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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/08/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 50/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 07/08/2025 ad ore 10.00 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. MISSINEO NATALE ALESSANDRO ha depositato le note di Parte_1
trattazione scritta.
Per nessuno ha depositato le note di trattazione Controparte_1
scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico, rappresentato e difeso dall'avv. MISSINEO NATALE ALESSANDRO;
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
ELIA RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c.
[...]
; CP_2
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.1.2024, il ricorrente in epigrafe ha chiesto di: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento di punti 12 per il servizio militare svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie provinciali e di Istituto del personale docente supplente e quindi attribuirgli punti 26,00 (14,00+12,00) per la classe di concorso: “B017 – laboratori di scienze e tecnologie meccaniche”; -per l'effetto condannare il Controparte_1
e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t.,
[...] all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie provinciali e di istituto del personale docente supplente, per il biennio 2022/2024 e per i suddetti profili”.
In particolare, ha dedotto che:
• in data 1/8/2020, il ricorrente egli avrebbe presentato presso l' di EN, ai sensi del CP_3
D.M. n. 50 del 3.3.2021, tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle pagina 2 di 6 graduatorie provinciali e di istituto per il personale docente precario, valide per il biennio,
2020/2021, 2021/2022 (v. doc.1), rappresentando di aver svolto il servizio militare dal
29/6/1983 al 12/6/1984 (v. doc. 2), dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso a tali graduatorie ottenuto nel 1982 (doc.3) e non in costanza di nomina;
• la suddetta domanda di aggiornamento veniva istruita e definita dall' di EN (doc. 4), CP_3
il quale, valutati i titoli allegati alla domanda, attribuiva: punti 14,00 per la classe di concorso
“B017 – laboratori di scienze e tecnologie meccaniche”, senza riconoscere al ricorrente 12 punti per il servizio militare svolto.
Cont Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Integrato il contraddittorio nei confronti degli iscritti in graduatoria, la causa è stata trattenuta in decisone all'esito dello scambio di note scritte.
Il D.Lgs. n. 297 del 1994 - all'art. 485, comma 7, con riferimento al personale docente, e all'art. 569, comma 3, con riferimento al personale ATA – prevede, ai fini della carriera dei servizi prestati, che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050, D.Lgs. n. 66 del 2000, riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, stabilisce inoltre, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma
2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Malgrado l'interpretazione del resistente, secondo la quale il servizio militare di leva possa CP_1
essere valutato solo se prestato in costanza di nomina, la Corte di Cassazione ha spiegato, in diverse e recenti pronunce (Cass. n. 5679/20, Cass n. 5004/21, Cass. n. 15127/21 e, da ultimo, Cass n. 8586/24) che, da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 (in virtù della quale il secondo costituisce specificazione del primo) si evince non una limitazione del riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, bensì - in conformità al principio di cui all'art. 52, comma
2, della Costituzione, e al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito – l'imposizione di un generale riconoscimento di quel servizio, anche qualora non reso in costanza di rapporto.
pagina 3 di 6 La Corte ha evidenziato che tale interpretazione lascia trasparire il coordinamento e non il contrasto dell'art. 2050 cit. con l'art. 485, comma 7, cit., potendosi, dunque, affermare che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile devono sempre essere utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici
(art. 2050, comma 1 cit.).
Inoltre, con l'ordinanza n. 8586/2024, la Cassazione ha chiarito che i principi citati devono trovare puntuale applicazione anche alle graduatorie di circolo e d'istituto, le quali hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni lato sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050, D.Lgs. n. 66/2010.
Tutti gli interventi sopra menzionati hanno, quindi, ritenuto illegittima la previsione che escluda totalmente, per il personale docente, la valutabilità del servizio militare quando prestato non in costanza di nomina (inciso espresso dall'art. 15, comma 6, O.M. n. 112/2022, e applicato dall'Amministrazione convenuta), stabilendo così il diritto al pieno riconoscimento del servizio, indipendentemente dalla circostanza che questo sia stato espletato prima o durante l'instaurazione del rapporto di supplenza.
Va sottolineato come tale approdo non contrasti con quanto affermato dalla Suprema Corte, in relazione al servizio militare, con riferimento al personale ATA (ex plurimis Cass. sent. n.
22432/2024), in quanto la Corte ha fatto leva sulla sull'evidenza che il D.M. 50/2021 non escluda in toto la valutabilità del servizio militare ove questo sia stato svolto non in costanza di nomina
(limitazione, invece, prevista per il personale docente dall'O.M. cit.), bensì riconosca un punteggio
(pari al servizio svolto presso altra amministrazione), pur non cristallizzando la totale equiparazione delle due fattispecie.
Per tale ragione, la Corte di Cassazione, con riferimento al personale ATA, ha affermato che “non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021 [Diversamente dall'O.M.](…) nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a
pagina 4 di 6 chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto” (Cass. sentenza n.
22432/2024).
Alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento al caso concreto, il ricorso deve essere accolto, con riconoscimento integrale del servizio di leva svolto dalla parte ricorrente e, conseguentemente, del relativo punteggio.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 2.109,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
PQM
1. Condanna il , in persona del pro tempore, a Controparte_1 CP_5
riconoscere al ricorrente il punteggio integrale relativo al servizio di leva prestato, con conseguente rettifica della punteggio complessivo, nella graduatoria per cui è causa, mediante l'attribuzione del punteggio complessivo di 26 punti;
2. Condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_5 pagamento delle spese di lite, liquidate in € 259 per esborsi ed € 2109 per compensi, oltre rimb. forf. IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
EN, 8 agosto 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 50/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 07/08/2025 ad ore 10.00 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. MISSINEO NATALE ALESSANDRO ha depositato le note di Parte_1
trattazione scritta.
