Ordinanza cautelare 8 luglio 2022
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2023
Sentenza 16 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/02/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01411/2025REG.PROV.COLL.
N. 04048/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4048 del 2024, proposto da AR IS OV, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giacomo Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Università degli Studi di Bari “ LD MO ”, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Lucrezia Saracino e dall’Avvocato Simona Sardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IC CI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Luigi Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza n. 349 del 16 marzo 2024 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’odierna appellante contro il D.R. n. 627 del 23 febbraio 2022, pubblicato sull’albo pretorio online n. 653/2022 del 25 febbraio 2022, con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. n. 240 del 2010, per il settore concorsuale 07/F1 – Scienze e Tecnologie Alimentari e il settore scientifico-disciplinare AGR/15 – Scienze e Tecnologie Alimentari, presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell’Università degli Studi di Bari “ LD MO ”, nonché contro tutti gli atti prodromici e connessi.
visti l’appello principale e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari “ LD MO ” e di IC CI;
visto l’appello incidentale di IC CI,
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante principale, AR IS OV, l’Avvocato Giacomo Valla e per l’odierno appellante incidentale, IC CI, l’Avvocato Luigi Paccione;
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Università degli Studi di Bari “ LD MO ” (di qui in avanti, per brevità, l’Università), con il decreto rettorale n. 2934 del 15 settembre 2021, ha indetto una procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. n. 240 del 2010, per il settore concorsuale 07/F1 - Scienze e Tecnologie alimentari e il settore scientifico disciplinare AGR/15 - Scienze e Tecnologie alimentari, presso il Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti.
1.1. Alla procedura hanno partecipato tre candidati: la prof.SA AR IS OV, il prof. IC CI e la prof.SA Carla Da Porto.
1.2. La Commissione, nominata con il D.R. n. 4627 del 21 dicembre 2021, si è riunita per la prima volta in data 14 gennaio 2022, al fine di definire i « criteri di massima da utilizzare per la valutazione del curriculum, dei titoli, delle pubblicazioni e per l’accertamento della qualificazione didattica e scientifica nel rispetto degli standard qualitativi stabiliti dalla normativa vigente (e tenendo conto di quanto previsto dall’art. 9 [rectius: art. 7] del bando della procedura valutativa e all’art. 6, comma 1 lettera b), del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n. 240” ».
1.3. Il 28 gennaio 2022, la Commissione ha proceduto alla verifica dei requisiti di partecipazione dei tre candidati, ammettendoli tutti.
1.4. Nella medesima data, è stata effettuata la valutazione dei titoli selezionati dalla Commissione e delle pubblicazioni di ciascun candidato, nonché la valutazione comparativa dei medesimi (cfr. verbale n. 4).
1.5. All’esito della valutazione comparativa, l’organo valutatore, all’unanimità, ha individuato il prof. IC CI quale candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto di professore di prima fascia per il S.S.D. AGR/15.
1.6. Ha fatto seguito il D.R. n. 627 del 23 febbraio 2022, recante l’approvazione degli atti della procedura.
2. Con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), la prof.SA OV ha impugnato gli esiti della procedura e tutti gli atti connessi e/o prodromici.
2.1. Nel contestare gli esiti della selezione la ricorrente principale – ed è questo in estrema sintesi il contenuto del gravame – ha lamentato che la Commissione, nella predeterminazione dei criteri, non abbia né stabilito un punteggio massimo ad essi corrispondente né li abbia graduati; ha dedotto, poi, che non sarebbero stati considerati alcuni criteri che, se previsti, le avrebbero consentito di superare il concorrente e, infine, ha contestato in modo puntuale le ragioni della prevalenza del controintereSAto.
2.2. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti l’Università e il controintereSAto, prof. CI, per chiedere la reiezione del ricorso.
2.3. Il controintereSAto, « nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’On.le Tar Bari ritenga che l’art. 1 del Bando di concorso, alla voce standard qualitativi, obblighi la Commissione esaminatrice a predeterminare i criteri di valutazione in pedissequa fedeltà all’intero testo degli artt. 3 e 4 del DM n. 344/2011 », ha impugnato la detta clausola con ricorso incidentale condizionato.
2.4. Con il ricorso per motivi aggiunti, la prof.SA OV ha poi impugnato, oltre agli atti già gravati con il ricorso principale, la nota prot. n. 49384 del 24 febbraio 2023, avente ad oggetto il riscontro all’istanza di annullamento in autotutela presentato nonché la nota prot. n. 2951 del 31 marzo 2023 di rigetto dell’istanza di accesso ai documenti presentata dalla ricorrente.
2.5. I motivi aggiunti e la domanda di accesso attengono, specificatamente, ad un profilo di illegittimità già delineato nel ricorso principale, rappresentato dal titolo di coordinatore di corso di laurea magistrale (IDEAS) dal 2020, dichiarato dal vincitore che – in tesi della ricorrente principale in prime cure – non sarebbe valutabile.
3. Con la sentenza n. 349 del 16 marzo 2024, il Tribunale ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale, con condanna della ricorrente principale alla rifusione delle spese di lite.
3.1. Ad avviso del primo giudice, in primo luogo, per un migliore inquadramento generale dei termini delle questioni ed ancor prima del complessivo tenore curriculare di ciascuno dei due canditati, è utile rimandare agli allegati del verbale n. 3, dove vengono compiutamente – e con una scheda di dettaglio – descritti i profili dei due candidati coinvolti nell’odierna controversia.
3.2. Dalla comparazione dei due curricula emerge in modo piano, secondo il Tribunale, la maggiore maturità complessiva del candidato prescelto che ha iniziato il proprio percorso didattico (sia pure a titolo di attività didattica integrativa) nel 1991 a fronte di quello della odierna ricorrente, di circa un decennio più recente.
3.3. Al dato temporale si aggiunge una generale maggiore robustezza delle attività e dei titoli vantati del controintereSAto.
3.4. Così descritto in termini panoramici il profilo di entrambi, il Tribunale è paSAto all’esame di dettaglio delle singole censure.
4. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato la illegittimità dei criteri di valutazione stabiliti in sede di riunione preliminare, per avere la Commissione – in tesi– omesso, da un lato, di contemplare alcuni di quelli di massima previsti dalla normativa di settore; dall’altro la graduazione ed il peso ponderale di quelli stabiliti.
4.1. Ella ha reclamato anche la previsione un punteggio con riferimento ai singoli elementi da valutare e ha invocato, in sostanza, una sorta di “ griglia di valutazione ”, con assegnazione di punteggi alfanumerici nell’ambito di un limite minimo e massimo.
4.2. In particolare, sarebbero stati ingiustificatamente omessi alcuni dei parametri – a suo dire – neceSAri quali:
- l’esito della valutazione da parte degli studenti (art. 3, lett. b), D.M. n. 344 del 2011);
- la partecipazione alla commissione istituita per gli esami di profitto (art. 3, lett. b), D.M. n. 344 del 2011);
- la interdisciplinarietà scientifica (art. 4, lett. b), D.M. n. 344 del 2011);
- la valutazione della produzione scientifica in relazione ai risultati raggiunti (art. 6 Regolamento di Ateneo);
- ulteriori parametri indicati a p. 6 del ricorso.
4.3. La doglianza è stata ritenuta infondata dal Tribunale.
4.4. La normativa di settore (art. 18, comma 1, della l. n. 240 del 2010) impone di « formulare un motivato giudizio valutando i candidati ammessi in relazione allo specifico settore concorsuale e l’eventuale profilo, …secondo i criteri generali previsti dal bando, nonché gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente e degli ulteriori elementi indicati nel bando, tenendo conto: del curriculum, dei titoli dichiarati; della produzione scientifica complessivamente valutata in relazione alla originalità dei risultati raggiunti, alla relativa collocazione editoriale, ala diffusione all’interno della comunità scientifica ».
4.5. Non sarebbe prevista, dunque, né la graduazione dei criteri né l’attribuzione, per ciascuno di essi, di un parametro numerico, ma un motivato giudizio che è incontestatamente stato espresso.
4.6. Neppure sarebbe pertinente il precedente citato in ricorso dalla ricorrente, attinente a diversa tipologia di procedura selettiva.
4.7. Nemmeno sarebbe fondato l’ulteriore profilo di censura: la previsione degli ulteriori criteri invocati dalla ricorrente (l’esito della valutazione da parte degli studenti; la partecipazione alla commissione istituita per gli esami di profitto; la interdisciplinarietà scientifica; la valutazione della produzione scientifica in relazione ai risultati raggiunti) non è doverosa in base alle previsioni del bando (rimasto inoppugnato e per ciò vincolante per l’amministrazione ed il suo organo straordinario), in quanto la lex specialis ha imposto di predeterminare i criteri “tenendo conto” delle disposizioni invocate dalla ricorrente, lasciando, per converso, alla Commissione margini di discrezionalità nella individuazione degli stessi.
4.8. Il tutto senza considerare che, dell’esercizio di tale discrezionalità, non solo non vengono dedotti profili di criticità, ma essi, a prescindere dalla deduzione di parte, neppure sussisterebbero perché si tratta di criteri accessori e non dirimenti, se non – per alcuni di essi quali la interdisciplinarietà- addirittura non del tutto congruenti con il profilo didattico ricercato con la selezione.
4.9. Analoghe considerazioni varrebbero, secondo il primo giudice, per il criterio rappresentato dal servizio prestato presso atenei o enti di ricerca che la ricorrente vorrebbe espungere (attesa la maggiore anzianità di servizio del concorrente): il bando non ha imposto la pedissequa ripetizione dei criteri normativi e quello in esame, introdotto con il bando e con i criteri di cui la Commissione si è dotata, è tutt’altro che peregrino perché consente di valutare un aspetto professionale che, secondo parametri di normalità, concorre notevolmente al bagaglio di esperienza e maturità scientifica.
5. Con ulteriore profilo, poi approfondito nel ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha contestato in prime cure la valutazione del titolo di coordinatore del corso di laurea IDEAS, svolta dal controintereSAto dal 2020 e dichiarato a fini selettivi tra le attività didattiche (sottocriteri “coordinamento iniziative in campo didattico” e “attività di gestione”).
5.1. Ella ha sostenuto che la relativa dichiarazione non sarebbe corretta e, in ultima analisi, neppure veritiera, in quanto non sarebbe stata rispettata la procedura per la nomina prevista dal Regolamento di Ateneo: il titolo non sarebbe spendibile, trattandosi al più di “delega” di funzioni.
5.2. Nello specifico – secondo la tesi della ricorrente principale – dalla piana lettura dello Statuto e del Regolamento Generale dell’Ateneo (allegati nn. 10 e 11 al ricorso introduttivo), si rileva che:
- il coordinatore di un corso di studio, secondo lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari « è eletto dal Consiglio, tra i professori di ruolo a tempo pieno componenti il Consiglio, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo » (art. 29, comma 4);
- quest’ultima fonte, all’art. 15, prevede che « il Preside, il Presidente [e cioè il coordinatore] di Corso di studio, il Direttore di Dipartimento sono nominati con provvedimento del Rettore », al successivo art. 42 disciplina le modalità di elezione e, infine, all’art. 62, comma 2, stabilisce che « in caso di vacanza dell’ufficio di Presidente di Corso di studio le funzioni sono svolte dal decano fra i professori di ruolo del Corso ».
5.3. Non essendo stato ancora eletto e non essendo ancora stato emesso il decreto rettorale di nomina, il controintereSAto avrebbe potuto al massimo dichiarare di essere il docente che ha svolto le funzioni di coordinatore, affermazione che avrebbe chiarito che il titolo, autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, non rappresentava una carica istituzionale elettiva, né svolta in qualità di facente funzione (art. 62 cit.), non essendo il decano.
5.4. La tesi di parte ricorrente è stata ritenuta dal primo giudice manifestamente infondata.
5.5. Si legge nel verbale del Consiglio di dipartimento n. 14 del 18 novembre 2020 versato in atti (ed anteriore alla partecipazione alla procedura selettiva di circa un anno) che « successivamente, il Presidente, nelle more della costituzione degli Organi del suddetto Consiglio di Corso di Studio, propone di individuare un docente del Corso che svolga le funzioni di Coordinatore. Il Consiglio, dopo breve discussione nel corso della quale il prof. CI dichiara la propria disponibilità a svolgere tale funzione, all’unanimità, delibera di designare il prof. IC CI allo svolgimento della funzione di Coordinatore, nelle more della costituzione degli Organi del suddetto Consiglio di Corso di Studio in Innovation Development in Agrifood Systems (IDEAS) ».
5.6. La dichiarazione curriculare, pertanto, trova pronto riscontro in un atto di investitura consiliare.
5.7. Né di tale designazione viene contestata con specifico motivo la legittimità, se non rappresentando la non conformità alla procedura di nomina.
5.8. Senonché, secondo il Tribunale, la designazione steSA non coincide con la nomina a coordinatore, perché si tratta di individuazione per lo svolgimento interinale di funzioni, su (implicita) delega del decano ed all’esito della discussione collegiale che non può ritenersi preclusa.
5.9. In ultima analisi, la tesi della ricorrente principale, si sostanzierebbe nella pretesa disapplicazione dell’atto di nomina, preclusa dai fondamenti dell’ordinamento amministrativo, non senza poi aggiungersi che il titolo viene considerato dalla Commissione, per l’attività che ne è conseguita (coordinamento di iniziative in campo didattico e attività di gestione), sicché sarebbe il dato esperienziale che rileva a fini selettivi, indipendentemente dalla titolarità dell’incarico o dal suo svolgimento in qualità di delegato o sostituto.
6. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente principale in prime cure, infine, ha contestato la valutazione comparativa operata dalla Commissione in relazione a buona parte –se non la totalità –dei criteri, reclamando sia una miglior valutazione dei propri titoli sia un più modesto giudizio di quelli altrui.
6.1. La doglianza, da esaminarsi in modo unitario attesa la ratio decidendi e per evitarne la parcellizzazione, merita analoga sorte delle precedenti.
6.2. ESA si fonderebbe sempre ad avviso del primo giudice, come emerge dalla piana lettura dell’atto di ricorso cui detto giudice ha rinviato, su valutazioni personali della ricorrente principale, non supportate neppure dalla allegazione di profili di irragionevolezza: con esse la ricorrente steSA null’altro farebbe se non proporre una valutazione alternativa dei titoli, mirando a sostituire le proprie valutazioni a quelle della Commissione e si tratterebbe, dunque, di tesi indimostrata e assertiva.
6.3. Per quanto, poi, attiene all’errore commesso dalla Commissione, nella scheda allegata al verbale n. 3, a favore del controinterSAto, nella indicazione dell’attività seminariale (172 CFU invece che 172 ore), non vi è ragione per escludere che si sia trattato di un mero errore materiale relativo ad un aspetto di tale limitato dettaglio, per un’attività non certo prevalente nella valutazione, da non poter incidere significativamente su quella complessiva.
7. Il Tribunale ha poi precisato che la contestazione moSA a proposito della duplicazione di valutazione dell’esperienza maturata dal controintereSAto quale coordinatore del Corso di studi (sia come attività di coordinamento, sia come attività gestionale) è parimenti infondata.
7.1. Come evidenziato dalla Commissione con i chiarimenti resi « il Coordinamento di un corso di studio è anche una attività gestionale di grande impegno […] che dura per un minimo di tre anni. Questo tipo di attività, nella valutazione comparativa tra i candidati appare la più significativa, a parere della Commissione, tra le attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo […] La Commissione ribadisce, per questa voce, il giudizio più che sufficiente per il candidato prof. CI e sufficiente per la candidata prof. SA OV ».
8. Conclusivamente, secondo il primo giudice, risulta dagli atti della procedura di reclutamento la rispondenza delle valutazioni della Commissione a criteri di condivisibile ragionevolezza, priva di profili di erroneità: emerge il complessivo profilo di più pregante maturità scientifica del prescelto, pur a fronte di quello di pregio della ricorrente.
