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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17339 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma – Sezione civile Dodicesima, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luigi Guariniello, subentrato al giudice dott.ssa Corinna AP, a seguito di assegnazione temporanea alla Sezione civile Dodicesima a decorrere dal 29.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41618 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, posta in decisione nell'udienza di discussione del 11.11.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. co., c.p.c., tra rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Bonifazi ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, viale Etiopia n. 18, come da procura in atti;
ATTORE
e rappresentata e difesa dall'avv. Dario Buzzelli ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Fulcieri Paulucci de Calboli n. 5, come da procura in atti;
CONVENUTA
e
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Responsabilità da circolazione di natanti da diporto ex art. 2054 c.c.. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e al fine di conseguire: 1) l'accertamento e la declaratoria Controparte_1 Controparte_2 della responsabilità di nella causazione del sinistro tra il natante “Motore Marino Controparte_2
85 kw, Tg 88141112”, di proprietà di quest'ultimo e condotto dallo stesso, nonché assicurato con ed il natante “Beltram 25 Moppie 25 Motore Marino 87 kw TG 2129”, Controparte_1 di proprietà dell'attore, assicurato con in forza di polizza n. Controparte_1
00272165476, valida dal 27.04.2017 al 26.04.2018, ed ormeggiato “presso il rimessaggio Gesti
Nautica srl, sito in Fiumicino (RM)” la notte del sinistro (pag. 1 dell'atto di citazione); 2) la condanna di , in solido con al “risarcimento dei danni Controparte_2 Controparte_1 materiali” subiti dal suddetto natante nella misura di euro 29.597,00, come da “preventivi di spesa allegati” e come da “Perizia navale del 13/06/2018 a firma del perito Dott , ovvero Persona_1
“nella somma diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali”;
3) la condanna della convenuta al “pagamento di un ulteriore importo Controparte_1 non inferiore ad €. 5.000,00 o in quello maggiore o minore ritenuto di giustizia”, a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 4) la condanna alla refusione delle spese di lite, da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.. A questo fine l'attore ha allegato, nell'atto introduttivo, che nella notte tra il 01.20.2017 ed il 02.10.2017 CP_2
, alla guida del proprio natante, mentre era “in fase di manovra”, senza avvedersi del
[...] natante dello stesso regolarmente ormeggiato, ne “urtava il lato destro”, così Parte_1
“provocandone una vistosa apertura dello scafo che ne causava il successivo affondamento” (pag.
2 dell'atto di citazione). Quindi, il danneggiato ha sporto denuncia alla Capitaneria di Porto di
Civitavecchia in data 02.10.2017 ed inviato con raccomandata a.r. alla Controparte_1 quale impresa assicuratrice del natante di proprietà di , missiva del 06.10.2017 Controparte_2 di messa in mora ex art. 22 legge n. 69/990, al fine del risarcimento dei danni materiali, poi rinnovata nelle date del 16.01.2018 e del 13.01.2020, senza ottenere riscontro positivo da parte della suddetta impresa assicuratrice, né adesione successiva di quest'ultima all'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, ai sensi del d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n.
164/2014. Con comparsa di risposta, depositata in data 24.03.2021, si è costituita in giudizio la quale ha contestato tutto quanto dedotto ex adverso, poiché Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, eccependo specificamente: 1) in via preliminare, l'improponibilità
e/o l'improcedibilità della domanda giudiziale in ragione del mancato rispetto degli artt. 145 e 148
d. l.vo n. 209/2005, stante l'invio all'impresa assicuratrice convenuta di una “richiesta di risarcimento di danni materiali … redatta e formulata ai sensi dell'art. 22 L.990/1969, nonché priva di qualsiasi sottoscrizione autografa in calce (ALL.2)”, e, quindi, in base ad una norma che è stata “abrogata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 209/2005” e che, per ciò stesso, “non è applicabile, ratione temporis, al sinistro di cui è causa (asseritamente verificatosi il 01.10.2017)”;
2) sempre in via preliminare, la sopravvenuta estinzione per prescrizione “dell'asserito diritto al risarcimento del danno azionato da parte attrice, per decorso del termine biennale previsto” negli
“artt. 40 D.Lgs. n. 171/2005 e 2947 co. 2 c.c.”; 3) il difetto di legittimazione attiva dell'attore in assenza di prova della titolarità dell'asserito diritto di proprietà del natante da Parte_1 diporto Bertram, con targa 2129; 4) l'infondatezza, nel merito, della domanda giudiziale sotto il profilo dell'an debeatur, poiché basata su circostanze di fatto “non corrispondenti alla realtà dei fatti e comunque non provate”, non solo in base ai documenti prodotti, ma anche alla luce delle innumerevoli anomalie emerse in relazione al sinistro de quo: a) rispetto all'allegazione dell'affondamento del natante Bertram, con targa 2129, compiuta nell'atto di citazione, e non sorretta dagli stessi documenti depositati dall'attore in giudizio, atteso che: a1) nella denuncia del sinistro, presentata in data 02.10.2017 alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, non risulta denunciato alcun affondamento del suddetto natante, bensì solo l'urto causato dal natante condotto da , l'apertura di “una falla di circa 3 cm. di diametro” nel natante di Controparte_2 Pt_1
ivi ormeggiato, ed il tiraggio in secca dell'imbarcazione, “presso il cantiere Gesti Nautica
[...]
Fiumicino”; a2) parimenti, sia nella missiva di messa in mora ex art. 22 legge n. 990/69 del
06.10.2017, sia nella denuncia di sinistro trasmessa alla in data Controparte_1
19.01.2018, non risulta riferito e, quindi, non risulta denunciato l'affondamento del natante;
b) rispetto agli orari degli eventi riferiti come accaduti il giorno 02.10.2017, la mancanza di corrispondenza tra quanto denunciato in data 02.10.2017 da alla Capitaneria di Parte_1
Porto di Civitavecchia (“alle ore 11:00 del medesimo giorno 2.10.2017 il natant si trovava CP_3 in secco presso il cantiere della Gesti Nautica” – pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta)
e quanto risulta dal preventivo delle spese di soccorso per affondamento, redatto da
[...]
, ove è riportato l'impiego di quattro operatori per il compimento delle operazioni di Parte_2 ripescaggio del natante “per n. 8 h dalle ore 17:00 alle ore 1:00” dello stesso giorno del CP_3
02.10.2017; c) la raffigurazione, nelle fotografie allegate, solo di una parte dell'imbarcazione, senza allegazione di foto ritraenti il natante nella sua interezza, completo di denominazione e di targa di identificazione;
d) le anomalie riscontrate dal perito fiduciario dell'impresa assicuratrice,
, nella relazione peritale depositata in atti (all.to n. 5), rispetto al fatto che nella Persona_2 relazione del perito di parte attrice, dott. d1) non sono allegate fotografie che ritraggono Per_1 il danno subito dall'imbarcazione, bensì soltanto fotografie dello stato del natante nel corso delle riparazioni, e che da queste ultime non risultano “lesioni strutturali al di sotto della linea di galleggiamento ma solo i segni di una riparazione in una zona circolare posizionata nell'opera morta (sopra la linea di galleggiamento)” (pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta), così da dedurre, conseguentemente, che “una falla o lesione al di sopra del galleggiamento NON favorisce ingresso di acqua né può consentire l'affondamento di qualsiasi barca;
” (pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta); d2) “nelle immagini allegate alla perizia del dott ” Per_1 sono raffigurati “il vano motori e gli stessi propulsori .. “sporchi” di fango”, di talché, nel caso di
“un affondamento, è opportuno sbarcare immediatamente i motori, lavarli con acqua dolce e prendere tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare per quanto possibile tutte le parti”, mentre diversamente, nel corso del “sopralluogo … i motori erano a bordo ed installati, addirittura sporchi della polvere della carteggiatura delle superfici”, con la conseguente esclusione che “gli stessi siano stati sbarcati, riparati e reimbarcati prima delle attività di verniciatura” (pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta); e) il coinvolgimento delle stesse parti, odierne attrice e convenuta, Pt_1
e , in un sinistro stradale avvenuto in Roma, via Torrevecchia n. 567, in
[...] Controparte_2 data 25.08.2016, tra il “motociclo Honda tg. DZ59072”, condotto da , ed “il Controparte_2 motociclo Honda tg. DE99370 condotto d con terza trasportata a bordo”, tamponato Parte_1 dal primo, come da richiesta di risarcimento dei danni materiali e fisici inoltrata da Parte_1
e da , terza trasportata, alla (all.to n. 6 della Controparte_4 Controparte_1 produzione documentale del 24.03.2021 dell'impresa assicuratrice convenuta). Per i suddetti motivi ha contestato espressamente e specificamente la circostanza di Controparte_1 fatto che il natante 25 sia affondato e, in ogni caso, che sia “affondato in conseguenza CP_3 dell'asserito urto da parte dell'imbarcazione del (che ha interessato l'opera morta del CP_2 natante posta sopra la linea di galleggiamento)”, esprimendo “notevoli perplessità circa l'effettivo verificarsi del sinistro denunciato”, ragion per cui essa non ha liquidato alcun indennizzo né ha raccolto l'invito alla negoziazione assistita (pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta); 5)
l'infondatezza, nel merito, della domanda giudiziale anche sotto il profilo del quantum debeatur, in quanto, “salva sempre la prova dell'effettiva verificazione del sinistro di cui è causa”, il perito fiduciario dell'impresa assicuratrice ha stimato l'ipotetico danno nell'importo di euro 1.450,00
(all.ti n. 5 e n. 6 – pag. 22), stante la non debenza degli importi di euro 4.453,00 e di euro
25.144,00, richiesti rispettivamente per opere di “soccorso” e di “riparazione”, ritenute “non pertinenti” a fronte dei dubbi riguardo al loro effettivo compimento e, ancor prima, a fronte dei dubbi in ordine al verificarsi effettivo del sinistro de quo, e, dunque, in ragione della non debenza dell'importo di euro 29.597,00 complessivi, richiesto a titolo risarcitorio. Per quanto sopra, la convenuta ha rassegnato le conclusioni seguenti: 1) in via preliminare, l'accertamento e la declaratoria dell'improponibilità e/o dell'improcedibilità della domanda giudiziale, ai sensi degli artt. 145 e 148 d. l.vo n. 209/2005; 2) sempre in via preliminare, l'accertamento e la declaratoria della sopravvenuta estinzione per prescrizione biennale del diritto di risarcimento dei danni richiesti;
3) “in via preliminare, subordinata”, l'accertamento e la declaratoria del difetto di legittimazione attiva dell'attore; 4) nel merito, in via principale, il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in ragione della palese infondatezza della domanda giudiziale e del comportamento tenuto in concreto dallo stesso attore, in considerazione delle gravi anomalie emerse nel caso concreto;
5) nel merito, in via subordinata, nell'ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda giudiziale in punto di an debeatur, la rideterminazione del quantum debeatur in base alle deduzioni innanzi compiute;
6) la condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite. Sebbene ritualmente citato, così come verificato dal giudice istruttore, titolare precedente della causa, con l'ordinanza del 17.01.2022, il responsabile civile convenuto, , non si è costituito in giudizio, cosicché egli è da dichiarare Controparte_2 contumace. Questo Tribunale, con ordinanza istruttoria del 21.11.2022, ha ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti e la prova testimoniale richiesti dall'attore, limitatamente al capitolo di prova n. 2 articolato nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., così come ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalla convenuta con il teste Controparte_1 Tes_1
nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.. Esaurita la fase dell'assunzione probatoria, la
[...] causa è stata rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni, stante la vacanza dell'ex ruolo
AP dal mese di luglio 2023; quindi, è stata assunta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. nell'udienza del 11.11.2025 dal giudice neo-assegnatario dell'ex ruolo AP a decorrere dal
29.10.2025.
