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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8306 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza dell'11.11.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 13459/2024 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: pensione di vecchiaia anticipata ex lege n. 222/1984;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30, presso lo studio dell'avv. Maurizio
D'Ago, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in
Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : previo accertamento del diritto al godimento della pensione Parte_1 di vecchiaia anticipata a far data dalla domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data CP_ ritenuta di giustizia, condannare l' al pagamento dei ratei maturati;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' rigettare il ricorso;
con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 07.6.2024, esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze della svolgendo le mansioni di impiegato nel Controparte_2 settore amministrativo con funzioni a connotazione intellettiva per funzionario/dirigente, occupandosi di organizzare l'allestimento e la disposizione in vetrina dei prodotti farmaceutici.
Deduceva di aver presentato, in data 27.10.2023, domanda per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in quanto invalido in misura superiore all'80%. CP_ Specificava che l' aveva rigettato la predetta domanda, non avendo riconosciuto la sussistenza del predetto requisito sanitario;
e che avverso il provvedimento di diniego aveva promosso ricorso amministrativo, rimasto senza riscontro.
Aggiungeva di essere in possesso del requisito reddituale vantando di 23,51 anni di contributi nella gestione (come da estratto contributivo in atti), nonché di essere in Pt_2 possesso del requisito sanitario (come da verbale d'invalidità civile del 27.12.2023, in cui veniva riconosciuta un'invalidità dell'85%). CP_ Tanto premesso, conveniva in giudizio l' chiedendo, previo accertamento del diritto al godimento della pensione di vecchiaia anticipata, condannare l' al CP_1 pagamento dei ratei maturati a far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa decorrenza accertata. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
All'udienza del 03.12.2024, veniva nominato c.t.u. il dott. , al fine Persona_1 di accertare la sussistenza del contestato requisito sanitario.
Acquisita la documentazione prodotta e la relazione peritale depositata, l'udienza dell'11.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Occorre premettere che per accedere ai benefici di cui alla pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi dell'art. 1, co. 8, d.lgs. n. 503/1992, è necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti:
- requisito anagrafico, un minimo di 56 anni di età per le donne, 61 per gli uomini;
- requisito contributivo, un minimo di 20 anni di contributi versati ovvero 15 anni per i beneficiari delle cd. deroghe Pt_3
- requisito sanitario, il riconoscimento di una invalidità specifica (ex art. 1, legge n.
222/1984) in misura non inferiore all'80%.
2 Nel caso in esame va, preliminarmente, rilevata la sussistenza in capo al ricorrente sia del requisito anagrafico, che del requisito contributivo, avendo versato oltre 20 anni di contributi come emerge dall'esame della documentazione in atti (cfr. estratto conto previdenziale, all. n.2 prod. parte ricorrente).
Ciò detto, in ordine al requisito sanitario, il consulente nominato ha diagnosticato in capo al ricorrente le seguenti affezioni: “Carcinoma renale sinistro, trattato con enucleazione per via laparoscopica. • Diabete mellito tipo 2. • Cardiopatia ischemica in compenso farmacologico. • Lieve insufficienza renale. • Sindrome ansiosa depressiva reattiva. • Ipertrofia prostatica benigna”, confermando nella sostanza le risultanze di cui al verbale d'invalidità civile del 27.12.2023 (in atti), in cui era stata riconosciuta un'invalidità dell'85%.
In particolare, il c.t.u., ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo al fine di redigere la diagnosi richiesta.
Nelle conclusioni dell'elaborato, riconosceva che: “[…] Di fatto il ricorrente presenta un quadro patologico, già riscontrato come da certificazione sanitaria, dalla domanda amministrativa ed è caratterizzato da carcinoma renale sinistro diagnosticato nel mese di settembre 2023 e sottoposto ad enucleazione chirurgica mediante laparoscopia. Tale patologia, allo stato attuale non ha manifestato complicanze o riprese neoplastiche tuttavia non può essere considerata ancora stabilizzata e da sola, costituisce condizione di invalidità almeno del 70%; concorrono un diabete mellito tipo 2 che il ricorrente tratta con ipoglicemizzanti orali e non appare complicato, ma comunque da valutare almeno in misura del 30%; si riconosce una cardiopatia ischemica in buon compenso emodinamico con lieve insufficienza renale che merita almeno una valutazione del 20%; una accreditabile sindrome ansiosa depressiva endoreattiva accreditabile in soggetto con patologia oncologica non ancora stabilizzata;
ed infine si riconosce una ipertrofia prostatica benigna con riferito lieve deficit della minzione che talvolta è incontinente. Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, è possibile ritenere che il paziente presenti una invalidità compresa almeno tra l'85% ed il 90% per cui ai sensi di Legge è meritevole di riconoscimento della pensione di Vecchiaia anticipata a far data dalla domanda amministrativa del 27.10.2023. Conclusioni: , di anni 67, è Parte_1 affetto da “Carcinoma renale sinistro, trattato con enucleazione per via laparoscopica.
Diabete mellito tipo 2. Cardiopatia ischemica in compenso farmacologico. Lieve insufficienza renale. Sindrome ansiosa depressiva reattiva. Ipertrofia prostatica benigna”.
Tali patologie, globalmente considerate, determinano una invalidità compresa tra l'85% e il 90% (ottantacinque – novanta per cento) e quindi il ricorrente è meritevole di riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata nei termini Legge a far data dalla domanda del 27.03.2023”.
3 Ebbene, il dott. ha ampiamente motivato circa i criteri di valutazione Per_1 utilizzati con riferimento alle patologie sofferte e documentate, concludendo che il complesso morboso sofferto dal sig. ha determinato una permanente riduzione Pt_1 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali in misura
“compresa tra l'85% e il 90% (ottantacinque – novanta per cento)”, già a far data dalla domanda amministrativa del 27.3.2023.
In conseguenza di tutto quanto sin qui esposto, il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto di al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata con Parte_1 decorrenza, in virtù del periodo di cd. finestra mobile di cui all'art. 12, co. 1, d.l. n.
78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), a far data dal primo giorno del mese successivo al termine dei 12 mesi di attesa dalla maturazione di tutti i requisiti necessari, ossia a far data dal 01.4.2024. CP_ Per l'effetto, l' va condannato al pagamento dei ratei maturati della pensione di vecchiaia anticipata a partire dal 01.4.2024, oltre interessi legali fino al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, in misura minima tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto, con attribuzione in favore dell'avv. Maurizio D'Ago dichiaratosi antistatario. CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, con decorrenza dal 01.4.2024; CP_
per l'effetto, condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento dei ratei maturati, con decorrenza a partire dal 01.4.2024, oltre interessi legali fino al soddisfo;
CP_
pone a carico dell' le spese della c.t.u.; CP_
condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00 oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, nonche € 43,00 di rimborso forfettario, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 13.11.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza dell'11.11.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 13459/2024 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: pensione di vecchiaia anticipata ex lege n. 222/1984;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30, presso lo studio dell'avv. Maurizio
D'Ago, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in
Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : previo accertamento del diritto al godimento della pensione Parte_1 di vecchiaia anticipata a far data dalla domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data CP_ ritenuta di giustizia, condannare l' al pagamento dei ratei maturati;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' rigettare il ricorso;
con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 07.6.2024, esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze della svolgendo le mansioni di impiegato nel Controparte_2 settore amministrativo con funzioni a connotazione intellettiva per funzionario/dirigente, occupandosi di organizzare l'allestimento e la disposizione in vetrina dei prodotti farmaceutici.
Deduceva di aver presentato, in data 27.10.2023, domanda per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in quanto invalido in misura superiore all'80%. CP_ Specificava che l' aveva rigettato la predetta domanda, non avendo riconosciuto la sussistenza del predetto requisito sanitario;
e che avverso il provvedimento di diniego aveva promosso ricorso amministrativo, rimasto senza riscontro.
Aggiungeva di essere in possesso del requisito reddituale vantando di 23,51 anni di contributi nella gestione (come da estratto contributivo in atti), nonché di essere in Pt_2 possesso del requisito sanitario (come da verbale d'invalidità civile del 27.12.2023, in cui veniva riconosciuta un'invalidità dell'85%). CP_ Tanto premesso, conveniva in giudizio l' chiedendo, previo accertamento del diritto al godimento della pensione di vecchiaia anticipata, condannare l' al CP_1 pagamento dei ratei maturati a far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa decorrenza accertata. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
All'udienza del 03.12.2024, veniva nominato c.t.u. il dott. , al fine Persona_1 di accertare la sussistenza del contestato requisito sanitario.
Acquisita la documentazione prodotta e la relazione peritale depositata, l'udienza dell'11.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Occorre premettere che per accedere ai benefici di cui alla pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi dell'art. 1, co. 8, d.lgs. n. 503/1992, è necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti:
- requisito anagrafico, un minimo di 56 anni di età per le donne, 61 per gli uomini;
- requisito contributivo, un minimo di 20 anni di contributi versati ovvero 15 anni per i beneficiari delle cd. deroghe Pt_3
- requisito sanitario, il riconoscimento di una invalidità specifica (ex art. 1, legge n.
222/1984) in misura non inferiore all'80%.
2 Nel caso in esame va, preliminarmente, rilevata la sussistenza in capo al ricorrente sia del requisito anagrafico, che del requisito contributivo, avendo versato oltre 20 anni di contributi come emerge dall'esame della documentazione in atti (cfr. estratto conto previdenziale, all. n.2 prod. parte ricorrente).
Ciò detto, in ordine al requisito sanitario, il consulente nominato ha diagnosticato in capo al ricorrente le seguenti affezioni: “Carcinoma renale sinistro, trattato con enucleazione per via laparoscopica. • Diabete mellito tipo 2. • Cardiopatia ischemica in compenso farmacologico. • Lieve insufficienza renale. • Sindrome ansiosa depressiva reattiva. • Ipertrofia prostatica benigna”, confermando nella sostanza le risultanze di cui al verbale d'invalidità civile del 27.12.2023 (in atti), in cui era stata riconosciuta un'invalidità dell'85%.
In particolare, il c.t.u., ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo al fine di redigere la diagnosi richiesta.
Nelle conclusioni dell'elaborato, riconosceva che: “[…] Di fatto il ricorrente presenta un quadro patologico, già riscontrato come da certificazione sanitaria, dalla domanda amministrativa ed è caratterizzato da carcinoma renale sinistro diagnosticato nel mese di settembre 2023 e sottoposto ad enucleazione chirurgica mediante laparoscopia. Tale patologia, allo stato attuale non ha manifestato complicanze o riprese neoplastiche tuttavia non può essere considerata ancora stabilizzata e da sola, costituisce condizione di invalidità almeno del 70%; concorrono un diabete mellito tipo 2 che il ricorrente tratta con ipoglicemizzanti orali e non appare complicato, ma comunque da valutare almeno in misura del 30%; si riconosce una cardiopatia ischemica in buon compenso emodinamico con lieve insufficienza renale che merita almeno una valutazione del 20%; una accreditabile sindrome ansiosa depressiva endoreattiva accreditabile in soggetto con patologia oncologica non ancora stabilizzata;
ed infine si riconosce una ipertrofia prostatica benigna con riferito lieve deficit della minzione che talvolta è incontinente. Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, è possibile ritenere che il paziente presenti una invalidità compresa almeno tra l'85% ed il 90% per cui ai sensi di Legge è meritevole di riconoscimento della pensione di Vecchiaia anticipata a far data dalla domanda amministrativa del 27.10.2023. Conclusioni: , di anni 67, è Parte_1 affetto da “Carcinoma renale sinistro, trattato con enucleazione per via laparoscopica.
Diabete mellito tipo 2. Cardiopatia ischemica in compenso farmacologico. Lieve insufficienza renale. Sindrome ansiosa depressiva reattiva. Ipertrofia prostatica benigna”.
Tali patologie, globalmente considerate, determinano una invalidità compresa tra l'85% e il 90% (ottantacinque – novanta per cento) e quindi il ricorrente è meritevole di riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata nei termini Legge a far data dalla domanda del 27.03.2023”.
3 Ebbene, il dott. ha ampiamente motivato circa i criteri di valutazione Per_1 utilizzati con riferimento alle patologie sofferte e documentate, concludendo che il complesso morboso sofferto dal sig. ha determinato una permanente riduzione Pt_1 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali in misura
“compresa tra l'85% e il 90% (ottantacinque – novanta per cento)”, già a far data dalla domanda amministrativa del 27.3.2023.
In conseguenza di tutto quanto sin qui esposto, il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto di al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata con Parte_1 decorrenza, in virtù del periodo di cd. finestra mobile di cui all'art. 12, co. 1, d.l. n.
78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), a far data dal primo giorno del mese successivo al termine dei 12 mesi di attesa dalla maturazione di tutti i requisiti necessari, ossia a far data dal 01.4.2024. CP_ Per l'effetto, l' va condannato al pagamento dei ratei maturati della pensione di vecchiaia anticipata a partire dal 01.4.2024, oltre interessi legali fino al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, in misura minima tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto, con attribuzione in favore dell'avv. Maurizio D'Ago dichiaratosi antistatario. CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, con decorrenza dal 01.4.2024; CP_
per l'effetto, condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento dei ratei maturati, con decorrenza a partire dal 01.4.2024, oltre interessi legali fino al soddisfo;
CP_
pone a carico dell' le spese della c.t.u.; CP_
condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00 oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, nonche € 43,00 di rimborso forfettario, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 13.11.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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