8.1. Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, il Tribunale ha respinto il ricorso principale della prof.SA OV, siccome integrato dai motivi aggiunti.
9. Avverso tale sentenza ha proposto appello principale la prof.SA OV, per le ragioni che saranno esaminate, e ne ha chiesto la riforma.
9.1. Si è costituita l’appellata Università, per chiedere la reiezione dell’appello principale, e si è costituito anche il controintereSAto prof. CI che, oltre alla reiezione dell’appello principale, ha proposto appello incidentale, in quanto, premeSA l’inammissibilità e l’infondatezza delle deduzioni ed eccezioni dell’appellante principale, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell’appello principale, ha impugnato la sentenza limitatamente alla parte in cui si dichiara l’improcedibilità per difetto di interesse del suo ricorso incidentale, che è stato riproposto ad ogni effetto di legge.
9.2. Le parti hanno depositato le proprie memorie in vista dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
9.3. Nella pubblica udienza del 28 gennaio 2025 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
10. L’appello principale è infondato.
11. Con il primo motivo (pp. 2-5 del ricorso), anzitutto, la prof.SA OV contesta la sentenza impugnata per avere, a suo avviso erroneamente, fondato il proprio giudizio di infondatezza delle censure, proposte in primo grado, sulla base di un apprezzamento preliminare – più che panoramico – spannometrico.
11.1. Il Tribunale sembra esser stato suggestionato dalle tesi difensive del controintereSAto, volte non già a confutare le puntuali censure dedotte dalla prof.SA OV alle valutazioni della Commissione, ma a svalutare e deprezzare ingiustificatamente i titoli, l’attività scientifica e le pubblicazioni della ricorrente.
11.2. E, così, il primo giudice ha reputato esistente (addirittura in modo piano) la maggiore maturità complessiva del candidato prescelto, che le censure hanno escluso e che non emerge neanche dalla lettura dei giudizi (illegittimi) della Commissione.
11.3. Alla premeSA del primo giudice l’appellante principale obietta che:
- se i giudizi della Commissione sono stati puntualmente contestati dalla ricorrente, l’approccio preliminare del Collegio non poteva legittimamente basarsi su quegli stessi giudizi;
- non corrisponde al vero che « dalla comparazione dei due curricula emerge in modo piano la maggiore maturità complessiva del candidato prescelto » perché sarebbe sufficiente leggere le schede sinottiche allegate al verbale n. 3 per constatare che, pur nelle contestate valutazioni della commissione, le differenze tra i giudizi dei due candidati, su ciascun criterio, è affidata a mere sfumature lessicali (positivamente/più che positivamente; adeguato/assolutamente adeguato; molto buona/ottima), sicché non si comprenderebbe donde il primo giudice abbia ricavato il convincimento circa la « generale maggiore robustezza delle attività e dei titoli vantati del controintereSAto »;
- la confeSAta percezione preliminare in termini panoramici denoterebbe il superamento, da parte del Tribunale, dei limiti esterni della giurisdizione, perché sembra frutto di inammissibile apprezzamento di merito delle valutazioni amministrative;
- non corrisponderebbe al vero che il controintereSAto avrebbe « iniziato il proprio percorso didattico (sia pure a titolo di attività didattica integrativa) nel 1991 a fronte di quello della odierna ricorrente, di circa un decennio più recente ».
11.4. Il prof. CI è stato tecnico laureato dal 1991 al 2002 (quando ha assunto servizio come ricercatore).
11.5. Com’è noto, la giurisprudenza ha disatteso l’assimilazione sul piano sostanziale tra la figura professionale del tecnico laureato (ora riconducibile alla categoria del personale tecnico-amministrativo) in servizio a tempo indeterminato presso gli Atenei e quella dei ricercatori universitari, in ragione dell’infondatezza del presupposto sotteso a detta assimilazione, quello, cioè, dell’equivalenza delle mansioni assegnate a ciascuna figura professionale (cfr. Corte cost., 6 giugno 2008, n. 191 e v. altresì le ordinanze della Corte n. 160 del 2003 e nn. 262 e 94 del 2002).
11.6. Le conclusioni a cui preliminarmente perviene il Tribunale travalicherebbero, insomma, i limiti esterni della giurisdizione, pervenendo ad un diretto apprezzamento del merito e non trovano corrispondenza negli atti concorsuali.
11.7. Il motivo è destituito di fondamento perché, come ha ben rilevato il primo giudice, la maggiore maturità complessiva del prof. CI costituisce l’esito di una valutazione globale e sintetica, svolta dalla Commissione, i cui giudizi il Tribunale ha ritenuto non essere inficiati da alcun sintomo di irragionevolezza o da travisamento dei fatti, secondo un apprezzamento tecnico che, come si dirà, va immune da censura, nei limiti del sindacato consentito al giudice amministrativo.
11.8. L’infondatezza delle avverse censure risulta dalla piana lettura delle schede sinottiche allegate al verbale n. 3, così come dai giudizi ivi contenuti, perché traspaiono con chiarezza le ragioni che hanno indotto la Commissione a prediligere il candidato CI per la copertura del posto messo a bando.
11.9. Si deve dunque escludere che il primo giudice si sia avventurato in un apprezzamento di merito delle valutazioni amministrative, non richiedendo l’esame di queste ultime alcuno sforzo interpretativo.
12. Invero, il Tribunale si è limitato ad operare una serena e lineare verifica circa la congruità e l’attendibilità dei giudizi formulati dalla Commissione rispetto ai parametri dalla steSA predeterminati in sede di riunione preliminare.
12.1. Non può, infatti, ragionevolmente sostenersi che la disamina dei predetti giudizi richiedesse un apprezzamento ulteriore a quello estrinseco consentito al giudice amministrativo.
12.2. Per altro verso, a differenza di quanto sostiene l’appellante principale, la differente maturità scientifica tra i due candidati non risulta « affidata a mere sfumature lessicali (positivamente/più che positivamente; adeguato/assolutamente adeguato; molto buona/ottima) », come bene ha eccepito l’Ateneo appellato nelle proprie difese.
12.3. Anzi, l’utilizzo delle richiamate aggettivazioni, congiuntamente alla lettura dei prospetti riepilogativi allegati al verbale, assolve alla sua puntuale funzione di sintesi, essendo le stesse, per definizione, idonee ad esprimere qualificazioni e descrizioni, rendendo più efficace e di immediata percezione la valutazione ad esse sottese.
12.4. Va da sé, poi, che l’utilizzo di tali espressioni poSA assolvere alla propria funzione di sintesi esclusivamente qualora preceduto dall’analitica individuazione di adeguati criteri di massima, fungendo questi ultimi da parametro di esplicazione e verifica delle scelte operate dalla Commissione, scelte che, come si vedrà nel prosieguo, nel caso qui controverso, risultano correttamente operate.
12.5. Conseguentemente, dunque, la sentenza impugnata non risulta inficiata dai vizi contestati dall’appellante principale, essendosi correttamente il primo giudice limitato a prendere atto della legittimità della valutazione posta in essere dalla Commissione, alla luce delle piane risultanze emergenti dalla documentazione versata in atti.
13. In merito poi, specificamente, all’assunto dell’appellante secondo cui l’attività didattica, anche integrativa, sarebbe riservata al solo personale accademico e, pertanto, il prof. CI non avrebbe potuto espletarla, in quanto “tecnico laureato” dal 1991 al 2002 sicché, secondo tale tesi, il Tribunale avrebbe dovuto smentire il giudizio dell’organo tecnico, non sussistendo la « maggior maturità complessiva del candidato prescelto », si deve rilevare anzitutto, in senso contrario, che tale profilo attiene esclusivamente ad uno degli elementi valutati dalla Commissione, il cui giudizio si fonda, invece, sulla complessiva maturità scientifica dei candidati, sì come risultante dal coacervo degli elementi allegati dagli stessi, secondo quanto si è detto.
13.1. Del tutto correttamente il primo giudice, comunque, ha avallato l’operato dell’organo valutatore anche in ordine a tale specifico profilo.
