Tribunale in primo grado, al pagamento della somma di Euro
[...]
37.266,00, oltre interessi di mora ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2002 ed, in accoglimento dell'eccezione della parte appellata, va disposta la compensazione tra l'importo del risarcimento del danno da riconoscere alla con quanto da Parte_1
quest'ultima dovuto a titolo di servizi di ormeggio e di cantiere per l'importo sopra indicato.
pagina 11 di 15 L'esito della lite tra le parti contraenti, come sopra accertato, impone alla Corte il vaglio della domanda di manleva azionata dalla , giusta polizze Controparte_1
assicurative versate in atti, avverso la Compagnia la quale ha contestato la CP_3
sussistenza della operatività del contratto avuto riguardo alle condizioni particolari di polizza per la quale “Restano comunque esclusi i danni da incendio, da furto, nonché i danni verificatosi in conseguenza di eventi meteo-marini con caratteristica di avvenimento straordinario, come da rilevazione delle competenti Autorità, indipendentemente da quanto previsto dalla domanda di assegnazione del posto di ormeggio o dal contratto di presa in
consegna sottoscritto tra la spettabile Assicurata ed il suo cliente. In ogni caso, sono sempre esclusi i danni alle imbarcazioni in conseguenza dell'azione del vento oltre Forza SEI della scala di Beaufort e/o oltre Forza CINQUE del mare, come da rilevazione delle Autorità
competenti. Infine sono esclusi i danni alle cose e/o alle imbarcazioni dovuti a: - omessa manutenzione degli impianti e dell'attrezzature per l'ormeggio delle imbarcazioni”.
Ad avviso della Corte non si è verificata nel caso in esame alcuna delle condizioni che, sulla base delle previsioni contenute nelle condizioni generali di polizza, ostino alla operatività
della garanzia invocata dalla parte assicurata, e ciò avuto riguardo alle risultanze della c.t.u. la quale ha chiarito che “È opportuno precisare che essendo l'evento accaduto in acque protette (all'interno della darsena), non è possibile effettuare deduzioni sull'altezza d'onda conseguente al vento. In generale, onda e corrente all'interno della Marina di Riposto dovevano essere di lieve entità...”, che, al momento della rottura della cima, “...si può affermare che la forza del vento espressa in scala Beaufort fosse al massimo pari a forza 5
(vento teso)...”, e che, in relazione alla presunta eccezionalità delle condizioni meteo al momento del sinistro, “...il dato di vento riscontrato nella data del sinistro, era certamente un vento tra i più violenti dello storico decennale, ma comunque senza un carattere di unicità, tanto che l'anno prima era stato superato e altre volte avvicinato...”: entrambe le condizioni di inoperatività della garanzia invocate dalla Compagnia di Assicurazioni chiamata in causa, ovvero danni verificatisi in conseguenza di eventi meteo-marini con caratteristiche di pagina 12 di 15 avvenimento straordinario e danni alle imbarcazioni in conseguenza dell'azione del vento oltre Forza Sei della scala di Beaufort e/o Forza Cinque del mare, non hanno trovato riscontro nella c.t.u., con ogni conseguenza in merito all'accoglimento della domanda di manleva, senza sottacere infine, quanto alla terza condizione di inoperatività della garanzia data dalla
“omessa manutenzione degli impianti e dell'attrezzature per l'ormeggio delle imbarcazioni”, come l'incertezza della causa che abbia condotto alla recisione della fune non possa condurre l'interprete alla soluzione auspicata dalla Compagnia terza chiamata. in definitiva sarà tenuta a ristorare la , CP_3 Controparte_1
nei limiti del contratto e previa decurtazione della franchigia e dello scoperto, della differenza tra l'importo del risarcimento del danno riconosciuto alla e Parte_1
quanto da quest'ultima dovuto a titolo di servizi di ormeggio e di cantiere alla
[...]
. Controparte_1
Quanto infine alla regolamentazione delle spese di lite, la reciproca soccombenza tra la società appellante e la comporta la compensazione Controparte_1
delle spese di lite in ragione di un terzo e la condanna di quest'ultima alla refusione di esse in favore della appellante per entrambi i gradi di giudizio nella Parte_1
rimanente parte dei due terzi, mentre la Compagnia di Assicurazioni dovrà ristorare le spese sostenute dalla stante la soccombenza nei confronti Controparte_1
di quest'ultima, al pari delle spese di c.t.u. espletata in primo grado, il tutto avuto riguardo ai parametri medi delle cause di valore che va da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00; le spese richieste dalla società odierna appellante per il presente giudizio vanno distratte in favore dell'avv. Anna Simona Rizzo in quanto dichiaratosi anticipatario per tale grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1495/2023 R.G., così dispone;
pagina 13 di 15 1. In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2994/2023, pubblicata in data 12 luglio
2023, condanna la al risarcimento del danno Controparte_1
in favore della , danno liquidato in Euro 51.586,50, oltre Parte_1
interessi legali sulla predetta somma annualmente rivalutata a far data dal 4 gennaio
2018 sino al soddisfo;
2. Dichiara la compensazione tra l'importo spettante alla , Parte_1
come sopra quantificato, e quanto quest'ultima è stata condannata a pagare alla
[...]
