Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 03/06/2025, n. 10667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10667 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10667/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03680/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3680 del 2022, proposto da Az. Agr. -OMISSIS-, Az.A Gr. -OMISSIS-, Az.A Gr. -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.G.E.A - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione AGEA “ Ricalcolo del prelievo supplementare imputato ” Prot. n. AGEA.AGA.2022.3702 Comunicazione: CP700-4484446-P, notificata all'azienda agricola -OMISSIS- Società Agricola.
- della comunicazione AGEA “ Ricalcolo del prelievo supplementare imputato ” Prot. n. AGEA.AGA.2022.3703 Comunicazione: CP700-4484447-P, notificata all'azienda agricola -OMISSIS-.
- della comunicazione AGEA “ Ricalcolo del prelievo supplementare imputato ” Prot. n. AGEA.AGA.2022.3704 Comunicazione: CP700-4484448-P, notificata all'azienda agricola -OMISSIS- Società Semplice Agricola, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le aziende agricole ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione intimata ha trasmesso - in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2818/2020 – l’esito del ricalcolo del prelievo supplementare dovuto per la campagna 2003/2004.
2. A sostegno del ricorso parte ricorrente ha dedotto:
I. Eccesso di potere - Manifesta irragionevolezza , in quanto l’Agea ha dichiarato di avere provveduto ad effettuare i ricalcoli del prelievo supplementare “ In ottemperanza della sentenza/e del Consiglio di Stato n. 2818/2020 del 21 aprile 2020, con la quale sono stati annullati i provvedimenti relativi ai prelievi supplementari per la/e campagna/e lattiera/e 2003/2004 ”, incorrendo in palese errore, posto che la sentenza n. 2818/2020 è stata emessa invece per rideterminare i criteri a seguito dell’annullamento del prelievo supplementare per le annate 1997/98 e 1998/99; l’Agea avrebbe invece dovuto dare applicazione alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 795/2020, concernente la restituzione somme per sforamento quote latte per l’annata lattiera 2003/2004.
II. Illegittimità per violazione degli artt. 8 ter, quater, quinquies della legge n. 33/2009 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; illegittima intimazione degli interessi , eccesso di potere sotto differenti profili , con riguardo ai criteri con cui è stato disposto il ricalcolo con riferimento all’applicazione degli interessi.
III. Eccesso di potere. Violazione Giudicato della Corte di Giustizia.
3. L’Agea non si è costituita in giudizio.
4. Con memoria depositata in data 22 aprile 2025 parte ricorrente ha rappresentato che in corso di giudizio è intervenuta una sopravvenienza normativa idonea a definire il giudizio, poiché l’art. 10-bis, comma 4, del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito in legge 10 agosto 2023, n. 103 (recante “ Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano ”), ha disposto che “ Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti ”. Pertanto, alla luce di tale norma, “ anche il provvedimento di ricalcolo qui in discussione, notificato il 23.12.2021, è divenuto inefficace ex lege, dovendo l’Amministrazione procedere ad una nuova rideterminazione del prelievo sulla base delle nuove disposizioni entrate in vigore ”.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento del 23 maggio 2025, previa discussione con le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Ritiene il Collegio che il ricorso, come peraltro evidenziato dalla stessa parte ricorrente nella memoria del 22 aprile 2025, analogamente ad altri precedenti di questo Tribunale sulla medesima questione (cfr, Tar Lazio, sez. Quarta quater, sentenze n. 7190 dell’11 aprile 2025 e nn. 7986, 7897 del 23 aprile 2025 e n. 7797 del 18 aprile 2025 e altre), vada dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della citata sopravvenienza normativa.
7. Il provvedimento impugnato risulta infatti inefficace ex lege , ai sensi della normativa sopra richiamata, dovendo l’Amministrazione procedere a rideterminare il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti.
8. Pertanto, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del ricorso, stante l’inefficacia normativamente prevista del provvedimento avversato.
9. Stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione evocata, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le aziende ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.