13.2. La Commissione, infatti, aveva il puntuale obbligo giuridico di valutare l’attività espletata, sì come dichiarata nel curriculum vitae dal prof. CI.
13.3. Come, peraltro, si legge nella relazione di chiarimenti resa dalla Commissione, « in un concorso per un ruolo universitario, i candidati dichiarano sotto la loro responsabilità la veridicità di quanto affermano in merito ai titoli presentati per la valutazione delle loro carriere » e « questo rappresenta una garanzia per la Commissione che giudica quanto dichiarato come rispondente alla verità in modo analogo per tutti i candidati ».
13.4. Per il periodo 1991-2002 il prof. CI ha dichiarato testualmente – appunto, sotto la propria responsabilità – di aver svolto: « Collaborazione alla didattica per il corso di Tecnologia Lattiero-Casearia: esercitazioni ed assistenza agli studenti per la preparazione delle tesi sperimentali di laurea, partecipazione a commissioni d’esame in qualità di cultore della materia (corso di laurea in Scienze Agrarie e Scienze e Tecnologie Agrarie presso la Facoltà di Agraria) ».
13.5. Ora, sebbene sia pacifica, come deduce la steSA appellante principale, la non perfetta sovrapponibilità della figura del tecnico laureato a quella del ricercatore, del resto mai affermata dal primo giudice, è documentalmente provato che il prof. CI svolgesse compiti affini a quelli della docenza, di natura essenzialmente “integrativa”, coadiuvando i docenti nello svolgimento delle relative funzioni.
13.6. Le considerazioni che precedono, d’altronde, trovano conferma anche nelle pronunce di questo Consiglio di Stato, il quale ha avuto modo di chiarire e precisare che « il servizio reso nella qualifica di tecnico laureato (ora funzionario tecnico) può essere considerato equivalente a quello del ricercatore, poiché per questa figura (a differenza di quanto previsto per il collaboratore tecnico) è evidente l’attinenza specifica allo svolgimento autonomo di compiti di ricerca e di sperimentazione, tale da giustificare una continuità di carriera nella nuova veste professionale assunta in esito al concorso riservato » (Cons. St., sez. VI, 12 novembre 2021, n. 7544).
13.7. Ne consegue che non poSA fondatamente contestarsi il fatto che, nel periodo compreso tra il 1991 e il 2002, il prof. CI abbia svolto, in qualità di tecnico laureato, attività di didattica integrativa, ausiliaria a quella dei docenti, come egli stesso ha correttamente dichiarato, e anche questa esperienza – al di là dell’inquadramento giuridico, che non assume rilevanza ai fini del percorso valutativo qui contestato – è stata regolarmente autocertificata.
13.8. E ciò, comunque, non senza ribadire, ancora una volta, che tale esperienza, correttamente valutata dalla Commissione, costituisce solo uno dei plurimi sub-criteri valutati dall’organo tecnico in seno, come detto, ad un giudizio globale di maggior maturità complessiva del candidato prescelto.
13.9. Il motivo, pertanto, va respinto.
14. Con il secondo motivo (pp. 5-12 del ricorso), ancora, l’odierna appellante principale censura la sentenza impugnata per avere convalidato la correttezza della valutazione svolta dalla Commissione in ordine al fatto che il controintereSAto ha dichiarato di essere stato, nell’anno 2020, coordinatore del corso di laurea IDEAS.
14.1. Nella relativa autocertificazione si legge solamente di aver ottenuto tale incarico, valutato per ben due volte dalla Commissione – nel “ coordinamento di iniziative in campo didattico ” e nelle “ attività istituzionali, organizzative e di Ateneo ” – « a seguito di nomina del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti », senza nemmeno indicare gli estremi del provvedimento di nomina (allegato n. 9).
14.2. In data 31 gennaio 2023, la prof.SA OV ha inviato all’Ateneo resistente un’istanza di annullamento in autotutela del D.R. n. 627 del 23 febbraio 2022, di approvazione degli atti della procedura selettiva, con diffida ad escludere il controintereSAto dalla procedura medesima per aver reso una dichiarazione non veritiera in ordine al possesso del titolo di coordinatore di corso di Laurea IDEAS per l’anno 2020.
14.3. Tale istanza è stata integrata con la successiva nota inviata il 9 febbraio 2023.
14.4. Il 24 febbraio 2023, con la nota prot. n. 49384, l’Ateneo ha rigettato l’istanza e, unitamente al provvedimento di rigetto, è stato trasmesso il verbale del Consiglio di Dipartimento del 18 novembre 2020, in cui il Prof. IC CI è stato designato per lo « svolgimento della funzione di Coordinatore, nelle more della costituzione degli Organi del suddetto Consiglio di Corso di Studio in Innovation Development in Agrifood Systems (IDEAS) ».
14.5. Per l’annullamento dei succitati atti (nota prot. n. 49384 del 24 febbraio 2023, verbale del Consiglio di Dipartimento del 18 novembre 2020), la prof.SA OV ha proposto motivi aggiunti.
14.6. La ricorrente ha denunciato, tra l’altro, che la figura del coordinatore “facente funzioni” nominato con delibera di Consiglio di Dipartimento è del tutto inedita nell’assetto regolamentare dell’Ateneo resistente.
14.7. Come l’appellante ha cercato di dimostrare, a mente del Regolamento Generale di Ateneo le funzioni di coordinatore sono svolte dal decano, che non era il prof. CI, ma il prof. AN, il quale ha poi indetto le elezioni (con bando del 29 novembre 2021) successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura (28 ottobre 2021).
14.8. Pertanto, anche il ruolo di coordinatore “facente funzioni” attribuito al prof. CI risulta viziato, in quanto il Consiglio di Dipartimento non aveva potere alcuno di designarlo, essendo già deputato alle stesse funzioni il decano del Corso.
14.9. L’appellante principale rammenta che la Commissione valutatrice ha valutato per ben due volte il suddetto titolo del prof. CI, riconducendolo sia al criterio del « coordinamento di iniziative in campo didattico » sia a quello delle « attività istituzionali, organizzative e di Ateneo », ritenendo l’incarico motivo di preminenza rispetto alla prof.SA OV.
15. A differenza di quanto ha ritenuto il Tribunale, l’autodichiarazione del prof. CI non sarebbe corrispondente al vero, perché egli alla data di chiusura del concorso non era titolare della carica.
15.1. Quelle funzioni, deduce l’appellante principale, il prof. CI non le ha esercitate e non le potute esercitare, in assenza del Corso di laurea e dei relativi organi istituzionali.
15.2. Come puntualmente denunciato dalla ricorrente (con censure del tutto ignorate dal Tribunale), in assenza del Corso di laurea e dei suoi organi istituzionali degli organi, il controintereSAto non ha potuto svolgere le tipiche funzioni del coordinatore di corso di Studi, e cioè la convocazione e coordinamento del Consiglio di Corso di Laurea (Statuto - Art. 29 - Corsi di studio comma 4), la convocazione e coordinamento della Giunta di Corso di Laurea (Statuto - Art. 29 - Corsi di studio comma 4), la presidenza del Gruppo di Assicurazione della Qualità del Corso di Studi, la presidenza del Gruppo di Riesame (GdR) del Corso di Studi.
15.3. Quali siano state le funzioni svolte dal prof. CI resterebbe, a dire dell’appellante principale, un mistero, visto che non c’era nulla da coordinare in assenza del Corso di Studi e dei suoi organi.
15.4. La prof.SA OV censura come macroscopicamente erronea la motivazione del primo giudice secondo cui « sennonché la designazione steSA non coincide con la nomina a coordinatore, perché si tratta di individuazione per lo svolgimento interinale di funzioni, su (implicita) delega del decano ed all’esito della discussione collegiale che non può ritenersi preclusa ».
15.5. Lo stesso Tribunale ha dovuto prendere atto che non può trattarsi della “nomina a coordinatore” (sebbene il prof. CI abbia espreSAmente dichiarato di essere “coordinatore” e, quindi, di possedere il titolo formale).