a seguito dell'adozione della sentenza del Tribunale Controparte_1
di Catania n. 2994/2023, pubblicata in data 12 luglio 2023, pari ad Euro 37.266,00, oltre interessi di mora ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
3. Compensate le spese di lite in ragione di un terzo, condanna la Controparte_1
al pagamento in favore dell'appellante in liquidazione
[...] Parte_1
delle spese processuali del primo grado e del presente grado di giudizio nella rimanente parte dei due terzi, spese che si liquidano in tale misura: quanto al primo grado, in Euro
99,50 per esborsi e in Euro 3.384,70 per compensi di avvocato (di cui euro 612,70 per la fase di studio, euro 518,00 per la fase introduttiva, euro 1.120,00 per la fase istruttoria ed euro 1.134,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, e quanto al presente grado in Euro 759,00 per esborsi ed Euro 3.872,70 per compenso di avvocato (di cui euro 756,35 per la fase di studio, euro 614,00 per la fase introduttiva, euro 1.228,35 per la fase di trattazione ed euro 1.274,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
4. Dispone la distrazione delle somme liquidate a titolo di spese processuali del grado di appello in favore del difensore dell'appellante , Parte_1
dichiaratosi antistatario, avv. Anna Simona Rizzo;
pagina 14 di 15 5. Pone definitivamente e per intero le spese della c.t.u., nella misura già liquidata, a carico della;
Controparte_1
6. Dichiara la tenuta a manlevare, nei limiti di polizza, la CP_3 [...]
da ogni conseguenza pregiudizievole scaturente dalla presente Controparte_1
sentenza come indicata ai precedenti punti;
7. Condanna la al pagamento in favore della di CP_3 CP_1 CP_1
delle spese processuali del primo grado e del presente grado di giudizio che
[...]
si liquidano: quanto al primo grado, in Euro 5.077,00 per compensi di avvocato (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a.
come per legge, e quanto al presente grado in Euro 5.809,00 per compenso di avvocato
(di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro
1.843,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi,
c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il
3 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1495/2023
PROMOSSA DA
(P.I./C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore , elettivamente domiciliata in Catania, Via Francesco Crispi n. Parte_2
242, presso lo studio dell'avv. Anna Simona Rizzo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante dott. rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. CP_2
Giovanni Barbera con domicilio digitale
APPELLATA
E CONTRO
(P.I. in persona del procuratore, dott. CP_3 P.IVA_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Catania, Corso Italia, 244
APPELLATA
pagina 1 di 15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 aprile 2019 la Parte_1
, premesso di essere proprietaria di due imbarcazioni denominate la prima
[...]
Smania 3, sigla e numero 2NA808-D, e la seconda targata VG4591D, ha citato in CP_5
giudizio innanzi al Tribunale di Catania la , nel cui Controparte_1
porto tali due imbarcazioni sono state ormeggiate sino al 2018, chiedendone il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'occorso che aveva interessato l'imbarcazione I targata Pt_1
VG4591D nella notte tra il 3 e il 4 gennaio 2018 allorché il natante era rimasto danneggiato a causa della rottura dell'ormeggio obbligato di prora, in dotazione alla società convenuta, ormeggio che si era rilevato non idoneo ad assicurare la stabilità del natante al pontile cui era stato ancorato: costituita in mora sia la che la Controparte_1
Compagnia di Assicurazione di quest'ultima quale garante per la responsabilità CP_3
civile, per essere la responsabile per l'accaduto quale Controparte_1
ormeggiatore depositario, la ha quantificato i danni subiti Parte_1
dall'imbarcazione I, come da stima commissionata al perito navale ing. Pt_1 [...]
in Euro 59.230,00 oltre I.V.A. al 20%, per il complessivo importo di Euro Per_1
79.260,60, nonché il danno da lucro cessante subito per il fatto di non avere potuto dare corso a tutte le prenotazioni dei tour operator con cui cooperava a causa dell'indisponibilità dell'imbarcazione in quanto danneggiata, per il complessivo ulteriore importo di Euro
40.000,00.
