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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 408/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI TO, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1422/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Nominativo_1 Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10139/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
27 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RM0247581/2022 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 10139/27/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1 SRL, avverso l'avviso di accertamento, con il quale l'Agenzia dell'Entrate-Territorio Direzione Provinciale Roma rettificava la rendita catastale per l'anno 2022.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate-Territorio Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 SRL, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Territorio Direzione Provinciale Roma chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 SRL, con sede legale in Milano, è proprietaria di una unità immobiliare sita in Roma, alla via due macelli e Indirizzo_1, concessa in locazione alla
Società_1 srl.
Con richiesta del 16 novembre 2020 presentava una variazione DOCFA per lavori effettuati al primo piano dell'edificio, per la realizzazione di un corner da destinare ad attività di parrucchiere, chiedendo la conferma della rendita catastale già in vigore.
A seguito nel sopralluogo effettuato, l'Ufficio del Territorio, dopo aver collaudato le modifiche effettuate al primo piano, aggiungeva le modifiche effettuate ai piani sei e sette ed alla terrazza, che non erano state indicate nella richiesta, pur confermando la categoria D/8, che era stata già indicata dalla parte, ha rettificato la rendita catastale elevandola ad euro 1.917.336 rispetto a quella proposta di 1.373.495.
Ricorrente_1 SRL impugnava tale accertamento sostenendo l'illegittimità dello stesso e lamentando errori di calcolo.
I giudici di primo grado hanno ritenuto infondate le tesi ed hanno rigettato il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 SRL lamentando violazione e falsa applicazione di legge, ma riproponendo sostanzialmente le questioni già dedotte in primo grado.
In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo attraverso la procedura DOCFA ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio, come nel caso in esame, secondo la Corte di Cassazione tale stima Banca_1 il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento e costituisce un atto conosciuto, essendo l'atto medesimo posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura partecipativa.
Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale, appare privo di fondamento il motivo di appello che lamenta il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, in quanto nell'avviso di accertamento, in conformità con il dettato normativo e con l'orientamento della giurisprudenza, sono indicati sia i riferimenti normativi, sia gli identificativi catastali, sia il prospetto dei dati di classamento e rendita prima della rettifica e dopo della rettifica, nonché le caratteristiche della unità immobiliare ed i presupposti di fatto, accompagnati dalla relazione di stima sintetica.
Quanto al merito della vicenda, si rappresenta che l'immobile in questione è di grande prestigio, collocato nel centro storico di Roma ed è adibito ad una sede commerciale di notevole avviamento.
In base alla legge numero 208 del 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale, censiti nella categoria catastale dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento.
Appare evidente che l'Ufficio del territorio si è attenuto a tale prescrizione normativa e che il modesto aumento della rendita catastale sia coerente con il valore dell'immobile che è costituito da circa 20.000 m² ed ha un volume commerciale di oltre 78.000 metri cubi.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle per la sospensiva, che si reputa equo liquidare in euro 6.000 (seimila), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 6.000,00 oltre accessori.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI TO, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1422/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Nominativo_1 Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10139/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
27 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RM0247581/2022 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 10139/27/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1 SRL, avverso l'avviso di accertamento, con il quale l'Agenzia dell'Entrate-Territorio Direzione Provinciale Roma rettificava la rendita catastale per l'anno 2022.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate-Territorio Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 SRL, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Territorio Direzione Provinciale Roma chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 SRL, con sede legale in Milano, è proprietaria di una unità immobiliare sita in Roma, alla via due macelli e Indirizzo_1, concessa in locazione alla
Società_1 srl.
Con richiesta del 16 novembre 2020 presentava una variazione DOCFA per lavori effettuati al primo piano dell'edificio, per la realizzazione di un corner da destinare ad attività di parrucchiere, chiedendo la conferma della rendita catastale già in vigore.
A seguito nel sopralluogo effettuato, l'Ufficio del Territorio, dopo aver collaudato le modifiche effettuate al primo piano, aggiungeva le modifiche effettuate ai piani sei e sette ed alla terrazza, che non erano state indicate nella richiesta, pur confermando la categoria D/8, che era stata già indicata dalla parte, ha rettificato la rendita catastale elevandola ad euro 1.917.336 rispetto a quella proposta di 1.373.495.
Ricorrente_1 SRL impugnava tale accertamento sostenendo l'illegittimità dello stesso e lamentando errori di calcolo.
I giudici di primo grado hanno ritenuto infondate le tesi ed hanno rigettato il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 SRL lamentando violazione e falsa applicazione di legge, ma riproponendo sostanzialmente le questioni già dedotte in primo grado.
In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo attraverso la procedura DOCFA ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio, come nel caso in esame, secondo la Corte di Cassazione tale stima Banca_1 il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento e costituisce un atto conosciuto, essendo l'atto medesimo posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura partecipativa.
Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale, appare privo di fondamento il motivo di appello che lamenta il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, in quanto nell'avviso di accertamento, in conformità con il dettato normativo e con l'orientamento della giurisprudenza, sono indicati sia i riferimenti normativi, sia gli identificativi catastali, sia il prospetto dei dati di classamento e rendita prima della rettifica e dopo della rettifica, nonché le caratteristiche della unità immobiliare ed i presupposti di fatto, accompagnati dalla relazione di stima sintetica.
Quanto al merito della vicenda, si rappresenta che l'immobile in questione è di grande prestigio, collocato nel centro storico di Roma ed è adibito ad una sede commerciale di notevole avviamento.
In base alla legge numero 208 del 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale, censiti nella categoria catastale dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento.
Appare evidente che l'Ufficio del territorio si è attenuto a tale prescrizione normativa e che il modesto aumento della rendita catastale sia coerente con il valore dell'immobile che è costituito da circa 20.000 m² ed ha un volume commerciale di oltre 78.000 metri cubi.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle per la sospensiva, che si reputa equo liquidare in euro 6.000 (seimila), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 6.000,00 oltre accessori.