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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2024, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9888/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: separazione personale definitiva nella causa civile n. 9888/2024 R.G. posta in deliberazione consensuale dei coniugi all'udienza camerale del 03.12.2024 SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata a San Giovanni in [...] il Parte_1 C.F._1
21.03.1962
e
( ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Lambertini del Foro di Bologna e dall'Avv. Stefano Cavallotti del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo sito in San Giovanni in Persiceto (BO), Corso Italia n. 90 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – ATTI COMUNICATI IL 10-9-2024
* * * Oggetto del processo: <>.
* * *
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale consensuale dei coniugi proposta con ricorso depositato il 09 agosto 2024; lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza camerale ove i coniugi hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
considerato che
la separazione tra i coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
osservato che il P.M. è intervenuto / visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
pagina 1 di 2 Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi
Parte_1 nata il 21 marzo1962 a San Giovanni in Persiceto (BO)
e
Parte_2 nato il [...] a [...] unitisi in matrimonio civile a San Giovanni in Persiceto (BO) il 03 settembre 2016, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 41, parte 1, anno 2016, uff. 1, in regime di separazione legale dei beni;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, senza reciproche interferenze, restando la SI.ra Parte_1 nella casa coniugale di San Giovanni in Persiceto (BO), Via Caduti di Benedello n. 14, essendo il contratto di locazione con intestato alla medesima, con impegno del SI. CP_1
a trasferirsi altrove appena riuscirà a trovare un altro alloggio e Parte_2 comunque entro e non oltre sei mesi a decorrere dal 03/12/2024, portando con sé gli effetti personali, oltre alla riconosciuta quota dei beni mobili in quanto riconosciuta espressamente alla moglie a definizione, fra gli altri, dei rapporti economici tra i coniugi, ed avendo liberato definitivamente l'abitazione coniugale medesima, incluso lo sgombero di cantina e garage a sua cura e spese;
2) a titolo di contributo al mantenimento della SI.ra , il SI. Parte_1 Parte_2
verserà alla stessa la somma di € 200,00 mensili a decorrere dalla domanda, somma
[...] che sarà versta alla moglie anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT – costo vita – tenendo come base il numero indice relativo al mese di agosto 2024;
3) le parti danno atto della sussistenza di un debito del SI. nei Parte_2 confronti della moglie SI.ra dell'ammontare di € 9.600,00 Parte_1
(novemilaseicento/00), somma che il marito riconosce e si impegna a versare alla moglie con le seguenti modalità: versamento di n. 32 rate di € 300,00 (trecento/00) mensili senza interessi con decorrenza da gennaio 2025. Le parti danno in tal modo atto di aver così definito i rapporti patrimoniali tra gli stessi e si danno reciprocamente atto di aver già fra loro regolato ogni altro rapporto di tipo patrimoniale, salvo quelli eventuali a venire a titolo di assegno divorzile;
4) per quanto in tale sede non espressamente convenuto, varranno le norme del Codice Civile che regolano la materia;
5) per espresso accordo delle parti, le spese legali e processuali saranno interamente compensate.
Bologna, 4-12-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: separazione personale definitiva nella causa civile n. 9888/2024 R.G. posta in deliberazione consensuale dei coniugi all'udienza camerale del 03.12.2024 SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata a San Giovanni in [...] il Parte_1 C.F._1
21.03.1962
e
( ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Lambertini del Foro di Bologna e dall'Avv. Stefano Cavallotti del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo sito in San Giovanni in Persiceto (BO), Corso Italia n. 90 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – ATTI COMUNICATI IL 10-9-2024
* * * Oggetto del processo: <>.
* * *
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale consensuale dei coniugi proposta con ricorso depositato il 09 agosto 2024; lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza camerale ove i coniugi hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
considerato che
la separazione tra i coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
osservato che il P.M. è intervenuto / visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
pagina 1 di 2 Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi
Parte_1 nata il 21 marzo1962 a San Giovanni in Persiceto (BO)
e
Parte_2 nato il [...] a [...] unitisi in matrimonio civile a San Giovanni in Persiceto (BO) il 03 settembre 2016, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 41, parte 1, anno 2016, uff. 1, in regime di separazione legale dei beni;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, senza reciproche interferenze, restando la SI.ra Parte_1 nella casa coniugale di San Giovanni in Persiceto (BO), Via Caduti di Benedello n. 14, essendo il contratto di locazione con intestato alla medesima, con impegno del SI. CP_1
a trasferirsi altrove appena riuscirà a trovare un altro alloggio e Parte_2 comunque entro e non oltre sei mesi a decorrere dal 03/12/2024, portando con sé gli effetti personali, oltre alla riconosciuta quota dei beni mobili in quanto riconosciuta espressamente alla moglie a definizione, fra gli altri, dei rapporti economici tra i coniugi, ed avendo liberato definitivamente l'abitazione coniugale medesima, incluso lo sgombero di cantina e garage a sua cura e spese;
2) a titolo di contributo al mantenimento della SI.ra , il SI. Parte_1 Parte_2
verserà alla stessa la somma di € 200,00 mensili a decorrere dalla domanda, somma
[...] che sarà versta alla moglie anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT – costo vita – tenendo come base il numero indice relativo al mese di agosto 2024;
3) le parti danno atto della sussistenza di un debito del SI. nei Parte_2 confronti della moglie SI.ra dell'ammontare di € 9.600,00 Parte_1
(novemilaseicento/00), somma che il marito riconosce e si impegna a versare alla moglie con le seguenti modalità: versamento di n. 32 rate di € 300,00 (trecento/00) mensili senza interessi con decorrenza da gennaio 2025. Le parti danno in tal modo atto di aver così definito i rapporti patrimoniali tra gli stessi e si danno reciprocamente atto di aver già fra loro regolato ogni altro rapporto di tipo patrimoniale, salvo quelli eventuali a venire a titolo di assegno divorzile;
4) per quanto in tale sede non espressamente convenuto, varranno le norme del Codice Civile che regolano la materia;
5) per espresso accordo delle parti, le spese legali e processuali saranno interamente compensate.
Bologna, 4-12-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
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