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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2178/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo di cui sopra, promossa da:
– con C.f.: -, nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 24/06/1967, rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. MICHELE DI MONACO, giusta delega in atti;
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede, in persona del Procuratore della Repubblica;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio;
CONCLUSIONI
Precisate da parte ricorrente con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 9/10/2024, ovvero:
“1) Disporre lo scioglimento del matrimonio con addebito in capo al marito, Sig. , CP_1 per violazione degli obblighi di collaborazione sanciti dall'art. 143 c.c.;
2) Atteso che il figlio , maggiorenne, risiederà presso la residenza materna, Persona_1 assegnare la casa coniugale sita in Falconara M.ma (AN) Via Zambelli n. 1, di proprietà di entrambi i coniugi, alla sig.ra per ivi abitarvi unitamente al figlio Parte_2 [...]
; Persona_1 pagina 1 di 4 Con vittoria, di spese ed onorari del giudizio”;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in atti, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., a , CP_1 Parte_1
chiedeva pronuncia di scioglimento del matrimonio con questi contratto il
[...]
18/08/1991; esponeva che dal matrimonio era nato il figlio il 13/02/1995, Persona_2 riferendo che tra i coniugi era intervenuta sentenza di separazione n. 216 del 15/02/2022, all'esito di un giudizio svoltosi in contumacia dell'odierno resistente, resosi irreperibile (egli aveva mantenuto la residenza presso l'abitazione coniugale, dalla quale si era, tuttavia, allontanato da tempo, senza fornire notizie di sé).
Riferiva che non aveva mai contributo al mantenimento del figlio, non CP_2 onerando dapprima le disposizioni presidenziali e poi quelle statuite in sentenza di separazione [che aveva posto a suo carico un contributo al mantenimento del figlio pari a Euro 250 mensili] né aveva provveduto al versamento della sua quota di mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale.
Chiedeva, quindi, la pronuncia di divorzio “con addebito” all'odierno resistente, con assegnazione a sé della casa familiare in cui avrebbe continuato a vivere con il figlio PE
, maggiorenne ma non economicamente indipendente;
di qui, la richiesta di un
[...] contributo al mantenimento di questi, nella misura mensile di Euro 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie in suo favore.
2. La ricorrente compariva avanti al Presidente all'udienza del 12/07/2022, mentre nessuno compariva per il resistente, anagraficamente irreperibile.
3. Alla luce di quanto sopra si osserva quanto segue.
3.1. La domanda di divorzio
La domanda è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta sentenza di separazione in data 02-15/02/2022, non impugnata nei termini e, quindi, passata in giudicato.
Non è contestato che, sin dalla data di comparizione, in sede di separazione, innanzi al Presidente del Tribunale in data 09/10/2020, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza;
si rammenta, peraltro, che si sia reso CP_1 irreperibile già dalla data di introduzione del giudizio di separazione..
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898e ss.mm.ii.
Va, dunque, emessa la richiesta pronuncia.
3.2. Le domande accessorie
Come cennato, nel ricorso introduttivo, aveva avanzato istanza di Parte_2 contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Persona_2 economicamente indipendente.
pagina 2 di 4 In sede di precisazione delle conclusioni, nessuna statuizione accessoria è stata richiesta dal momento che, con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., la ricorrente dava atto che, nelle more, il figlio era divenuto autonomo da un punto di vista economico, svolgendo regolare attività lavorativa e non frequentando più alcun corso di laurea.
Inammissibile è, poi, la richiesta di assegnazione della casa coniugale in difetto dei relativi presupposti per cui la stessa seguirà l'ordinario regime dominicale.
Parimenti inammissibile è, infine, la richiesta di addebito del divorzio a parte resistente.
L'istituto dell'addebito trova la sua collocazione esclusiva nell'ambito della separazione personale dei coniugi, come disciplinato dall'art. 151 c.c., che prevede la possibilità per il giudice di dichiarare, su richiesta di parte, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in conseguenza del suo comportamento contrario ai doveri matrimoniali. La valutazione delle responsabilità nella crisi matrimoniale deve quindi necessariamente avvenire nella fase della separazione, non potendo essere oggetto di autonoma domanda nel successivo giudizio di divorzio. La ragione di tale impostazione risiede nella diversa natura e funzione dei due istituti: mentre la separazione rappresenta una fase in cui è ancora possibile valutare le responsabilità nella crisi matrimoniale, il divorzio costituisce la definitiva cessazione del vincolo, dove l'accertamento delle colpe non trova più spazio. Le eventuali condotte lesive dei doveri coniugali possono rilevare nel divorzio solo se precedentemente accertate nel giudizio di separazione, come elementi già cristallizzati che possono influenzare aspetti specifici come la determinazione dell'assegno divorzile. È importante sottolineare che, qualora si intenda far valere la responsabilità di un coniuge nella crisi matrimoniale, è necessario proporre la domanda di addebito tempestivamente nel giudizio di separazione. Questa impostazione risponde alla logica del sistema del diritto di famiglia italiano, che distingue nettamente i due momenti della crisi matrimoniale, riservando alla separazione la valutazione delle responsabilità e al divorzio la definitiva cessazione del vincolo.
