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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 5246/2020 promossa da:
), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di mandato in atti, dall'avv. Giovanni Marchio presso il cui studio in Trani alla via A.
Manzoni n. 33/A è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F.: e Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi, in virtù di mandato
[...] C.F._3 in atti, dall'avv. Nicola Giorgino presso il cui studio in Andria alla piazza Marconi n.
14 sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 13 novembre 2020 conveniva in Parte_1
giudizio e premettendo che: Controparte_1 Parte_2
-era proprietaria di una palazzina autonoma sita in Trani alla via Cavour, e più precisamente: 1) del locale commerciale con accesso dalla via Cavour n. 56 e dalla via
San Giorgio n. 39 (fg. 15, p.ll 78-88-89, sub. 10-16-1); 2) dell'appartamento ad uso abitativo con accesso dalla via Cavour n. 58, piano 1 (fg. 15, p.lla 88, sub. 18); 3) del locale ad uso deposito con accesso dalla via Cavour n. 59, piano 1 (fg. 15, p.lla 89, sub. 4); 4) dell'appartamento ad uso abitativo con accesso dalla via Cavour n. 58, piano 2 (fg. 15, p.lla 88, sub. 9);
-gli appartamenti posti al primo e secondo piano della palazzina si affacciavano, tramite delle finestre, in una corte, nella quale si affacciava anche l'appartamento di proprietà dei coniugi sito al primo e secondo piano Controparte_2 dell'immobile sito in Trani alla Via San Giorgio n. 33 (fg. 15, p.lla 77, sub. 60);
-nel mese di dicembre 2019 i coniugi avevano installato una Controparte_2 struttura “pergotenda” tra le due proprietà e, dunque, confinante con il muro portante della sua abitazione in adiacenza (ad appena 50 cm) con la finestra del vano soggiorno;
-l'intera struttura della pergotenda si componeva di quattro pilastri di alluminio verniciato di bianco, di travi perimetrali dello stesso materiali e di un tetto formato da lame frangisole di alluminio orientabili elettricamente, oltre accessori vari;
-la stessa struttura era ancorata stabilmente ad una tettoia fissa, oltre ad essere collegata all'impianto elettrico nonché circondata perimetralmente da teli plastificati, di talché era da qualificarsi quale struttura stabile;
-la pergotenda poggiava, altresì, su delle bocche di lupo e blocchetti di vetrocemento cui corrispondevano delle servitù attive di luce e di aria a servizio del locale sottostante;
pagina 2 di 14 - la predetta struttura era di notevole impatto visivo e in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 907 c.c. in quanto limitava l'uso della proprietà privata e ledeva il suo diritto di veduta, impedendo il passaggio di luce ed aria nel locale commerciale;
-il procedimento di mediazione obbligatoria era fallito.
Concludeva, quindi, chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità della struttura
“pergotenda” installata dai coniugi , con ordine a questi ultimi Controparte_2
all'immediata rimozione dell'opera.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 marzo 2021 si costituivano in giudizio e i quali contestando tutto Controparte_1 Controparte_3
quanto ex adverso dedotto, eccepivano che:
-nel caso di specie non era applicabile l'art. 907 c.c. in quanto la pergotenda non poteva classificarsi come costruzione edilizia, poiché facilmente amovibile e comunque non idonea a costituire un ostacolo alla fruizione di luce e di aria nella zona di rispetto;
- i riquadri in vetrocemento a pavimento risultavano completamente lesionati e, non avendo l'attrice provveduto alla loro sostituzione, avevano ritenuto, per motivi di sicurezza, di coprirli con un tappeto removibile;
-le bocche di lupo erano dotate di una grata metallica con telaio, idonea a garantire ugualmente l'illuminazione e l'aerazione e, nel contempo, in grado di impedire che le acque meteoriche potessero infiltrarsi nel piano sottostante o che i roditori o volatili utilizzassero tali anfratti come tane.
Concludevano, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., con memoria n. 1, l'attrice eccepiva, altresì, la violazione degli artt. 900 e 901 c.c., in combinato disposto con l'art. 1027 c.c.
pagina 3 di 14 Di talché, modificava la propria domanda, chiedendo che ai convenuti fosse vietata ogni futura installazione nel cortile esistente tra le proprietà, concepita in dispregio dei diritti alle distanze, luci, vedute e aria.
