Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga, in esito all'udienza del 26 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3973/2015 R.G. e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avvocati Alessia Giorgianni e Francesco Colavita, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 20 luglio 2015, la proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 59520150000415082000 del 9 giugno 2015, notificatole a mezzo pec in data
16 giugno 2015, con il quale l' le aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € CP_1
12.567,03 per contributi dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativi per il periodo 01/2013 - 07/2013.
Rilevava che la G.d.F. di Messina, in seguito a visita ispettiva presso un cantiere edile di essa Società, aveva redatto un verbale unico di accertamento e notificazione, datato 11 luglio 2013 e chiuso l'1 agosto 2013, con cui era stata contestata la presenza di un lavoratore in nero che nella stessa giornata dell'11 luglio 2013 era stato inquadrato quale manovale full-time e, successivamente, in data 31 luglio
2013, tramite una rettifica ex tunc, era stato inquadrato come manovale part-time.
di addebito, per la contestazione e regolarizzazione della posizione contributiva in questione.
Rappresentava che in data 11 febbraio 2014 le era stata notificata una raccomandata prot.
4800.11/02/2014.0038136 con la quale, senza alcun conteggio a chiarimento, l' aveva avanzato CP_1 una richiesta di pagamento di € 6.671,00 ed in data 26 giugno 2014 le era stata notificata una seconda raccomandata prot. 4800 20/06/2014.0160249, con cui l' , per lo stesso titolo, aveva richiesto CP_1 la somma di € 6.300,00, con la precisazione che la seconda diffida era sostitutiva della precedente dell'11 febbraio 2014.
Rilevava che, in attesa che venisse aperto il procedimento per poter intervenire sulla modalità di determinazione delle somme imposte, le era stato notificato l'avviso di addebito opposto per un totale di € 12.567,03, somma incongruente con le precedenti diffide.
Osservava che nell'avviso di addebito vi era il riferimento al "Verbale ispettivo prot. 4800. CP_1
24/09/2013.0186037 del 24.9.2013 notificato il 26.6.2014".
Rilevava che in data 26 giugno 2014 le era stata notificata la raccomandata suindicata e che non le era stato comunicato alcun verbale ispettivo dell' . CP_1
Lamentava la violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981.
Rappresentava che essa società aveva sempre soddisfatto le obbligazioni previdenziali.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato errato ed illegittimo l'avviso di addebito n. 595
2015 00004150 82 000, del 9 giugno 2015, notificatole dall' in data 16 giugno 2015 e che, per CP_1
l'effetto, si procedesse all'annullamento e/o alla revoca e/o alla disapplicazione dello stesso, previa sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
2.- L' , costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con CP_1
vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 26 maggio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Per quanto riguarda il merito della controversia, parte ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520150000415082000 del 9 giugno 2015, notificatole a mezzo pec in data
16 giugno 2015 – come dichiarato da entrambe le parti nei rispettivi atti - con il quale l' le ha CP_1 ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 12.567,03 per contributi a titolo di Gestione
Aziende con lavoratori dipendenti relativi al periodo dall' 01/2013 al 07/2013.
La società ricorrente contesta la regolarità della procedura avviata dall' , eccependo l'inesistenza CP_1
e/o la mancata notifica del verbale ispettivo dell' resistente, menzionato nell'avviso di CP_1 addebito opposto e la violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981. In particolare, la società osserva di non avere ricevuto altro verbale oltre quello della Guardia di
Finanza menzionato in ricorso e rappresentava di avere sempre soddisfatto le obbligazioni previdenziali.
Va rilevato che nell'avviso di addebito opposto vi è il riferimento al verbale ispettivo prot. CP_1
4800.24/09/2013.0186037 del 24 settembre 2013.
Tuttavia, il suindicato verbale ispettivo non risulta prodotto;
vi è in atti solo una relazione ispettiva datata 24 settembre 2013, senza riferimento ad un numero di protocollo . CP_1
La controversia deve essere esaminata tenendo in considerazione l'orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui: “… i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (vedi Cass. sez. un., n. 12545/1992, n. 17355/2009). In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne
l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass. n. 1786/2000,
n. 1786, n. 6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987). Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la
CP_ sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste CP_1 efficacia probatoria” ( cfr Cass. Civ., sez. lav., 18 maggio 2010 n. 12108, v. anche Cass. civ., sez. lav., 10 novembre 2010 n. 22862).
L' non ha provato, nel presente giudizio, i fatti che darebbero diritto alla pretesa contributiva. CP_1
Generica e, dunque, inammissibile, è la richiesta di prova testimoniale formulata nella memoria di costituzione.
5.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, che rende superfluo ogni ulteriore accertamento,
l'opposizione va accolta e va dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n.
59520150000415082000. 6.- Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' in favore dell'opponente e CP_1
liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie il ricorso;
b) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, quantificate nella somma CP_1 di € 5391,00, oltre € 43,00 a titolo di c.u., iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Messina, 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga