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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2060/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica: CAPUTO LUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12597/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240025969055 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1034/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 4.06.2025 e depositato il 2.07.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820240025969055, notificata l'8.04.2025 da Agenzia dell'Entrate CO, relativa alla tassa automobilistica regionale dovuta nell'anno 2017, per l'importo di € 391,97, comprensivo di interessi e sanzioni.
A sostegno del ricorso ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti pregressi con conseguente prescrizione triennale del tributo. In conseguenza di ciò ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
La Regione Campania, costituitasi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l'infondatezza del ricorso, evidenziando che risulta notificato l'avviso pregresso sottostante alla cartella impugnata.
L'Agenzia dell'Entrate-CO ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Fondato, infatti, risulta il motivo principale di ricorso con cui si prospetta la prescrizione del tributo.
Com'è noto, la tassa automobilista regionale è soggetta al termine di prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 5, comma 51, d.l. n. 953/82, convertito con legge n. 53/83, secondo cui "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 01 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".
Quanto alla decorrenza della prescrizione, i Giudici di Legittimità, con orientamento costante, sulla scorta della previsione contenuta nel successivo d.l. n. 2/86 all'art. 3, convertito con legge n. 60/86, hanno affermato che "La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui all'art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60), che non si è limitato a disporre in via generale l'allungamento del termine biennale originariamente previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva" (cfr. Cass. n. 10067/2014 e, più recentemente, negli stessi termini, Cass. n. 24595/2022). Applicando tali norme e principi al caso di specie, deve osservarsi che, nel costituirsi in giudizio, la Regione Campania ha depositato una relata di notifica relativa all'avviso di accertamento n. 734225689000/2017, sottostante rispetto alla cartella impugnata, che, però, presenta alcune gravi carenze che, quindi, non consentono di ritenere validamente perfezionato il procedimento notificatorio.
Più specificamente, risulta depositata copia del lato frontale della busta con un'indicazione della data
(presumibilmente della notifica) del 22.10.2020, e con un timbro parziale e non leggibile (forse di compiuta giacenza), in ogni caso privo di sottoscrizione o sigla del soggetto notificatore;
mentre l'avviso di ricevimento
è in bianco e non è accompagnato da alcuna indicazione e sottoscrizione né del soggetto notificante né del destinatario della notifica. Non compilate, infatti, risultano le parti della cartolina dell'avviso di ricevimento a mezzo posta relative alla data di ricevimento, alla qualifica, alla firma del ricevente e dell'incaricato al recapito.
Si tratta, quindi, di un atto che, come tale, non consente di dimostrare con certezza l'avvenuta recezione da parte dell'odierna ricorrente, né la relativa datazione, il che induce a ritenere che il procedimento di notificazione, pur avvenuto a mezzo di posta privata, non si sia validamente perfezionato.
Le medesime considerazioni valgono per il successivo avviso di accertamento, notificato il 13.03-1.04.2023 che, a differenza del primo, reca sul lato frontale il timbro leggibile di compiuta giacenza, ma anch'esso risulta privo di sigla, firma e presenta, come il primo, un avviso di ricevimento non compilato nelle sue parti essenziali.
Non può dirsi fornita, quindi, la prova della valida notifica di atti pregressi rispetto alla carrella impugnata in questa sede che abbiano interrotto la prescrizione.
Ne consegue che deve ritenersi maturata la prescrizione, atteso che la cartella impugnata si riferisce alla tassa automobilistica dovuta nell'anno 2017 e non vi è prova della valida notifica di atti che abbiano impedito il maturarsi della prescrizione tra la data di insorgenza del tributo e la data di notifica della cartella impugnata in questa sede.
Alla luce di ciò, il ricorso va accolto per intervenuta prescrizione del credito tributario.
Le spese processuali seguono la soccombenza di entrambe le parti resistenti e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d,m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi tariffari tenuto conto dell'attività processuale svolta e del valore della controversia;
le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Difensore _1 che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, pronunziando in composizione monocratica sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 280,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato, e oltre IVA, CPA e rimborso spese generale del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 22.01.2026
Il giudice dott. Luca Caputo
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica: CAPUTO LUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12597/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240025969055 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1034/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 4.06.2025 e depositato il 2.07.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820240025969055, notificata l'8.04.2025 da Agenzia dell'Entrate CO, relativa alla tassa automobilistica regionale dovuta nell'anno 2017, per l'importo di € 391,97, comprensivo di interessi e sanzioni.