2 - Innanzitutto, in considerazione della fattispecie di responsabilità extracontrattuale in questione, si impone, preliminarmente, un inquadramento giuridico dell'azione fatta valere da parte attrice, al fine di individuare i relativi elementi costitutivi ed il riparto dell'onere probatorio tra le parti del processo. L'evento lesivo dedotto e per il quale parte attrice chiede il risarcimento dei danni al convenuto è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2054 c.c., che regola la responsabilità per danni da circolazione di veicoli e natanti;
norma, questa, che, per rinvio espresso contenuto nell'art. 40 del d. lgs. n. 171/2005 (c.d. “Codice della nautica da diporto”), trova applicazione anche al conducente di natanti ed imbarcazioni da diporto. In virtù del primo comma della norma ora richiamata, il conducente di un'autovettura e, ai fini che qui rilevano, di una imbarcazione da diporto, è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone od a cose dalla circolazione del mezzo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai sensi del primo comma dell'art. 2054 c.c., la responsabilità del conducente è presunta, salvo che costui provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
3 - In ordine all'eccezione preliminare del difetto di legittimazione attiva di , sollevata Parte_1 dalla convenuta così come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Controparte_1
Cassazione, non è sufficiente la sola allegazione della titolarità del diritto di proprietà in capo a sé da parte dell'attore, ma occorre anche la prova della sussistenza effettiva della titolarità del diritto reale in capo allo stesso, al fine di domandare il risarcimento dei danni subiti dalla res, oggetto del diritto di proprietà, a seguito dell'evento dannoso (Cass. civ., SS.UU., 16.02.2016, n. 2951).
Tuttavia, all'indirizzo ora richiamato si è affiancato un indirizzo meno rigoroso, che ha riconosciuto la legittimazione ad agire per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, costituito dal “costo di riparazione di un autoveicolo danneggiato in un sinistro stradale”, non solo ed in via esclusiva al “proprietario” od al “titolare di un altro diritto reale sul bene mobile”, ma anche al possessore od al detentore del veicolo, il quale “risponde nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e ha provveduto a sue spese, avendovi interesse alla riparazione del mezzo” (Cass. civ., sez.
VI-3, ordinanza del 16.02.2015, n. 3082). Ebbene, è da ritenersi che, nel caso concreto, l'attore abbia fornito prova della propria legittimazione attiva rispetto al natante “Beltram 25 Moppie 25
Motore Marino 87 kw TG 2129”, che rappresenta un elemento essenziale della fattispecie costitutiva del diritto del risarcimento del danno da circolazione di natanti e che, in quanto tale, è soggetto all'onere della prova gravante sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c.. A questo fine soccorre il contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (all.to n. 1 della produzione documentale di parte attrice del 31.07.2020), stipulato da con la stessa Parte_1 [...]
(polizza n. 272165476), a copertura del rischio di sinistri coinvolgenti il Controparte_1 natante “Motore Marino 87 kw”, con targa n. 2129, oltre che il contratto di stazionamento concluso in data 01.06.2017 da con (all.to n. 2 della Parte_1 Parte_2 produzione documentale di parte attrice del 31.07.2020), con conseguente ammissibilità della domanda giudiziale risarcitoria.
4 - Passando all'altra eccezione preliminare, sollevata dall'impresa assicuratrice convenuta, ossia l'improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda giudiziale in ragione del mancato rispetto degli artt. 145 e 148 d. l.vo n. 209/2005, è da rilevare che il nuovo Codice delle Assicurazioni private, di cui al d. l.vo n. 209/2005, prevede nell'art. 148 che il danneggiato, nell'inviare la raccomandata con ricevuta di ritorno, quale condizione di procedibilità già prevista dall'art. 22 della legge n. 990/1969, debba fornire tutta una serie di informazioni e produrre la relativa documentazione. Nella fattispecie concreta, la lettera di messa in mora è stata inviata ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990/1969, in luogo degli artt. 145 e 148 d. l.vo n. 209/2005, e non osserva tutti i dettami di cui all'art. 148 sopra citato. Sotto il previgente art. 22 della legge n.
990/1969, la richiesta di risarcimento non era legata a particolari vincoli e formalità, non essendo necessaria l'indicazione analitica dei danni pretesi, ben potendo il contenuto della missiva limitarsi a far riferimento ad un sinistro delle cui conseguenze l'assicuratore debba rispondere ai sensi della legge sull'assicurazione obbligatoria ed essendo sufficiente una generica istanza risarcitoria, riferita a tutti i possibili danni comunque derivati dal sinistro ed idonea a sollecitare i poteri di indagine dell'assicuratore, consentendogli, in tal modo, di espletare gli accertamenti all'uopo necessari
(vedasi Cass. civ., sez. VI – 3, ordinanza del 03.06.2021, n. 15445, per cui è “irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore”). Ora, se è vero che la normativa vigente è più rigorosa, è altrettanto vero che il principio giurisprudenziale ora richiamato è da ritenersi sempre valido. In buona sostanza, poiché la “ratio” della norma risiede nell'esigenza di porre l'impresa assicuratrice nelle condizioni di formulare una offerta congrua e motivata, la domanda sarà procedibile quando, pur non ricorrendo tutti requisiti di cui all'art. 148 del Codice delle
Assicurazioni, il suddetto scopo sia comunque raggiunto, altrimenti l'istanza risarcitoria avanzata dal danneggiato sarà sanzionata con l'improcedibilità. Ergo, la valutazione della procedibilità della domanda risarcitoria non investe un profilo meramente formale di rispetto o meno dei presupposti indicati nell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, bensì si traduce in una indagine da effettuarsi caso per caso, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta. Orbene, nel caso concreto, nella raccomandata a.r. del 06.10.2017 ha omesso di indicare il proprio codice Parte_1 fiscale ed i dati relativi al natante che avrebbe cagionato il sinistro, al pari dei dati relativi al suo conducente, mentre l'indicazione del proprio natante è stata fatta per relationem, attraverso l'allegazione della denuncia del sinistro del 01.10.2017, presentata alla Capitaneria di Porto di
Civitavecchia in data 02.10.2017, alle ore 11.00. Tuttavia, la carenza oggettiva di indicazione sia del natante che avrebbe urtato il natante di ormeggiato nel porto di Fiumicino, sia Parte_1 del suo conducente, non ha precluso né impedito alla la possibilità di Controparte_1 avviare un'istruttoria ed eventualmente di effettuare un'offerta, fatte salve le ragioni allegate in comparsa di risposta ed ostative alla formulazione di una proposta risarcitoria e ferma restando la possibilità per la stessa impresa assicuratrice di chiedere l'integrazione di cui all'art. 148, co. 5, del
Codice delle Assicurazioni, a fronte della ritenuta necessità di documentazione ulteriore. Ciò è tanto vero che l'impresa assicuratrice ha incaricato in data 26.06.2018 il perito dello Persona_2
“Studio Tecnico Navale Orsini” (pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta) del compimento di una perizia, che si è tradotto nella relazione peritale depositata agli atti di questo giudizio in data
24.03.2021 dalla stessa (all.to n. 5). Riguardo alla mancanza di Controparte_1 sottoscrizione autografa della missiva di messa in mora del 06.10.2017 da parte dell'avv. Marco
Marini, tuttavia, è da osservare che effettivamente la suddetta missiva, inviata alla
[...]
e da questa ricevuta in data 19.10.2017, risulta priva di sottoscrizione Controparte_1 autografa del suddetto legale (all.to n. 2 della produzione documentale della società convenuta in data 24.03.2021), il quale ha tentato di rimediare alla stessa mancanza ex post, apponendo una postilla ed una sottoscrizione, tardiva ed irrilevante, in calce alla fotocopia della ricevuta di spedizione e della cartolina postale di ricevimento (all.to n. 6 dell'atto di citazione). Ora, così come statuito di recente dalla Suprema Corte, un atto di messa in mora privo di sottoscrizione è giuridicamente inefficace e, dunque, è inidoneo ad interrompere la prescrizione del diritto di credito (vedasi Cass. civ., ordinanza del 24.01.2024, n. 2335, la quale, muovendo dalla configurazione della sottoscrizione del mittente quale elemento essenziale dell'atto, ha affermato che il difetto di sottoscrizione impedisce di attribuire la paternità dello stesso atto al suo autore e, quindi, non consente all'atto di esplicare gli effetti interruttivi della prescrizione). Pertanto,
l'eccezione preliminare di cui trattasi, sotto questo profilo, è fondata e va accolta. dannoso (01.10.2017) ex art. 40 d. l.vo n. 171/2005 ed art. 2947, co. 2, c.c., in difetto di efficacia interruttiva della prescrizione dell'atto di messa in mora del 06.10.2017, così come dello stesso atto di messa in mora ex art. 22 della legge n. 990/1969, sempre privo di sottoscrizione del mittente e, in quanto tale, inefficace, che il danneggiato ha inviato successivamente con fax del 16.01.2018 all'impresa assicuratrice e che quest'ultima ha ricevuto in data 17.01.2018 (all.to n. 7 dell'atto di citazione). Una nuova messa in mora è stata trasmessa successivamente con p.e.c. solo in data
13.01.2020, come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c. (all.to n. 9 dell'atto di citazione), ossia una volta già decorso in toto il termine biennale di prescrizione. Pertanto, l'eccezione preliminare in discorso è fondata ed è da accogliere.
6 - L'accoglimento dell'eccezione preliminare di merito dell'estinzione per prescrizione del diritto azionato implica l'assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione in ordine all'an debeatur ed al quantum debeatur. La decisione della causa con riferimento alla questione preliminare di merito de qua e l'assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione nel merito conducono al rigetto della domanda di accertamento della responsabilità processuale aggravata per lite temeraria e della domanda conseguente di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla convenuta
[...] nei confronti dell'attore Controparte_1 Parte_1
7 - La statuizione sulle spese di lite segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con condanna conseguente dell'attore a rifondere alla convenuta costituita, Controparte_1 le spese di lite. Al fine della determinazione del compenso di avvocato sono da applicare i valori medi previsti nel d.m. Giustizia n. 55/2014, s.s.m.i., per ogni fase del giudizio ordinario di cognizione e compresi nello scaglione di valore da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, individuato in base al criterio del c.d. disputatum (Cass. civ., sez. II, sentenza 07.11. 2018, n. 28417).
Diversamente, la contumacia dell'altro convenuto, , conduce alla declaratoria del Controparte_2 non luogo a provvedere sulle spese di lite rispetto alla parte attrice (Cass. civ., sez. II, 19.08.2011,
n. 17432).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione civile Dodicesima, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali per scontro tra natanti ex art. 2054 c.c., proposta da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
ogni ulteriore domanda, eccezione ed istanza assorbita, così decide, ai sensi dell'art. 281 –
[...] sexies, co. 3, c.p.c.:
1) accerta e dichiara, in accoglimento dell'eccezione preliminare di merito della convenuta costituita, l'estinzione per prescrizione biennale del diritto del Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali, azionato da a seguito del sinistro tra natanti Parte_1 verificatosi in Fiumicino in data 01.10.2017; 2) condanna l'attore, a rifondere alla convenuta costituita, Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che liquida nell'importo di euro 7.616,00 a titolo di compenso di avvocato,
[...] oltre agli accessori di legge;
3) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite rispetto al convenuto contumace, CP_2
.
[...]
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, 10.12.2025.
Il Giudice dott. Luigi Guariniello 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 - Strettamente conseguente all'inefficacia della missiva di messa in mora ex art. 22 della legge n.
