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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/10/2025, n. 3664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3664 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6021/2018
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa LA EN TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 6021/2018 promossa da rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Moramarco;
Parte 1
APPELLANTE
contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Paolo Tamietti e Claudia Bellachioma;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 405/2017 del 12.10.2017, pronunciata dal Giudice di Pace di Altamura a definizione del procedimento n. 802/2016 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.03.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte 1 ha impugnato la sentenza n.1. Con atto di appello notificato in data 10.04.2018,
405/2017 del Giudice di Pace di Altamura, con la quale era stata rigettata la domanda di condanna della compagnia aerea appellata alla restituzione del prezzo corrisposto per l'acquisto del biglietto aereo relativo al volo UX072 Caracas - Madrid e Madrid - Roma.
A fondamento dell'atto di gravame, ha rappresentato che, contrariamente a quanto statuito in primo grado, al momento dell'imbarco non era a conoscenza della falsificazione, operata da ignoti, del proprio documento di identità venezuelano ("cedula de idendidad"). Ha, invece, riferito di sapere solo che la Guardia Nazionale Bolivariana stava indagando sulla titolarità della cedula in suo possesso e che il Tribunale di Cabimas lo aveva autorizzato a viaggiare per far rientro in Italia dal 06.12.2015 al 06.02.2016, in attesa dell'esito del controllo sul documento.
Ha, dunque, concluso per la riforma della sentenza gravata con condanna della compagnia appellata alla restituzione dell'importo versato.
Controparte 1 ha
2. Costituendosi con comparsa del 28.02.2018, la compagnia eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'appello per errata ricostruzione in fatto e in diritto dei fatti oggetto di giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti, è pervenuta all'udienza del 26 marzo 2025, ove sulle conclusioni come in epigrafe richiamate, è stata riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. L'appello proposto non è meritevole di accoglimento.
2. L'art. 945 del Codice della navigazione prevede che "se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. [...] Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto".
Tanto premesso, si osserva che la disposizione citata non specifica quali siano gli eventi di impossibilità sopravvenuta per i quali è possibile invocare la risoluzione del contratto e la conseguente restituzione del prezzo pagato, ragion per cui, per consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, è necessario fare riferimento alla disciplina di cui all'art. 1463 c.c., concernente l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, nell'ambito della responsabilità da inadempimento contrattuale.
Anzitutto, l'impossibilità deve essere sopravvenuta, ossia intervenire dopo la conclusione del contratto di trasporto aereo;
in secondo luogo, l'impedimento deve essere 1) insuperabile, ossia non vi dovrebbero essere alternative all'utilizzo della prestazione fornita da controparte;
2) oggettivo, ossia valevole per tutti coloro che versano nelle medesime condizioni e 3) definitivo, ossia non temporaneo ed immutabile nel tempo.
La giurisprudenza di merito applicando i predetti principi ha individuato, ad esempio, tra i casi ascrivibili all'impossibilità sopravvenuta, quello della malattia del passeggero, sul quale incombe l'onere di provare che l'evento invocato a fondamento della propria pretesa, fosse imprevedibile ed invincibile e di comunicare tempestivamente l'evento impeditivo alla propria partenza.
3. Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, non può ravvisarsi una impossibilità sopravvenuta non imputabile all'odierno appellante, per il mancato utilizzo del biglietto di viaggio.
Dagli atti risulta che, al momento dell'imbarco, presso l'ufficio immigrazione dell'aeroporto internazionale di Maiquetia, all'appellante è stato notificato atto di citazione a comparire il giorno
11.12.2015 dinanzi alla Controparte_2 giacché "dal momento del controllo
E: P.IVA 1 che Numero DiCartaIdentita 1
corrisponde secondo il sistema al cittadino di nazionalità Parte 2
colombiana, il presente cittadino ( Parte 1 ha ammesso di avere onoscenza del problema ed ha detto che il cittadino colombiano era colui che gli ha usurpato la sua identità e che lo stesso tribunale gli autorizza il permesso di recarsi in Italia alla data ompresa tra il 6 dicembre di quest'anno fino al febbraio 2016. Il medesimo intendeva viaggiar sul volo CP 1 UXH-072,
diretto a MADRID SPAGNA" (cfr. all.2 fasc. parte appellante).