15.6. Se la designazione steSA non coincide con la nomina a coordinatore, come pur riconosce il primo giudice, emergerebbe ictu oculi la falsità di quanto espreSAmente dichiarato dal Prof. CI sul possesso del titolo formale di “coordinatore”.
15.7. L’implicita delega per lo svolgimento interinale di funzioni è istituto pretorio di nuovo conio.
15.8. Non consterebbe che esista la delega di funzioni “implicita” e men che mai potrebbe ipotizzarsi l’esistenza di una delega implicita di funzioni future (perché, in assenza della costituzione del nuovo Corso di laurea, neanche il decano è titolare di alcuna funzione). 15.9. Peraltro, non essendo costituito l'organo didattico (Corso di Laurea) non era possibile neanche individuare il “decano” che avrebbe in ultima analisi potuto concedere l’inedita “tacita delega”.
16. Insomma, la sentenza appellata sarebbe in parte qua manifestamente erronea.
16.1. Il titolo riconosciuto in favore del prof. CI è inesistente ed è escluso che il controintereSAto abbia reso, al riguardo, una dichiarazione inconsapevole, non avendo egli svolto e potuto svolgere alcuna funzione relativo all’inesistente titolo speso.
16.2. Il prof. CI andava escluso dal concorso per aver dichiarato nel curriculum autocertificato, contrariamente al vero, un titolo inesistente e, in subordine, quel titolo non poteva essere valutato (mentre, invece, è stato valutato due volte).
17. Il motivo è destituito di fondamento in quanto, va anzitutto chiarito, il titolo qui contestato di coordinatore è solo uno degli elementi, non decisivo, che hanno indotto la Commissione ad assegnare prevalenza al prof. CI.
17.1. Dall’agevole lettura dei verbali e degli allegati prospetti sinottici emerge, infatti, per il controintereSAto, una maggiore intensità nell’attività didattica (si pensi al maggior numero di insegnamenti tenuti), l’apprezzabile svolgimento di attività didattica integrativa (non solo per la ultradecennale esperienza nel mondo accademico in qualità di tecnico laureato, ma anche per l’impegno in attività seminariali e di tutorato più significative rispetto a quelle dell’appellante principale).
17.2. Analogamente, come si vedrà in seguito, la Commissione risulta aver ritenuto di maggior pregio, sulla base dei criteri predeterminati, anche la complessiva produzione scientifica del prof. CI, ritenendolo il più qualificato a salire in cattedra.
17.3. L’aver indicato il prof. CI nella propria domanda di partecipazione, nonché nel curriculum ovvero nell’elenco dei titoli, che nell’anno 2020 è stato coordinatore del corso di Laurea IDEAS imponeva alla Commissione la valutazione di tale titolo, in quanto dato rilevante ai fini delle attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo.
17.4. Si consideri inoltre che l’incarico di che trattasi è stato conferito dalla steSA Università di Bari, sicché appare davvero irragionevole che la Commissione potesse, anche in via ipotetica, metterne in dubbio la legittimità ovvero il concreto espletamento delle relative attività.
17.5. Ciò premesso, si deve rilevare che appaiono corrette, nel loro complesse (e al di là di talune inesattezze) le statuizioni rese dal primo giudice.
17.6. Va evidenziato, infatti, che ciò che rileva ai fini della procedura comparativa è l’effettivo espletamento delle attività indicate in sede curricolare, a prescindere dalle modalità di conferimento del relativo incarico.
17.7. Correttamente, infatti, il primo giudice ha statuito che il titolo viene considerato dalla Commissione, per l’attività che ne è conseguita (coordinamento di iniziative in campo didattico e attività di gestione), sicché sarebbe il dato esperienziale che rileva a fini selettivi, indipendentemente dalla titolarità dell’incarico o dal suo svolgimento in qualità di delegato o sostituto.
18. La tesi dell’appellante principale, secondo cui del resto il prof. CI non avrebbe svolto le funzioni dichiarate per la mancata istituzione degli organi (Consiglio di Corso di Laurea e Giunta di Corso di Laurea), è infondata:
- non essendo stata dimostrata, in quanto la prof.SA OV non ha fornito alcun, sia pur minimo, elemento probatorio a sostegno di tale tesi;
- essendo viziata sul piano logico, dato che la mancata istituzione di detti organi non si traduce nella automatica inesistenza del Corso di Studio né nella inesistenza di funzioni spettanti al coordinatore ulteriori rispetto a quelle conseguenti alla formazione dei predetti organi collegiali.
18.1. Lo dimostra la chiarissima formulazione del verbale del Consiglio di Dipartimento, laddove si legge che il Consiglio stesso « delibera di designare il prof. IC CI allo svolgimento della funzione di Coordinatore, nelle more della costituzione degli Organi del suddetto Consiglio di Corso di Studio in Innovation Development in Agrifood Systems (IDEAS) ».
18.2. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante principale, infatti, le funzioni di coordinatore non sono circoscritte al solo svolgimento di attività che involgono gli organi collegiali ché, diversamente, la decisione del Consiglio non avrebbe avuto senso alcuno.
18.3. Si pensi, solo a titolo esemplificativo, alla compleSA attività di gestione della scheda SUA, che raccoglie le informazioni utili a rendere noti i profili in uscita, gli obiettivi della formazione, il percorso formativo, ecc., o alla partecipazione alle riunioni dei coordinator di tutti i Corsi di studio in ciascuna Dipartimento, sicché, diversamente da quanto assume la prof.SA OV, quella di coordinatore è un’attività gestionale di grande impegno, correttamente valorizzata dalla Commissione, al pari degli altri titoli.
18.4. L’autodichiarazione resa dal prof. CI, anche per tali ragioni da ritenersi integrative rispetto a quelle espresse dal primo giudice, non può dunque ritenersi né falsa né inveritiera, al di là forse della sua forse non impeccabile formulazione, e risponde alla sostanza delle funzioni assegnategli legittimamente in via provvisoria, si ripete, « nelle more della costituzione degli Organi del suddetto Consiglio di Corso di Studio in Innovation Development in Agrifood Systems (IDEAS) ».
18.5. Tanto è dimostrato, a tacer d’altro, dall’attribuzione da parte dell’Università al prof. CI in data 30 novembre 2020 delle credenziali per l’accesso all’account esclusivamente assegnato al coordinatore del corso IDEAS (all. n. 7 alla produzione del controintereSAto in primo grado del 24 maggio 2022).
18.6. Non va nemmeno dimenticata, ad esempio, la comunicazione del 9 dicembre 2020, a firma del prof. Luigi Ricciardi, Direttore del Dipartimento di Scienze del Suolo, delle Piante e degli Alimenti, indirizzato al Magnifico Rettore, al Direttore Generale e al prof. IC CI quale coordinatore del Corso IDEAS (all. n. 8 produzione del controintereSAto in primo grado del 24 maggio 2022).
18.7. La censura, anche per tali ragioni, va dunque respinta.
19. Con il terzo motivo (pp. 12-18 del ricorso), ancora, l’odierna appellante censura la sentenza impugnata per avere disatteso le censure inerenti ai giudizi espressi dalla Commissione.
19.1. Si deduce, anzitutto, che la Commissione, nel predeterminare i criteri, non avrebbe stabilito in alcun modo il peso da attribuire ai diversi ambiti oggetto di valutazione.
19.2. ESA si sarebbe limitata ad elencare una serie di criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei titoli e dell’attività didattica, ma né questi tre ambiti né i singoli criteri stabiliti per la loro valutazione hanno ricevuto una qualche “quantificazione” in termini di punteggio o di percentuale.
19.3. Ciò avrebbe permesso alla Commissione di valutare i candidati in sostanziale “libertà”, senza attribuire alcun punteggio ai loro aspetti curriculari.
19.4. Inoltre, deduce ancora l’appellante principale, all’atto di predeterminazione dei criteri, la Commissione, in violazione delle norme invocate dall’appellante steSA e, soprattutto, dell’art. 3, comma 2, lettera k), del Regolamento per la chiamata dei professori, ha omesso numerosi criteri tra quelli previsti dal Regolamento medesimo e dal D.M. n. 344 del 2011.