990/1969, datata 06.10.2017, è l'accoglimento dell'eccezione preliminare di estinzione per prescrizione biennale del diritto di risarcimento del danno da sinistro tra natanti, in ragione della sua fondatezza, stante l'intero decorso del termine biennale di prescrizione dalla data dell'evento
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma – Sezione civile Dodicesima, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luigi Guariniello, subentrato al giudice dott.ssa Corinna AP, a seguito di assegnazione temporanea alla Sezione civile Dodicesima a decorrere dal 29.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41618 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, posta in decisione nell'udienza di discussione del 11.11.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. co., c.p.c., tra rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Bonifazi ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, viale Etiopia n. 18, come da procura in atti;
ATTORE
e rappresentata e difesa dall'avv. Dario Buzzelli ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Fulcieri Paulucci de Calboli n. 5, come da procura in atti;
CONVENUTA
e
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Responsabilità da circolazione di natanti da diporto ex art. 2054 c.c.. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e al fine di conseguire: 1) l'accertamento e la declaratoria Controparte_1 Controparte_2 della responsabilità di nella causazione del sinistro tra il natante “Motore Marino Controparte_2
85 kw, Tg 88141112”, di proprietà di quest'ultimo e condotto dallo stesso, nonché assicurato con ed il natante “Beltram 25 Moppie 25 Motore Marino 87 kw TG 2129”, Controparte_1 di proprietà dell'attore, assicurato con in forza di polizza n. Controparte_1
00272165476, valida dal 27.04.2017 al 26.04.2018, ed ormeggiato “presso il rimessaggio Gesti
Nautica srl, sito in Fiumicino (RM)” la notte del sinistro (pag. 1 dell'atto di citazione); 2) la condanna di , in solido con al “risarcimento dei danni Controparte_2 Controparte_1 materiali” subiti dal suddetto natante nella misura di euro 29.597,00, come da “preventivi di spesa allegati” e come da “Perizia navale del 13/06/2018 a firma del perito Dott , ovvero Persona_1
“nella somma diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali”;
3) la condanna della convenuta al “pagamento di un ulteriore importo Controparte_1 non inferiore ad €. 5.000,00 o in quello maggiore o minore ritenuto di giustizia”, a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 4) la condanna alla refusione delle spese di lite, da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.. A questo fine l'attore ha allegato, nell'atto introduttivo, che nella notte tra il 01.20.2017 ed il 02.10.2017 CP_2
, alla guida del proprio natante, mentre era “in fase di manovra”, senza avvedersi del
[...] natante dello stesso regolarmente ormeggiato, ne “urtava il lato destro”, così Parte_1
“provocandone una vistosa apertura dello scafo che ne causava il successivo affondamento” (pag.
2 dell'atto di citazione). Quindi, il danneggiato ha sporto denuncia alla Capitaneria di Porto di
Civitavecchia in data 02.10.2017 ed inviato con raccomandata a.r. alla Controparte_1 quale impresa assicuratrice del natante di proprietà di , missiva del 06.10.2017 Controparte_2 di messa in mora ex art. 22 legge n. 69/990, al fine del risarcimento dei danni materiali, poi rinnovata nelle date del 16.01.2018 e del 13.01.2020, senza ottenere riscontro positivo da parte della suddetta impresa assicuratrice, né adesione successiva di quest'ultima all'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, ai sensi del d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n.
164/2014. Con comparsa di risposta, depositata in data 24.03.2021, si è costituita in giudizio la quale ha contestato tutto quanto dedotto ex adverso, poiché Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, eccependo specificamente: 1) in via preliminare, l'improponibilità
e/o l'improcedibilità della domanda giudiziale in ragione del mancato rispetto degli artt. 145 e 148
d. l.vo n. 209/2005, stante l'invio all'impresa assicuratrice convenuta di una “richiesta di risarcimento di danni materiali … redatta e formulata ai sensi dell'art. 22 L.990/1969, nonché priva di qualsiasi sottoscrizione autografa in calce (ALL.2)”, e, quindi, in base ad una norma che è stata “abrogata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 209/2005” e che, per ciò stesso, “non è applicabile, ratione temporis, al sinistro di cui è causa (asseritamente verificatosi il 01.10.2017)”;
2) sempre in via preliminare, la sopravvenuta estinzione per prescrizione “dell'asserito diritto al risarcimento del danno azionato da parte attrice, per decorso del termine biennale previsto” negli
“artt. 40 D.Lgs. n. 171/2005 e 2947 co. 2 c.c.”; 3) il difetto di legittimazione attiva dell'attore in assenza di prova della titolarità dell'asserito diritto di proprietà del natante da Parte_1 diporto Bertram, con targa 2129; 4) l'infondatezza, nel merito, della domanda giudiziale sotto il profilo dell'an debeatur, poiché basata su circostanze di fatto “non corrispondenti alla realtà dei fatti e comunque non provate”, non solo in base ai documenti prodotti, ma anche alla luce delle innumerevoli anomalie emerse in relazione al sinistro de quo: a) rispetto all'allegazione dell'affondamento del natante Bertram, con targa 2129, compiuta nell'atto di citazione, e non sorretta dagli stessi documenti depositati dall'attore in giudizio, atteso che: a1) nella denuncia del sinistro, presentata in data 02.10.2017 alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, non risulta denunciato alcun affondamento del suddetto natante, bensì solo l'urto causato dal natante condotto da , l'apertura di “una falla di circa 3 cm. di diametro” nel natante di Controparte_2 Pt_1
ivi ormeggiato, ed il tiraggio in secca dell'imbarcazione, “presso il cantiere Gesti Nautica
[...]
Fiumicino”; a2) parimenti, sia nella missiva di messa in mora ex art. 22 legge n. 990/69 del
06.10.2017, sia nella denuncia di sinistro trasmessa alla in data Controparte_1
19.01.2018, non risulta riferito e, quindi, non risulta denunciato l'affondamento del natante;
b) rispetto agli orari degli eventi riferiti come accaduti il giorno 02.10.2017, la mancanza di corrispondenza tra quanto denunciato in data 02.10.2017 da alla Capitaneria di Parte_1
Porto di Civitavecchia (“alle ore 11:00 del medesimo giorno 2.10.2017 il natant si trovava CP_3 in secco presso il cantiere della Gesti Nautica” – pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta)
e quanto risulta dal preventivo delle spese di soccorso per affondamento, redatto da
[...]
, ove è riportato l'impiego di quattro operatori per il compimento delle operazioni di Parte_2 ripescaggio del natante “per n. 8 h dalle ore 17:00 alle ore 1:00” dello stesso giorno del CP_3
02.10.2017; c) la raffigurazione, nelle fotografie allegate, solo di una parte dell'imbarcazione, senza allegazione di foto ritraenti il natante nella sua interezza, completo di denominazione e di targa di identificazione;
d) le anomalie riscontrate dal perito fiduciario dell'impresa assicuratrice,
, nella relazione peritale depositata in atti (all.to n. 5), rispetto al fatto che nella Persona_2 relazione del perito di parte attrice, dott. d1) non sono allegate fotografie che ritraggono Per_1 il danno subito dall'imbarcazione, bensì soltanto fotografie dello stato del natante nel corso delle riparazioni, e che da queste ultime non risultano “lesioni strutturali al di sotto della linea di galleggiamento ma solo i segni di una riparazione in una zona circolare posizionata nell'opera morta (sopra la linea di galleggiamento)” (pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta), così da dedurre, conseguentemente, che “una falla o lesione al di sopra del galleggiamento NON favorisce ingresso di acqua né può consentire l'affondamento di qualsiasi barca;
” (pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta); d2) “nelle immagini allegate alla perizia del dott ” Per_1 sono raffigurati “il vano motori e gli stessi propulsori .. “sporchi” di fango”, di talché, nel caso di
“un affondamento, è opportuno sbarcare immediatamente i motori, lavarli con acqua dolce e prendere tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare per quanto possibile tutte le parti”, mentre diversamente, nel corso del “sopralluogo … i motori erano a bordo ed installati, addirittura sporchi della polvere della carteggiatura delle superfici”, con la conseguente esclusione che “gli stessi siano stati sbarcati, riparati e reimbarcati prima delle attività di verniciatura” (pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta); e) il coinvolgimento delle stesse parti, odierne attrice e convenuta, Pt_1
e , in un sinistro stradale avvenuto in Roma, via Torrevecchia n. 567, in
[...] Controparte_2 data 25.08.2016, tra il “motociclo Honda tg. DZ59072”, condotto da , ed “il Controparte_2 motociclo Honda tg. DE99370 condotto d con terza trasportata a bordo”, tamponato Parte_1 dal primo, come da richiesta di risarcimento dei danni materiali e fisici inoltrata da Parte_1
e da , terza trasportata, alla (all.to n. 6 della Controparte_4 Controparte_1 produzione documentale del 24.03.2021 dell'impresa assicuratrice convenuta). Per i suddetti motivi ha contestato espressamente e specificamente la circostanza di Controparte_1 fatto che il natante 25 sia affondato e, in ogni caso, che sia “affondato in conseguenza CP_3 dell'asserito urto da parte dell'imbarcazione del (che ha interessato l'opera morta del CP_2 natante posta sopra la linea di galleggiamento)”, esprimendo “notevoli perplessità circa l'effettivo verificarsi del sinistro denunciato”, ragion per cui essa non ha liquidato alcun indennizzo né ha raccolto l'invito alla negoziazione assistita (pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta); 5)
l'infondatezza, nel merito, della domanda giudiziale anche sotto il profilo del quantum debeatur, in quanto, “salva sempre la prova dell'effettiva verificazione del sinistro di cui è causa”, il perito fiduciario dell'impresa assicuratrice ha stimato l'ipotetico danno nell'importo di euro 1.450,00
(all.ti n. 5 e n. 6 – pag. 22), stante la non debenza degli importi di euro 4.453,00 e di euro
25.144,00, richiesti rispettivamente per opere di “soccorso” e di “riparazione”, ritenute “non pertinenti” a fronte dei dubbi riguardo al loro effettivo compimento e, ancor prima, a fronte dei dubbi in ordine al verificarsi effettivo del sinistro de quo, e, dunque, in ragione della non debenza dell'importo di euro 29.597,00 complessivi, richiesto a titolo risarcitorio. Per quanto sopra, la convenuta ha rassegnato le conclusioni seguenti: 1) in via preliminare, l'accertamento e la declaratoria dell'improponibilità e/o dell'improcedibilità della domanda giudiziale, ai sensi degli artt. 145 e 148 d. l.vo n. 209/2005; 2) sempre in via preliminare, l'accertamento e la declaratoria della sopravvenuta estinzione per prescrizione biennale del diritto di risarcimento dei danni richiesti;
3) “in via preliminare, subordinata”, l'accertamento e la declaratoria del difetto di legittimazione attiva dell'attore; 4) nel merito, in via principale, il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in ragione della palese infondatezza della domanda giudiziale e del comportamento tenuto in concreto dallo stesso attore, in considerazione delle gravi anomalie emerse nel caso concreto;
5) nel merito, in via subordinata, nell'ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda giudiziale in punto di an debeatur, la rideterminazione del quantum debeatur in base alle deduzioni innanzi compiute;
6) la condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite. Sebbene ritualmente citato, così come verificato dal giudice istruttore, titolare precedente della causa, con l'ordinanza del 17.01.2022, il responsabile civile convenuto, , non si è costituito in giudizio, cosicché egli è da dichiarare Controparte_2 contumace. Questo Tribunale, con ordinanza istruttoria del 21.11.2022, ha ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti e la prova testimoniale richiesti dall'attore, limitatamente al capitolo di prova n. 2 articolato nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., così come ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalla convenuta con il teste Controparte_1 Tes_1
nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.. Esaurita la fase dell'assunzione probatoria, la
[...] causa è stata rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni, stante la vacanza dell'ex ruolo
AP dal mese di luglio 2023; quindi, è stata assunta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. nell'udienza del 11.11.2025 dal giudice neo-assegnatario dell'ex ruolo AP a decorrere dal
29.10.2025.