Istruita la causa con CTU, con ordinanza 17 novembre 2023, veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. a cui le parti, pur avendo espresso la propria adesione, non davano esecuzione concreta.
Il processo veniva, quindi, rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all' udienza del
13 marzo 2025, la cui trattazione veniva disposta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Con l'actio negatoria servitutis il proprietario agisce, a tutela del proprio diritto di proprietà, per far dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa e per far cessare le eventuali molestie o turbative legate all'esercizio di tali diritti.
A tal riguardo, è bene specificare che le molestie o turbative previste dalla norma possono non presupporre una pretesa giuridica in senso tecnico, potendo concretizzarsi anche in mere molestie di fatto.
L'azione è, dunque, preordinata alla realizzazione dell'interesse caratterizzante in maniera fondamentale la proprietà: il godimento pieno e il rapporto di assolutezza con la cosa, tale per cui il pregiudizio è già insito nell'incertezza sulla libertà del bene ingenerata dalle pretese altrui.
A seconda della fattispecie concreta, contestazione da parte di terzi in ordine alla pienezza del godimento;
turbative e molestie in atto, l'azione può essere di accertamento o di condanna.
pagina 4 di 14 Nel caso in esame, l'azione proposta dall'attrice non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà del bene (il cortile), bensì all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva in suo danno.
Nello specifico, la lamenta, da un lato, l'installazione di una Parte_1
“pergotenda” in adiacenza della preesistente finestra del vano soggiorno;
dall'altro, la chiusura delle servitù attive di luce e aria a servizio del locale commerciale posto al piano terra.
Appare, dunque, preliminarmente opportuno verificare la fondatezza della domanda di rimozione della pergotenda, poiché costruita in violazione dei limiti di cui all'art. 907
c.c.
Orbene, la domanda con la quale l'attore fa valere, in proprio favore, i limiti che, ex lege, vincolano le facoltà ricomprese nell'altrui diritto di proprietà denunziandone la violazione, non tende ad uno sterile accertamento del regime vincolistico e della sua violazione, bensì - attraverso la contestazione del fatto posto in essere dal convenuto come illegittimamente impositivo sul fondo dell'attore d'un peso non consentito in ragione della sussistenza dei limiti legali e la consequenziale richiesta di condanna all'eliminazione di quanto realizzato o d'inibitoria di quanto si vorrebbe realizzare in violazione degli stessi - tende a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore da una situazione di fatto realizzata in contrasto con altra tutelata dal limite violato e, quindi, lesiva del corrispondente diritto al mantenimento della detta situazione qua ante ed al suo ripristino, onde va qualificata come negatoria servitutis.
In altri termini, quando il proprietario di un immobile denuncia la violazione di un limite legale da parte del vicino, mira non già a far accertare il diritto di proprietà o l'esistenza della tutela vincolistica di essa ma a far valere l'inesistenza di iura in re a carico della detta proprietà che esoneri il convenuto dal rispetto di tale limite legale, cioè, esercita una negatoria servitutis (Cass. Civ., n. 3902/1979).
pagina 5 di 14 Di talché, l'azione proposta per ottenere l'osservanza delle distanze legali è modellata sullo schema della negatoria servitutis, essendo rivolta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù (Cass. Civ., n. 15142/2021; Cass.
Civ., S.U. n. 13523/2006; Cass. Civ., n. 16495/2005; Cass. Civ., n. 867/2000).
Deve osservarsi, dunque, che rispetto all'actio negatoria, la domanda di riduzione in pristino ex art. 2933 c.c. (nel caso di specie, la richiesta di rimozione della pergotenda)
e, quindi, di risarcimento in forma specifica non è una domanda diversa ma è “la domanda” con la quale il proprietario agisce a tutela della libertà del suo fondo da pesi altrui (Corte d'Appello, Salerno, n. 147/2023).
Ebbene, nell'azione negatoria, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica (e cioè dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario), la prova rigorosa della proprietà del fondo servente (Cass. Civ., n. 21851/2014).
