Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/05/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al R.G. n. 958/2023 promossa da:
con l'avv.to CASSINELLI NICOLA PARTE APPELLANTE Parte_1
contro on l'avv.to DAL NEGRO ANDREA Controparte_1
PARTE APPELLATA
CONDOMINIO DI VIA MONTEBRUNO 3 in Genova con l'avv.to MENEGHELLO ENZO
PARTE APPELLATA
on l'avv.to MONTALDO FEDERICO Controparte_2
PARTE APPELLATA
Controparte_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE
PARTE APPELLATA CONTUMACE CP_4
PARTE APPELLATA CONTUMACE Controparte_5
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 16/04/2025
1
PARTE APPELLANTE Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere per tutti i motivi dedotti il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza del
Tribunale di Genova n. 785/2023 pubblicata il 28 marzo 2023 dichiarando conseguentemente che la polizza n. 4572.00.34.34000281 non è applicabile alla presente fattispecie.
Conseguentemente condannare alla refusione dell'importo di € Controparte_6
108.914,60 che ha pagato in data 19 luglio 2023. Pt_1
Con vittoria delle spese di soccombenza oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed
I.V.A.”.
PARTE APPELLATA Controparte_1
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili, e comunque respingere integralmente, l'impugnazione e tutti i motivi di appello di Parte_1
confermando la sentenza impugnata.
Con vittoria nelle spese, diritti ed onorari di causa”.
PARTE APPELLATA CONDOMINIO DI VIA MONTEBRUNO 3
“ Voglia la Corte di Appello di Genova, respinta ogni contraria domanda e salvo l'accertamento dell'intervenuto passaggio in giudicato di quanto non sia stato sottoposto a gravame, confermare la Sentenza del Tribunale di Genova, n.785, depositata il 28 marzo 2023, per la parte che ha regolato i rapporti tra ed il condominio conchiudente. In tutti i casi con Controparte_1 vittoria delle spese di giudizio”
PER Controparte_2
Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto e Parte_1 conseguentemente confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e compensi (spese generali 15%), c.p.a. e i.v.a.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato , chiamata in giudizio dal Parte_1
in primo grado, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_7
2 Genova n. 785/2023 pubblicata il 28/03/2023 che l'aveva condannata a tenere indenne
[...]
dalle conseguenze della medesima sentenza. CP_1
Si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto Controparte_6 dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto;
altrettanto il Controparte_8
CP_
ed il fallimento
[...]
Il Tribunale con la sentenza impugnata così decideva:
“definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Condominio di via Montebruno 3, in persona dell'amministratore p.t., con atto di citazione notificato il 6.7.2017 nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., e del Curatore del Controparte_6
di , in persona del legale rappresentante p.t., di Controparte_9 Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., di e Controparte_10 CP_4
di , ditte individuali, terzi chiamati, gli ultimi due contumaci, contrariis Controparte_5
reiectis:
a) dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore dell'attore della Controparte_6 somma di € 95.534,02, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione;
b) condanna al pagamento in favore dell'attore dei costi di ATP Controparte_6 liquidati in € 13.699,24 e al pagamento delle spese processuali liquidate in € 4.015,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali, ed in € 458,00 per esborsi per il procedimento di ATP;
in € 14.103,00 00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e
15% a titolo rimborso spese generali ed € 786,00 per esborsi, per il presente giudizio;
c) dichiara tenuto il Curatore del Fallimento di e, per quanto di ragione, dichiara tenuto CP_2
e condanna e a manlevare CP_3 Controparte_10 Controparte_6
dalla condanna di cui ai punti a) e b) precedenti;
[...]
d) condanna il Curatore del al pagamento delle spese processuali in Controparte_9 favore di liquidate in € 9.871, per compensi professionali, oltre Iva, cpa e Controparte_6
15% a titolo rimborso spese generali;
e) dichiara tenuta e condanna e per quanto di rispettiva Parte_1 Controparte_3
CP_ ragione, a manlevare dalle pronunce di cui ai punti c) e d);
f) condanna e al pagamento delle spese processuali a favore della Pt_1 CP_3 [...]
liquidate in € 9.871,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo CP_11 rimborso spese generali a carico della prima e in € 7.051,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali a carico della seconda;
g) dichiara tenute e condanna e ditte individuali, per quanto CP_4 Controparte_5
di ragione a manlevare dalla condanna di cui al punto e) e al punto f); Controparte_3
3 h) dichiara interamente compensate le spese di lite tra Controparte_3
e le ditte individuali”.
