Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 05/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00207/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00088/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Buttau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria “ex lege” in via Dante, 23;
per l'annullamento
del provvedimento n. Cat. -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, a firma del Questore di -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio di porto di fucile per uso tiro a volo presentata dal ricorrente; nonché la nota della Questura di -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- datata -OMISSIS- con la quale è stato indicato il motivo ostativo, ai sensi dell'art. 10-bis, l. n. 241/90, per il rilascio del porto d'armi e di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso ancorché non conosciuto.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la memoria di replica dell’Amministrazione del 30.1.2025, pur tardivamente depositata dopo le ore 12 dell’ultimo giorno utile (Consiglio di Stato, IV, nn. 8418 e 7977 del 2022; VI, nn. 9750 e 3348 del 2024);
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del 20 febbraio 2025 il pres. Marco Buricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Espone il ricorrente di aver presentato, presso la stazione dei carabinieri di -OMISSIS-, una richiesta per il rilascio del “porto di fucile per uso tiro a volo”, e di aver ricevuto, in data -OMISSIS-, la comunicazione recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis, l. n. 241/1990, con la quale gli veniva rappresentata l’esistenza, a suo carico, di una condanna del Tribunale di -OMISSIS-, risalente al 2000, per il delitto di danneggiamento - fatto commesso in data -OMISSIS- (e consistito, come si ricava dalla lettura del decreto penale di condanna, nell’avere squarciato con un coltello le gomme di una autovettura) - , ritenuta ostativa al rilascio di qualsivoglia autorizzazione in materia di armi, a norma dell’art. 43 del TULPS.
A tale comunicazione faceva séguito, il -OMISSIS-, la notifica del diniego definitivo a firma del Questore di -OMISSIS-, motivato come segue: “risulta che a carico del richiedente registra (sic) nel Casellario giudiziario presso il Tribunale di -OMISSIS- in data 10.10.2000 una condanna per violazione dell’art. 653 del cp (danneggiamento) commesso il 28.09.1997… indipendentemente dall’esito dei procedimenti amministrativi e/o penali, residua in capo all’Amministrazione pubblica un potere di accertamento autonomo diretto alla valutazione della sussistenza e del permanere dei requisiti soggettivi e al conseguente giudizio circa l’affidamento del buon uso delle armi, in una prospettiva che tenga conto, a tutela della incolumità collettiva nonché dell’ordine e della sicurezza pubblica, del pericolo di abuso”. E ancora, “il richiedente, scegliendo di non partecipare al procedimento, non ha presentato osservazioni, né ha offerto elemento alcuno, tale da consentire altra differente valutazione, sicché permane un giudizio negativo di tipo probabilistico”.
Avverso tale diniego, e contro il presupposto preavviso ex art. 10-bis, l. n. 241/1990, ritenuti illegittimi, il ricorrente ha proposto ricorso con un’unica, articolata censura, concernente “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 43 TUPS nonché violazione art. 3 Legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto normativo; difetto e/o omessa e/o insufficiente e/o illogica motivazione e difetto di istruttoria” : ciò in quanto, nel muovere dall’assunto che il riferimento, contenuto nelle premesse del diniego impugnato, alla condanna per danneggiamento, “lasciava intendere” che la domanda era stata respinta “ai sensi dell’art. 43 comma 1 TULPS”, in base al quale non può essere conceduta la licenza di portare armi a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per determinati reati, indicati nella disposizione citata, non essendo ricompreso il delitto di danneggiamento tra quelli che, a norma del primo comma dell’art. 43, precludono “tout court” il rilascio della licenza, secondo un automatismo sostanzialmente imposto dal dato legislativo; nel muovere da tale assunto si sostiene che il Questore avrebbe dovuto adottare semmai la decisione sfavorevole nell’esercizio del potere discrezionale di cui al comma 2 del medesimo articolo 43, in base al quale la licenza “può” essere ricusata in particolare ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o “non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Tuttavia, nel provvedimento impugnato, a fronte del rilevato potere, in capo all’Amministrazione, in ordine all’ “accertamento autonomo diretto alla valutazione della sussistenza e del permanere dei requisiti soggettivi e al conseguente giudizio circa l’affidamento del buon uso delle armi”, non sarebbe dato riscontrare motivazione alcuna a supporto delle valutazioni effettuate, là dove, invece, la giurisprudenza ha precisato più volte che, in materia di porto d’armi, la p.a. deve compiere un giudizio prognostico fondato sul prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella fattispecie concreta, al fine di verificare il pericolo potenziale rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi possedute, e deve estrinsecarsi in una motivazione congrua, che consenta al giudice amministrativo di verificare la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni compiute non siano irrazionali o arbitrarie. Tale motivazione costituisce il riflesso di una attività istruttoria che dev’essere congrua e adeguata.