2 - Innanzitutto, in considerazione della fattispecie di responsabilità extracontrattuale in questione, si impone, preliminarmente, un inquadramento giuridico dell'azione fatta valere da parte attrice, al fine di individuare i relativi elementi costitutivi ed il riparto dell'onere probatorio tra le parti del processo. L'evento lesivo dedotto e per il quale parte attrice chiede il risarcimento dei danni al convenuto è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2054 c.c., che regola la responsabilità per danni da circolazione di veicoli e natanti;
norma, questa, che, per rinvio espresso contenuto nell'art. 40 del d. lgs. n. 171/2005 (c.d. “Codice della nautica da diporto”), trova applicazione anche al conducente di natanti ed imbarcazioni da diporto. In virtù del primo comma della norma ora richiamata, il conducente di un'autovettura e, ai fini che qui rilevano, di una imbarcazione da diporto, è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone od a cose dalla circolazione del mezzo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai sensi del primo comma dell'art. 2054 c.c., la responsabilità del conducente è presunta, salvo che costui provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
3 - In ordine all'eccezione preliminare del difetto di legittimazione attiva di , sollevata Parte_1 dalla convenuta così come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Controparte_1
Cassazione, non è sufficiente la sola allegazione della titolarità del diritto di proprietà in capo a sé da parte dell'attore, ma occorre anche la prova della sussistenza effettiva della titolarità del diritto reale in capo allo stesso, al fine di domandare il risarcimento dei danni subiti dalla res, oggetto del diritto di proprietà, a seguito dell'evento dannoso (Cass. civ., SS.UU., 16.02.2016, n. 2951).
Tuttavia, all'indirizzo ora richiamato si è affiancato un indirizzo meno rigoroso, che ha riconosciuto la legittimazione ad agire per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, costituito dal “costo di riparazione di un autoveicolo danneggiato in un sinistro stradale”, non solo ed in via esclusiva al “proprietario” od al “titolare di un altro diritto reale sul bene mobile”, ma anche al possessore od al detentore del veicolo, il quale “risponde nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e ha provveduto a sue spese, avendovi interesse alla riparazione del mezzo” (Cass. civ., sez.
VI-3, ordinanza del 16.02.2015, n. 3082). Ebbene, è da ritenersi che, nel caso concreto, l'attore abbia fornito prova della propria legittimazione attiva rispetto al natante “Beltram 25 Moppie 25
Motore Marino 87 kw TG 2129”, che rappresenta un elemento essenziale della fattispecie costitutiva del diritto del risarcimento del danno da circolazione di natanti e che, in quanto tale, è soggetto all'onere della prova gravante sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c.. A questo fine soccorre il contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (all.to n. 1 della produzione documentale di parte attrice del 31.07.2020), stipulato da con la stessa Parte_1 [...]
(polizza n. 272165476), a copertura del rischio di sinistri coinvolgenti il Controparte_1 natante “Motore Marino 87 kw”, con targa n. 2129, oltre che il contratto di stazionamento concluso in data 01.06.2017 da con (all.to n. 2 della Parte_1 Parte_2 produzione documentale di parte attrice del 31.07.2020), con conseguente ammissibilità della domanda giudiziale risarcitoria.
4 - Passando all'altra eccezione preliminare, sollevata dall'impresa assicuratrice convenuta, ossia l'improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda giudiziale in ragione del mancato rispetto degli artt. 145 e 148 d. l.vo n. 209/2005, è da rilevare che il nuovo Codice delle Assicurazioni private, di cui al d. l.vo n. 209/2005, prevede nell'art. 148 che il danneggiato, nell'inviare la raccomandata con ricevuta di ritorno, quale condizione di procedibilità già prevista dall'art. 22 della legge n. 990/1969, debba fornire tutta una serie di informazioni e produrre la relativa documentazione. Nella fattispecie concreta, la lettera di messa in mora è stata inviata ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990/1969, in luogo degli artt. 145 e 148 d. l.vo n. 209/2005, e non osserva tutti i dettami di cui all'art. 148 sopra citato. Sotto il previgente art. 22 della legge n.
990/1969, la richiesta di risarcimento non era legata a particolari vincoli e formalità, non essendo necessaria l'indicazione analitica dei danni pretesi, ben potendo il contenuto della missiva limitarsi a far riferimento ad un sinistro delle cui conseguenze l'assicuratore debba rispondere ai sensi della legge sull'assicurazione obbligatoria ed essendo sufficiente una generica istanza risarcitoria, riferita a tutti i possibili danni comunque derivati dal sinistro ed idonea a sollecitare i poteri di indagine dell'assicuratore, consentendogli, in tal modo, di espletare gli accertamenti all'uopo necessari
(vedasi Cass. civ., sez. VI – 3, ordinanza del 03.06.2021, n. 15445, per cui è “irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore”). Ora, se è vero che la normativa vigente è più rigorosa, è altrettanto vero che il principio giurisprudenziale ora richiamato è da ritenersi sempre valido. In buona sostanza, poiché la “ratio” della norma risiede nell'esigenza di porre l'impresa assicuratrice nelle condizioni di formulare una offerta congrua e motivata, la domanda sarà procedibile quando, pur non ricorrendo tutti requisiti di cui all'art. 148 del Codice delle
Assicurazioni, il suddetto scopo sia comunque raggiunto, altrimenti l'istanza risarcitoria avanzata dal danneggiato sarà sanzionata con l'improcedibilità. Ergo, la valutazione della procedibilità della domanda risarcitoria non investe un profilo meramente formale di rispetto o meno dei presupposti indicati nell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, bensì si traduce in una indagine da effettuarsi caso per caso, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta. Orbene, nel caso concreto, nella raccomandata a.r. del 06.10.2017 ha omesso di indicare il proprio codice Parte_1 fiscale ed i dati relativi al natante che avrebbe cagionato il sinistro, al pari dei dati relativi al suo conducente, mentre l'indicazione del proprio natante è stata fatta per relationem, attraverso l'allegazione della denuncia del sinistro del 01.10.2017, presentata alla Capitaneria di Porto di
Civitavecchia in data 02.10.2017, alle ore 11.00. Tuttavia, la carenza oggettiva di indicazione sia del natante che avrebbe urtato il natante di ormeggiato nel porto di Fiumicino, sia Parte_1 del suo conducente, non ha precluso né impedito alla la possibilità di Controparte_1 avviare un'istruttoria ed eventualmente di effettuare un'offerta, fatte salve le ragioni allegate in comparsa di risposta ed ostative alla formulazione di una proposta risarcitoria e ferma restando la possibilità per la stessa impresa assicuratrice di chiedere l'integrazione di cui all'art. 148, co. 5, del
Codice delle Assicurazioni, a fronte della ritenuta necessità di documentazione ulteriore. Ciò è tanto vero che l'impresa assicuratrice ha incaricato in data 26.06.2018 il perito dello Persona_2
“Studio Tecnico Navale Orsini” (pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta) del compimento di una perizia, che si è tradotto nella relazione peritale depositata agli atti di questo giudizio in data
24.03.2021 dalla stessa (all.to n. 5). Riguardo alla mancanza di Controparte_1 sottoscrizione autografa della missiva di messa in mora del 06.10.2017 da parte dell'avv. Marco
Marini, tuttavia, è da osservare che effettivamente la suddetta missiva, inviata alla
[...]