[...]
L'appellante deduceva l'erroneità del provvedimento nella parte in cui il Tribunale aveva deciso
“Si ritiene che l'art. 2, indicante le ipotesi di delimitazione dell'assicurazione, che la esclude alla lett. g) per danni derivanti da difetti anche gravi, che non compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera e alla lett. h) per danni da difettosa impermeabilizzazione non si applichino alla fattispecie in esame in quanto la polizza è intitolata come “decennale postuma danni diretti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c.” e la lettura propostane dalla assicuratrice non tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale formatasi successivamente alla stipula, risalente al
21.9.2006, in ordine all'ambito oggettivo dell'art. 1669 c.c. e ai “gravi vizi” presupposto della relativa responsabilità, di cui sopra si è dato conto e che ha portato ad includere nell'ambito della norma, come esemplificato da SS.UU n. 7756/2017: “infiltrazioni d'acqua, umidità nelle murature
e in generale problemi rilevanti d'impermeabilizzazione (nn. 84/13, 21351/05, 117/00, 4692/99,
2260/98, 2775/97, 3301/96, 10218/94, 13112/92, 9081/92, 9082/91, 2431/86, 1427/84, 6741/83,
2858/83, 3971/81, 3482/81, 6298/80, 4356/80, 206/79, 2321/77, 1606/76 e 1622/72), riconducibili alla lett. h della polizza che, invece, li esclude. La lett. h), peraltro, prevale per specificità in relazione alla fattispecie in esame sulla lett. g) ed è pertanto, la sola a venire in considerazione” e altresì nella parte in cui il medesimo aveva deciso “ Di contro si ritiene che la lett. c) del citato articolo, escludente i danni derivanti da modifiche dell'opera intervenute dopo il collaudo definitivo non si attagli al caso in esame in quanto nelle opere con cui lo stesso attore dà atto che
Costruzioni è intervenuta per porre rimedio ai vizi e difetti lamentati successivamente CP_6 alla consegna, non sono ravvisabili vere e proprie “modifiche”, ma opere necessarie all'eliminazione dei vizi a regola d'arte, rivelatesi inadeguate. Tali opere sono, infatti, state descritte dal CTU, a pag. 14 della relazione, “come tutt'ora visibili e costituite essenzialmente da spalmature a pennello di prodotti impermeabili, rivelatesi inefficaci e comunque insufficienti ad eliminare le cause delle infiltrazioni”.
Il Consigliere istruttore fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 29.01.2025 ove la causa era rimessa al Collegio per la discussione all'udienza del 16.04.2025.
All'esito della discussione orale il Collegio tratteneva la causa in decisione.
1. Sui motivi dell'appello principale
Essi sono infondati e devono essere respinti.
Essi sono unitamente trattati attesa l'unica ragione di impugnazione ovvero la ritenuta copertura assicurativa per i danni ex art. 1669 c.c.
4 La parte appellante deduce che la polizza pur prevedendo testualmente la copertura per i danni “di cui sia responsabile l'Appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c.” escluderebbe i vizi da infiltrazione o meglio come indicato alla lettera h i danni da “ difettosa impermeabilizzazione”.
L'appellante deduce la non correttezza del provvedimento impugnato allegando che dal contenuto della CTU si evincerebbe che i danni lamentati dal condominio sarebbero riconducibili ad eventi infiltrativi con conseguente inapplicabilità della polizza in quanto stipulata, come previsto dall'art.1, per i soli danni riconducibili all'art.1669 c.c.