Già al momento dell'imbarco il Pt 1 avrebbe dichiar to alle autorità aeroportuali di essere a conoscenza del problema relativo alla sua carta d'ident' a, omettendo così, scientemente, di darne preventiva comunicazione alla compagnia aerea.
Peraltro, lui stesso ammette che la Guardia Nazionale Bolivariana stesse indagando sulla titolarità della cedula de idendidad. Nella documentazione allegata da parte appellante si rinviene il provvedimento del 30.11.2015 emesso dal Secondo Tribunale Penale di primo grado statale e municipale nelle funzioni di controllo, stato di Zulia, estensione di Cabimas, Repubblica bolivariana del Venezuela, con il quale l'appellante è stato autorizzato a lasciare la giurisdizione “per il periodo dal 6 dicembre 2015 fino al 6 febbraio 2016, per adempiere agli obblighi nel Paese dell'Italia, è necessario informare il presente Tribunale, la data in cui ritorna nuovamente nello Stato di Zulia, in conformità con l'articolo 242 numero 4 e 250 del codice di procedura penale" (cfr. all.2 fasc. parte appellante).
Ebbene, l'art. 945 codice della navigazione richiede indefettibilmente, ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione e conseguente restituzione del prezzo pagato, la tempestiva comunicazione deil'evento impeditivo alla compagnia aerea.
,In ogni caso, anche a voler riconoscere una presa di conoscenza del Pt 1 dell'evento impeditivo, solo al momento del controllo presso l'ufficio immigrazione e, quindi, il giorno stesso dell'imbarco, non si giustifica l'attesa di 3 mesi per effettuare la comunicazione alla Compagnia
aerea.
Pt 1Invero, il solo in data 09.03.2016, con mail inviata dall'agenzia Parte 3 di [...]
Per 1 e indirizzata al responsabile booking & ticketing di CP 1 (cfr. all.3 fasc. primo grado appellato), ha avanzato richiesta di cambio del biglietto aereo 9961600328360 "non utilizzato per Pt 4 (ovvero per mancata presentazione del viaggiatore all'imbarco), adducendo una "
motivazione diversa rispetto alle reali ragioni della mancata partenza.
Con successiva raccomandata A.R. datata 08.04.2016 (cfr. all.2 fasc. primo grado appellante),
l'appellante ha avanzato a mezzo del procuratore costituito nuova richiesta di rimborso del prezzo del biglietto aereo ex art. 945 codice della navigazione, insistendo per "la restituzione del prezzo dei voli in oggetto indicati a seguito dell'impedimento provocato dalla falsificazione della cedula de indendidad ad opera di ignoti".
Alla luce di quanto precede si osserva che le richieste di rimborso e restituzione del prezzo formulate dal Parte 1 rispettivamente in data 09.03.2016 e 08.04.2016, sulla scorta di due differenti motivazioni, sono da considerarsi tardive in quanto effettuate a distanza di oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento impeditivo.
Da ultimo, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante con i motivi di gravame, i testi escussi
Testimone 1 Testimone 2 non hanno confermato la tempestiva comunicazione e dell'impedimento alla compagnia aerea, avendo entrambi confermato la sola circostanza afferente all'evento impeditivo, per giunta su dichiarazioni riferite dallo stesso soggetto interessato.