3.3. LE SPESE DI LITE
Le spese del giudizio sono compensate, in considerazione della natura degli interessi dedotti in giudizio, della natura costitutiva della pronuncia di divorzio e del comportamento processuale del resistente che, non costituendosi in giudizio, non si è opposto all'accoglimento delle domande avversarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Brazi (Romania) in data
18/08/1991, tra e;
Parte_2 CP_1
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) SPESE compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo di cui sopra, promossa da:
– con C.f.: -, nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 24/06/1967, rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. MICHELE DI MONACO, giusta delega in atti;
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede, in persona del Procuratore della Repubblica;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio;
CONCLUSIONI
Precisate da parte ricorrente con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 9/10/2024, ovvero:
“1) Disporre lo scioglimento del matrimonio con addebito in capo al marito, Sig. , CP_1 per violazione degli obblighi di collaborazione sanciti dall'art. 143 c.c.;
2) Atteso che il figlio , maggiorenne, risiederà presso la residenza materna, Persona_1 assegnare la casa coniugale sita in Falconara M.ma (AN) Via Zambelli n. 1, di proprietà di entrambi i coniugi, alla sig.ra per ivi abitarvi unitamente al figlio Parte_2 [...]
; Persona_1 pagina 1 di 4 Con vittoria, di spese ed onorari del giudizio”;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in atti, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., a , CP_1 Parte_1
chiedeva pronuncia di scioglimento del matrimonio con questi contratto il
[...]
18/08/1991; esponeva che dal matrimonio era nato il figlio il 13/02/1995, Persona_2 riferendo che tra i coniugi era intervenuta sentenza di separazione n. 216 del 15/02/2022, all'esito di un giudizio svoltosi in contumacia dell'odierno resistente, resosi irreperibile (egli aveva mantenuto la residenza presso l'abitazione coniugale, dalla quale si era, tuttavia, allontanato da tempo, senza fornire notizie di sé).
Riferiva che non aveva mai contributo al mantenimento del figlio, non CP_2 onerando dapprima le disposizioni presidenziali e poi quelle statuite in sentenza di separazione [che aveva posto a suo carico un contributo al mantenimento del figlio pari a Euro 250 mensili] né aveva provveduto al versamento della sua quota di mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale.
Chiedeva, quindi, la pronuncia di divorzio “con addebito” all'odierno resistente, con assegnazione a sé della casa familiare in cui avrebbe continuato a vivere con il figlio PE
, maggiorenne ma non economicamente indipendente;
di qui, la richiesta di un
[...] contributo al mantenimento di questi, nella misura mensile di Euro 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie in suo favore.
2. La ricorrente compariva avanti al Presidente all'udienza del 12/07/2022, mentre nessuno compariva per il resistente, anagraficamente irreperibile.
3. Alla luce di quanto sopra si osserva quanto segue.
3.1. La domanda di divorzio
La domanda è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta sentenza di separazione in data 02-15/02/2022, non impugnata nei termini e, quindi, passata in giudicato.
Non è contestato che, sin dalla data di comparizione, in sede di separazione, innanzi al Presidente del Tribunale in data 09/10/2020, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza;
si rammenta, peraltro, che si sia reso CP_1 irreperibile già dalla data di introduzione del giudizio di separazione..
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898e ss.mm.ii.
Va, dunque, emessa la richiesta pronuncia.
3.2. Le domande accessorie
Come cennato, nel ricorso introduttivo, aveva avanzato istanza di Parte_2 contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Persona_2 economicamente indipendente.
pagina 2 di 4 In sede di precisazione delle conclusioni, nessuna statuizione accessoria è stata richiesta dal momento che, con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., la ricorrente dava atto che, nelle more, il figlio era divenuto autonomo da un punto di vista economico, svolgendo regolare attività lavorativa e non frequentando più alcun corso di laurea.
Inammissibile è, poi, la richiesta di assegnazione della casa coniugale in difetto dei relativi presupposti per cui la stessa seguirà l'ordinario regime dominicale.
Parimenti inammissibile è, infine, la richiesta di addebito del divorzio a parte resistente.
L'istituto dell'addebito trova la sua collocazione esclusiva nell'ambito della separazione personale dei coniugi, come disciplinato dall'art. 151 c.c., che prevede la possibilità per il giudice di dichiarare, su richiesta di parte, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in conseguenza del suo comportamento contrario ai doveri matrimoniali. La valutazione delle responsabilità nella crisi matrimoniale deve quindi necessariamente avvenire nella fase della separazione, non potendo essere oggetto di autonoma domanda nel successivo giudizio di divorzio. La ragione di tale impostazione risiede nella diversa natura e funzione dei due istituti: mentre la separazione rappresenta una fase in cui è ancora possibile valutare le responsabilità nella crisi matrimoniale, il divorzio costituisce la definitiva cessazione del vincolo, dove l'accertamento delle colpe non trova più spazio. Le eventuali condotte lesive dei doveri coniugali possono rilevare nel divorzio solo se precedentemente accertate nel giudizio di separazione, come elementi già cristallizzati che possono influenzare aspetti specifici come la determinazione dell'assegno divorzile. È importante sottolineare che, qualora si intenda far valere la responsabilità di un coniuge nella crisi matrimoniale, è necessario proporre la domanda di addebito tempestivamente nel giudizio di separazione. Questa impostazione risponde alla logica del sistema del diritto di famiglia italiano, che distingue nettamente i due momenti della crisi matrimoniale, riservando alla separazione la valutazione delle responsabilità e al divorzio la definitiva cessazione del vincolo.
3.3. LE SPESE DI LITE
Le spese del giudizio sono compensate, in considerazione della natura degli interessi dedotti in giudizio, della natura costitutiva della pronuncia di divorzio e del comportamento processuale del resistente che, non costituendosi in giudizio, non si è opposto all'accoglimento delle domande avversarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Brazi (Romania) in data
18/08/1991, tra e;
Parte_2 CP_1
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) SPESE compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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