Da ciò discende che la legittimazione attiva e passiva dell'actio negatoria servitutis si stabilisce solo in dipendenza delle reciproche pretese di carattere assoluto, individuate rispetto ai soggetti da cui provengano ed è irrilevante il possesso della cosa, sia da parte dell'attore che da parte del convenuto (Cass. Civ., n. 743/1972; Cass. Civ., n.
1525/1962).
Invero, la legittimazione attiva spetta, infatti, al proprietario del fondo su cui i terzi affermano l'esistenza di diritti;
mentre quella passiva compete a chiunque affermi un diritto reale sul bene di proprietà dell'attore o, in concreto, realizzi condotte incompatibili con la pienezza e l'esclusività del diritto.
Ciò premesso, nel caso in esame, l'attrice ha assolto all'onere probatorio su sé gravante, fornendo la prova – mediante i contratti di compravendita versati in atti – della sussistenza di un valido titolo di acquisto degli immobili sui quali vanta un diritto di proprietà, da cui risulta incontrovertibilmente la sussistenza in suo favore di un pagina 6 di 14 diritto di servitù (di veduta) trasferito per effetto stesso delle compravendite degli immobili.
Ad ogni buon conto, per la prova della sussistenza della servitù è sufficiente, come nel caso di specie, che l'apertura presenti caratteri tali da rilevarne la normale e permanente destinazione a guardare ed affacciarsi nel fondo altrui (Cass. Civ., n.
450/1999) e che la servitù possa essere esercitata senza usare particolari accorgimenti e mettere a repentaglio l'incolumità di chi si affaccia (Cass. Civ., n. 8331/1997).
Ed invero, la titolarità del diritto reale di veduta costituisce una condizione dell'azione al fine di esigere l'osservanza da parte del vicino delle distanze di cui all'art. 907 c.c.,
e come tale va accertata anche d'ufficio dal Giudice, salvo che da parte del convenuto non vi sia stata ammissione, esplicita o implicita, purché inequivoca della relativa sussistenza (Cass. Civ., n. 18030/2010).
Ebbene, nel caso in esame, i convenuti – quali proprietari del cortile oggetto di causa
(fg. 15 p.lla 89 sub. 3) – non contestando l'esistenza del diritto di veduta in capo all'attrice, ne hanno implicitamente riconosciuto la sussistenza. Perciò, tale circostanza
– quale presupposto del diritto di cui all'art. 907 c.c. – può considerarsi pacificamente ammessa, anche in virtù del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. (in questo senso, Cass.
Civ., n. 3429/2025).
Di contro, gli stessi convenuti non hanno assolto all'onere di dimostrare l'esistenza del diritto ad essi spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attrice.
Essi, infatti, si sono limitati ad escludere che la struttura della pergotenda si ponga in violazione del disposto di cui all'art. 907 c.c.
A diversa conclusione è, invece, pervenuto il CTU, le cui conclusioni il Tribunale considera condivisibili in quanto ancorate a dati scientifici e, quindi, obiettivi, il quale ha evidenziato che la struttura oggetto di causa, che “per la sua conformazione e struttura si classifica come pergola bioclimatica, non rispetta i limiti in materia di
pagina 7 di 14 distanze previsti sia dal Regolamento Edilizio del Comune di Trani sia dal Codice
Civile”.
Le premesse concettuali da cui muove il CTU trovano il loro fondamento nell'equiparazione della costruzione “pergotenda” così come qualificata dall'attrice, ad una “pergola bioclimatica”, priva del carattere retrattile (proprio della pergotenda), poiché costituita da lamelle orientabili, e come tale rientrante nella definizione prevista dal RET del Comune di Trani al punto 2.42.3.5 e/o , per cui è Pt_3 Parte_4
previsto lo specifico limite di distanza di 1.50 mt dal limite di proprietà degli edifici confinanti.
Dunque, la struttura della pergola bioclimatica realizza un manufatto idoneo ad incidere negativamente sull'esercizio del diritto di veduta, non rilevando a tal fine l'eventuale classificazione (operata dei convenuti) della stessa sul piano amministrativo, considerato che quest' ultimo è autonomo e distinto rispetto all'ambito di valutazione civilistico.
Perciò, l'opera in questione, proprio per la sua consistenza e struttura, rimane soggetta ai divieti imposti dall'art. 907 c.c.