4. In definitiva, per le considerazioni suesposte l'appello dev'essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
5. Stante l'esito del giudizio le spese di lite andranno poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo, rapportata ai parametri minimi vigenti, in considerazione della modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
p.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna Parte 1 al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte 1
[...] in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in € 1.278,00, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 14.10.2025
Il Giudice
LA EN TO
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa LA EN TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 6021/2018 promossa da rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Moramarco;
Parte 1
APPELLANTE
contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Paolo Tamietti e Claudia Bellachioma;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 405/2017 del 12.10.2017, pronunciata dal Giudice di Pace di Altamura a definizione del procedimento n. 802/2016 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.03.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte 1 ha impugnato la sentenza n.1. Con atto di appello notificato in data 10.04.2018,
405/2017 del Giudice di Pace di Altamura, con la quale era stata rigettata la domanda di condanna della compagnia aerea appellata alla restituzione del prezzo corrisposto per l'acquisto del biglietto aereo relativo al volo UX072 Caracas - Madrid e Madrid - Roma.
A fondamento dell'atto di gravame, ha rappresentato che, contrariamente a quanto statuito in primo grado, al momento dell'imbarco non era a conoscenza della falsificazione, operata da ignoti, del proprio documento di identità venezuelano ("cedula de idendidad"). Ha, invece, riferito di sapere solo che la Guardia Nazionale Bolivariana stava indagando sulla titolarità della cedula in suo possesso e che il Tribunale di Cabimas lo aveva autorizzato a viaggiare per far rientro in Italia dal 06.12.2015 al 06.02.2016, in attesa dell'esito del controllo sul documento.
Ha, dunque, concluso per la riforma della sentenza gravata con condanna della compagnia appellata alla restituzione dell'importo versato.
Controparte 1 ha
2. Costituendosi con comparsa del 28.02.2018, la compagnia eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'appello per errata ricostruzione in fatto e in diritto dei fatti oggetto di giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti, è pervenuta all'udienza del 26 marzo 2025, ove sulle conclusioni come in epigrafe richiamate, è stata riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. L'appello proposto non è meritevole di accoglimento.
2. L'art. 945 del Codice della navigazione prevede che "se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. [...] Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto".
Tanto premesso, si osserva che la disposizione citata non specifica quali siano gli eventi di impossibilità sopravvenuta per i quali è possibile invocare la risoluzione del contratto e la conseguente restituzione del prezzo pagato, ragion per cui, per consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, è necessario fare riferimento alla disciplina di cui all'art. 1463 c.c., concernente l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, nell'ambito della responsabilità da inadempimento contrattuale.
Anzitutto, l'impossibilità deve essere sopravvenuta, ossia intervenire dopo la conclusione del contratto di trasporto aereo;
in secondo luogo, l'impedimento deve essere 1) insuperabile, ossia non vi dovrebbero essere alternative all'utilizzo della prestazione fornita da controparte;
2) oggettivo, ossia valevole per tutti coloro che versano nelle medesime condizioni e 3) definitivo, ossia non temporaneo ed immutabile nel tempo.
La giurisprudenza di merito applicando i predetti principi ha individuato, ad esempio, tra i casi ascrivibili all'impossibilità sopravvenuta, quello della malattia del passeggero, sul quale incombe l'onere di provare che l'evento invocato a fondamento della propria pretesa, fosse imprevedibile ed invincibile e di comunicare tempestivamente l'evento impeditivo alla propria partenza.
3. Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, non può ravvisarsi una impossibilità sopravvenuta non imputabile all'odierno appellante, per il mancato utilizzo del biglietto di viaggio.
Dagli atti risulta che, al momento dell'imbarco, presso l'ufficio immigrazione dell'aeroporto internazionale di Maiquetia, all'appellante è stato notificato atto di citazione a comparire il giorno
11.12.2015 dinanzi alla Controparte_2 giacché "dal momento del controllo
E: P.IVA 1 che Numero DiCartaIdentita 1
corrisponde secondo il sistema al cittadino di nazionalità Parte 2
colombiana, il presente cittadino ( Parte 1 ha ammesso di avere onoscenza del problema ed ha detto che il cittadino colombiano era colui che gli ha usurpato la sua identità e che lo stesso tribunale gli autorizza il permesso di recarsi in Italia alla data ompresa tra il 6 dicembre di quest'anno fino al febbraio 2016. Il medesimo intendeva viaggiar sul volo CP 1 UXH-072,
diretto a MADRID SPAGNA" (cfr. all.2 fasc. parte appellante).
