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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/12/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 2699/2022, avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione in materia di violazioni al Codice della Strada
TRA
in persona del e Parte_1 CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t. Parte_2
(Avvocatura Distrettuale dello Stato – Napoli)
parte appellante
E
(contumace) Controparte_2
parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 18/11/2025, che richiamano quelle già
formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. L'appello è ammissibile in quanto proposto in modo chiaro, sintetico e specifico, con indicazione dei punti della decisione oggetto di impugnazione (Cassazione, sez. II, sent. nr.
18309/2024)
2. In via preliminare e assorbente, e tenuto conto che pure in caso di accertamento della fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale non si rende necessaria la remissione del fascicolo al G.d.P. territorialmente competente, sia in quanto l'ipotesi non è contemplata dagli artt.
353 e 354 c.p.c., sia in quanto parte appellante ha chiesto la decisione nel merito, si rileva che
p. 1/3 l'opposizione proposta da è infondata. Infatti, è orientamento Controparte_2
giurisprudenziale quello secondo cui “il provvedimento di revisione della patente di guida, atto
vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato delle
variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il
verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della
loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le
modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri” (Cassazione, sez. II, sent. nr.
21825/2024). Nello stesso senso, “è stato ribadito che nel sistema delineato dall'articolo 126-bis del
Dlgs 285/1992, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di
guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice
della Strada, che deve recare l'indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del
medesimo articolo 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati
dall'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa
controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento
ministeriale per i trasporti terrestri. La comunicazione della variazione di punteggio a cura
dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte
è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall'ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso
amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è
espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di
revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è, anch'esso, fondato sulla
definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero
punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di
punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in
quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni
momento il suo saldo-punti” (Cassazione, sez. II, sent. nr. 9691/2023). Nel caso concreto è
documentato che parte appellata ha avuto conoscenza dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada che hanno determinato la decurtazione dei punti sulla patente, in quanto notificatigli nell'immediatezza dell'accertamento dell'infrazione (quello del
8/4/2017) e a mezzo posta (quello del 15/5/2019), come in atti documentato. I verbali contengono l'indicazione della decurtazione dei punti della patente. Pertanto, ha errato il
p. 2/3 giudice di prime cure nel ritenere fondata l'opposizione da , per non aver Controparte_2
questi ricevuto comunicazione della variazione dei punti sulla patente.
3. Tutto ciò premesso, l'appello è fondato ed è accolto ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Airola nr. 56/2022 è rigettata l'opposizione proposta da . Controparte_2
4. Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio sono poste in capo alla parte appellata secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati ex DM 147/2022 – valore della lite sino ad €.1.100 – valori medi di liquidazione, fasi studio, introduzione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Airola nr. 56/2022, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_2
- condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellante, che liquida in €.740 per onorari, oltre oneri ulteriori, se dovuti.
Benevento, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel giudizio di appello iscritto al R.G.NR. 2699/2022, avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione in materia di violazioni al Codice della Strada
TRA
in persona del e Parte_1 CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t. Parte_2
(Avvocatura Distrettuale dello Stato – Napoli)
parte appellante
E
(contumace) Controparte_2
parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 18/11/2025, che richiamano quelle già
formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. L'appello è ammissibile in quanto proposto in modo chiaro, sintetico e specifico, con indicazione dei punti della decisione oggetto di impugnazione (Cassazione, sez. II, sent. nr.
18309/2024)
2. In via preliminare e assorbente, e tenuto conto che pure in caso di accertamento della fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale non si rende necessaria la remissione del fascicolo al G.d.P. territorialmente competente, sia in quanto l'ipotesi non è contemplata dagli artt.
353 e 354 c.p.c., sia in quanto parte appellante ha chiesto la decisione nel merito, si rileva che
p. 1/3 l'opposizione proposta da è infondata. Infatti, è orientamento Controparte_2
giurisprudenziale quello secondo cui “il provvedimento di revisione della patente di guida, atto
vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato delle
variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il
verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della
loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le
modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri” (Cassazione, sez. II, sent. nr.
21825/2024). Nello stesso senso, “è stato ribadito che nel sistema delineato dall'articolo 126-bis del
Dlgs 285/1992, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di
guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice
della Strada, che deve recare l'indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del
medesimo articolo 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati
dall'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa
controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento
ministeriale per i trasporti terrestri. La comunicazione della variazione di punteggio a cura
dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte
è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall'ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso
amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è
espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di
revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è, anch'esso, fondato sulla
definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero
punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di
punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in
quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni
momento il suo saldo-punti” (Cassazione, sez. II, sent. nr. 9691/2023). Nel caso concreto è
documentato che parte appellata ha avuto conoscenza dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada che hanno determinato la decurtazione dei punti sulla patente, in quanto notificatigli nell'immediatezza dell'accertamento dell'infrazione (quello del
8/4/2017) e a mezzo posta (quello del 15/5/2019), come in atti documentato. I verbali contengono l'indicazione della decurtazione dei punti della patente. Pertanto, ha errato il
p. 2/3 giudice di prime cure nel ritenere fondata l'opposizione da , per non aver Controparte_2
questi ricevuto comunicazione della variazione dei punti sulla patente.
3. Tutto ciò premesso, l'appello è fondato ed è accolto ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Airola nr. 56/2022 è rigettata l'opposizione proposta da . Controparte_2
4. Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio sono poste in capo alla parte appellata secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati ex DM 147/2022 – valore della lite sino ad €.1.100 – valori medi di liquidazione, fasi studio, introduzione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Airola nr. 56/2022, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_2
- condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellante, che liquida in €.740 per onorari, oltre oneri ulteriori, se dovuti.
Benevento, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 3/3