Del pari irrilevante è l'eccezione sollevata dai convenuti in merito alla tutela della privacy, poiché l'art. 907 c.c. contiene già, nella sua stessa previsione, il bilanciamento tra l'interesse alla riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita (Cass. Civ., n. 15906/2024; Cass. Civ., n. 5732/2019).
Quanto invece, al concetto di costruzione di cui all'art. 907 c.c., esso implica un concetto ampio, da non intendersi in modo rigoroso e restrittivo (Cass. Civ., n.
3859/1985; Cass. Civ., n. 448/1982), che quindi fa riferimento non solamente a fabbricati in calce o mattoni e cemento, ma ad ogni opera di qualsiasi natura che si elevi stabilmente dal suolo e che ostacoli l'esercizio della veduta, intesa come possibilità sia di inspectio che di prospectio (Cass. Civ., n. 2209/2008; Cass. Civ.,
pagina 8 di 14 12097/1995), che presenti il carattere di stabilità e consistenza indipendentemente dalla materia utilizzata.
Pertanto, la ratio dell'art. 907 c.c. va ravvisata nell'esigenza di assicurare pienamente il diritto alla inspectio e alla prospectio che connotano il diritto del proprietario di un edificio che goda di una veduta, il cui esercizio verrebbe compromesso o limitato dall'esistenza di ostacoli duraturi posti in essere a distanza minore di quella legale della veduta stessa.
Ne consegue che la nozione di fabbricare, ai fini del divieto previsto dall'art. 907 c.c., comprende non soltanto l'edificazione di costruzioni in muratura, ma l'installazione di ogni opera in qualsiasi materiale e qualsiasi forma, purché dotata di stabilità e di consistenza, tale, quindi, da ostacolare stabilmente l'esercizio della veduta (Cass. Civ.,
n. 10500/1994; Cass. Civ., n. 1598/1993; Tribunale, Napoli, n. 10077/2022).
Né il carattere della precarietà della medesima può escludere, a monte, la sua idoneità
a costituire turbativa del possesso della veduta (Cass. Civ., n. 21501/2007; Cass. Civ.,
n. 12489/1995; Cass. Civ., n. 2260/1993).
Invero, nel proprio elaborato peritale, il CTU – pur classificando la struttura in questione come “pergola bioclimatica con lamelle orientabili”, poiché dotata di impianto elettrico necessario per l'alimentazione del sistema di motorizzazione, il quale consente l'apertura o la chiusura delle suddette lamelle orientabili – ha precisato che l'opera realizzata dai convenuti è rimovibile solo da una ditta specializzata, previo smontaggio della stessa, in un tempo lavorativo stimato di circa sei ore.
Orbene, a parere di questo giudicante, malgrado il CTU qualifichi la pergola bioclimatica come “facilmente rimovibile”, deve ritenersi che la detta struttura possieda un intrinseco carattere di stabilità – da non intendersi nella sua accezione di permanenza perenne al suolo, ma piuttosto quale evidente resistenza della struttura stessa all'ambiente esterno.
pagina 9 di 14 Tale carattere di stabilità, nel caso di specie, risiede anzitutto nella difficoltà della rimozione della struttura ad opera di un individuo di normale diligenza, tale per cui – come sostenuto dallo stesso CTU – sono necessarie qualifiche e competenze specifiche proprie di coloro che operano nel settore.
In secondo luogo, pur con l'ausilio di tecnici, operai o specialisti, i tempi di smontaggio della pergola (quantificati in sei ore) non paiono idonei e compatibili con l'esercizio del diritto (assoluto) di veduta dell'attrice disciplinato dall'art. 907 c.c.
Dunque, nel caso in esame, l'opera in questione, per la sua conformazione e le sue dimensioni (altezza pari a 2.40 cm ed una superficie di circa 5.50 mq), ha determinato la creazione di uno spazio stabilmente chiuso e di notevole impatto visivo.
A ciò si aggiunga che la distanza della struttura stessa rispetto all'immobile dell'attrice
è nettamente inferiore ai limiti di legge.
Pertanto, la costruzione della pergola bioclimatica è senz'altro lesiva del diritto di veduta di cui all'art. 907 c.c.