19.5. La prof.SA OV censura le statuizioni, sopra ricordate (v., supra , § 4 e ss.), con cui il Tribunale ha respinto le censure sul punto articolate in primo grado, in quanto deduce che:
a) la sola predefinizione, nel verbale n. 1, di “ criteri di massima ” astratti, senza la benché minima specificazione dei parametri di valutazione, rende non intellegibili i giudizi espressi;
b) la « relazione integrativa » depositata dall’Università in giudizio dimostrerebbe definitivamente che l’omeSA predeterminazione del “peso” dei diversi ambiti ha lasciato alla Commissione la libertà, se non addirittura l’arbitrio, di attribuire un peso ai titoli dopo aver preso visione dei candidati e dei profili;
c) la “ selezione analitica dei titoli ” disposta dalla Commissione (verbale n. 3) non sarebbe stata predeterminata nel verbale n. 1 e quindi tale criterio (che di per sé vìola l’art. 6 del D.R. 387/21 e l’art. 7 del bando) è stato introdotto quando erano già conosciuti i nominativi dei candidati (v., sul punto, Cons. St., sez. VII, 16 ottobre 2023, n. 9006);
d) i criteri valutativi invocati dalla ricorrente (e omessi dalla Commissione) sono inclusi nel D.M. n. 334 del 2011, specificatamente richiamato dall’art .1 del bando ( standard qualitativi ), sicché la loro applicazione, al contrario di quanto opinato dal Tribunale, era doverosa da parte della Commissione, rammentandosi peraltro che l’art. 7 del bando prescrive che la commissione dovesse svolgere i lavori nel « rispetto degli standard qualitativi stabiliti dalla normativa vigente »;
e) il bando non prevedeva affatto il criterio dell’anzianità, al contrario di quanto statuito dal primo giudice, e la maggior anzianità dei candidati, soprattutto nei concorsi della docenza universitaria, è nient’affatto un criterio premiale, dovendosi sottolineare che, in ogni caso, è il bando che fiSA i criteri di valutazione e non è ammeSA l’introduzione postuma, da parte della Commissione, di criteri ulteriori (soprattutto se si attagliano meglio ad alcuni candidati piuttosto che ad altri, risultando i loro nominativi già noti ai commiSAri);
f) il giudizio del Tribunale sarebbe errato perché la Commissione ha introdotto un criterio inedito di anzianità: «[anni di] servizio in qualità di professore associato presso Atenei », che non trova riscontro in nessuna fonte normativa né negli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale (cfr. verbale 1) e ben si attaglia solo al vincitore, il candidato “ più anziano ” della sede di Bari con abilitazione nel ruolo di ordinario.
19.6. Anche questa censura, nelle sue plurime articolazioni argomentative, non merita accoglimento, in quanto, richiamandosi qui i singoli punti di eSA sopra riassunti al § 19.5., si deve osservare in sintesi che:
a) come ha correttamente rilevato il primo giudice, il bando imponeva solo la fiSAzione di criteri di massima, che sono stati dettati, e non quindi una quantificazione in termini di punteggio o di percentuale, sicché la Commissione ha correttamente svolto la propria valutazione secondo i criteri previsti dal bando e puntualizzati in sede di riunione preliminare;
b) la relazione integrativa dell’Università, prodotta in giudizio, non ha integrato ex post il giudizio della Commissione, ma costituisce un atto, a valenza difensiva e liberamente valutabile dal giudice amministrativo, che ha solo chiarito quale sia stato il giudizio espresso dalla Commissione;
c) la selezione analitica dei titoli, di cui al verbale n. 3, non ha alterato la fiSAzione dei criteri già previsti dal bando e puntualizzati nel verbale n. 1, prima che si conoscessero nomi e profili dei candidati;
d) non è obbligatorio adottare in ogni singola procedura di valutazione tutti e neceSAriamente insieme i criteri previsti dal D.M. n. 334 del 2011, come ha ricordato anche il Tribunale, e d’altro canto non va sottaciuto che il Regolamento dell’Ateneo costituisce atto generale valevole per ogni procedura, anche per il reclutamento dei ricercatori universitari, sicché in esso sono previsti tutti i parametri minimi e generali che, se da un lato, non escludono la possibilità, in base alle esigenze di reclutamento, di aggiungerne ulteriori, dall’altro consentono altrettanto legittimamente di adattarli ai profili da reclutare;
e) ed f) non merita condivisione l’affermazione secondo cui la Commissione avrebbe introdotto il criterio inedito della anzianità, criterio che, a dire della appellante principale, non troverebbe appiglio normativo né nazionale né locale perché, sul punto, è sufficiente considerare che l’art. 7 dell’inoppugnato bando prevede la valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo, sicché, diversamente da quanto sostenuto dalla odierna appellante, la Commissione non poteva non valorizzare tale servizio (in quanto rientrante tra i criteri predeterminati in sede preliminare) e tanto correttamente la Commissione ha fatto, rintracciando tra i titoli dei candidati un mero dato oggettivo: una anzianità di servizio nel ruolo di professore associato con decorrenza 2019 per la prof.SA OV e una anzianità di servizio nel ruolo di professore associato con decorrenza dal 2015 per il prof. CI (cfr. scheda all. 1 e 3 al verbale n. 3, all. 11).
19.7. Il motivo, pertanto, va anche esso respinto.
20. Con il quarto, articolato, motivo (pp. 18-29 del ricorso), infine, l’appellante principale censura la sentenza impugnata per i plurimi errori e omissioni di pronuncia nei quali eSA sarebbe incorsa nel respingere le plurime censure con cui, in primo grado, la prof.SA OV aveva lamentato l’illegittima valutazione, da parte della Commissione, dei titoli vantati dai due candidati.