Parte appellante cita in particolare pag.54 della prima delle due relazioni della CTU deducendo che
“Il CTU, Geom. con le due relazioni in questione aveva affermato, a pag. 54 della CP_12 prima, che tutti i difetti lamentati dal Condominio: “costituiscono vizi di natura costruttiva, non imputabili alla semplice usura del tempo e/o all'azione degli agenti atmosferici” e allegando altresì che “a pag. 20 dell'integrazione di consulenza, aveva precisato che le fessurazioni lamentate dall'Attore erano: “verosimilmente da ricondursi ad un difetto del supporto di rivestimento, ovvero ad un eccessivo spessore dell'intonaco di rivestimento e/o ad un problema di maturazione e di ritiro dello stesso a cui si sarebbe dovuto sopperire in fase di esecuzione mediante l'adozione dei relativi ed opportuni accorgimenti” (Atto di citazione in appello pag.13)
L'appellante cita altresì il contenuto della polizza assicurativa deducendo che “L'art. 1 della CP_ polizza sottoscritta da recitava testualmente: “La Società si obbliga nei confronti del
Contraente ed in favore dell'Assicurato … nei limiti alle condizioni e con le modalità di cui alla presente polizza, a indennizzare l' per i danni materiali e diretti causati all'opera Parte_2
assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto, da un evento di cui sia responsabile
l'Appaltatore ai sensi dell'art. 1669 del Codice Civile”. Il successivo art. 2, intitolato
“Delimitazione dell'assicurazione” precisava, ai punti g) ed h), che non era obbligata a Pt_1
risarcire i danni derivanti da difetti, anche gravi che non compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera ed i danni da difettosa impermeabilizzazione”( Atto di citazione in appello pag.13)
La convenuta in primo grado deduce pertanto che il Tribunale, nel ritenere applicabile alla fattispecie in oggetto avrebbe disapplicato l'art.1905, comma uno, c.c. che espressamente dispone che l'obbligo per l'assicuratore di risarcire il danno sofferto dall'assicurato nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, deducendo che: “ È quindi illogico ritenere applicabile alla presente fattispecie quell'orientamento giurisprudenziale che estende i rimedi previsti dall'art. 1669 c.c. alle infiltrazioni d'acqua e in generale problemi rilevanti d'impermeabilizzazione perché si svuoterebbe di ogni significato il vincolo assicurativo che esclude la risarcibilità di tale figura di danno. Se infatti è vero che la giurisprudenza formatasi successivamente alla stipula della polizza,
5 e richiamata dal Giudice nel passo della sentenza qui impugnata, ha esteso l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. alle infiltrazioni d'acqua, all'umidità nelle murature e, in generale, ai problemi
d'impermeabilizzazione, è altrettanto vero che tale conclusione produce i propri effetti solo ed esclusivamente verso il proprietario del bene immobile danneggiato, l'appaltatore e comunque tutti i soggetti intervenuti nell'esecuzione dell'appalto. Non possono però estendersi gli effetti di tale orientamento giurisprudenziale alla compagnia di assicurazione che ha rilasciato la polizza decennale postuma ed il cui rapporto con il soggetto contraente è disciplinato dalle clausole del rapporto contrattuale” ( Atto di citazione in appello pag.15).
Ciò premesso si deve rilevare che il CTU ha qualificato i vizi come “di natura costruttiva, non imputabili alla semplice usura del tempo e/o all'azione degli agenti atmosferici” e quindi essi sono certamente riconducibili al disposto dell'art. 1669 c.c. , secondo il costante insegnamento della Suprema Corte in materia.
Peraltro il Tribunale ha fatto corretto utilizzo dei consueti strumenti ermeneutici dell'interpretazione del contratto secondo i criteri individuati dalla Suprema Corte.
Risponde ad orientamento interpretativo consolidato in tema di interpretazione del contratto che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto. Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va peraltro verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole debbono essere considerate in correlazione tra loro, procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass. 28 agosto 2007 n. 828; Cass. 22 dicembre 2005 n. 28479; Cass. 16 giugno 2003 n. 9626). Va d'altro canto sottolineato come, pur assumendo l'elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della volontà reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve in proposito fare applicazione anche agli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare a quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. Tali criteri debbono essere infatti correttamente intesi quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto (v. Cass. 27 giugno 2011 n.
14079; Cass. 23 maggio 2011 n. 11295; 6 mit Cass. 19 maggio 2011 n. 10998), avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr. Cass. 23 maggio 2011 n. 11295). Il primo di tali criteri (art. 1369 c.c.)
6 consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta.
