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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 19/05/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1521/2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Bianchi;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Vito Zumbo e Leone Pangallo;
CONVENUTA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 308/2024 pubblicata in data 29.04.2024 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie.
Il thema decidendum è dunque a questo punto circoscritto alle questioni accessorie.
1 Al riguardo, il ricorrente – premesso che successivamente alla separazione e precisamente in data 21.06.2022 a seguito di una visita specialistica presso l'ASP di
Crotone, reparto di urologia, è venuto a conoscenza di essere affetto da azoospermia e infertilità secondaria;
che la convenuta non ha inteso dare seguito ai necessari approfondimenti mediante esame del DNA al fine di verificare la paternità tra esso
Pers ricorrente e la piccola che è decorso ex art. 244 c.c. il termine per promuovere l'azione di disconoscimento, considerato che la minore ha compiuto 5 anni di età – ha chiesto addebitarsi alla convenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché “b) accertare e dichiarare, ai fini del procedimento, che il Signor
[...]
non è il padre biologico della minore;
c) accertare e Parte_1 Persona_2
dichiarare la responsabilità della resistente nella causazione del dissolvimento dell'affectio coniugalis;
d) Assumere i provvedimenti a tutela della minore
[...]
e del ricorrente;
e) confermare le condizioni della separazione stabilite tra Per_2
le parti almeno sino al disconoscimento della paternità legale della piccola Persona_2
, attivando i servizi sociali per quanto di competenza;
f) annullare il mantenimento
[...]
ordinario a carico del ricorrente ed in favore della piccola , come la Persona_2
partecipazione alle spese straordinarie, ponendo tutto a carico della madre della minore;
g) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi in favore dell'Erario, avendo presentato parte ricorrente domanda di ammissione al gratuito patrocinio”.
La convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda di disconoscimento, Per chiedendo: “2) Confermare l'affidamento condiviso della IA , con domiciliazione privilegiata presso la madre, unitamente alle attuali modalità di esercizio del diritto- dovere di visita previste per il genitore non collocatario nel rispetto del piano genitoriale che si allega, previo idoneo periodo di graduale reinserimento della figura paterna nel quotidiano della minore nei termini e per le motivazioni richieste in narrativa;
3) Confermare l'assegnazione in uso della casa coniugale in favore dell'istante; 4) Porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla Parte_1 sig.ra la somma di €.300,00 a titolo di contributo per il concorso al CP_1
Per mantenimento ordinario della IA , da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla ripartizione paritaria delle spese straordinarie che si necessiteranno per la IA minore per come
2 disciplinate dalla vigente normativa, nonché il 50% dell'assegno unico;
5) La sig.ra
dichiara di conoscere perfettamente il contenuto dell'odierna CP_1
costituzione e di avere partecipato personalmente alla redazione del piano genitoriale;
6) Con l'integrale rigetto di tutti i mezzi di prova richiesti ex adverso per i motivi di cui in narrativa;
7) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della prova testimoniale formulata ex adverso, si chiede di essere ammessi alla prova del contrario, indicandosi a teste la sig.ra , residente in [...]di Capo Rizzuto, Testimone_1
Frazione Le Castella, Via Belvedere Magellano n. 1; 8) Con riserva di produrre documenti e richiedere mezzi di prova in esito alle proponende
contro
-deduzioni di parte ricorrente, 9) Con vittoria di spese e compensi di giudizio in favore dell'istante”.
Anzitutto deve essere dichiarata inammissibile la domanda del ricorrente volta ad ottenere la dichiarazione di addebito di responsabilità alla convenuta della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Difatti, la pronuncia di addebito è prevista dall'ordinamento unicamente in relazione alla separazione personale dei coniugi (v. art. 151, comma secondo, c.c.), mentre nessuna analoga statuizione può essere resa in materia di divorzio, in mancanza di espressa previsione normativa.
Inammissibile è anche la domanda con la quale il ricorrente chiede di accertare e dichiarare, anche solo ai fini del presente giudizio, che egli non è il padre biologico della minore Persona_2
Ai sensi dell'art. 244, secondo comma, c.c., il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;
se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Inoltre, come rilevato dallo stesso ricorrente, ai sensi del comma quarto della medesima disposizione l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita del figlio.
Nella specie, l'azione proposta dal ricorrente è dunque inammissibile, essendo la minore nata in data [...].
Né è ammissibile, in questa sede, un accertamento negativo dello stato di figlio, anche solo ai limitati fini del presente giudizio (ossia ai fini della determinazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento della minore), come richiesto dal ricorrente. Un simile accertamento, infatti, si risolverebbe in una pronuncia incidentale
3 sullo stato di figlio che non è consentita dall'ordinamento.
Come di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27560/2021), sussiste il principio di diritto secondo il quale non è consentito l'accertamento in via incidentale di una questione di stato, ostandovi – nel quadro normativo attuale – gli artt.