20.1. In particolare, riassumendo nella loro essenzialità tenore e senso delle plurime e analitiche censure svolte dalla prof.SA OV con il motivo in esame, si lamenta che:
a) con riferimento alla valutazione dell’attività didattica, e in particolare del sub-criterio “ coordinamento di iniziative in campo didattico ”, si torna ad insistere sul rilievo che la Commissione avrebbe illegittimamente valutato l’inesistente titolo di coordinatore di corso dichiarato dal Prof. CI, aggiungendosi che, con riferimento alla valutazione della prof.SA OV, la Commissione avrebbe indebitamente e immotivatamente omesso di ammettere, tra i tioli valutabili per il sub-criterio in esame, il titolo di proponente e direttore del Master di II livello dal titolo “ Le certificazioni nel settore agro-alimentare con focus sui prodotti DOP e IGP ”;
b) sempre con riferimento alle attività di didattica integrativa della prof.SA OV, e questa volta per quanto riguarda l’attività di tutoraggio, la Commissione ha svalutato l’attività di tutor scientifico delle attività di due ricercatori a tempo determinato di tipo a) svolta dalla ricorrente, declaSAndoli ad attività di tutoraggio per « due giovani titolari di contratti di ricerca », evidenziandosi che i contratti di ricerca sono cosa del tutto differente dal contratto da ricercatore a tempo determinato: l’attività di ricerca di un ricercatore a tempo determinato, che dura minimo tre anni, è ben più ampia di quella di un titolare di un contratto di ricerca, come si può evincere anche dagli importi dei relativi finanziamenti (150.00,00 euro per ciascun ricercatore di tipo a), sicché, ancora una volta, la Commissione avrebbe “distorto” le esperienze del prof. CI al fine di farlo apparire più meritevole degli altri candidati;
c) il controintereSAto non ha svolto attività di docenza per 172 CFU, ma per 172 ore, e la differenza è di non poco momento, dato che 1 CFU corrisponde a circa 10 ore di attività didattica frontale e, pertanto, 172 CFU corrisponderebbero a 1720 ore di didattica, il che renderebbe l’attività del prof. CI nettamente superiore a quella della Prof. OV, per la quale – fermo quanto visto in ordine alla indebita esclusione delle attività seminariali – la Commissione ha individuato “solo” 160 ore di attività eleggibile per il titolo in esame e, dunque, pressoché equivalente a quella del controintereSAto, sicché, utilizzando l’espediente dei CFU, invece, la Commissione ha potuto notevolmente ampliare il distacco tra i due candidati;
d) per quanto riguarda la valutazione del criterio relativo alle attività istituzionali, organizzative e di servizio, l’appellante principale insiste nel dedurre che per il prof. CI è risultata determinante la valutazione del titolo di coordinatore di Corso di laurea, che invece non avrebbe potuto essere oggetto di valutazione e, ciò posto, bisognerebbe evidenziare che la Commissione, nel valutare i titoli posseduti dalla prof.SA OV per il criterio de quo , avrebbe posto in essere un’opera di vera e propria svalutazione degli stessi, volta a porla in una posizione di svantaggio rispetto al candidato poi risultato vincitore, dato che la Commissione ha “liquidato” i titoli della ricorrente con un generico riferimento alla partecipazione ad alcune commissioni dipartimentali e allo svolgimento delle attività di referente per alcune attività;
e) per l’attività di ricerca scientifica, la prof.SA OV e il prof. CI hanno ricevuto il medesimo giudizio, ma l’appellante principale può vantare titoli di gran lunga superiori a quelli del controintereSAto per il criterio di valutazione in esame, apparendo, inoltre, del tutto singolare l’espressione che il prof. CI sia stato « responsabile scientifico di alcuni progetti nazionali a carattere regionale », dato che il D.M. n. 344 del 2001, al quale – come si è visto –il bando fa espresso rinvio, prevede, quali titoli valutabili, solamente quelli relativi alla « organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi » e, come si può vedere, nessuna rilevanza viene data ai progetti regionali, con la conseguenza che la Commissione, consapevole di ciò, ha inteso utilizzare la singolare locuzione « progetti nazionali a carattere regionale » per far rientrare i progetti a finanziamento regionale del prof. CI tra i titoli valutabili;
f) per quanto riguarda, invece, la produzione scientifica complessiva, sarebbe del tutto irragionevole e foriera di una grave disparità di trattamento la differente valutazione ricevuta dai due candidati in ordine al sub-criterio dell’apporto individuale, dato che la prof.SA OV ha ricevuto un giudizio di buono, in quanto, in circa metà delle pubblicazioni presentate risulta come primo, ultimo o autore per la corrispondenza, mentre il prof. CI un giudizio di ottimo, in quanto in circa due terzi dei lavori presentati è primo, ultimo o autore per la corrispondenza;
g) Il giudizio della commissione attribuisce sia alla prof.SA OV che al prof. CI l’aggettivo qualificativo « buono », in quanto per la categoria editoriale migliore (riviste Q1) i due candidati presentano lo stesso numero di pubblicazioni (30/40), ma tale giudizio sarebbe illogico e ingiusto, in quanto i due candidati sono stati giudicati in maniera identica, non tenendo conto della loro differente età accademica, alla luce della quale avrebbe dovuto essere interpretata la circostanza per cui, per la categoria editoriale migliore, presentano lo stesso numero di pubblicazioni e, invero, la prof.SA OV ha pubblicato 30 articoli collocati in riviste di categoria Q1 in 20 anni, mentre il prof. CI in 24 anni e, quindi in un tempo del 20% superiore;
h) la Commissione avrebbe indebitamente introdotto due criteri di valutazione, quello delle citazioni totali senza autocitazioni e quello dell’H-index senza citazioni, che non aveva previsto in sede di predeterminazione dei criteri, dato che nel verbale n. 1 si legge solamente che l’organo valutatore si sarebbe avvalso solamente del criterio delle citazioni totali e dell’H-index, senza operare alcun riferimento alle autocitazioni (v. p. 3);
i) la prof.SA OV, alla data della valutazione, presentava sulla banca dati Scopus 88 pubblicazioni in 20 anni, con una intensità di 4,4 pubblicazioni l’anno, e non « 1-2 lavori/anno », come affermato dalla Commissione, mentre il prof. CI, alla data della valutazione, presentava sulla banca dati Scopus 99 pubblicazioni in 24 anni, con una intensità di 4,1 pubblicazioni l’anno, e non « 4-5 lavori/anno », come ritenuto dalla Commissione, sicché in conclusione, anche in relazione a questo aspetto di valutazione, se la Commissione non avesse artatamente alterato i risultati dei due candidati, la prof.SA OV sarebbe risultata superiore al prof. CI.
20.2. Anche questo motivo, pur nella sua complessità tecnica che investe, sotto plurimi (e spesso eccessivamente parcellizzati) aspetti, il contenuto delle valutazioni espresse dalla Commissione, non merita condivisione, per le ragioni, anche integrative rispetto a quelle espresse dal primo giudice (che in effetti non ha esaminato funditus tutti i singoli profili di criticità denunciati dalla ricorrente in prime cure), che qui di seguito si espongono, secondo l’ordine delle questioni già riassunte ed esposte nel § 20.1:
a) è invero del tutto indimostrato, come si è detto, che il vincitore non abbia svolto il predetto incarico di coordinatore, limitandosi l’appellante principale ad avanzare mere congetture, sfornite di qualsivoglia allegazione probatoria e, in relazione, poi, all’assunto secondo cui la Commissione avrebbe immotivatamente omesso di ammettere il titolo di Proponente e Direttore di Master di II livello dal titolo “ Le certificazioni nel settore agro-alimentare con focus sui prodotti DOP e IGP ”, qui vantato dalla prof.SA OV, si deve rilevare che, come la Commissione ha convincentemente chiarito nella relazione integrativa, nel curriculum della candidata, « a pagina 21, riquadro Attività gestionali nell’ambito dell’Ateneo vengono riportati due Master sulla matrice olio e questi la Commissione ha considerato », sicché non si comprende come la candidata appellante principale poSA dolersi della mancata valutazione di un titolo non allegato e non dichiarato (né nel curriculum né nel separato “elenco titoli”), fermo restando che certamente non è su detto titolo che la valutazione si fonda,
b) l’attività di tutoraggio svolta dalla prof.SA OV risulta puntualmente valutata dalla Commissione e tanto emerge dalla piana lettura dal prospetto allegato al verbale n. 3, a nulla rilevando l’utilizzo dell’espressione “ contratto di ricerca ” in luogo di “ ricercatore ” e, in ogni caso, come deduce l’Ateneo appellato, le contestazioni dell’appellante principale non valgono a mettere in discussione la corposa attività di tutoraggio svolta dal vincitore della procedura de qua (relatore di 73 tesi di laurea, tutor di dottorandi di ricerca, di assegnisti di ricerca e contrattisti), sicché le censure dell’appellante non colgono nel segno;
c) non merita condivisione nemmeno la censura della prof.SA OV, volta a contestare la valutazione dell’organo tecnico in relazione alle ore di docenza svolte dal prof. CI, relativa al presunto dichiarato svolgimento, da parte del prof. CI, di 172 CFU di docenza (pari a 1720 ore), in luogo delle 172 ore effettivamente svolte, perché è evidente che si tratti di un semplice errore materiale, tanto che detta circostanza, peraltro, è stata chiarita dalla steSA Commissione nella richiamata relazione integrativa di chiarimenti, dovendosi qui soltanto evidenziare che, pur prescindendo da detto errore materiale, il numero di ore di docenza svolte dal vincitore della presente procedura selettiva è comunque maggiore (pari a 172) rispetto a quelle svolte dalla prof.SA OV (pari a 160);
