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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO DI M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente.
Dott. C. Zappalà Consigliere rel
Dott. F. Conti Consigliere
Decidendo alla scadenza del termine per il deposito di note fissato per il 25/3/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 213/2023 R.G. vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Merlino;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 919/2022 pubblicata in data 19/10/2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 gennaio 2022 adiva il giudice del lavoro Parte_1
CP_ esponendo: di aver stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la di
FA RO espletando mansioni di pulizia di un soppalco sito nei locali dell'officina; che a seguito CP_ di accertamento ispettivo, l' disconosceva il rapporto di lavoro subordinato instaurato con la predetta IT e dichiarava non valido il periodo contributivo dal 7/11/2018 al 12/11/2018; che con CP_ ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di Messina del 23.04.2021 domandava il riesame della pratica che veniva esitato negativamente.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare nullo il disconoscimento del contratto di lavoro e, per l'effetto, di CP_ ordinare all' di considerare valido il periodo lavorativo in questione ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assicurative.
Con sentenza n. 919/2022, resa in data 19 ottobre 2022, il Tribunale di Barcellona P.G. rigettava il ricorso proposto dal , ritenendo non provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato Pt_1
con la sulla scorta del complessivo compendio probatorio Controparte_4
e in particolare del verbale ispettivo n.2019006141 del 23/11/2020.
Avverso la predetta sentenza interponeva gravame , con ricorso in appello depositato Parte_1
in data 4 aprile 2023.
Censurava la sentenza nel merito evidenziando come il Giudice di primo grado avesse, a torto, rigettato la domanda inoltrata dall'odierno appellante, ritenendo che la prova dell'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato con la potesse evincersi Controparte_4 dagli esiti dell'accertamento ispettivo e in particolare dalle sole dichiarazioni rese dai lavoratori
[...]
e , senza peraltro ammettere la prova orale ritualmente richiesta e Persona_1 Persona_2
ritenuta dal giudice inidonea a dare dimostrazione della natura e delle modalità delle indicazioni impartite dal datore di lavoro e alla soggezione del lavoratore al potere disciplinare di quest'ultimo.
Peraltro, evidenziava come anche la dichiarazione resa da nel verbale ispettivo Persona_1
era stata ritrattata in sede di verbale di sommarie informazioni (ex art. 351 c.p.p.) acquisite in seno a procedimento penale, confermando la presenza in servizio di presso la IT Parte_1 [...]
nei luoghi e tempi in questione. CP_4
Chiedeva, pertanto, l'integrale riforma della sentenza di primo grado, spese vinte per l'intero giudizio. CP_ Si costituiva in appello l' che contestava i motivi di impugnazione proposti dal e insisteva Pt_1
nella conferma della sentenza di primo grado. Rivendicava il favore delle spese.
Istruita mediante escussione testimoniale, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare l'ammissibilità della produzione in sede di appello del verbale di sommarie informazioni ex art.351 c.p.p., trattandosi di mera integrazione di documentazione già presente in atti e come tale volta al completamento di una già delineata pista probatoria.
Va infatti puntualizzato come la produzione tardiva possa essere ammessa, nel rito del lavoro, ove si tratti di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte solo dopo lo spirare dei termini preclusivi (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4080; Cass. 26 gennaio 2004, n. 1369; Cass. 10 maggio 1995,
n. 5068), oppure se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui che, in adeguamento agli sviluppi indotti dal contraddittorio, giustifichino l'ampiamento probatorio (Cass.
23 marzo 2009, n. 6969; Cass. 13 luglio 2009, n. 16337);
Tale rigoroso sistema di preclusioni trova invero un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è funzionale il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova ai sensi di quanto disposto dagli artt 421 e 437 cpc.
Precisa, tuttavia, la Corte di cassazione che i poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (Cass. n. 11847/2009; conformi: Cass.
n. 12002/2002; Cass. n. 17102/2009; Cass. n. 15899/2011) L'acquisizione documentale, dunque, può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova ( così Cass 17/12/2019 n.
33393). La Corte di cassazione puntualizza in altri pronunciamenti che “ i mezzi istruttori, preclusi alle parti, possono essere ammessi d'ufficio, ma suppongono, tuttavia, la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell'integrazione affidata alle prove ufficiose “ ( così Cass 26/9/2019 n. 8381).
Gli stessi limiti operano anche per il recupero ex art 437 comma 2 cpc in appello di documenti tardivamente depositati o non prodotti in primo grado che il giudice può ammettere , anche d'ufficio,
“ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado “ ( così Cass 15/5/2018 n. 11845 ).
Alla stregua dei principi di diritto fin qui evidenziati e che questa Corte condivide pienamente, va dunque ribadita l'ammissibilità della prova documentale del verbale di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. prodotta da in grado di appello, avendo, peraltro, quest'ultimo già Parte_1
con il ricorso introduttivo di primo grado messo in evidenza la contraddittorietà tra le dichiarazioni
CP_ rese da nel corso dell'accertamento ispettivo condotto dall' rispetto a quelle Persona_1 rese successivamente in sede di verbale di sommarie informazioni (ex art. 351 c.p.p.) acquisite in seno a procedimento penale.
Quanto al merito dell'appello, questa Corte ha di fatto già ritenuto fondato il primo motivo riguardante l'ingiustificata mancata ammissione della prova orale che è stata ritenuta rilevante e che ha portato all'audizione di due testi e . Tes_1 Testimone_2
Le altre doglianze riguardano, invece, la valutazione delle risultanze probatorie che, oggi arricchite dagli esiti della prova testimoniale, dimostrerebbero, secondo l'appellante, l'effettività del denunciato rapporto lavorativo.