A sostegno del ricorso ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti pregressi con conseguente prescrizione triennale del tributo. In conseguenza di ciò ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
La Regione Campania, costituitasi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l'infondatezza del ricorso, evidenziando che risulta notificato l'avviso pregresso sottostante alla cartella impugnata.
L'Agenzia dell'Entrate-CO ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Fondato, infatti, risulta il motivo principale di ricorso con cui si prospetta la prescrizione del tributo.
Com'è noto, la tassa automobilista regionale è soggetta al termine di prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 5, comma 51, d.l. n. 953/82, convertito con legge n. 53/83, secondo cui "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 01 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".
Quanto alla decorrenza della prescrizione, i Giudici di Legittimità, con orientamento costante, sulla scorta della previsione contenuta nel successivo d.l. n. 2/86 all'art. 3, convertito con legge n. 60/86, hanno affermato che "La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui all'art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60), che non si è limitato a disporre in via generale l'allungamento del termine biennale originariamente previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva" (cfr. Cass. n. 10067/2014 e, più recentemente, negli stessi termini, Cass. n. 24595/2022). Applicando tali norme e principi al caso di specie, deve osservarsi che, nel costituirsi in giudizio, la Regione Campania ha depositato una relata di notifica relativa all'avviso di accertamento n. 734225689000/2017, sottostante rispetto alla cartella impugnata, che, però, presenta alcune gravi carenze che, quindi, non consentono di ritenere validamente perfezionato il procedimento notificatorio.
Più specificamente, risulta depositata copia del lato frontale della busta con un'indicazione della data
(presumibilmente della notifica) del 22.10.2020, e con un timbro parziale e non leggibile (forse di compiuta giacenza), in ogni caso privo di sottoscrizione o sigla del soggetto notificatore;
mentre l'avviso di ricevimento
è in bianco e non è accompagnato da alcuna indicazione e sottoscrizione né del soggetto notificante né del destinatario della notifica. Non compilate, infatti, risultano le parti della cartolina dell'avviso di ricevimento a mezzo posta relative alla data di ricevimento, alla qualifica, alla firma del ricevente e dell'incaricato al recapito.
Si tratta, quindi, di un atto che, come tale, non consente di dimostrare con certezza l'avvenuta recezione da parte dell'odierna ricorrente, né la relativa datazione, il che induce a ritenere che il procedimento di notificazione, pur avvenuto a mezzo di posta privata, non si sia validamente perfezionato.
Le medesime considerazioni valgono per il successivo avviso di accertamento, notificato il 13.03-1.04.2023 che, a differenza del primo, reca sul lato frontale il timbro leggibile di compiuta giacenza, ma anch'esso risulta privo di sigla, firma e presenta, come il primo, un avviso di ricevimento non compilato nelle sue parti essenziali.
Non può dirsi fornita, quindi, la prova della valida notifica di atti pregressi rispetto alla carrella impugnata in questa sede che abbiano interrotto la prescrizione.
Ne consegue che deve ritenersi maturata la prescrizione, atteso che la cartella impugnata si riferisce alla tassa automobilistica dovuta nell'anno 2017 e non vi è prova della valida notifica di atti che abbiano impedito il maturarsi della prescrizione tra la data di insorgenza del tributo e la data di notifica della cartella impugnata in questa sede.
Alla luce di ciò, il ricorso va accolto per intervenuta prescrizione del credito tributario.
Le spese processuali seguono la soccombenza di entrambe le parti resistenti e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d,m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi tariffari tenuto conto dell'attività processuale svolta e del valore della controversia;
le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Difensore _1 che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, pronunziando in composizione monocratica sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 280,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato, e oltre IVA, CPA e rimborso spese generale del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 22.01.2026
Il giudice dott. Luca Caputo