Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/04/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4254/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – Margherita Sitongia - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Vincenzo Parte_1
Cinicola;
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Pietro Rosano;
RESISTENTE
e
, con l'assistenza e Controparte_2
difesa degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2019 parte ricorrente proponeva opposizione - limitatamente ai sottesi atti di competenza del giudice del lavoro - avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199009653633000.
La detta intimazione era notificata in relazione:
- alla cartella di pagamento n. 03420050045097211000 (notificata in data 18.5.2006) – Ente
CP_ creditore – relativo a contributi IVS (operai a tempo det. e , somme aggiuntive, CP_3
spese di notifica anni di riferimento 2003 e 2004, per un ammontare complessivo di € 3.666,61;
- alla cartella di pagamento n. 03420070000089621000 (notificata in data 6.7.2007) – Ente
CP_ creditore – relativo a contributi IVS (operai a tempo det. e I.A.T.P.), somme aggiuntive, spese di notifica anni di riferimento 2004 e 2005, per un ammontare complessivo di € 3.476,58;
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Tanto premesso, il ricorrente eccepiva e deduceva: - la mancata notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata;
- la prescrizione antecedente e sopravvenuta delle somme richieste.
Concludeva chiedendo di: “accertare che la pretesa creditoria non è dovuta per intervenuta prescrizione e nel contempo dichiarare la prescrizione della stessa; …”.
Si costituiva in giudizio l' contestando con varie Controparte_4
argomentazioni la domanda proposta dal ricorrente.
In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Si costituiva in giudizio anche l' che svolgeva ampie ed articolate difese volte a dimostrare CP_2
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Nello specifico, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando, comunque, l'insussistenza dell'invocata prescrizione.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
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1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Controparte_1
Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla
Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è demandata la fase di recupero del CP_5
credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
2. In tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
2 È ammissibile fare valere il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale e la relativa censura va inquadrata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 46 del 1999, essendo volta a dedurre una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Tanto premesso, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione con riferimento al periodo posteriore alla notificazione dei titoli esecutivi trattandosi di evento successivo alla formazione definitiva del titolo esecutivo.
È evidente che, anche se il termine di prescrizione è quello quinquennale pur dopo la notificazione e la intervenuta definitività del titolo (cfr. da ultimo Cass. sez. un. n. 23397/2016), tale termine si è perfezionato, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi doverosamente esaminabili dal giudice anche in caso di costituzione tardiva (cfr. da ultimo Cass. 14755/18).
Orbene, nel caso di specie, risulterebbero essere state notificate tra l'anno 2006 e l'anno 20007 le cartelle di pagamento indicate in ricorso e sottese all'odierna intimazione di pagamento, notificata invece nell'anno 2019; tanto è evincibile dalla documentazione allegata. Non vi è, invece, prova inequivoca di atti interruttivi della prescrizione medio tempore intervenuti.
Per tali ragioni, i crediti vantati dall' portati nei titoli indicati in ricorso, devono essere CP_2
dichiarati estinti, per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, successivamente alla data di notifica, sicché le Amministrazioni convenute non hanno titolo di procedere ad esecuzione forzata.
3. Le spese di lite vanno liquidate, in considerazione della semplicità della questione giuridica
CP_ affrontata, come in dispositivo, e devono porsi a carico delle parti resistenti ( in base al principio di soccombenza, in quanto titolare del rapporto dedotto in controversia, ed
[...]
, in ossequio al principio di causalità, essendo la prescrizione maturata a Controparte_1
cagione della inerzia del concessionario della riscossione).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Margherita Sitongia in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi portati dai titoli di cui
CP_ al ricorso, afferenti a contributi e somme aggiuntive dovute all'
- condanna le parti resistenti in solido alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte opponente che liquida in complessivi Euro 1.500,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario
3 nella misura del 15% come per legge, oltre contributo unificato, se dovuto, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 6.4.2025
La GIUDICE del LAVORO
Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi -
Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge
n.113 del 2021.
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