Già al momento dell'imbarco il Pt 1 avrebbe dichiar to alle autorità aeroportuali di essere a conoscenza del problema relativo alla sua carta d'ident' a, omettendo così, scientemente, di darne preventiva comunicazione alla compagnia aerea.
Peraltro, lui stesso ammette che la Guardia Nazionale Bolivariana stesse indagando sulla titolarità della cedula de idendidad. Nella documentazione allegata da parte appellante si rinviene il provvedimento del 30.11.2015 emesso dal Secondo Tribunale Penale di primo grado statale e municipale nelle funzioni di controllo, stato di Zulia, estensione di Cabimas, Repubblica bolivariana del Venezuela, con il quale l'appellante è stato autorizzato a lasciare la giurisdizione “per il periodo dal 6 dicembre 2015 fino al 6 febbraio 2016, per adempiere agli obblighi nel Paese dell'Italia, è necessario informare il presente Tribunale, la data in cui ritorna nuovamente nello Stato di Zulia, in conformità con l'articolo 242 numero 4 e 250 del codice di procedura penale" (cfr. all.2 fasc. parte appellante).
Ebbene, l'art. 945 codice della navigazione richiede indefettibilmente, ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione e conseguente restituzione del prezzo pagato, la tempestiva comunicazione deil'evento impeditivo alla compagnia aerea.
,In ogni caso, anche a voler riconoscere una presa di conoscenza del Pt 1 dell'evento impeditivo, solo al momento del controllo presso l'ufficio immigrazione e, quindi, il giorno stesso dell'imbarco, non si giustifica l'attesa di 3 mesi per effettuare la comunicazione alla Compagnia
aerea.
Pt 1Invero, il solo in data 09.03.2016, con mail inviata dall'agenzia Parte 3 di [...]
Per 1 e indirizzata al responsabile booking & ticketing di CP 1 (cfr. all.3 fasc. primo grado appellato), ha avanzato richiesta di cambio del biglietto aereo 9961600328360 "non utilizzato per Pt 4 (ovvero per mancata presentazione del viaggiatore all'imbarco), adducendo una "
motivazione diversa rispetto alle reali ragioni della mancata partenza.
Con successiva raccomandata A.R. datata 08.04.2016 (cfr. all.2 fasc. primo grado appellante),
l'appellante ha avanzato a mezzo del procuratore costituito nuova richiesta di rimborso del prezzo del biglietto aereo ex art. 945 codice della navigazione, insistendo per "la restituzione del prezzo dei voli in oggetto indicati a seguito dell'impedimento provocato dalla falsificazione della cedula de indendidad ad opera di ignoti".
Alla luce di quanto precede si osserva che le richieste di rimborso e restituzione del prezzo formulate dal Parte 1 rispettivamente in data 09.03.2016 e 08.04.2016, sulla scorta di due differenti motivazioni, sono da considerarsi tardive in quanto effettuate a distanza di oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento impeditivo.
Da ultimo, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante con i motivi di gravame, i testi escussi
Testimone 1 Testimone 2 non hanno confermato la tempestiva comunicazione e dell'impedimento alla compagnia aerea, avendo entrambi confermato la sola circostanza afferente all'evento impeditivo, per giunta su dichiarazioni riferite dallo stesso soggetto interessato.
4. In definitiva, per le considerazioni suesposte l'appello dev'essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
5. Stante l'esito del giudizio le spese di lite andranno poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo, rapportata ai parametri minimi vigenti, in considerazione della modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
p.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna Parte 1 al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte 1
[...] in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in € 1.278,00, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 14.10.2025
Il Giudice
LA EN TO