Per nessuno ha depositato le note di trattazione Controparte_1
scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico, rappresentato e difeso dall'avv. MISSINEO NATALE ALESSANDRO;
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
ELIA RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c.
[...]
; CP_2
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.1.2024, il ricorrente in epigrafe ha chiesto di: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento di punti 12 per il servizio militare svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie provinciali e di Istituto del personale docente supplente e quindi attribuirgli punti 26,00 (14,00+12,00) per la classe di concorso: “B017 – laboratori di scienze e tecnologie meccaniche”; -per l'effetto condannare il Controparte_1
e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t.,
[...] all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie provinciali e di istituto del personale docente supplente, per il biennio 2022/2024 e per i suddetti profili”.
In particolare, ha dedotto che:
• in data 1/8/2020, il ricorrente egli avrebbe presentato presso l' di EN, ai sensi del CP_3
D.M. n. 50 del 3.3.2021, tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle pagina 2 di 6 graduatorie provinciali e di istituto per il personale docente precario, valide per il biennio,
2020/2021, 2021/2022 (v. doc.1), rappresentando di aver svolto il servizio militare dal
29/6/1983 al 12/6/1984 (v. doc. 2), dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso a tali graduatorie ottenuto nel 1982 (doc.3) e non in costanza di nomina;
• la suddetta domanda di aggiornamento veniva istruita e definita dall' di EN (doc. 4), CP_3
il quale, valutati i titoli allegati alla domanda, attribuiva: punti 14,00 per la classe di concorso
“B017 – laboratori di scienze e tecnologie meccaniche”, senza riconoscere al ricorrente 12 punti per il servizio militare svolto.
Cont Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Integrato il contraddittorio nei confronti degli iscritti in graduatoria, la causa è stata trattenuta in decisone all'esito dello scambio di note scritte.
Il D.Lgs. n. 297 del 1994 - all'art. 485, comma 7, con riferimento al personale docente, e all'art. 569, comma 3, con riferimento al personale ATA – prevede, ai fini della carriera dei servizi prestati, che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050, D.Lgs. n. 66 del 2000, riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, stabilisce inoltre, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma
2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Malgrado l'interpretazione del resistente, secondo la quale il servizio militare di leva possa CP_1
essere valutato solo se prestato in costanza di nomina, la Corte di Cassazione ha spiegato, in diverse e recenti pronunce (Cass. n. 5679/20, Cass n. 5004/21, Cass. n. 15127/21 e, da ultimo, Cass n. 8586/24) che, da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 (in virtù della quale il secondo costituisce specificazione del primo) si evince non una limitazione del riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, bensì - in conformità al principio di cui all'art. 52, comma
2, della Costituzione, e al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito – l'imposizione di un generale riconoscimento di quel servizio, anche qualora non reso in costanza di rapporto.
pagina 3 di 6 La Corte ha evidenziato che tale interpretazione lascia trasparire il coordinamento e non il contrasto dell'art. 2050 cit. con l'art. 485, comma 7, cit., potendosi, dunque, affermare che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile devono sempre essere utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici
(art. 2050, comma 1 cit.).
Inoltre, con l'ordinanza n. 8586/2024, la Cassazione ha chiarito che i principi citati devono trovare puntuale applicazione anche alle graduatorie di circolo e d'istituto, le quali hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni lato sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050, D.Lgs. n. 66/2010.
Tutti gli interventi sopra menzionati hanno, quindi, ritenuto illegittima la previsione che escluda totalmente, per il personale docente, la valutabilità del servizio militare quando prestato non in costanza di nomina (inciso espresso dall'art. 15, comma 6, O.M. n. 112/2022, e applicato dall'Amministrazione convenuta), stabilendo così il diritto al pieno riconoscimento del servizio, indipendentemente dalla circostanza che questo sia stato espletato prima o durante l'instaurazione del rapporto di supplenza.
Va sottolineato come tale approdo non contrasti con quanto affermato dalla Suprema Corte, in relazione al servizio militare, con riferimento al personale ATA (ex plurimis Cass. sent. n.
22432/2024), in quanto la Corte ha fatto leva sulla sull'evidenza che il D.M. 50/2021 non escluda in toto la valutabilità del servizio militare ove questo sia stato svolto non in costanza di nomina
(limitazione, invece, prevista per il personale docente dall'O.M. cit.), bensì riconosca un punteggio
(pari al servizio svolto presso altra amministrazione), pur non cristallizzando la totale equiparazione delle due fattispecie.
Per tale ragione, la Corte di Cassazione, con riferimento al personale ATA, ha affermato che “non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021 [Diversamente dall'O.M.](…) nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a
pagina 4 di 6 chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto” (Cass. sentenza n.
22432/2024).
Alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento al caso concreto, il ricorso deve essere accolto, con riconoscimento integrale del servizio di leva svolto dalla parte ricorrente e, conseguentemente, del relativo punteggio.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 2.109,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
PQM
1. Condanna il , in persona del pro tempore, a Controparte_1 CP_5
riconoscere al ricorrente il punteggio integrale relativo al servizio di leva prestato, con conseguente rettifica della punteggio complessivo, nella graduatoria per cui è causa, mediante l'attribuzione del punteggio complessivo di 26 punti;
2. Condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_5 pagamento delle spese di lite, liquidate in € 259 per esborsi ed € 2109 per compensi, oltre rimb. forf. IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
EN, 8 agosto 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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