Decreto cautelare 9 agosto 2023
Ordinanza cautelare 11 settembre 2023
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00579/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00615/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 615 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Scalvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in CI, via A. Luzzago;
contro
il Prefetto pro tempore di CI,
il Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di CI, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare prot. -OMISSIS-, presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020,
nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Prefetto di CI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. -OMISSIS-presentò domanda per concludere ex art. 103, I comma, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 con lo straniero irregolare -OMISSIS- un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per 25 ore settimanali con mansioni di assistente familiare.
1.2. Il datore di lavoro e il dipendente furono convocati il 6 aprile 2023 presso il competente Sportello unico presso la Prefettura di CI per la stipula del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno, ma l'Amministrazione nell’occasione rilevò l’inidoneità della prova (certificazione rilasciata da una psicologa e datata 27 giugno 2020) fornita dall’-OMISSIS- per comprovare la sua presenza in Italia alla data del giorno 8 marzo 2020, secondo quanto richiesto dal ripetuto art. 103, I comma, per cui sono ammessi all’emersione i “cittadini stranieri” che si siano “sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020” ovvero abbiano “soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici”.
1.3. Il lavoratore presentò allora, il seguente 8 maggio 2023, un referto di esami ematici, datato 11 gennaio 2020, effettuati presso un laboratorio privato di Milano: ma il seguente 24 luglio 2023 il SUI CI comunicava al lavoratore il definitivo rigetto della domanda di emersione anzidetta perché tale documento era “risultato non veritiero”.
2.1. È seguito il ricorso in esame, in cui il provvedimento di rigetto è qualificato come viziato da “eccesso di potere per vizio di legge” [ sic ].
2.2. Sostiene il ricorrente che, se il referto non può essere preso in considerazione, costituirebbe invece prova idonea della presenza in Italia nel termine di legge il certificato dello psicologo, in cui si attesta “di aver visitato il paziente/ricorrente il 16.01.2020 per degli attacchi di panico”. Quel professionista, nello svolgimento dei suoi compiti, costituirebbe un organismo pubblico, concetto il quale, secondo una circolare del 30 maggio 2020, includerebbe anche “soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico”, e dunque idoneo sarebbe il predetto certificato a fornire la prova richiesta dal ripetuto art. 103.
3.1. Questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta con l’ordinanza cautelare 11 settembre 2023, n. 366, come di seguito motivata « Ritenuto ad avviso del Collegio… non sussistente il requisito del fumus boni iuris ai fini della concessione della misura cautelare richiesta, considerato che:- l’amministrazione ha accertato la falsità del documento prodotto dal ricorrente in data 8/05/2023 al fine di attestare la propria presenza in Italia ai sensi dell’art. 103 d.l. 34/2020;- il ricorrente non ha contestato la sussistenza della predetta falsità, limitandosi a censurare il provvedimento impugnato per non avere l’Amministrazione, a prescindere dall’eventuale falsità del documento prodotto, ritenuto idonea, ai fini della prova della sua presenza in Italia, la dichiarazione sottoscritta dalla psicologa - psicoterapeuta nella quale quest’ultima afferma di avere incontrato il ricorrente in data 16 gennaio 2020 per una consulenza; - secondo la giurisprudenza pronunciatasi in materia “…il medico nell'esercizio della professione assume la qualifica di organismo pubblico solo se opera nell'ambito di una struttura pubblica, mentre non la assume quando esercita quale libero professionista (si vedano, fra le tante, Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 3694/2016; T.A.R. Veneto, Sez. III, sentenza n, 494/2022 …); - che solo nel primo caso i documenti rilasciati dal medico assumono valenza probatoria nell'ambito del procedimento di emersione, mentre nel secondo caso sono assimilabili a una testimonianza, come tale non probante (cfr. della Sezione la sentenza n. 731/2022)”;
3.2. Ebbene, non ritiene questo giudice di discostarsi nella fase di merito dalla conclusione già raggiunta.
3.3.1. Invero, il documento cui il ricorrente si affida è del seguente tenore: «La sottoscritta Dott.ssa [ omissis ], psicologa e psicoterapeuta, dichiara, con l'autorizzazione dell'interessato, di aver incontrato in data 16 gennaio 2020, per richiesta di consulenza, il signor -OMISSIS- -OMISSIS-, nato il -OMISSIS- a -OMISSIS-, Marocco, che accusava sintomi compatibili con attacchi di panico. Dal colloquio con il suddetto signor -OMISSIS-è emersa la presenza di semplici episodi d'ansia determinata dal mancato riconoscimento del titolo di studio (laurea) e competenza professionale, completamente risoltasi nei tre incontri settimanali successivi».
3.3.2. Ebbene,
- se si tiene conto che la predetta dichiarazione è stata rilasciata su carta libera da uno psicologo-psicoterapeuta che nulla fa supporre abbia svolto tale “consulenza” nell’ambito del servizio sanitario nazionale (cfr. per un caso simile, T.A.R. Lombardia CI, I, 9-12-2022, n. 1291);
- se si aggiunge che la stessa dichiarazione reca la data del 27 giugno 2020, per cui è superfluo attardarsi sulla circostanza che non è stata formata in data certa anteriore alla data del giorno 8 marzo 2020;
- se si sottolinea l’intestazione dello stesso documento, quale “certificato di presenza sul territorio nazionale”, con un palese sviamento rispetto alla sua ipotetica finalità professionale;
è affatto evidente che il documento altro non è che una dichiarazione testimoniale, peraltro priva di qualsiasi riscontro e affatto inidonea ad attestare la presenza in Italia del -OMISSIS-alla data d’interesse.
4.1. In conclusione, la decisione dell’Amministrazione resistente di respingere la domanda di sanatoria, per carenza di una prova idonea a comprovare la presenza in Italia del ricorrente alla data del giorno 8 marzo 2020 è legittima e condivisibile.
4.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di -OMISSIS-
Così deciso in CI nella camera di consiglio addì 11 giugno 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.