Si tratta di un rapporto a tempo determinato che si sarebbe svolto dal 7 novembre 2018 al 12 novembre 2018 e avrebbe avuto ad oggetto l' attività di “pulizia e riorganizzazione straordinaria dell'officina” (così nel prodotto contratto di lavoro).
Orbene, la circostanza della presenza in servizio del nel novembre 2018 è stata confermata Pt_1 dai due testimoni i quali hanno confermato di aver visto lavorare il presso l'autocarrozzeria Pt_1
di nel periodo in questione. CP_4
In particolare, il teste ha riferito che in un giorno della settimana di Novembre 2018 si Tes_1 era recato presso l' per un problema alle gomme ed ivi aveva visto il Sig. Controparte_4
in abiti da lavoro che si trovava all'interno dell'officina, ove vi era un soppalco e Parte_1 materiali afferenti all'attività lavorativa come la presenza di pneumatici.
La presenza a lavoro del è parimenti confermata dal teste che, dopo aver Pt_1 Testimone_2 puntualizzato di recarsi due volte ogni settimana presso l'autocarrozzeria di per CP_4
consegnare materiale di verniciatura, ha dichiarato di aver visto nel novembre 2018 Parte_1 in abiti da lavoro sistemare del materiale presso la suddetta autocarrozzeria (“Preciso di recarmi presso l'autocarrozzeria di due volte ogni settimana per consegnare materiale di CP_4
verniciatura e pertanto anche se non posso affermare con certezza le date ho comunque visto nel novembre 2018 il sig. lavorare presso l'autocarrozzeria del . Preciso di averlo visto Pt_1 CP_4 sistemare materiale”).
Vi è poi in atti, oltre il contratto di assunzione del 06.11.2018, il modello Unilav del 06.11.2018, prot. sistema n. 01407770 nonché la busta paga del 20.11.2018. Ma soprattutto vi è la ricevuta di bonifico bancario del 20.11.2018 di €. 198,68 con causale “a saldo busta paga mese di novembre 2018 che costituisce un importante indizio della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra
[...]
e la IT di FA RO. Parte_1
CP_ Quanto alla prova offerta dall' in primo grado, la cui efficacia probatoria è contestata dal , Pt_1
la stessa è costituita dal verbale di accertamento ispettivo che si poggia essenzialmente sulle dichiarazioni rese dai lavoratori e i quali affermavano ai Persona_1 Persona_2 funzionari ispettivi che nel novembre 2018, periodo nel quale sarebbe intercorso il rapporto di lavoro tra il e la IT , lavoravano solo loro insieme al titolare. Pt_1 Controparte_4
Per_ Tuttavia, va rilevato che l' , in sede di verbale di altre sommarie informazioni acquisite in seno CP_ a procedimento penale, correggendo le precedenti dichiarazioni rese ai funzionari ispettivi dell' ha invece affermato che il aveva lavorato presso la IT di nel novembre 2018 Pt_1 CP_4
(“Ricordo solo che quando ho lavorato per la IT individuale denominato Controparte_4 ho lavorato con un operaio che si chiamava che sarà sicuramente ”). Parte_1 Pt_2
La valenza di tale verbale è dunque, ad avviso di questa Corte, modesta rispetto al restante materiale probatorio di segno opposto e sulla scorta del quale può ritenersi accertata l'esistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata fra le parti per il periodo indicato in ricorso.
Inoltre, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di individuazione degli indici tipici della subordinazione, se è vero che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cass. civ. sez. lav. N. 7966/2006), in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione (come quella oggetto di causa), il suddetto elemento può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, senza che rilevi, di per sé, l'assenza di un potere disciplinare, né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo (Cass. civ. sez. lav. n. 23846/2017;
Cass. civ. sez. II n.24561/2013).
Nel caso di mansioni molto semplici e ripetitive, infatti, l'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro mediante una successione di disposizioni e un costante controllo potrebbe non avere occasione di verificarsi perché non vi è necessità per l'imprenditore di impartire direttive di volta in volta diverse e preordinate alle mutevoli esigenze dell'organizzazione imprenditoriale, né di specifici e ripetuti controlli sulle modalità esecutive dell'attività lavorativa. In tali casi è sufficiente che il lavoratore metta a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive impartite (Cass. civ. sez. lav. n. 16805/2002).
Ora, nel caso di specie, è emerso dalle dichiarazioni testimoniali che è stato addetto Parte_1
a svolgere mansioni di pulizia e smistamento materiale e giacenze di un soppalco sito nei locali dell'officina.
Si tratta all'evidenza di una mansione estremamente semplice e ripetitiva che si è svolta in un arco temporale di appena cinque giorni e come tale non richiede la prova dell'esercizio continuo del potere direttivo cui si è invece richiamato il giudice di prime cure, ben potendosi ravvisare la subordinazione per il semplice fatto che in quella settimana lavorativa il lavoratore abbia messo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e sia stato pagato con bonifico.
CP_ Dunque, nell'operare una corretta comparazione fra il materiale probatorio prodotto dall' sin dal primo grado di giudizio e la prova offerta dall'appellante si deve ritenere quest'ultima idonea a suffragare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Controparte_4
.
[...]
Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso in appello proposto da . Parte_1
Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Barcellona P.G. n. 919/2022 pubblicata in data 19/10/2022, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello, dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra
[...]
e la dal 7 novembre 2018 al 12 novembre Parte_1 Controparte_5
2018; CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore di Parte_1
liquidate in Euro 3.809,00 per compensi di primo grado e in euro 4.996,00 per compensi del presente grado, oltre spese generali, iva e cassa e con distrazione in favore del procuratore anticipatario
Messina, così deciso il 26/3/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Concetta Zappalà Dr. Beatrice Catarsini
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dr. M. Biondo