Senonché, nel caso in esame il diniego del porto d’armi trova giustificazione attraverso il riferimento a un unico e isolato episodio di condanna per danneggiamento a carico del ricorrente, senza nessuna valutazione motivata circa l’affidabilità del richiedente o il probabile abuso delle armi da parte del medesimo. Il fatto poi che l’interessato abbia scelto di non partecipare al procedimento amministrativo non può essere utilizzato come elemento per addebitare un giudizio negativo.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’interno, sollecitando la reiezione del ricorso.
Con nota in data 11.9.2024 il difensore del ricorrente ha comunicato la persistenza dell’interesse a una decisione del ricorso nel merito.
In data 10.1.2025 la difesa dell’Amministrazione ha depositato in giudizio vari documenti, tra cui una nota dei Carabinieri di -OMISSIS- del 27.3.2021, dalla quale risultano talune pendenze a carico del ricorrente, e una nota della Questura di -OMISSIS- del 20.4.2021, contenente parere negativo al rilascio della licenza.
In prossimità della udienza di merito il ricorrente ha comprovato che il reato per il quale nel 2000 era stato emesso decreto penale di condanna a una pena pecuniaria di lire 4.500.000, in sostituzione di mesi due di reclusione, è stato dichiarato estinto nel 2023, ribadendo che un eventuale diniego fondato su una valutazione di inaffidabilità dev’essere sorretto da una motivazione adeguata, non bastando “un mero rinvio “per relationem” a vicende del passato”. Nella specie, dopo il fatto commesso, assai risalente nel tempo, il ricorrente ha serbato una condotta irreprensibile, svolgendo una costante attività lavorativa: ma di tali sopravvenienze la Questura non ha tenuto conto. Quanto alla informativa dei Carabinieri del 2021 depositata in giudizio dalla p.a. il 10.1.2025, a essa la Questura non ha mai fatto riferimento.
Nelle proprie difese l’Amministrazione ha rilevato l’adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione a supporto del diniego impugnato, richiamando le note dei Carabinieri sia del 1997 e sia del 2021 ed evidenziando che si discute non in via esclusiva di una condanna risalente, ma di un complesso di elementi che restituisce il quadro di una persona che non offre garanzie sufficienti sul piano dell’affidabilità sul buon uso dell’armi, in deroga al generale divieto.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso non è fondato.
La decisione della controversia esige una attenta analisi del provvedimento impugnato.
In via preliminare va escluso che l’istanza del ricorrente sia stata respinta “ai sensi dell’art. 43 comma 1 TULPS”, in base al quale non può essere conceduta la licenza di portare armi a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per determinati reati, indicati nella disposizione citata, non essendo ricompreso il delitto di danneggiamento tra quelli che, a norma del primo comma dell’art. 43, precludono “tout court” il rilascio della licenza secondo un automatismo legislativo che in questa vicenda non viene in rilievo.
Dall’esame in particolare delle premesse del diniego del Questore emerge invece che il decreto impugnato è stato emesso nell’esercizio del potere discrezionale e autonomo di cui al comma 2 del medesimo articolo 43, secondo il quale la licenza “può” essere ricusata in particolare ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e, in particolare, per quanto qui più rileva, a chi non può provare la sua buona condotta o “non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Sul punto, pare il caso di rammentare, in via preliminare e in termini generali, che nella materia in questione è più volte intervenuta la Corte costituzionale, la quale, sin dalla sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha chiarito che “ il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse”. Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che “dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti” .
Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento italiano, di un diritto assoluto di detenere o portare armi, la medesima Corte Costituzionale, nella successiva sentenza 20 marzo 2019, n. 109, ha aggiunto che “ deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi”.
È poi principio consolidato, anche nella giurisprudenza amministrativa, quello per cui nel nostro ordinamento, nella materia del rilascio del porto d’armi, disciplinata dagli artt. 11, 39 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, la detenzione e il porto d’armi non costituiscono oggetto di un diritto assoluto, rappresentando invece un’eccezione al normale divieto di detenere armi, potendo tale eccezione essere riconosciuta solo laddove l’autorità ritenga presente una perfetta e completa certezza circa il buon uso delle armi stesse, in modo da scongiurare qualsiasi pericolo per l’ordine pubblico e la tranquilla convivenza della collettività (v., “ex plurimis”, TAR Sardegna, I, nn. 568 del 2024, 889 del 2023, 272 e 228 del 2023 e, ivi, svariati riferimenti giurisprudenziali).