Tale norma infatti, per il suo carattere assoluto, tutela esclusivamente il diritto di veduta, la cui violazione si realizza in forza del mero fatto che la costruzione è a distanza inferiore a quella stabilita, essendo superflua ogni valutazione in concreto se essa sia o meno idonea ad impedire o ad ostacolare l'esercizio della veduta, in quanto la norma enuclea in favore del titolare della veduta un diritto perfetto al rispetto della distanza legale da parte della costruzione del vicino, senza introdurre ulteriori costruzioni (Cass. Civ., n. 7269/2014) e senza che al Giudice sia consentito alcun margine di discrezionalità, sia nella valutazione della esistenza della violazione della distanza, sia nella valutazione relativa alla dannosità e pericolosità della posizione della nuova costruzione rispetto alla veduta del vicino (ex multis, Cass. Civ., n.
8691/2017; Cass. Civ., n. 213/2006; Cass. Civ., n. 15376/2001).
Di talché, l'installazione della “pergotenda” in adiacenza della preesistente finestra del vano soggiorno (sub. 18) dell'attrice, il quale consente un affaccio (diretto) sul cortile pagina 10 di 14 esterno (fg. 15 p.lla 89 sub 3), viola il disposto di cui all'art. 907 c.c., poiché costruita a distanza inferiore (52 cm) a quella prevista dalla legge.
In merito, invece, alla diversa violazione degli artt. 900 e 901 c.c., in combinato disposto con l'art. 1027 c.c., dedotta solo in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. co. 6 n.
1, deve anzitutto specificarsi che l'attrice si è limitata a chiarire quanto già genericamente dedotto nell'atto introduttivo circa la limitazione del passaggio di luce ed aria nel locale sottostante (sub. 70 e non 78 come erroneamente indicato dalla parte attrice, 88, 89), a causa della copertura delle aperture a “bocca di lupo” e dei blocchetti di vetrocemento posti sul pavimento.
Detta copertura non è, tuttavia, propriamente operata dalla pergola (come sostiene l'attrice), bensì rispettivamente da lamiere a nido d'ape dirette a coprire le bocche di lupo e da un tappeto posto sui blocchetti di vetrocemento.
Orbene, dalla relazione peritale in atti emerge che: “In corrispondenza del sottoscala è presente una lamiera forata a nido d'ape in alluminio che scherma l'apertura a bocca di lupo comunicante con il locale commerciale sottostante, di proprietà della sig.ra
Data la sua posizione e la dimensione delle celle, la lamiera limita il Parte_1 passaggio di luce naturale all'interno del locale commerciale, garantendo però una discreta circolazione di aria (solo se il tendaggio presente non ne ostruisce il passaggio)”. E ancora, “sulla pavimentazione dell'atrio è stato applicato un tappeto in gomma che nasconde il lucernario con inserti in vetrocemento, precedentemente descritto nel paragrafo inerente al locale commerciale di proprietà della sig.ra
di cui però si riesce ad intravedere la sagoma” (cfr. pag. 10-11). Parte_1
Nella risposta alle osservazioni viene altresì specificato che: “l'immobile commerciale di proprietà della sig.ra si affaccia sia su Corso Cavour sia su Parte_1
Via San Giorgio tramite due vetrine che consentono anche l'ingresso di luce naturale.
Considerando la superficie pavimentata complessiva dell'immobile commerciale, pari
a circa 190 mq, il contributo delle superfici finestrate esistenti (vetrine principali di
pagina 11 di 14 accesso, lucernario e apertura a bocca di lupo) appare ininfluente per garantire un corretto livello di illuminazione naturale;
ragion per cui, come specificato nella relazione peritale, l'immobile commerciale è dotato di un idoneo impianto di illuminazione artificiale” (cfr. pag. 5).
Alla luce di tali osservazioni, può, dunque, ritenersi ininfluente il contributo delle superfici finestrate presenti nel locale commerciale a dotare quest'ultimo di un corretto livello di illuminazione naturale, atteso che lo stesso è già provvisto di un idoneo impianto di illuminazione artificiale.
Ebbene, posto che l'idoneità ed il livello di illuminazione artificiale del locale esula dall'oggetto della controversia, è necessario soffermarsi sul corretto apporto di luce ed aria fornito dalle bocche di lupo e dai blocchetti di vetrocemento, stante l'attuale stato dei luoghi.
Sul punto, il CTU precisa che: “La presenza delle aperture a bocca di lupo, seppur di minime dimensioni, garantisce un minimo ricambio d'aria all'interno dell'immobile commerciale. Come riportato a pagina 10 della relazione peritale, considerando che le due aperture sono schermate da una lamiera forata a nido d'ape in alluminio, la suddetta circolazione di aria è garantita solo se il tendaggio installato in corrispondenza del sottoscala esterno di proprietà dei coniugi , CP_1 Parte_2 risulta aperto”.
Perciò, l'idonea circolazione di aria tramite le bocche di lupo sarebbe consentita solo con l'apertura della pergola, tenuto conto che comunque queste ultime sono coperte parzialmente da una lamiera forata a nido d'ape in alluminio.
In conclusione, la questione così come proposta a modifica della originaria domanda introduttiva, è del tutto generica ed irrilevante, in quanto il CTU non ha rappresentato la necessità della rimozione della pergola per consentire una corretta circolazione di aria e luce nel locale sottostante, dato che la copertura delle bocche di lupo e dei blocchetti di vetrocemento è operata non già dalla pergola in questione, bensì da altri pagina 12 di 14 materiali che esulano dell'oggetto del presente giudizio, dei quali comunque non è stata richiesta specificamente la rimozione.
Inammissibile, invece, deve ritenersi la domanda formulata dall'attrice nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. volta all'imposizione del divieto ai convenuti di
“futura installazione di qualsiasi altra struttura nel cortile esistente tra le proprietà dell'attrice e dei convenuti, concepita in dispregio dei diritti alle distanze, luci, vedute
e aria in capo alla signora ”. Parte_1
Essa, sebbene correlata ed inerente alla situazione già dedotta, tale ulteriore richiesta, peraltro generica, non costituisce una semplice precisazione di una domanda già proposta (poiché non ha più ad oggetto la sola pergotenda, bensì “qualsiasi altra struttura”), ma si aggiunge alle domande precedentemente proposte nell'atto introduttivo del giudizio, non ponendosi in una relazione di alternatività rispetto a queste ultime e dovendosi, dunque, considerare una inammissibile mutatio libelli.
In conclusione, la struttura della pergotenda installata da e da Controparte_1
(rectius pergola bioclimatica) deve ritenersi illegittima, poiché Parte_2
costruita in violazione delle norme di legge.
e devono, quindi, essere condannati Controparte_1 Parte_2
all'immediata rimozione della detta struttura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e Controparte_1
in solido tra loro, e liquidate in favore di in Parte_2 Parte_1
€ 545,00 per spese borsuali e in € 7.616,00 per compensi (applicati i valori medi in ragione della media complessità della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate nonché in ragione del comportamento tenuto dai convenuti che, pur avendo manifestato formale adesione alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale, non hanno rimosso l'opera contestata e non hanno proposto soluzioni alternative secondo legge, avuto riguardo allo scaglione relativo al valore pagina 13 di 14 indeterminabile-complessità bassa ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n.
147/2022), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP).
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di e Controparte_1
con diritto di di ripetere direttamente nei Parte_2 Parte_1
confronti dei convenuti quanto a tale titolo eventualmente già versato.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio sub n. R.G. n.
5246/2020 introdotto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 13 novembre 2020, ogni altra Parte_2
istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda, e dichiara illegittima la struttura della pergotenda installata da e da (rectius pergola Controparte_1 Parte_2
bioclimatica) poiché costruita in violazione delle norme di legge;
2) per l'effetto, ordina a e l'immediata Controparte_1 Parte_2
rimozione della detta struttura;
3) condanna e in solido tra loro, alla Controparte_1 Parte_2
rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in Parte_1
€ 545,00 per spese borsuali e in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP;
4) pone definitivamente le spese di CTU del presente giudizio a carico di CP_1
e con diritto di di ripetere
[...] Parte_2 Parte_1
direttamente nei confronti dei convenuti quanto a tale titolo eventualmente già versato.
Sentenza resa all' esito dell'udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Si comunichi
Trani, 24 marzo 2025 Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
pagina 14 di 14