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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 12/06/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio il 10.6.2025, letti gli atti del procedimento n. 496/2024 r.g., trattenuto in decisione all'udienza del 7.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nata ad [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Montalto Dora (TO), Vicolo Quaro n. 23
(C.F. ), nata ad [...] in data [...], residente a [...]Parte_2 C.F._2
Dora (TO), Vicolo Quaro n. 23
Rappresentate e difese dagli avv.ti Pietro Paolo Cecchin e Eleonora Bedin, entrambi del Foro di Ivrea
attrici e
(C.F. ), nato a [...] l'[...], residente a Controparte_1 C.F._3
GN in via Oberdan n. 10/A, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Rovetto del Foro di Milano
convenuto
Oggetto: impugnazione del decreto di approvazione del rendiconto del tutore, emesso dal giudice tutelare
Conclusioni delle attrici: “Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni eventuale contraria istanza, eccezione e
deduzione A) Revocare il provvedimento 04.03.2022 con il quale il Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario di
Chieti approvava il rendiconto finale di gestione presentato dall'amministratore di sostegno sig. in Controparte_1
difetto di idonea documentazione, nonché delle prescritte autorizzazioni all'utilizzo del patrimonio mobiliare del
Beneficiato, così come descritto in narrativa;
B) Dichiarare conseguentemente che, al termine della amministrazione di
sostegno e quindi al momento del decesso del signor il patrimonio mobiliare di quest'ultimo Parte_3
ammontava ad Euro 430.000,00, come risulta in narrativa, o al diverso, maggior o minor, importo accertando anche
eventualmente a mezzo di CTU contabile, tenuto conto delle necessità ordinarie del signor delle Parte_3 sole spese documentate e autorizzate e dell'esclusiva titolarità del conto corrente e del conto deposito titoli in capo al
beneficiato C) Condannare pertanto il convenuto al versamento, a titolo di restituzione delle Parte_3
somme illegittimamente prelevate per le ragioni di cui in narrativa, degli importi che risulteranno accertati in causa
quale patrimonio mobiliare del sig. al momento del suo decesso e conseguentemente dovuti alle Parte_3
eredi, dedotto l'importo residuo versato alle esponenti dalla banca a chiusura del conto corrente e del conto deposito
titoli (Euro 113.403,53). Il tutto maggiorato degli interessi legali dalla data del decesso alla data della domanda e degli
interessi di mora dalla domanda giudiziale al saldo. Con vittoria di spese ed onorari”
Conclusioni del convenuto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Chieti adito, previa ogni più utile declaratoria,
contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: - Rigettare
le domande ed eccezioni tutte formulate da parte attrice per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa e per
l'effetto confermare il provvedimento del 4/3/2022 del Giudice Tutelare di Chieti di approvazione del rendiconto finale
di gestione presentato dall'amministratore di sostegno e dunque accertare e dichiarare che nulla è Controparte_1
dovuto a parte attrice a titolo di restituzione somme relative al conto corrente cointestato ed al conto deposito titoli
trattandosi di somme di proprietà del convenuto per la quota di spettanza e di proprietà del 50% e, per l'effetto,
rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre
rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge. Il convenuto insiste nuovamente per l'ammissione delle
istanze istruttorie indicate nella propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e non accolte”
FATTO E DIRITTO
Nel corso della procedura di amministrazione di sostegno rubricata al n. 1287/2018 v.g. di questo
Tribunale (cui è stata trasmessa per competenza a seguito del trasferimento a Controparte_2 dell'amministrato, e che era sorta dinanzi al Tribunale di Ivrea, ed era stata trasmessa al Tribunale di Milano,
Sezione distaccata di GN), riguardante il sig. , il giudice tutelare con decreto del Parte_3
4.3.2022 ha approvato il rendiconto dell'amministratore di sostegno, sig. fratello del Controparte_1
beneficiario della misura.
Le sig.re e rispettivamente coniuge separata e figlia del Parte_1 Parte_2
beneficiario, convenendo dinanzi a questo Tribunale l'amministratore di sostegno sig. Controparte_1
hanno impugnato il predetto decreto, dolendosi del fatto che l'amministratore di sostegno si fosse appropriato di somme spettanti al fratello, mediante prelievi di somme dal conto corrente di cui l'amministratore ed il beneficiario erano cointestatari, conto che era alimentato da risorse economiche di esclusiva spettanza del beneficiario della misura, del complessivo ammontare di € 318.657,73, e che avesse ottenuto dall'istituto di credito in cui era acceso il conto, al termine della procedura in seguito alla morte del beneficiario, la liquidazione in proprio favore del 50% delle giacenze del conto corrente e del deposito titoli,
pari ad € 105.611,31. Hanno chiesto quindi la revoca del decreto di approvazione del rendiconto, l'accertamento del fatto che al momento del decesso del sig. il patrimonio di quest'ultimo ammontava ad € Parte_3
430.000,00, e la condanna dell'amministratore di sostegno alla restituzione in loro favore, quali eredi, delle somme facenti parte del patrimonio del beneficiario della misura al netto delle somme che avevano ricevuto dalla banca al momento della chiusura del conto corrente.
Si è costituito in giudizio il sig. evidenziando che parte delle spese effettuate per Controparte_1
l'amministrato erano dovute al grave stato depressivo in cui era venuto a trovarsi per essere stato abbandonato dalla coniuge e dalla figlia, affermando di avere incrementato in maniera significativa il patrimonio gestito, che i bonifici in favore dei suoi familiari erano avvenuti su richiesta del fratello amministrato, e sostenendo che per ottenere il rimborso delle spese non fosse necessaria una preventiva autorizzazione del giudice tutelare, dichiarandosi contitolare al 50% delle somme giacenti sul conto corrente e sul conto deposito titoli.
Ha chiesto quindi il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. contabile, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del
7.5.2025.
1. Occorre premettere che il presente procedimento ha ad oggetto la sola legittimità del decreto con cui il giudice tutelare di questo Tribunale in data 4.3.2022 ha approvato il rendiconto depositato dal sig.
quale amministratore di sostegno del sig. , nominato dal Controparte_1 Parte_3
giudice tutelare del Tribunale di Ivrea con decreto del 4.1.2011.
Trattandosi di un giudizio ex art. 386 comma 3 c.c., il presente procedimento dovrà necessariamente concludersi o con una conferma del provvedimento impugnato, o con una mancata approvazione del rendiconto dell'amministratore di sostegno, e le attrici sig.re e non potranno ottenere Pt_1 Pt_3
dal Tribunale forme di tutela ulteriori o diverse da quelle che avrebbero potuto fare valere dinanzi al giudice tutelare.
Le attrici, quindi, dovranno intraprendere un autonomo giudizio per ottenere l'invocato accertamento dell'entità del patrimonio mobiliare del loro congiunto al momento del suo decesso, e la condanna dell'amministratore di sostegno alla restituzione in loro favore delle somme di cui si affermano creditrici in qualità di eredi del beneficiario della misura.
1.1 È poi necessario evidenziare in via preliminare che, per principio generale, l'ufficio dell'amministratore di sostegno è gratuito (art. 411 in relazione all'art. 379 c.c.), fatta salva la possibilità che il giudice tutelare stabilisca un'indennità, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, o che autorizzi l'amministratore a farsi coadiuvare da una o più persone stipendiate.
2. Tanto premesso, va detto che la nomina del sig. quale amministratore di sostegno del Controparte_1
fratello sig. è stata basata sull'accertamento del fatto che quest'ultimo era affetto Parte_3
da una menomazione psichica che gli rendeva impossibile la gestione del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare (v. decreti emessi dal giudice tutelare del Tribunale di Ivrea il 9.9.2010 ed il
4.1.2011), e che all'amministratore è stato riconosciuto il potere di compiere in autonomia (per quanto di interesse in questa sede) l'incasso delle entrate pensionistiche, il prelievo delle somme necessarie al fabbisogno mensile del beneficiario, e le spese di ordinaria amministrazione, mentre la riscossione di capitali di pertinenza del beneficiario, l'acquisto di beni sono state subordinate all'autorizzazione del giudice tutelare ed all'assenso del beneficiario.
2.1 Come si è detto, le attrici si sono dolute del fatto che il sig. quale amministratore di Controparte_1
sostegno del sig. , nel corso dei circa 11 anni di durata della procedura, si sia Parte_3
appropriato di somme di denaro spettanti a quest'ultimo e giacenti sul conto corrente n. 2048/000366,
acceso presso la filiale di Nerviano della Banca Popolare di Lodi, che è stato aperto il 28.10.2010 ed è
stato intestato al sig. ed al sig. nella qualità di amministratore Parte_3 Controparte_1
di sostegno.
3. La fondatezza di tali doglianze è emersa con evidenza dall'istruttoria.
3.1 In primo luogo va infatti detto che è stato lo stesso giudice tutelare di questo Tribunale, con il suo decreto del 4.3.2022, con cui ha approvato il rendiconto dell'amministratore di sostegno, a sottolineare come dagli estratti del conto corrente risultassero una serie di bonifici in favore dell'amministratore di sostegno, con causali genericamente indicate come “viaggio… rischio…assistenza”, e come l'amministratore di sostegno non potesse unilateralmente auto-liquidare in suo favore rimborsi di spese sostenute nell'adempimento dell'incarico, dovendo necessariamente essere autorizzato dal giudice tutelare.
3.2 La consulenza tecnica d'ufficio, di natura contabile, disposta durante l'istruttoria, ha confermato pienamente le deduzioni delle attrici, avendo l'ausiliaria accertato che il conto corrente innanzi detto è
stato alimentato solo ed esclusivamente da denaro di spettanza dell'amministrato sig. Parte_3
, che quest'ultimo ha ricevuto o a titolo di risarcimento dei danni per il grave infortunio
[...]
occorsogli il 21.3.2006 (in occasione del quale ha riportato gravi lesioni personali, poste a fondamento della misura di protezione applicatagli), o a titolo di pensione, o a titolo di rendimento degli investimenti che l'amministratore di sostegno ha effettuato del denaro del beneficiario.
Dalle analisi dell'ausiliaria è emerso che il convenuto ha compiuto i seguenti atti gestori delle risorse economiche dell'amministrato in difetto delle necessarie autorizzazioni del giudice tutelare:
✓ ha versato ai suoi genitori sig.ri e , che hanno ospitato il CP_3 Controparte_4 figlio amministrato, dapprima un rimborso mensile di € 600,00 (sino a maggio 2013), e poi di €
900,00 mensili, per un totale di € 124.572,55, per compensarli delle attività svolte (pulizia,
preparazione dei pasti, cura della persona, sostegno morale e psicologico);
✓ si è rimborsato la somma di € 5.971,60, pari alle spese sostenute per andare a trovare, su richiesta dell'amministrato, la figlia di quest'ultimo ; Parte_2
✓ si è appropriato della somma di € 28.087,00, costituente parte dei guadagni delle operazioni di investimento delle somme dell'amministrato, che ha effettuato;
✓ si è rimborsato le spese di viaggio sostenute per raggiungere dalla sua residenza (sita in
GN, provincia di Milano) l'amministrato (trasferitosi a , Controparte_2
provincia di Chieti), auto-liquidandole in € 40.546,05;
✓ ha utilizzato la somma di € 18.690,62 per l'acquisto di un'autovettura per l'amministrato;
✓ si è auto-liquidato un compenso di € 47.949,85 per l'attività svolta come amministratore di sostegno;
✓ ha chiesto ed ottenuto dalla banca presso cui era acceso il conto corrente cointestato con il fratello amministrato la metà delle giacenze del conto stesso e del deposito titoli, per un totale di
€ 105.611,97, al momento della sua chiusura.
4 Il sig. dunque, ha -in via del tutto unilaterale- determinato l'entità di rimborsi di spese Controparte_1 da egli e dai suoi familiari sostenute, eludendo quanto disposto dall'art. 379 c.c., ha liquidato in favore suo e dei suoi familiari i rimborsi stessi, ha effettuato operazioni di acquisto di beni e di investimento senza autorizzazione del giudice tutelare, e si è appropriato della metà delle giacenze del conto corrente e del conto deposito titoli, alimentati da risorse economiche del solo amministrato, comportandosi come titolare di somme di cui poteva invece disporre nei ristretti limiti stabiliti dal giudice tutelare.
4.1 A fronte della gravità in termini economici e della ripetitività nel tempo delle condotte sopra sinteticamente riportate, che (diversamente da quanto sostenuto dal convenuto) esulano in maniera macroscopica dalla ordinaria amministrazione del patrimonio del sig. , nessuna Parte_3
rilevanza può avere -a giudizio del collegio- il fatto, evidenziato dal giudice tutelare con il decreto impugnato, che il sig. effettuando operazioni di investimento del patrimonio Controparte_1
dell'amministrato abbia consentito a quest'ultimo di conseguire degli utili (che il c.t.u. nominato durante l'istruttoria ha quantificato in € 82.599,75), o che il medesimo convenuto abbia intrapreso iniziative di carattere legale grazie alle quali l'amministrato ha potuto conseguire un risarcimento dei danni (per le lesioni occorsegli il 21.3.2006) sensibilmente superiore rispetto a quello inizialmente riconosciutogli.
Trattasi infatti di circostanze relative ad eventuali vantaggi arrecati al patrimonio del beneficiario dall'attività svolta dall'amministratore, che potrebbero rilevare in un separato ed eventuale giudizio sull'an e sul quantum della responsabilità dell'amministratore, ma non nel presente procedimento in cui - come già detto- deve essere valutata unicamente la conformità dell'operato dell'amministratore alle disposizioni dettate dal giudice tutelare in merito alle modalità di gestione del patrimonio mobiliare del sig. . Parte_3
4.2 Né può avere alcuna rilevanza il fatto che l'amministratore abbia dovuto effettuare lunghi, frequenti, e costosi viaggi da GN (comune in cui risiedeva) per raggiungere l'amministrato, poiché egli,
successivamente al trasferimento del sig. nel comune di Parte_3 Controparte_2
ben avrebbe potuto chiedere la sua sostituzione, viste le sopravvenute, obiettive ed
[...]
indiscutibili, difficoltà di espletamento del delicato incarico rivestito.
4.3 Si impone dunque l'accoglimento dell'impugnazione, e la dichiarazione di inammissibilità delle ulteriori domande delle attrici.
5 Le spese seguono la soccombenza del convenuto, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, e dei valori medi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, ridotti del 30% in considerazione dell'inammissibilità delle domande di accertamento e di condanna al rimborso (fase di studio € 1.786,40, fase introduttiva €
1.139,60, fase istruttoria € 3.969,00, fase decisionale € 2.977,10).
6 Nonostante la possibile rilevanza penale delle condotte del convenuto (in particolare ai sensi dell'art. 314
c.p.) il collegio non trasmette la presente sentenza alla Procura della Repubblica di Chieti, per le valutazioni di sua competenza, avendo le attrici già sporto denunzia nei confronti del sig. Pt_3
dinanzi alla Procura della Repubblica di Ivrea in data 20.5.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle sig.re Parte_1
e nei confronti del sig. così decide:
[...] Parte_2 Controparte_1
• accoglie l'impugnazione, e non approva il rendiconto depositato dal convenuto, nella qualità di amministratore di sostegno del fratello sig. ; Parte_3
• dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate dalle attrici;
• condanna il convenuto a rifondere le spese di lite sostenute dalle attrici, liquidate in € 9.872,10 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, ed in € 1.241,00 per esborsi;
• pone le spese di c.t.u. a carico del convenuto;
Chieti, 10.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco