Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Francesca Tritto Consigliere
3. avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato in grado di appello ex art. 127 Ter Cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 225/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Valentina Bevilacqua, come in atti, con Pt_1 domicilio eletto in Salerno al Corso Garibaldi n. 38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Gabriella Lauretta con Controparte_1
domicilio eletto in Trecase alla via Vesuvio n. 53,
APPELLATO
E
, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Controparte_2
Lucia Scognamiglio con domicilio eletto in Torre Annunziata al Corso Umberto I° n. 283
APPELLATA- CON APPELLO INCIDENTALE
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 547/2023 pronunciata in data 29.03.2023 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G.L., ha accolto, con condanna al pagamento delle spese di lite, l'opposizione proposta dal sig. nei confronti dell' e dell' Controparte_1 Pt_1 Controparte_2
[...]
10020229004302322000 relativamente all'avviso di addebito n. 40020160001872503000 dichiarando estinti i titoli contributivi per intervenuta prescrizione.
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che l'avviso di addebito impugnato erano da ritenersi prescritto.
3. Avverso tale sentenza l' ha proposto appello con ricorso depositato nella Cancelleria Pt_1
di questa Corte il 20.04.2023, dolendosi dell'accoglimento dell'opposizione e concludendo pertanto come in atti per il rigetto della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite.
4. In particolare eccepiva che il Tribunale aveva errato nel dichiarare prescritto l'avviso di addebito di cui in sentenza in quanto era stato regolarmente notificato come da documentazione prodotta. Deduceva, altresì, che comunque considerato il periodo di sospensione Covid il termine quinquennale non era decorso.
5. Si costituivano con memorie ritualmente depositate il sig. che chiedeva Controparte_1 il rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado e l' che Controparte_2 concludeva per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese. Esperiva, altresì, quest'ultima anche appello incidentale in ordine al suo difetto di legittimazione passiva e alla sua condanna al pagamento delle spese di lite.
6. All'esito dell'odierna udienza fissata ai sensi dell'art. 127 ter Cpc e lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori costituiti in conformità dell'invito formulato con precedente decreto, la causa è stata decisa come da dispositivo.
7. L'appello, nel complesso ammissibilmente proposto in riferimento a quanto “pro tempore” prescritto ex art. 434 c.p.c., è nel merito infondato e va quindi rigettato.
8. Tanto premesso e allo scopo di delineare in ragione delle doglianze formulate dall'appellante la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
9. Nella specie l'opponente ha eccepito l'estinzione per prescrizione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine previsto attenendo ad un difetto sopravvenuto del titolo esecutivo per cui non può che essere qualificata anche come opposizione all'esecuzione.
10. Circa l'eccezione di tardività dell'opposizione va rilevato che la S.C. ha recentemente implicitamente affermato (Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397) che lo strumento idoneo a far valere l'intervenuta prescrizione può essere l'impugnazione ex art. 24, comma 5,
d.lgs. n. 46/1999, se esperita nei termini ma anche e soprattutto l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l'art. 618-bis c.p.c. per via della competenza del Giudice del lavoro in materia di previdenza), che tende a contestare l'an dell'esecuzione e, come è noto, uno dei « vizi » che giustificano il ricorso all'art. 615 c.p.c. è proprio l'intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo.
L'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 24, comma 5,
d.lgs. n. 46/1999, precisa, la S.C. non rende incontrovertibile (come avviene per i provvedimenti giurisdizionali a seguito della mancata impugnazione)la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo
(i.e. cartella esattoriale), lasciando al destinatario della cartella la possibilità, ove vi siano i presupposti di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione, per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo.
Infatti la sentenza afferma che: « il Giudice delle leggi (ndr. Corte cost. ord. n. 111/2007), nel considerare centrale la possibilità dell'instaurazione del giudizio di opposizione, non ha mai neppure ipotizzato che la semplice scadenza del relativo (ndr. art. 24, comma 1, d.lgs. n.
46/1999) termine potesse dare luogo alla applicazione dell'art. 2953 c.c. (.....). Al riguardo va ricordato che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 280/2005, ha ribadito il proprio costante indirizzo secondo cui è conforme a Costituzione, e va dall'interprete ricercata, soltanto una ricostruzione del sistema tributario che “non lasci il contribuente esposto, senza limiti temporali, all'azione esecutiva del fisco” ed ha osservato che l'esigenza, pur costituzionalmente inderogabile, di rinvenire termini decadenziali nella materia non può essere soddisfatta facendo riferimento a termini fissati per attività interne all'Amministrazione » (nello stesso senso anche
Corte cost. ord. n. 352/2004, ivi richiamata).
La pronuncia conferma, pertanto, il principio della indisponibilità del debito/credito contributivo che si tradurrebbe nella «irrinunciabilità» della prescrizione (ex multis, cfr. Cass. civ., 15 ottobre 2014, n. 21830; Cass. civ., 24 marzo 2005, n. 6340). Come è noto infatti, l'art. 2937 c.c. prevede l'ipotesi della rinuncia alla prescrizione quando questa è già decorsa.
11. L'opponente ha posto a fondamento della spiegata opposizione l'assunto che le pretese fatte valere si sarebbero estinte per prescrizione tanto per il caso di omessa notifica dell'avviso di addebito sotteso alla intimazione di pagamento, quanto per l'ipotesi che la notifica abbia, invece, avuto luogo.
12. All'uopo va rilevato che, in primo grado, è stata prodotta in merito alla notifica dell'ava impugnato una cartolina di ritorno attestante la compiuta giacenza senza alcun ulteriore prova in merito all'invio del Cad. All'uopo va rilevato che è orientamento della S.C. condiviso da questo collegio ritenere che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.” (Cass.
10012/2021; Cass. 8895/2022). Di talchè la mancanza del Cad impedisce di ritenere perfezionata la procedura notificatoria prevista dalla legge.
Alla stessa stregua deve ritenersi, conformemente a quanto sancito dal Tribunale che, in mancanza di notifica, anche a voler considerare il periodo di sospensione Covid il termine di prescrizione quinquennale è comunque decorso rilevato che trattasi di omissione di contributi risalenti al primo trimestre 2015.
13. Va altresì rigettato l'appello incidentale proposto dall' in ordine al suo difetto di CP_2
legittimazione passiva in quanto trattasi di impugnativa ad una intimazione di pagamento laddove l' non poteva che essere evocata in giudizio considerato che il ricorrente CP_2 chiedeva l'annullamento della stessa. Infatti la pronuncia che, decidendo su opposizione così anche implicitamente qualificata come all'esecuzione, non può prescindere dalla presenza e permanenza in causa dell' che ha emesso il provvedimento impugnato di cui Controparte_3 si chiede l'annullamento in quanto illegittimo.
14. Alla soccombenza della lite segue la condanna degli appellanti (principale ed incidentale) al pagamento delle spese di lite del grado.
15. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma
1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile sia per l'appello principale che per quello incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno:
a) rigetta l'appello principale proposto dall' e quello incidentale proposto dall' Pt_1 [...]
, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del Controparte_2
2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle parti appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) condanna l' e l' , in solido, al pagamento delle spese Pt_1 Controparte_2 processuali sostenute dal nel presente grado, liquidate in € 1.984,00, oltre Controparte_1
maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 10.03.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Avv. Mauro Casale Dr. Maura Stassano