e da questa ricevuta in data 19.10.2017, risulta priva di sottoscrizione Controparte_1 autografa del suddetto legale (all.to n. 2 della produzione documentale della società convenuta in data 24.03.2021), il quale ha tentato di rimediare alla stessa mancanza ex post, apponendo una postilla ed una sottoscrizione, tardiva ed irrilevante, in calce alla fotocopia della ricevuta di spedizione e della cartolina postale di ricevimento (all.to n. 6 dell'atto di citazione). Ora, così come statuito di recente dalla Suprema Corte, un atto di messa in mora privo di sottoscrizione è giuridicamente inefficace e, dunque, è inidoneo ad interrompere la prescrizione del diritto di credito (vedasi Cass. civ., ordinanza del 24.01.2024, n. 2335, la quale, muovendo dalla configurazione della sottoscrizione del mittente quale elemento essenziale dell'atto, ha affermato che il difetto di sottoscrizione impedisce di attribuire la paternità dello stesso atto al suo autore e, quindi, non consente all'atto di esplicare gli effetti interruttivi della prescrizione). Pertanto,
l'eccezione preliminare di cui trattasi, sotto questo profilo, è fondata e va accolta. dannoso (01.10.2017) ex art. 40 d. l.vo n. 171/2005 ed art. 2947, co. 2, c.c., in difetto di efficacia interruttiva della prescrizione dell'atto di messa in mora del 06.10.2017, così come dello stesso atto di messa in mora ex art. 22 della legge n. 990/1969, sempre privo di sottoscrizione del mittente e, in quanto tale, inefficace, che il danneggiato ha inviato successivamente con fax del 16.01.2018 all'impresa assicuratrice e che quest'ultima ha ricevuto in data 17.01.2018 (all.to n. 7 dell'atto di citazione). Una nuova messa in mora è stata trasmessa successivamente con p.e.c. solo in data
13.01.2020, come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c. (all.to n. 9 dell'atto di citazione), ossia una volta già decorso in toto il termine biennale di prescrizione. Pertanto, l'eccezione preliminare in discorso è fondata ed è da accogliere.
6 - L'accoglimento dell'eccezione preliminare di merito dell'estinzione per prescrizione del diritto azionato implica l'assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione in ordine all'an debeatur ed al quantum debeatur. La decisione della causa con riferimento alla questione preliminare di merito de qua e l'assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione nel merito conducono al rigetto della domanda di accertamento della responsabilità processuale aggravata per lite temeraria e della domanda conseguente di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla convenuta
[...] nei confronti dell'attore Controparte_1 Parte_1
7 - La statuizione sulle spese di lite segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con condanna conseguente dell'attore a rifondere alla convenuta costituita, Controparte_1 le spese di lite. Al fine della determinazione del compenso di avvocato sono da applicare i valori medi previsti nel d.m. Giustizia n. 55/2014, s.s.m.i., per ogni fase del giudizio ordinario di cognizione e compresi nello scaglione di valore da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, individuato in base al criterio del c.d. disputatum (Cass. civ., sez. II, sentenza 07.11. 2018, n. 28417).
Diversamente, la contumacia dell'altro convenuto, , conduce alla declaratoria del Controparte_2 non luogo a provvedere sulle spese di lite rispetto alla parte attrice (Cass. civ., sez. II, 19.08.2011,
n. 17432).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione civile Dodicesima, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali per scontro tra natanti ex art. 2054 c.c., proposta da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
ogni ulteriore domanda, eccezione ed istanza assorbita, così decide, ai sensi dell'art. 281 –
[...] sexies, co. 3, c.p.c.:
1) accerta e dichiara, in accoglimento dell'eccezione preliminare di merito della convenuta costituita, l'estinzione per prescrizione biennale del diritto del Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali, azionato da a seguito del sinistro tra natanti Parte_1 verificatosi in Fiumicino in data 01.10.2017; 2) condanna l'attore, a rifondere alla convenuta costituita, Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che liquida nell'importo di euro 7.616,00 a titolo di compenso di avvocato,
[...] oltre agli accessori di legge;
3) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite rispetto al convenuto contumace, CP_2
.
[...]
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, 10.12.2025.
Il Giudice dott. Luigi Guariniello 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 - Strettamente conseguente all'inefficacia della missiva di messa in mora ex art. 22 della legge n.
990/1969, datata 06.10.2017, è l'accoglimento dell'eccezione preliminare di estinzione per prescrizione biennale del diritto di risarcimento del danno da sinistro tra natanti, in ragione della sua fondatezza, stante l'intero decorso del termine biennale di prescrizione dalla data dell'evento