d) il complesso dei titoli richiamati nell’appello è stato debitamente valutato dalla Commissione, la quale ha assegnato alla prof.SA OV una valutazione di “sufficiente”, e, contrariamente a quanto adombrato dall’appellante principale, la valutazione della Commissione non si traduce nell’analitico richiamo dei titoli dichiarati dai candidati, ma in un loro complessivo esame, la cui erroneità l’odierna appellante non è stata in grado di dimostrare, essendosi limitata ad esporre censure meramente apodittiche ed assertive, non senza peraltro osservarsi che d’altronde, come evidenziato dalla Commissione nella relazione di chiarimenti, i detti titoli rientrano nelle attività generalmente svolte da un professore associato, di talché non si comprende per quale ragione la candidata avrebbe dovuto ricevere un giudizio più elevato, come ella invoca in questa sede mediante, tuttavia, un inammissibile sindacato sostitutivo rispetto al giudizio della Commissione, che non appare affetto da manifesta illogicità o palese travisamento dei fatti;
e) come ha chiarito bene la Commissione nella più volte citata relazione integrativa, « la Commissione ha valutato i progetti regionali in quanto sono bandi nazionali su fondi internazionali (vedi PSR) che hanno valenza per le aziende regionali ma a cui possono partecipare organismi di ricerca di tutto il territorio nazionale e quindi sono competitivi nazionalmente », sicché non appare illegittima la valutazione svolta sul punto dalla Commissione né in contrasto con quanto prevede il D.M. n. 344 del 2001, e infatti nel prospetto riepilogativo, allegato al verbale n. 3, si legge testualmente « 22 progetti di ricerca di cui è coordinatore e di 3 MIUR-PON e 1 OIGA nazionali e responsabile scientifico di alcuni progetti nazionali a carattere regionale; inoltre è responsabile di 13 contratti di consulenza scientifica con aziende lattiero casearie »;
f) per quanto concerne l’apporto individuale nell’ambito delle pubblicazioni a firma di più autori, l’appellante principale lamenta l’insufficiente rilievo attribuito al “secondo autore”, ma, come emerge dall’agevole lettura dei criteri, sì come cristallizzati nel verbale 1, la Commissione risulta essersi predeterminata a tener conto della posizione del candidato quale primo, corresponding , ultimo autore o altra posizione nella lista degli autori, autovincolandosi perciò a premiare la prima posizione, l’ultima posizione o il corresponding author , né appare irragionevole aver inteso valorizzare esclusivamente le posizioni maggiormente rilevanti, a fortiori ove si consideri che oggetto della presente procedura è l’individuazione del candidato più idoneo alla copertura di un posto di professore di prima fascia e non può, quindi, ritenersi illegittima l’esclusione del “secondo autore” dalle posizioni di preminenza, posto che, come ammesso dalla steSA appellante principale, questo si limita collaborare con il primo autore, senza, tuttavia, ricoprire una posizione di primo piano e, ciò posto, le pubblicazioni per le quali l’apporto della prof.SA OV è stato effettivamente preminente, in qualità di primo, ultimo o corresponding author , è di 23/40 (non 29/40) e, dunque, come correttamente rilevato dalla Commissione, “circa la metà”, mentre, e viceversa, per l’altra metà dei relativi lavori, l’apporto della prof.SA OV non è stato preminente e, per contro, il prof. CI risulta essere stato primo, ultimo o corresponding author in circa due terzi dei lavori presentati, sicché non appare affatto irragionevole che egli abbia conseguito un giudizio più elevato (ottimo) rispetto alla prof.SA OV (buono);
g) sotto altro profilo, non risulta condivisibile l’applicazione del criterio dell’età accademica dei candidati a quello della collocazione editoriale delle pubblicazioni, siccome propugnata dall’odierna appellante principale, e segnatamente, secondo siffatta tesi, la Commissione avrebbe dovuto considerare che, sebbene entrambi i candidati abbiano pubblicato 30/40 dei relativi articoli in riviste Q1 (categoria editoriale più elevata), le pubblicazioni del vincitore sarebbero in realtà spalmate su di un arco temporale più ampio (24 anni, a fronte dei 20 anni della appellante), ma in effetti, come deduce l’Ateneo, non si comprende per quale ragione la Commissione avrebbe dovuto considerare tale criterio, posto che non risulta affatto contemplato tra quelli predeterminati in sede di riunione preliminare (v. verbale n. 1), né tantomeno si coglie quale nesso poSA sussistere tra l’età accademica dei candidati e la collocazione editoriale della produzione scientifica, risultando nel complesso le doglianze infondate, posto che, per entrambi i candidati, la collocazione editoriale è stata ritenuta “ buona ”;
h) infondate, poi, sono le censure relative all’indicazione, da parte della Commissione, delle citazioni e dell’H-index, al netto delle “autocitazioni”, perché, anche a prescindere dai rilievi condivisibili svolti dalla Commissione nella propria relazione integrativa su questo specifico aspetto, le citazioni del vincitore sono più elevate di quelle della candidata sia ove si tenga conto delle autocitazioni (1928 CI - 1830 OV) sia al netto di queste ultime (1769 CI - 1417 OV), senza che vi sia stata, al riguardo, alcuna specifica contestazione da parte dell’appellante principale;
i) in ordine, poi, alla continuità temporale della produzione scientifica, si segnala che l’assunto secondo cui la prima pubblicazione della prof.SA OV risalirebbe al 2002 è smentito in punto di fatto e invero, come correttamente rilevato dalla Commissione, la prima pubblicazione della OV risale al 1999, come pianamente risulta dal curriculum dalla steSA presentato, mentre viceversa, per quanto concerne il prof. CI, va precisato che, contrariamente a quanto asserito dall’appellante, la Commissione non risulta mai aver affermato che la prima pubblicazione del docente risalga al 2002, avendo piuttosto l’organo tecnico evidenziato che la relativa produzione scientifica è “costante” a partire da detta data.
20.3. Da quanto esposto discende anche la infondatezza di tutte le censure in esame, in gran parte, come detto, non esaminate dal primo giudice nello specifico, relative al presunto erroneo giudizio tecnico espresso dalla Commissione.
20.4. Va al riguardo rammentato che nella procedura comparativa dei candidati a ricoprire posti di docenza universitaria il sindacato giurisdizionale può svolgersi non soltanto rispetto ai vizi dell’eccesso di potere, logicità e ragionevolezza delle decisioni amministrative, ma anche con la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla pubblica amministrazione rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati (v., ex plurimis , Cons. St., sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598).
20.5. Orbene, alla luce di quanto sin qui si è precisato, la valutazione tecnica della Commissione, in ordine a tutti i profili qui contestati, che risultano decisivi, e negli ovvi limiti del sindacato consentito al giudice amministrativo sul corretto esercizio della discrezionalità tecnica appena ricordati, appare corretta, rimanendo assorbiti tutti gli ulteriori minuziosi e atomistici profili di censura, non espreSAmente esaminati (come, ad esempio, quello relativo all’essere stata membro della Giunta di Dipartimento, che rappresenta peraltro una carica elettiva, per due trienni consecutivi, e l’essere stata vice coordinatore di un Centro Interdipartimentale, o quello inerente al premio Antico Fattore conferitole dall’Accademia dei Georgofili) che sono marginali sul piano tecnico e, per la loro sostanziale irrilevanza, non possono in alcun modo sovvertire il complessivo, e corretto, giudizio espresso dalla Commissione sulla prevalenza del profilo scientifico del prof. CI sotto tutti i profili sopra esaminati.
21. In base alle ragioni tutte sin qui espresse, dunque, l’appello principale, infondato, va respinto, con la conseguente conferma, anche per dette ragioni integrative, della sentenza impugnata.
22. L’appello incidentale proposto dal prof. CI solo subordinatamente all’accoglimento eventuale dell’appello principale deve dunque essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
23. Le spese del presente grado del giudizio, per la complessità, in fatto e in diritto, delle questioni esaminate, possono essere interamente compensate tra le parti.
24. Rimane definitivamente e rispettivamente a carico della prof.SA OV il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello principale e a carico del prof. CI il contributo unificato richiesto per l’appello incidentale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello principale, proposto da AR IS OV, e sull’appello incidentale, proposto da IC CI, respinge il primo e dichiara improcedibile il secondo e, per l’effetto, conferma, anche ai sensi di cui in parte motiva, la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente e rispettivamente a carico di AR IS OV il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello principale e a carico di IC CI il contributo unificato richiesto per l’appello incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO