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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3535 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 14743/2022.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- US AT Presidente
- EL Nocera Componente
- LE IN Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 14743/2022 R.G. e avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Mariantonietta Ciccimarra,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Vito Lacoppola e LI Ladisa,
-convenuto- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti risultano già indicate nella sentenza non definitiva n.
3171/2023 del 26.07.2023 con cui questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice estensore Emanuele IN
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tra coniugi ordinando il prosieguo del giudizio per le questioni accessorie.
I.2.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti. All'udienza del 24.03.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: chiede l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé; l'assegnazione della casa familiare;
la fissazione di un calendario di incontri padre-figli; un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad € 700,00 oltre la rivalutazione ISTAT e al 50% di spese straordinarie;
la corresponsione del 100% dell'AUU; il pagamento per intero a carico del coniuge del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare;
b) parte convenuta: si riporta alle conclusioni formulate nei precedenti scritti difensivi;
c) P.M. (con nota del 25.03.2025): chiede la definizione del giudizio con le garanzie a tutela della prole.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito di memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente occorre prendere atto della sentenza non definitiva n. 3171/2023 del 26.07.2023 con cui questo
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, con conseguente rilievo che il presente giudizio pende per le sole questioni accessorie.
III. I provvedimenti riguardanti i figli devono essere adottati nei termini che seguono.
III.1.- Quanto alla figlia (12.11.2005), Persona_1 divenuta maggiorenne nelle more del presente procedimento, devono revocarsi i provvedimenti personali regolanti i
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rapporti padre-figlia di cui all'ordinanza presidenziale del
16.03.2023.
III.2.- Quanto ai figli minori LE (10.12.2009) e Per_2
(12.03.2014), anche alla luce delle conclusioni conformi delle parti, deve confermarsi l'affidamento ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre non essendo emersi elementi di pregiudizio che consentano di discostarsi dal regime ordinario previsto dalla legge.
Infatti, sebbene dalle pregresse relazioni dei Servizi
Sociali (cfr. doc. di cui alla memoria difensiva depositata il
14.02.2023 nonché alla memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. del 18.10.2023) fosse emersa una marcata conflittualità genitoriale tale da arrecare pregiudizio ai minori e da determinare l'affidamento degli stessi ai Servizi Sociali territorialmente competenti con provvedimento del Tribunale dei minorenni del 20.10.2023 (cfr. doc. allegata alla memoria ex art. 183-ter co. VI n. 3 c.p.c. del 02.11.2023), la più recente relazione del 30.09.2024 (cfr. doc. di cui alla comparsa conclusionale del 23.05.2025) dà atto di un significativo miglioramento dei rapporti tra i genitori, oggi connotati da maggiore collaborazione e da un'attenzione condivisa nella cura e gestione della prole.
Pertanto, in considerazione del mutato contesto relazionale e in assenza di ragioni ostative, il Collegio ritiene conforme all'interesse dei minori disporre l'affidamento condiviso degli stessi con collocamento presso la madre.
III.3.- Conseguentemente, la casa familiare resta assegnata in godimento a in quanto genitrice convivente Parte_1 con la prole.
III.4.- Quanto agli incontri tra il padre e i figli minori della coppia, sia nell'interesse dei figli minori che per esigenze di equilibrio delle gestioni personali dei genitori,
è opportuno prevedere che i minori pernottino una notte di più presso il padre. Pertanto, egli potrà e dovrà incontrare i figli nei seguenti termini: a) il martedì e giovedì dalle
17:30 alle 21:00 e, a settimane alterne, dalle 18:30 del venerdì alle 21:00 della domenica;
b) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle 10:00 del 23/12
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alle 20:00 del 30/12 e l'anno successivo dalle 10:00 del 31/12 alle 20:00 del 06/01 e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle 15:00 del Venerdì di Pasqua alle 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
d) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
e) tutti gli anni in occasione della festività del papà; f) i giorni di compleanno dei figli saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori.
Il presente calendario è in ogni caso suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze di studio della prole e di quelle lavorative dei genitori che dovranno favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità.
III.5.- I provvedimenti economici riguardanti i figli
LE e devono essere adottati nei Persona_1 Per_2 termini che seguono.
III.5.1.- Quanto ai figli minori della coppia, la misura provvisoriamente disposta non merita di essere confermata in considerazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c..
In particolare, occorre avere riguardo alle accresciute le esigenze dei figli LE (16 anni) e (11 anni) in Per_2 ragione del progredire della loro età, alla valenza dei compiti di cura domestica gravanti maggiormente sulla madre nonché ai redditi dei genitori.
A tal proposito è emerso che la svolge l'attività di Pt_1 promoter e gode di entrate personali pari a circa € 6.240,00 netti annui (cfr. dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2021-2023 di cui alla comparsa conclusionale del
22.05.2025) e vede soddisfatta la propria esigenza abitativa per il tramite del godimento esclusivo della casa familiare in comproprietà conseguendo un notevole risparmio di spesa. Il padre invece è dipendente presso un'azienda per cui percepisce redditi che nell'ultimo triennio di imposta si attestano a circa € 27.500 netti annui (cfr. dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2021-2023 di cui alla comparsa
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conclusionale del 23.05.2025). Egli inoltre sostiene oneri locatizi mensili pari ad € 300,00 e provvede al rimborso di un altro finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura per la figlia pari ad € 150,00 mensili (cfr. all.ti di cui alla memoria difensiva depositata il 14.02.2023).
Alla luce delle suesposte considerazioni e delle prove documentali in atti, il Collegio ritiene congruo fissare la contribuzione paterna per entrambi i figli in € 325,00 ciascuno.
III.5.2.- Parimenti, la contribuzione provvisoriamente disposta per il mantenimento della figlia non può Per_1 essere confermata. Infatti, dall'istruttoria (cfr. relazione dei servizi sociali di cui alla comparsa conclusionale del
23.05.2025) emerge che la figlia abbia terminato il proprio percorso di studi superiori e abbia maturato alcune esperienze lavorative dapprima come animatrice in un campo estivo, e all'attualità, come operatrice di call center. Tuttavia, la circostanza per cui entrambi i genitori domandano un contributo al di lei mantenimento consente di ritenere incontestata la sua non indipendenza economica.
Dunque, tenuto altresì conto che il padre provvede già in parte alle esigenze della figlia attraverso il pagamento del finanziamento relativo all'acquisto dell'autovettura a lei destinata, il Collegio ritiene congruo rideterminare la misura del contributo paterno al di lei mantenimento in € 150,00 mensili.
III.5.3.- Le spese straordinarie graveranno su ciascun genitore nella misura del 50% e saranno regolamentate secondo il pertinente protocollo d'intesa sottoscritto presso il
Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm..
III.5.4.- Il Collegio dispone altresì che l'assegno unico universale per ciascun figlio sia percepito nella misura del
50% per ciascun genitore. Non sussistono motivi per derogare alla modalità ordinaria prevista dalla legge, anche in considerazione del fatto che le precedenti pattuizioni risalgono ad un'epoca precedente all'introduzione dell'A.U.U..
III.5.5.- Inoltre, è opportuno precisare che sia in ragione della consistenza degli assegni familiari (€ 298,00 per la
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figlia ed € 402,00 per i figli LE e sia Per_1 Per_2 in ragione del disposto aumento dei tempi di permanenza dei figli presso il padre, non trova più giustificazione l'obbligo paterno di integrare la contribuzione al mantenimento dei figli anche tramite il pagamento in via esclusiva della rata di ammortamento del mutuo sulla casa familiare. Pertanto, a far data dalla corrente mensilità di ottobre 2025, anche nel rapporto interno tra di loro le parti saranno obbligate ciascuna nella misura del 50%.
VI.- Spese e compensi di giudizio devono essere interamente compensati tra le parti in ragione della reciproca soccombenza sostanziale e dell'adozione di provvedimenti in favore di minori.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 14743/2022 introdotto con ricorso del 07.12.2022 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., e preso atto della propria sentenza non definitiva n. 3171/2023 pubblicata il 26.07.2023, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DISPONE che i figli minori della coppia restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre cui resta assegnato il godimento della casa familiare;
2) DISPONE che il padre potrà e dovrà incontrare i minori nei modi e termini meglio precisati in motivazione;
3) DISPONE a carico di l'obbligo di versare Controparte_1 in favore di , la somma di € 800,00 mensili a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole
(di cui € 150,00 per € 325,00 per Persona_1
LE ed € 325,00 per ) oltre aggiornamenti annuali Per_2 sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI con decorrenza dalla corrente mensilità di ottobre 2025;
4) DISPONE a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno, l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie per i figli nei modi e termini di cui
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al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm.;
5) DISPONE che, con decorrenza dalla corrente mensilità di ottobre 2025, l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
6) DISPONE che, a far data dalla corrente mensilità di ottobre
2025, il pagamento delle rate di mutuo, nel rapporto interno tra le parti, resta a carico di ciascuna di esse nella misura della metà;
7) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 07 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele IN US AT
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* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- US AT Presidente
- EL Nocera Componente
- LE IN Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 14743/2022 R.G. e avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Mariantonietta Ciccimarra,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Vito Lacoppola e LI Ladisa,
-convenuto- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti risultano già indicate nella sentenza non definitiva n.
3171/2023 del 26.07.2023 con cui questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio
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tra coniugi ordinando il prosieguo del giudizio per le questioni accessorie.
I.2.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti. All'udienza del 24.03.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: chiede l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé; l'assegnazione della casa familiare;
la fissazione di un calendario di incontri padre-figli; un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad € 700,00 oltre la rivalutazione ISTAT e al 50% di spese straordinarie;
la corresponsione del 100% dell'AUU; il pagamento per intero a carico del coniuge del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare;
b) parte convenuta: si riporta alle conclusioni formulate nei precedenti scritti difensivi;
c) P.M. (con nota del 25.03.2025): chiede la definizione del giudizio con le garanzie a tutela della prole.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito di memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente occorre prendere atto della sentenza non definitiva n. 3171/2023 del 26.07.2023 con cui questo
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, con conseguente rilievo che il presente giudizio pende per le sole questioni accessorie.
III. I provvedimenti riguardanti i figli devono essere adottati nei termini che seguono.
III.1.- Quanto alla figlia (12.11.2005), Persona_1 divenuta maggiorenne nelle more del presente procedimento, devono revocarsi i provvedimenti personali regolanti i
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rapporti padre-figlia di cui all'ordinanza presidenziale del
16.03.2023.
III.2.- Quanto ai figli minori LE (10.12.2009) e Per_2
(12.03.2014), anche alla luce delle conclusioni conformi delle parti, deve confermarsi l'affidamento ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre non essendo emersi elementi di pregiudizio che consentano di discostarsi dal regime ordinario previsto dalla legge.
Infatti, sebbene dalle pregresse relazioni dei Servizi
Sociali (cfr. doc. di cui alla memoria difensiva depositata il
14.02.2023 nonché alla memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. del 18.10.2023) fosse emersa una marcata conflittualità genitoriale tale da arrecare pregiudizio ai minori e da determinare l'affidamento degli stessi ai Servizi Sociali territorialmente competenti con provvedimento del Tribunale dei minorenni del 20.10.2023 (cfr. doc. allegata alla memoria ex art. 183-ter co. VI n. 3 c.p.c. del 02.11.2023), la più recente relazione del 30.09.2024 (cfr. doc. di cui alla comparsa conclusionale del 23.05.2025) dà atto di un significativo miglioramento dei rapporti tra i genitori, oggi connotati da maggiore collaborazione e da un'attenzione condivisa nella cura e gestione della prole.
Pertanto, in considerazione del mutato contesto relazionale e in assenza di ragioni ostative, il Collegio ritiene conforme all'interesse dei minori disporre l'affidamento condiviso degli stessi con collocamento presso la madre.
III.3.- Conseguentemente, la casa familiare resta assegnata in godimento a in quanto genitrice convivente Parte_1 con la prole.
III.4.- Quanto agli incontri tra il padre e i figli minori della coppia, sia nell'interesse dei figli minori che per esigenze di equilibrio delle gestioni personali dei genitori,
è opportuno prevedere che i minori pernottino una notte di più presso il padre. Pertanto, egli potrà e dovrà incontrare i figli nei seguenti termini: a) il martedì e giovedì dalle
17:30 alle 21:00 e, a settimane alterne, dalle 18:30 del venerdì alle 21:00 della domenica;
b) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle 10:00 del 23/12
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alle 20:00 del 30/12 e l'anno successivo dalle 10:00 del 31/12 alle 20:00 del 06/01 e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle 15:00 del Venerdì di Pasqua alle 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
d) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
e) tutti gli anni in occasione della festività del papà; f) i giorni di compleanno dei figli saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori.
Il presente calendario è in ogni caso suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze di studio della prole e di quelle lavorative dei genitori che dovranno favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità.
III.5.- I provvedimenti economici riguardanti i figli
LE e devono essere adottati nei Persona_1 Per_2 termini che seguono.
III.5.1.- Quanto ai figli minori della coppia, la misura provvisoriamente disposta non merita di essere confermata in considerazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c..
In particolare, occorre avere riguardo alle accresciute le esigenze dei figli LE (16 anni) e (11 anni) in Per_2 ragione del progredire della loro età, alla valenza dei compiti di cura domestica gravanti maggiormente sulla madre nonché ai redditi dei genitori.
A tal proposito è emerso che la svolge l'attività di Pt_1 promoter e gode di entrate personali pari a circa € 6.240,00 netti annui (cfr. dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2021-2023 di cui alla comparsa conclusionale del
22.05.2025) e vede soddisfatta la propria esigenza abitativa per il tramite del godimento esclusivo della casa familiare in comproprietà conseguendo un notevole risparmio di spesa. Il padre invece è dipendente presso un'azienda per cui percepisce redditi che nell'ultimo triennio di imposta si attestano a circa € 27.500 netti annui (cfr. dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2021-2023 di cui alla comparsa
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conclusionale del 23.05.2025). Egli inoltre sostiene oneri locatizi mensili pari ad € 300,00 e provvede al rimborso di un altro finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura per la figlia pari ad € 150,00 mensili (cfr. all.ti di cui alla memoria difensiva depositata il 14.02.2023).
Alla luce delle suesposte considerazioni e delle prove documentali in atti, il Collegio ritiene congruo fissare la contribuzione paterna per entrambi i figli in € 325,00 ciascuno.
III.5.2.- Parimenti, la contribuzione provvisoriamente disposta per il mantenimento della figlia non può Per_1 essere confermata. Infatti, dall'istruttoria (cfr. relazione dei servizi sociali di cui alla comparsa conclusionale del
23.05.2025) emerge che la figlia abbia terminato il proprio percorso di studi superiori e abbia maturato alcune esperienze lavorative dapprima come animatrice in un campo estivo, e all'attualità, come operatrice di call center. Tuttavia, la circostanza per cui entrambi i genitori domandano un contributo al di lei mantenimento consente di ritenere incontestata la sua non indipendenza economica.
Dunque, tenuto altresì conto che il padre provvede già in parte alle esigenze della figlia attraverso il pagamento del finanziamento relativo all'acquisto dell'autovettura a lei destinata, il Collegio ritiene congruo rideterminare la misura del contributo paterno al di lei mantenimento in € 150,00 mensili.
III.5.3.- Le spese straordinarie graveranno su ciascun genitore nella misura del 50% e saranno regolamentate secondo il pertinente protocollo d'intesa sottoscritto presso il
Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm..
III.5.4.- Il Collegio dispone altresì che l'assegno unico universale per ciascun figlio sia percepito nella misura del
50% per ciascun genitore. Non sussistono motivi per derogare alla modalità ordinaria prevista dalla legge, anche in considerazione del fatto che le precedenti pattuizioni risalgono ad un'epoca precedente all'introduzione dell'A.U.U..
III.5.5.- Inoltre, è opportuno precisare che sia in ragione della consistenza degli assegni familiari (€ 298,00 per la
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figlia ed € 402,00 per i figli LE e sia Per_1 Per_2 in ragione del disposto aumento dei tempi di permanenza dei figli presso il padre, non trova più giustificazione l'obbligo paterno di integrare la contribuzione al mantenimento dei figli anche tramite il pagamento in via esclusiva della rata di ammortamento del mutuo sulla casa familiare. Pertanto, a far data dalla corrente mensilità di ottobre 2025, anche nel rapporto interno tra di loro le parti saranno obbligate ciascuna nella misura del 50%.
VI.- Spese e compensi di giudizio devono essere interamente compensati tra le parti in ragione della reciproca soccombenza sostanziale e dell'adozione di provvedimenti in favore di minori.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 14743/2022 introdotto con ricorso del 07.12.2022 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., e preso atto della propria sentenza non definitiva n. 3171/2023 pubblicata il 26.07.2023, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DISPONE che i figli minori della coppia restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre cui resta assegnato il godimento della casa familiare;
2) DISPONE che il padre potrà e dovrà incontrare i minori nei modi e termini meglio precisati in motivazione;
3) DISPONE a carico di l'obbligo di versare Controparte_1 in favore di , la somma di € 800,00 mensili a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole
(di cui € 150,00 per € 325,00 per Persona_1
LE ed € 325,00 per ) oltre aggiornamenti annuali Per_2 sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI con decorrenza dalla corrente mensilità di ottobre 2025;
4) DISPONE a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno, l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie per i figli nei modi e termini di cui
Il Giudice estensore Emanuele IN
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al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm.;
5) DISPONE che, con decorrenza dalla corrente mensilità di ottobre 2025, l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
6) DISPONE che, a far data dalla corrente mensilità di ottobre
2025, il pagamento delle rate di mutuo, nel rapporto interno tra le parti, resta a carico di ciascuna di esse nella misura della metà;
7) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 07 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
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