Più in dettaglio:
- « Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, l. n. 110/1975. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire. […] La giurisprudenza, riprendendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale (n. 440/1993), è consolidata nel ritenere che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972; id. 7 giugno 2018, n. 3435)» (v. Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2023 n. 2380; conf., di recente, TAR Sardegna, sez. I, sent. n. 228 del 2023, dal p. 3. al p. 29.);
- «Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, il Giudice delle leggi ha aggiunto, nella sentenza del 20 marzo 2019, n. 109, che «deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi». …. Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici. Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più nei casi di impiego dell’arma per attività di diporto o sportiva. L’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi. Del resto, è in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva (ex multis, Cons. St., sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041). ….Tale esegesi è peraltro confermata sul piano legislativo dalla formulazione dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, laddove, nel prevedere che «il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne», considera sufficiente l’esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato)» (Cons. Stato, sez. III, 25 gennaio 2023 n. 809; negli stessi termini, tra le più recenti, TAR Campania, Sez. V, 13 febbraio 2023 n. 967);
- «L’archiviazione in sede penale non consente di superare i profili di inaffidabilità emersi dal comportamento complessivamente tenuto dal predetto e coerentemente valorizzati dall’Amministrazione, essendo irrilevanti ai fini della scelta amministrativa, che deve ispirarsi alla massima precauzione e che è autonoma rispetto alle determinazioni del giudice penale. In definitiva, ben può, dunque, l’Autorità di pubblica sicurezza, nell’esercizio del potere ampiamente discrezionale che le compete nell’adozione del divieto di detenzione delle armi, apprezzare, quali indici rivelatori della possibilità d’uso improprio delle armi, fatti o episodi non necessariamente o nemmeno più rilevanti ai fini penali, se essi appaiano idonei, come nella fattispecie, a corroborare un giudizio prognostico di attuale inaffidabilità all’uso lecito delle armi» (Cons. di Stato, 7 marzo 2023 n. 2380, e TAR Sardegna, I, n. 228/2023, cit.) “ (così, TAR Sardegna, I, n. 272/2023).
Non pare inutile aggiungere che, in questa materia, quando il giudizio di non affidabilità è idoneo a produrre conseguenze particolarmente afflittive e pregiudizievoli sull’attività lavorativa del ricorrente (si pensi alle revoche di licenze di porto d’armi riguardanti guardie particolari giurate), la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che l’istruttoria e la motivazione che devono sorreggere il provvedimento inibitorio debbono connotarsi per un più elevato livello di pregnanza.
Intuitivamente diversa la condizione di colui il quale chieda il rilascio del porto di fucile “per uso tiro a volo”.
Applicando le coordinate interpretative sopra rammentate alla vicenda in esame, in primo luogo va osservato che, data l’autonomia tra procedimento penale e procedimento amministrativo, l’estinzione del reato non preclude, da parte dell’Amministrazione, un accertamento in via autonoma del fatto storico in sé considerato quale elemento sintomatico della valutazione di (non piena) affidabilità circa l’uso legittimo delle armi.
In secondo luogo, il provvedimento impugnato - e il preavviso di diniego, in seguito al quale il ricorrente non ha ritenuto di produrre deduzioni procedimentali – collegano la condotta – descritta nella nota dei Carabinieri di -OMISSIS- del 1997, in atti, e consistita nell’avere squarciato con un coltello le gomme di una autovettura - che ha dato luogo alla condanna per danneggiamento alla valutazione di non piena affidabilità circa l’uso legittimo delle armi.
Si tratta di una condotta che, pur risalente nel tempo, non solo risulta oggettivamente assai deplorevole ma, soprattutto, è stata non irragionevolmente considerata, dalla autorità di pubblica sicurezza, sintomatica in relazione alla prognosi di non piena affidabilità circa l’uso legittimo delle armi, anche a prescindere dalle risultanze ulteriori ricavabili dalla nota del 2021 dei Carabinieri di -OMISSIS-, alle quali nel decreto impugnato non si fa riferimento.
Del resto, di recente, su fattispecie per certi versi analoga, la III sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9818 del 2024, ha affermato che “nella prospettiva preventiva che caratterizza l’esercizio dei poteri de quibus, l’Amministrazione abbia (ha) ragionevolmente ritenuto che la suddetta condotta fosse espressiva di una personalità che non rifugge dall’impiego di mezzi offensivi al fine di recare pregiudizi a terzi, con la conseguente compromissione della garanzia che dalla disponibilità ed uso delle armi non debba derivare alcun pericolo per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini…”.
Dal che discende, pur nella oggettiva stringatezza della motivazione che sorregge il diniego impugnato, la insussistenza sia della violazione del TULPS e sia della carenza istruttoria e motivazionale, oltre che della illogicità della azione amministrativa, denunciate nel ricorso, non venendo in questione “elementi immaginari o aleatori” a sostegno del decreto impugnato.
Resta fermo, nondimeno, che, nella materia del rilascio di porti d’armi, i provvedimenti non hanno efficacia “sine die”, e sono sottoponibili ad “aggiornamenti” (cfr. TAR Sardegna, I, sent. n. 63/2025.
Nonostante l’esito della controversia, attese le oggettive peculiarità della vicenda trattata, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e i compensi di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio del 20 febbraio e del 4 marzo 2025, con modalità da remoto e con l'intervento dei magistrati
Marco Buricelli, Presidente, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.