A fondamento della pretesa risarcitoria la società armatrice ha affermato la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1176 c.c. della Controparte_1
ormeggiatore per i danni subiti dalla propria imbarcazione a causa del cedimento della cima d'ormeggio di sinistra a prua, in dotazione della società convenuta, giusta contratto di ormeggio intercorso tra le parti sussumibile nella figura negoziale della locazione ove non fosse stato previsto l'obbligo di custodia o del contratto di deposito ove tale obbligo fosse stato divisato tra i contraenti.
pagina 2 di 15 Si è costituita in giudizio la convenuta contestando il Controparte_1
merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto della domanda attorea: a fondamento delle proprie difese la società convenuta ha dedotto che la cima d'ormeggio per assicurare l'imbarcazione Alma I, targata VG4591D, era pienamente idonea per tenacia, lunghezza, sezione e caratteristiche tecniche, al lavoro ed al carico che era chiamata a sostenere;
che la predetta cima non si era strappata a causa della trazione ma era stata recisa dai bordi taglienti delle tavole spezzate e danneggiate della murata di prua del caicco che risultava, al momento del sinistro, priva della falchetta all'altezza del mascone sinistro, della bitta e dei dispositivi che dovevano consentire il fluido scorrimento della cima a seguito del moto del natante o quanto meno la diminuzione dell'attrito tra il punto di fissaggio a bordo e il corpo morto sommerso;
che aveva già segnalato, con email del marzo 2017, il cattivo stato dell'imbarcazione senza che si fosse provveduto alle necessarie riparazioni delle parti del natante che poi avevano comportato lo sfregamento della cima facilitando la rottura di essa a causa delle cattive condizioni meteo avutesi nella notte tra il 3 ed il 4 gennaio 2018; che la stessa relazione resa dal proprio personale subacqueo intervenuto per recuperare la cima aveva confermato come il taglio sulla corda non fosse riconducibile ad uno strappo bensì ad una frattura di tipo meccanico (taglio da coltello, occhio di cubia, punto di grip in barca); che, ad ogni buon conto, i danni richiesti dalla società attrice non erano dovuti sia in quanto spropositati sia in quanto non adeguatamente provati, avuto viepiù riguardo al cattivo stato in cui versava l'imbarcazione al momento del sinistro nonché alle pochissime uscite effettuate dall negli anni precedenti, come si poteva evincere dai bassi consumi di carburante CP_5
certificati dalla società proprietaria del natante.
La ha poi, in via riconvenzionale, chiesto la condanna Controparte_1
della società attrice al pagamento della somma di Euro 37.266,00, oltre interessi di mora ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2002, per il mancato pagamento di fatture inevase in relazione sia al servizio di ormeggio sia ai servizi di cantiere per opere svolte in favore delle imbarcazioni di proprietà della , instando altresì per la chiamata Parte_1
pagina 3 di 15 in causa della Compagnia di Assicurazioni al fine di essere da Controparte_6
quest'ultima manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole, giusta polizza versata in atti,
“fino alla misura della estinzione, per compensazione, del proprio credito con il correlativo debito nei confronti dell'attrice principale”.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata invocando le ipotesi di esclusione CP_3
previste dalla polizza per la responsabilità civile contratta con la Controparte_1
in quanto i danni di cui veniva invocato il ristoro erano derivati da un evento
[...]
meteo-marino con caratteristica di avvenimento straordinario e dall'azione del vento oltre
Forza Sei della scala di Beaufort e/o dall'azione del mare oltre Forza Cinque;
la Compagnia ha poi contestato sia l'an debeatur sia il quantum debeatur ritenendo la pretesa restitutoria del tutto sfornita di fondamento alcuno.
Radicatosi il contraddittorio, sono stati sentiti i testi indicati dalle parti ed è stata espletata c.t.u. volta alla descrizione delle dimensioni e delle caratteristiche della cima d'ormeggio fissata al corpo morto di sinistra dell'imbarcazione Caicco Alma I ed all'accertamento della sua idoneità rispetto al tipo di imbarcazione, alla determinazione delle cause del cedimento della cima ed in particolare alla verifica del se il cedimento fosse da ricondurre ad un taglio conseguente allo sfregamento della cima con una parte della murata dell'imbarcazione o con una parte sopra coperta od, ancora, al sottodimensionamento della cima rispetto a quanto previsto nel caso di utilizzo per l'ormeggio del tipo di imbarcazione di cui trattasi, alla descrizione della porzione di cima riportata a galla nonché infine volta alla quantificazione dei danni riportati dall'imbarcazione Caicco Alma I a causa del sinistro.
Indi la causa è stata definita dal Tribunale di Catania con la sentenza n. 2994 del 2023,
pubblicata in data 12 luglio 2023, con la quale è stata disattesa la domanda di risarcimento del danno promossa dalla società attrice ed, in accoglimento Parte_1
della domanda riconvenzionale della convenuta, è stata disposta la condanna della predetta parte attrice al pagamento della somma di Euro 37.266,00, oltre interessi di mora ai sensi del
Decreto Legislativo n. 231/2002, per i servizi di ormeggio e di cantiere di cui avevano pagina 4 di 15 beneficiato le due imbarcazioni di proprietà della : il Tribunale Parte_1
di Catania ha rigettato la domanda attorea sull'assunto che “...non essendo stata adeguatamente risolutiva la consulenza espletata, ai fini del decidere si dovrà tener conto dell'onere probatorio a carico di ciascuna parte, essendo onere del danneggiato che lamenti di aver subito un danno dal bene locato quello di provare che il danno subito sia conseguente
ad un difetto e/o vizio del bene locato mentre compete al convenuto provare di aver diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni e/o la sussistenza di fatti estranei alla sua sfera di azione o di dominio che ne hanno impedito l'adempimento. In merito, v'è inoltre
da osservare come non si siano rilevate significative le testimonianze rese dai testi escussi.
Ne consegue che, in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, risulta da rigettare la domanda risarcitoria proposta dall'attrice essendo stata, comunque, acclarata l'idoneità della cima fornita dalla convenuta rispetto al carico del natante nonché
l'idoneità dello stesso pontile - diversamente da quanto allegato dall' Inoltre, Parte_1
essendo stato il cedimento certamente dovuto ad una concausa esterna si può ragionevolmente ritenere anche alla luce del principio “del più probabile che non” (v. Cass.
n. 13872/2020 e Cass. 26304/2021) che tale concausa sia stato proprio lo sfregamento della cima all'altezza della falchetta del caicco (v. produzione fotografica di entrambe le parti) essendo evidentemente uso dell'imbarcazione allocare le cime al di fuori dei passacavi e senza rispettare la normativa di riferimento circa la sicurezza degli ormeggi.”.
Avverso la sentenza n. 2994 del 2023 emessa dal Tribunale di Catania ha interposto appello la facendo valere tre profili di doglianza. Parte_1
Con il primo motivo di doglianza la società appellante ha censurato il deciso nella parte in cui aveva travisato le prove acquisite in corso di causa nonché le risultanze della c.t.u. espletata, avendo erroneamente affermato che “fosse uso dell'imbarcazione allocare le cime al di fuori del passacavo tanto da avere prodotto l'usura della falchetta creandovi un evidente avvallamento” e che la causa del cedimento della cima fosse da ascrivere nello
“sfregamento della cima all'altezza della falchetta del Caicco”: la parte appellante ha pagina 5 di 15 evidenziato come la c.t.u. espletata in prime cure avesse acclarato che “il cedimento della cima è avvenuto certamente a trazione”, salvo poi individuare una serie di concause che potevano avere comportato il cedimento della cima e concludere di non essere in grado di spiegare come effettivamente si fosse pervenuti alla recisione della fune.
Con il secondo motivo di doglianza la parte appellante ha criticato il malgoverno che il decidente in prime cure avrebbe fatto della regola in materia di onere della prova sostenendo che, anche a volere ritenere, come sostenuto dal c.t.u., che la cima utilizzata per ancorare il
Caicco poi danneggiato fosse idonea avuto riguardo allo stazza del natante, il Tribunale avrebbe dovuto, in applicazione del criterio della vicinanza della prova, addossare l'onere della prova a carico della convenuta che gestiva il Controparte_1
posto barca ed organizzava il servizio di ormeggio tramite le cime in dotazione, dovendo viepiù desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. dal fatto che la società convenuta, al fine di andare esente da responsabilità, aveva mandato al rifiuto la parte di cima spezzata, finita sul fondale, anziché custodirla e metterla a disposizione per l'incipienda controversia.
Con il terzo motivo di impugnazione la società appellante ha censurato l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata contra se ad opera della Controparte_1
criticando la condanna a proprio carico al pagamento degli importi di cui alle fatture
[...]
azionate vuoi per il fatto che quest'ultima società non aveva prodotto alcun contratto di ormeggio concernente le due imbarcazioni di proprietà, vuoi per il fatto che alle fatture prodotte in atti, riportanti periodi di ormeggio asseritamente protrattisi sino al maggio 2019, non poteva riconoscersi valenza probatoria alcuna considerato che, per una delle due imbarcazioni, vale a dire per la Smania 3, sigla e numero 2NA808-D, era emerso a seguito della deposizione del teste che il predetto natante aveva lasciato il porto di Testimone_1
nell'aprile del 2018 per approdare in altro scalo a Siracusa, vuoi infine per Controparte_1
il fatto che, non essendo dovuto alcun corrispettivo per l'ormeggio la Smania 3, sigla e numero 2NA808-D nel periodo maggio 2018 – maggio 2019, non era emersa prova certa pagina 6 di 15 circa l'esatto ammontare del credito invocato per i servizi di ormeggio e di cantiere oggetto delle fatture.
Si sono costituite nel giudizio di appello sia la che la Controparte_1
instando per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza Controparte_7
di primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, la Corte ha, con ordinanza del 26 aprile 2024, accolto l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante l'asserita manifesta fondatezza dei primi due motivi di appello;
indi la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 marzo 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa parzialmente fondato l'appello azionato dalla
[...]
per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
E' provata tra le parti di causa l'esistenza del contratto di ormeggio avente ad oggetto l'imbarcazione Alma I targata VG4591D che è stata interessata, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio 2018, da un sinistro dovuto alla rottura della cima che ancorava il natante al porticciolo gestito dalla società convenuta : il titolo Controparte_1 Controparte_1
fatto valere dalla parte appellante al fine di ottenere il risarcimento del danno concerne la responsabilità contrattuale della società convenuta, da sussumere nella fattispecie della locazione e non nel deposito attesa l'esclusione dell'obbligo di custodia prevista dagli artt. 2
e 8 del testo negoziale datato 9 novembre 2017 (si veda il doc. n. 5 fascicolo società appellante), come correttamente evidenziato dal Tribunale di Catania.
E' del pari incontestata la verificazione del sinistro al natante cagionato dalla rottura della cima, come riferito dai testi escussi in prime cure i quali hanno riferito che, a seguito delle condizioni avverse che colpirono il porto di nella notte tra il 3 ed il 4 Controparte_1
gennaio 2018, l'imbarcazione per cui è lite ha riportato significativi danni allo scafo, quantificati dal c.t.u. incaricato dall'Ufficio in complessivi Euro 51.586,50, non essendo più saldamente ancorato al pontile a seguito della rottura dell'ormeggio.
pagina 7 di 15 La questione di fatto che occorre dirimere concerne l'accertamento della causa che ha condotto alla rottura della cima: l'espletata c.t.u. ha riferito sul punto, alle pagine 30 e 31 dell'elaborato peritale, che “3. La fune era ben dimensionata per il carico che avrebbe dovuto sopportare.
4. Il pontile era ben dimensionato e difatti non ha mostrato cedimenti.
5. Il posto barca, tra tutti quelli della darsena, era il più soggetto alle azioni del vento e del mare
provenienti da Nord.
6. Il cedimento è avvenuto certamente a trazione;
non si può però escludere che un'abrasione da sfregamento sulla bitta, eventualmente generata da un cattivo ormeggio, abbia concausato la rottura della cima. 7. È comunque probabile che il cedimento
sia avvenuto in corrispondenza della bitta, dove normalmente si concentrano le tensioni massime.
8. Essendo la cima ben dimensionata per l'ormeggio, una concausa che abbia portato al cedimento è necessaria. Oltre all'ipotesi di danneggiamento da sfregamento, altre possibilità avrebbero potuto essere un cattivo stato della cima o sua vetustà o un difetto di fabbricazione della stessa o ancora un errore di ormeggio che abbia portato al sovraccarico di una cima rispetto alle altre.
9. Effetti di lieve risonanza, riportati nella certificazione di
Oceani S.r.l.s., hanno potuto essere ulteriore concausa di un incremento di stress indotto
sulle cime di ormeggio. 10. Con i dati in possesso a questo CTU non è però possibile risalire con certezza a quale sia stata la concausa determinante (o quali siano state le concause) che abbia provocato il sinistro”.
Queste le risultanze della c.t.u., l'unico dato certo è che la cima si sia rotta a causa della trazione, avendo poi il perito dell'Ufficio desunto, stante l'idoneità della cima utilizzata per la stazza del natante a sopportarne il carico, l'esistenza di altra od altre concause che ne abbiano agevolato il taglio che non è stato però possibile individuare attesa la scarsità di indizi a tal riguardo ed il fatto che, come riferito dallo stesso perito a pagina 28 dell'elaborato peritale, “Non è disponibile la cima in oggetto poiché portata a rifiuto. Esistono solo due foto in atti, entrambe di uno solo dei due capi della cima. Dell'altro capo non si ha alcuna documentazione fotografica. Dalle foto in atti non è possibile localizzare il punto di rottura della cima. Dalle foto in atti non è possibile effettuare alcuna valutazione sullo stato di
pagina 8 di 15 conservazione della cima. Non è nota la vetustà della cima. Di conseguenza le modalità di rottura sono di complessa valutazione”: occorre pertanto applicare la regola sull'onere della prova in ambito contrattuale tenendo presente che al creditore della prestazione di ormeggio basta provare il titolo ed allegare l'inadempimento della controparte foriero di insorgenza del danno, gravando sul debitore della prestazione di ormeggio, vale a dire sulla Controparte_1
, l'onere della prova che l'inadempimento è stato causato da
[...] CP_1
impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa non imputabile.