3 c.p.p. e 8 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (cfr. Cass. n. 3934/2012, con la quale la
Corte ha chiarito che già Cass. 1515/1966 – seguita da Cass. 1615/1969, resa a sezioni unite, e Cass. 220/1980 – ebbe occasione di precisare che nel nostro sistema legislativo, come si deduceva dagli artt. 806 e 819 c.p.c., art. 19 c.p.p., artt. 28 e 30 del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato e artt. 3 e 5 del T.U. delle leggi sulle giunte provinciali amministrative, deve escludersi la possibilità di un accertamento incidentale su una questione pregiudiziale di stato delle persone con effetto limitato alla controversia principale di diversa natura. Tali considerazioni sono valide tuttora pur nel mutato quadro normativo, richiamandosi – in luogo degli abrogati articoli del codice di procedura penale del 1930 e testi unici delle leggi sul Consiglio di Stato e sulle giunte provinciali amministrative – l'art. 3 c.p.p., attualmente in vigore, e il D.lgs. 2 luglio
2010, n. 104, art. 8; cfr. anche Cass. n. 17392/2018, che ribadisce l'efficacia erga omnes del giudicato sul disconoscimento e tratta del rimedio processuale necessario per ovviare all'interferenza tra giudizi pendenti proprio sulla premessa di quell'efficacia erga omnes).
Non può dunque accertarsi, in via incidentale, che il ricorrente non è padre biologico della minore.
Di conseguenza, devono essere rese le statuizioni in ordine all'affidamento, al collocamento e al mantenimento della minore.
Deve essere disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, non ravvisandosi ragioni per derogare a tale regime ordinario, con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il ricorrente di frequentare la minore liberamente.
La casa coniugale resta assegnata alla convenuta, affinché vi abiti con la IA minore.
Quanto all'assegno da porsi a carico del ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento della minore, può essere confermato, come richiesto dalla ricorrente,
l'importo di € 200,00, oltre compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del
50%, come già concordato dalle parti in sede di separazione, tenuto conto delle presumibili esigenze della minore, connesse alla sua età, osservandosi che gli accordi
4 della separazione, seppur non vincolanti nel procedimento di divorzio, costituiscono, comunque, un parametro di riferimento - nella specie l'unico - per valutare il pregresso tenore di vita del nucleo familiare, la cui conservazione deve essere tendenzialmente assicurata alla prole anche a seguito del divorzio.
Tenuto conto della convergenza delle parti in merito alla domanda principale e della particolarità della vicenda sostanziale, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando le frequentazioni con il ricorrente come in parte motiva;
- assegna la casa coniugale alla convenuta affinché vi abiti con la IA minore;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla convenuta, a titolo di contributo per il mantenimento della minore, la somma mensile complessiva di €
200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50%;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 14.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1521/2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Bianchi;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Vito Zumbo e Leone Pangallo;
CONVENUTA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 308/2024 pubblicata in data 29.04.2024 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie.
Il thema decidendum è dunque a questo punto circoscritto alle questioni accessorie.
1 Al riguardo, il ricorrente – premesso che successivamente alla separazione e precisamente in data 21.06.2022 a seguito di una visita specialistica presso l'ASP di
Crotone, reparto di urologia, è venuto a conoscenza di essere affetto da azoospermia e infertilità secondaria;
che la convenuta non ha inteso dare seguito ai necessari approfondimenti mediante esame del DNA al fine di verificare la paternità tra esso
Pers ricorrente e la piccola che è decorso ex art. 244 c.c. il termine per promuovere l'azione di disconoscimento, considerato che la minore ha compiuto 5 anni di età – ha chiesto addebitarsi alla convenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché “b) accertare e dichiarare, ai fini del procedimento, che il Signor
[...]
non è il padre biologico della minore;
c) accertare e Parte_1 Persona_2
dichiarare la responsabilità della resistente nella causazione del dissolvimento dell'affectio coniugalis;
d) Assumere i provvedimenti a tutela della minore
[...]
e del ricorrente;
e) confermare le condizioni della separazione stabilite tra Per_2
le parti almeno sino al disconoscimento della paternità legale della piccola Persona_2
, attivando i servizi sociali per quanto di competenza;
f) annullare il mantenimento
[...]
ordinario a carico del ricorrente ed in favore della piccola , come la Persona_2
partecipazione alle spese straordinarie, ponendo tutto a carico della madre della minore;
g) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi in favore dell'Erario, avendo presentato parte ricorrente domanda di ammissione al gratuito patrocinio”.
La convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda di disconoscimento, Per chiedendo: “2) Confermare l'affidamento condiviso della IA , con domiciliazione privilegiata presso la madre, unitamente alle attuali modalità di esercizio del diritto- dovere di visita previste per il genitore non collocatario nel rispetto del piano genitoriale che si allega, previo idoneo periodo di graduale reinserimento della figura paterna nel quotidiano della minore nei termini e per le motivazioni richieste in narrativa;
3) Confermare l'assegnazione in uso della casa coniugale in favore dell'istante; 4) Porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla Parte_1 sig.ra la somma di €.300,00 a titolo di contributo per il concorso al CP_1
Per mantenimento ordinario della IA , da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla ripartizione paritaria delle spese straordinarie che si necessiteranno per la IA minore per come
2 disciplinate dalla vigente normativa, nonché il 50% dell'assegno unico;
5) La sig.ra
dichiara di conoscere perfettamente il contenuto dell'odierna CP_1
costituzione e di avere partecipato personalmente alla redazione del piano genitoriale;
6) Con l'integrale rigetto di tutti i mezzi di prova richiesti ex adverso per i motivi di cui in narrativa;
7) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della prova testimoniale formulata ex adverso, si chiede di essere ammessi alla prova del contrario, indicandosi a teste la sig.ra , residente in [...]di Capo Rizzuto, Testimone_1
Frazione Le Castella, Via Belvedere Magellano n. 1; 8) Con riserva di produrre documenti e richiedere mezzi di prova in esito alle proponende
contro
-deduzioni di parte ricorrente, 9) Con vittoria di spese e compensi di giudizio in favore dell'istante”.
Anzitutto deve essere dichiarata inammissibile la domanda del ricorrente volta ad ottenere la dichiarazione di addebito di responsabilità alla convenuta della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Difatti, la pronuncia di addebito è prevista dall'ordinamento unicamente in relazione alla separazione personale dei coniugi (v. art. 151, comma secondo, c.c.), mentre nessuna analoga statuizione può essere resa in materia di divorzio, in mancanza di espressa previsione normativa.
Inammissibile è anche la domanda con la quale il ricorrente chiede di accertare e dichiarare, anche solo ai fini del presente giudizio, che egli non è il padre biologico della minore Persona_2
Ai sensi dell'art. 244, secondo comma, c.c., il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;
se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Inoltre, come rilevato dallo stesso ricorrente, ai sensi del comma quarto della medesima disposizione l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita del figlio.
Nella specie, l'azione proposta dal ricorrente è dunque inammissibile, essendo la minore nata in data [...].
Né è ammissibile, in questa sede, un accertamento negativo dello stato di figlio, anche solo ai limitati fini del presente giudizio (ossia ai fini della determinazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento della minore), come richiesto dal ricorrente. Un simile accertamento, infatti, si risolverebbe in una pronuncia incidentale
3 sullo stato di figlio che non è consentita dall'ordinamento.
Come di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27560/2021), sussiste il principio di diritto secondo il quale non è consentito l'accertamento in via incidentale di una questione di stato, ostandovi – nel quadro normativo attuale – gli artt.
3 c.p.p. e 8 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (cfr. Cass. n. 3934/2012, con la quale la
Corte ha chiarito che già Cass. 1515/1966 – seguita da Cass. 1615/1969, resa a sezioni unite, e Cass. 220/1980 – ebbe occasione di precisare che nel nostro sistema legislativo, come si deduceva dagli artt. 806 e 819 c.p.c., art. 19 c.p.p., artt. 28 e 30 del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato e artt. 3 e 5 del T.U. delle leggi sulle giunte provinciali amministrative, deve escludersi la possibilità di un accertamento incidentale su una questione pregiudiziale di stato delle persone con effetto limitato alla controversia principale di diversa natura. Tali considerazioni sono valide tuttora pur nel mutato quadro normativo, richiamandosi – in luogo degli abrogati articoli del codice di procedura penale del 1930 e testi unici delle leggi sul Consiglio di Stato e sulle giunte provinciali amministrative – l'art. 3 c.p.p., attualmente in vigore, e il D.lgs. 2 luglio
2010, n. 104, art. 8; cfr. anche Cass. n. 17392/2018, che ribadisce l'efficacia erga omnes del giudicato sul disconoscimento e tratta del rimedio processuale necessario per ovviare all'interferenza tra giudizi pendenti proprio sulla premessa di quell'efficacia erga omnes).
Non può dunque accertarsi, in via incidentale, che il ricorrente non è padre biologico della minore.
Di conseguenza, devono essere rese le statuizioni in ordine all'affidamento, al collocamento e al mantenimento della minore.
Deve essere disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, non ravvisandosi ragioni per derogare a tale regime ordinario, con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il ricorrente di frequentare la minore liberamente.
La casa coniugale resta assegnata alla convenuta, affinché vi abiti con la IA minore.
Quanto all'assegno da porsi a carico del ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento della minore, può essere confermato, come richiesto dalla ricorrente,
l'importo di € 200,00, oltre compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del
50%, come già concordato dalle parti in sede di separazione, tenuto conto delle presumibili esigenze della minore, connesse alla sua età, osservandosi che gli accordi
4 della separazione, seppur non vincolanti nel procedimento di divorzio, costituiscono, comunque, un parametro di riferimento - nella specie l'unico - per valutare il pregresso tenore di vita del nucleo familiare, la cui conservazione deve essere tendenzialmente assicurata alla prole anche a seguito del divorzio.
Tenuto conto della convergenza delle parti in merito alla domanda principale e della particolarità della vicenda sostanziale, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando le frequentazioni con il ricorrente come in parte motiva;
- assegna la casa coniugale alla convenuta affinché vi abiti con la IA minore;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla convenuta, a titolo di contributo per il mantenimento della minore, la somma mensile complessiva di €
200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50%;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 14.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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