L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c., il quale costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale (cfr. Cass. 31 maggio
2010 n. 13208; Cass. 18 settembre 2009 n. 20106; Cass. 5 marzo 2009 n. 5348), applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, sia in ambito contrattuale che nei rapporti comuni della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso), nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (v. Cass. 15 febbraio 2007 n. 3462), e che già la Relazione ministeriale al codice civile (ove si sottolinea come esso richiami "nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore") indica doversi intendere in senso oggettivo, enunziando un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2
Cost. che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra,
a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. Sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sè, un danno risarcibile (v. Cass. 10 novembre 2010 n. 22819), in quanto vale ad individuare i referenti normativi da utilizzare quale criterio per l'interpretazione del contratto
(fondato sull'esigenza definita in dottrina di "solidarietà contrattuale"). Esso si specifica, in particolare, nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass. 25 maggio 2007 n. 12235; Cass. 20 maggio 2004 n. 9628). A tale stregua esso non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass. 23 maggio
2011 n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010 n. 3947).
Ciò premesso nel caso di specie è evidente la volontà delle parti di assicurare l'appaltatore dai danni ex art. 1669 c.c., ovvero proprio quelli ritenuti sussistenti nel presente giudizio.
Interpretando la comune volontà delle parti e per garantire la funzionalità del contratto, deve intendersi che la predetta clausola h eslcude i danni che derivino dalla esclusiva “ difettosa impermeabilizzazione” e non quando essi concorrono, come nel caso in esame “ alla rovina dell'edificio”.
Una diversa interpretazione comporterebbe una lettura estranea allo scopo pratico che lo stipulato contratto era funzionalmente volto a realizzare, addivenendo a un risultato ermeneutico tale da
7 rendere parzialmente irrealizzabile il programma contrattuale delle parti, e conseguentemente a vanificare in parte l'esigenza costituente la finalità dalle parti specificamente perseguita mediante il contratto, ovvero che l'interesse che l'operazione contrattuale era propriamente volta a soddisfare, costituendone la causa concreta (cfr. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26973; Cass. 7 ottobre
2008 n. 24769; Cass. 24 aprile 2008 n. 10651; Cass. 20 dicembre 2007 n. 26958; Cass. 11 giugno
2007 n. 13580; Cass. 22 agosto 2007 n. 17844; 9 Cass. 24 luglio 2007 n. 16315; Cass., 27 luglio
2006 n. 17145; Cass. 8 maggio 2006 n. 10490; Cass. 14 novembre 2005 n. 22932; Cass. 26 ottobre
2005 n. 20816; Cass. 21 ottobre 2005 n. 20398. Da ultimo v. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4501; Cass.
12 novembre 2009 n. 23941; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010 n. 3947; Cass. 18 marzo 2010 n.
6538; Cass. 9 marzo 2011 n. 5583).
Peraltro è noto e più che consolidato l'orientamento della Suprema Corte nella qualificazione dei danni ex art. 1669 c.c. cui il Tribunale si è attenuto. La censura circa i risultati cui è pervenuta la
CTU non può essere accolta in quanto i motivi di critica sono mossi senza alcuna indicazione di nuovi profili di rilievo scientifico alle osservazioni già precedentemente esposte dal CTP e dal difensore.
Il CTU ha puntualmente e diffusamente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Nella CTU non si rileva alcuna palese devianza dalle correnti nozioni della scienza nella materia in esame od omissione degli accertamenti strumentali necessari alla formulazione di una corretta conclusione.
Al di fuori di tale ambito, le censure della parti costituiscono mero dissenso: esse non sono attinenti a vizi del processo logico formale della relazione , ma solo alle conclusioni, manifestando disapprovazione rispetto ad esse come formulate dal consulente di ufficio.
In forza di tale mero dissenso non si può giungere ad una decisione che si ponga in contrasto con gli esiti della CTU.
Devono quindi essere recepite le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio di cui si condivide completamente il merito.
La Suprema Corte ha statuito che “ in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non
8 altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente”. ( Cass.Sez. 2,
Sentenza n. 23362 del 2012).
3. sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante nei confronti di ciascuna delle parti costituite in appello . Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m.
55/2014, e successive modifiche, secondo il valore della causa , nei valori medi;
e precisamente scaglione: inferiore ad € 260.000,001.
1.Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva : € 1.911,00=
3. fase istruttoria: € 4.326,00=
4. Fase decisionale: € 5.103,00= totale per compensi avvocato: € 14.317,00
Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello;
2)dichiara tenuta e condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in favore di ciascuna parte appellata costituita in €14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge;
3) Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato;
4) si comunichi
Così deciso addì 16/04/2025
Il Presidente
Dott.sa Rosella Silvestri
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