La Corte non si persuade sulla base di quali risultanze di fatto il Tribunale sia giunto alla conclusione per cui “fosse uso dell'imbarcazione allocare le cime al di fuori del passacavo tanto da avere prodotto l'usura della falchetta creandovi un evidente avvallamento” quando poco prima aveva rilevato che “al momento del verificarsi del sinistro fossero già stati riparati i danni alla falchetta sopra il mascone di sinistra ed al fasciame denunciati con la mail del 09.03.2017, essendo stata la barca riparata dopo pochi giorni come risulta dalla documentazione fotografica allegata e dalla certificazione dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza ..”, non ritenendosi a tal uopo dirimente il corredo fotografico citato dal Tribunale
a pagina 6 della sentenza che non dimostra alcuna negligenza imputabile alla società appellante circa la allocazione delle cime.
Assodato che, come asserito dal Tribunale, “qualora il contratto di ormeggio abbia il contenuto minimale di un contratto per l'utilizzazione del posto barca con esclusione di ogni obbligo di custodia, la responsabilità del gestore sussiste egualmente quando il danneggiamento dell'imbarcazione sia dipeso dalla inidoneità delle strutture portuali a svolgere la funzione di riparo da venti e burrasche, ovvero quando, a causa di un vizio di
realizzazione o di manutenzione dell'opera portuale, quest'ultima abbia ceduto sotto la forza del mare o del vento. Infatti, ai sensi dell'art. 1578 c.c., il gestore, nella sua qualità di locatore, ha l'obbligo di consegnare e di mantenere le strutture portuali concesse in
godimento in stato idoneo a servire all'uso convenuto e, per l'effetto, è responsabile dei danni patiti dal proprietario del natante, in qualità di conduttore, in conseguenza dei vizi della cosa
pagina 9 di 15 locata (Cfr. Cass. 10484/2004). Or nella fattispecie in esame è incontestato come la cima
Co d'ormeggio ceduta, che ha dato causa al sinistro, fosse stata fornita dalla Marina Riposto la quale per espressa previsione contrattuale si impegnava a fornire pure l'assistenza all'ormeggio (v. art. 1 contratto)”, considerato viepiù che la cima si è rotta a seguito della trazione esasperata dalle avverse condizioni climatiche presenti al momento del sinistro,
grava sul debitore della prestazione di ormeggio dimostrare che la rottura della cima sia dipesa da impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, circostanza non concretizzatasi nella presente fattispecie non avendo la
[...]
ad esempio escluso che la fune, anche se ben dimensionata Controparte_1
rispetto al carico del natante, fosse caratterizzata da un cattivo stato o da vetustà o da un difetto di fabbricazione della stessa od, ancora, che vi sia stato un errore di ormeggio che abbia portato al sovraccarico di una cima rispetto alle altre;
senza il bisogno di scomodare il principio della vicinanza della prova la cui applicazione è stata sollecitata dalla parte danneggiata, la società appellata che allora gestiva il porto in definitiva non ha dato la prova liberatoria che grava su di essa quale parte debitrice della prestazione di ormeggio, il che implica che essa vada riconosciuta responsabile per i danni causati al natante a seguito del reiterato sbattimento sulla banchina del porto, come accertati in sede di perizia di Ufficio, per complessivi Euro 51.586,50, oltre interessi legali sulla predetta somma annualmente rivalutata a far data dal 4 gennaio 2018 – data di verificazione del sinistro - sino al soddisfo.
La reiezione della domanda di risarcimento del danno disposta dal Tribunale va al contrario confermata nella parte in cui ha denegato il lucro cessante quantificato dalla società appellante in Euro 40.000,00 e motivato dal fatto che, a seguito dei danni occorsi allo scafo,
essa aveva dovuto rinunciare alle prenotazioni commissionatele dai tour operator con cui negoziava le gite per i clienti: a parte la mancata contestazione sul ridotto consumo di carburante evidenziato dalla difesa della e l'omessa Controparte_1
prova di eventuali disdette ricevute a causa della indisponibilità del caicco che la parte appellante non ha fornito, basta vedere l'ammontare degli utili dichiarati dalla Parte_1
pagina 10 di 15 in liquidazione nel bilancio di esercizio afferente l'anno 2016 (per reperire il quale si veda il doc. n. 4 allegato alla prima memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte
[...]
, pari ad Euro 81,00, per rendersi conto della stravaganza ed Parte_1
infondatezza della relativa richiesta.
Da respingere al contrario si palesa il terzo profilo di doglianza prospettato dalla difesa di parte appellante la quale deve essere tenuta a pagare alla Controparte_1
le somme oggetto della riconvenzionale azionata in primo grado a titolo di canoni
[...]
di ormeggio e di oneri di cantiere per il lavori espletati a beneficio delle imbarcazioni Smania
3, sigla e numero 2NA808-D, ed Alma I, targata VG4591D: il fatto che agli atti risulti un'unica scrittura privata concernente la sola imbarcazione Alma I, targata VG4591D, mentre nulla vi sia di scritto con riguardo al secondo natante, è circostanza irrilevante, atteso che non
è contestata l'esistenza di un altro contratto di ormeggio intercorso tra le parti di causa avente ad oggetto il secondo natante nonché l'espletamento dei relativi servizi, così come è circostanza irrilevante che la barca Smania 3 sia stata portata nell'aprile del 2018 presso un diverso porto in Siracusa, non avendo la società attrice dato prova dell'effettuazione di alcun recesso tale da avere evitato la tacita riconduzione del rapporto sino al maggio 2019.
Confermato ad opera dei testi e sentiti all'udienza del 23 aprile Tes_2 Testimone_3
2021, l'espletamento ad opera della società appellata dei servizi di ormeggio e di cantiere indicati nelle fatture azionate e considerati i due piani di rientro sottoscritti dal legale rappresentante della a riconoscimento della stragrande Parte_1
maggioranza delle prestazioni ricevute, va confermata la condanna della Parte_1
, come disposta dal Tribunale in primo grado, al pagamento della somma di Euro
[...]
37.266,00, oltre interessi di mora ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2002 ed, in accoglimento dell'eccezione della parte appellata, va disposta la compensazione tra l'importo del risarcimento del danno da riconoscere alla con quanto da Parte_1
quest'ultima dovuto a titolo di servizi di ormeggio e di cantiere per l'importo sopra indicato.
pagina 11 di 15 L'esito della lite tra le parti contraenti, come sopra accertato, impone alla Corte il vaglio della domanda di manleva azionata dalla , giusta polizze Controparte_1
assicurative versate in atti, avverso la Compagnia la quale ha contestato la CP_3
sussistenza della operatività del contratto avuto riguardo alle condizioni particolari di polizza per la quale “Restano comunque esclusi i danni da incendio, da furto, nonché i danni verificatosi in conseguenza di eventi meteo-marini con caratteristica di avvenimento straordinario, come da rilevazione delle competenti Autorità, indipendentemente da quanto previsto dalla domanda di assegnazione del posto di ormeggio o dal contratto di presa in
consegna sottoscritto tra la spettabile Assicurata ed il suo cliente. In ogni caso, sono sempre esclusi i danni alle imbarcazioni in conseguenza dell'azione del vento oltre Forza SEI della scala di Beaufort e/o oltre Forza CINQUE del mare, come da rilevazione delle Autorità
competenti. Infine sono esclusi i danni alle cose e/o alle imbarcazioni dovuti a: - omessa manutenzione degli impianti e dell'attrezzature per l'ormeggio delle imbarcazioni”.
Ad avviso della Corte non si è verificata nel caso in esame alcuna delle condizioni che, sulla base delle previsioni contenute nelle condizioni generali di polizza, ostino alla operatività
della garanzia invocata dalla parte assicurata, e ciò avuto riguardo alle risultanze della c.t.u. la quale ha chiarito che “È opportuno precisare che essendo l'evento accaduto in acque protette (all'interno della darsena), non è possibile effettuare deduzioni sull'altezza d'onda conseguente al vento. In generale, onda e corrente all'interno della Marina di Riposto dovevano essere di lieve entità...”, che, al momento della rottura della cima, “...si può affermare che la forza del vento espressa in scala Beaufort fosse al massimo pari a forza 5
(vento teso)...”, e che, in relazione alla presunta eccezionalità delle condizioni meteo al momento del sinistro, “...il dato di vento riscontrato nella data del sinistro, era certamente un vento tra i più violenti dello storico decennale, ma comunque senza un carattere di unicità, tanto che l'anno prima era stato superato e altre volte avvicinato...”: entrambe le condizioni di inoperatività della garanzia invocate dalla Compagnia di Assicurazioni chiamata in causa, ovvero danni verificatisi in conseguenza di eventi meteo-marini con caratteristiche di pagina 12 di 15 avvenimento straordinario e danni alle imbarcazioni in conseguenza dell'azione del vento oltre Forza Sei della scala di Beaufort e/o Forza Cinque del mare, non hanno trovato riscontro nella c.t.u., con ogni conseguenza in merito all'accoglimento della domanda di manleva, senza sottacere infine, quanto alla terza condizione di inoperatività della garanzia data dalla
“omessa manutenzione degli impianti e dell'attrezzature per l'ormeggio delle imbarcazioni”, come l'incertezza della causa che abbia condotto alla recisione della fune non possa condurre l'interprete alla soluzione auspicata dalla Compagnia terza chiamata. in definitiva sarà tenuta a ristorare la , CP_3 Controparte_1
nei limiti del contratto e previa decurtazione della franchigia e dello scoperto, della differenza tra l'importo del risarcimento del danno riconosciuto alla e Parte_1
quanto da quest'ultima dovuto a titolo di servizi di ormeggio e di cantiere alla
[...]
. Controparte_1
Quanto infine alla regolamentazione delle spese di lite, la reciproca soccombenza tra la società appellante e la comporta la compensazione Controparte_1
delle spese di lite in ragione di un terzo e la condanna di quest'ultima alla refusione di esse in favore della appellante per entrambi i gradi di giudizio nella Parte_1
rimanente parte dei due terzi, mentre la Compagnia di Assicurazioni dovrà ristorare le spese sostenute dalla stante la soccombenza nei confronti Controparte_1
di quest'ultima, al pari delle spese di c.t.u. espletata in primo grado, il tutto avuto riguardo ai parametri medi delle cause di valore che va da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00; le spese richieste dalla società odierna appellante per il presente giudizio vanno distratte in favore dell'avv. Anna Simona Rizzo in quanto dichiaratosi anticipatario per tale grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1495/2023 R.G., così dispone;
pagina 13 di 15 1. In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2994/2023, pubblicata in data 12 luglio
2023, condanna la al risarcimento del danno Controparte_1
in favore della , danno liquidato in Euro 51.586,50, oltre Parte_1
interessi legali sulla predetta somma annualmente rivalutata a far data dal 4 gennaio
2018 sino al soddisfo;
2. Dichiara la compensazione tra l'importo spettante alla , Parte_1
come sopra quantificato, e quanto quest'ultima è stata condannata a pagare alla
[...]
a seguito dell'adozione della sentenza del Tribunale Controparte_1
di Catania n. 2994/2023, pubblicata in data 12 luglio 2023, pari ad Euro 37.266,00, oltre interessi di mora ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
3. Compensate le spese di lite in ragione di un terzo, condanna la Controparte_1
al pagamento in favore dell'appellante in liquidazione
[...] Parte_1
delle spese processuali del primo grado e del presente grado di giudizio nella rimanente parte dei due terzi, spese che si liquidano in tale misura: quanto al primo grado, in Euro
99,50 per esborsi e in Euro 3.384,70 per compensi di avvocato (di cui euro 612,70 per la fase di studio, euro 518,00 per la fase introduttiva, euro 1.120,00 per la fase istruttoria ed euro 1.134,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, e quanto al presente grado in Euro 759,00 per esborsi ed Euro 3.872,70 per compenso di avvocato (di cui euro 756,35 per la fase di studio, euro 614,00 per la fase introduttiva, euro 1.228,35 per la fase di trattazione ed euro 1.274,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
4. Dispone la distrazione delle somme liquidate a titolo di spese processuali del grado di appello in favore del difensore dell'appellante , Parte_1
dichiaratosi antistatario, avv. Anna Simona Rizzo;
pagina 14 di 15 5. Pone definitivamente e per intero le spese della c.t.u., nella misura già liquidata, a carico della;
Controparte_1
6. Dichiara la tenuta a manlevare, nei limiti di polizza, la CP_3 [...]
da ogni conseguenza pregiudizievole scaturente dalla presente Controparte_1
sentenza come indicata ai precedenti punti;
7. Condanna la al pagamento in favore della di CP_3 CP_1 CP_1
delle spese processuali del primo grado e del presente grado di giudizio che
[...]
si liquidano: quanto al primo grado, in Euro 5.077,00 per compensi di avvocato (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a.
come per legge, e quanto al presente grado in Euro 5.809,00 per compenso di avvocato
(di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro
1.843,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi,
c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il
3 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15