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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 587/2023 R.G.
tra rapp.to e difeso in proprio, congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 all'avv. Rita Gradara
ricorrente e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Maria Limardo
resistente e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Gianluca Fava
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
25.06.2025.
Con ricorso depositato in data 23.03.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 030200239000179669000, notificata il 14.02.2023, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di contributi minimi relativi agli anni 2015 e 2018, portati dalla cartella di pagamento n. 03020190017194812000, contributi soggettivi relativi all'anno 2014
1 portati dalla cartella di pagamento n. 030201900006933271000, nonché sanzioni ex l.
141/92 relativa all'anno 2011 di cui alla cartella di pagamento n.
03020160013355983000, eccepiva: 1) l'erroneità dell'importo di € 2.264,06 indicato nell'intimazione di pagamento riguardo alla cartella n. 030201900006933271000, non avendo l'Agente della Riscossione tenuto conto dell'importo di € 1.650,00 già corrisposto a seguito di istanza di rateazione;
2) l'illegittima richiesta di pagamento di cui alla cartella n. 03020190017194812000, essendo la stessa oggetto di opposizione in diverso giudizio iscritto dinanzi al Tribunale di Catanzaro al n. 412/2020 R.G.; 3)
l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n.
03020160013355983000.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
inoltre, spiegava domanda Controparte_1 riconvenzionale chiedendo, in ipotesi di accoglimento delle sollevate eccezioni di regolarità formale e di conseguente annullamento degli atti impugnati, la condanna del ricorrente al pagamento diretto degli importi iscritti nei ruoli in contestazione, oltre interessi ex art. 18 della L. 576/1980.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, occorre rilevare che dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente risulta che il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 402/2023 depositata l'11.05.2023 e passata in giudicato, ha annullato la cartella di pagamento n.
03020190017194812000 (cfr. note di deposito del 24.07.2023 e del 10.06.2025).
Pertanto, essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, limitatamente alla predetta cartella va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata, altresì, la cessazione della materia del contendere relativamente alla cartella di pagamento n. 03020160013355983000 atteso che il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1004/2024 depositata il 05.12.2024 e passata in giudicato, ha dichiarato l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale (cfr. note di deposito del 09.05.2025 e del 10.06.2025).
2 Riguardo alla cartella di pagamento n. 030201900006933271000, il ricorrente sostiene che l'Agente della Riscossione gli avrebbe intimato il pagamento di € 2.264,06, nonostante l'avvenuto versamento della somma di € 1.650,00 a seguito di procedura di rateazione.
La prospettazione del ricorrente, tuttavia, non trova riscontro in atti.
Ed invero, come correttamente dedotto da Controparte_2 dall'estratto di ruolo della predetta cartella (cfr. intimazione di pagamento opposta) emerge che è stata riscossa la somma di € 1.619,66 con riferimento all'anno 2014, a fronte di un credito di € 3.631,00, e di € 39,60 invece di 91,12 con riferimento all'anno
2017; il debito residuo di € 2.275,42 di cui all'intimazione di pagamento opposta risulta pertanto correttamente determinato, essendo già detratto quanto il ricorrente ha corrisposto a seguito di procedura di rateazione.
Ogni ulteriore questione assorbita, ivi compresa la domanda riconvenzionale formulata dalla CP_1
La reciproca soccombenza induce a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento n.
03020190017194812000 e n. 03020160013355983000;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 26.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 587/2023 R.G.
tra rapp.to e difeso in proprio, congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 all'avv. Rita Gradara
ricorrente e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Maria Limardo
resistente e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Gianluca Fava
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
25.06.2025.
Con ricorso depositato in data 23.03.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 030200239000179669000, notificata il 14.02.2023, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di contributi minimi relativi agli anni 2015 e 2018, portati dalla cartella di pagamento n. 03020190017194812000, contributi soggettivi relativi all'anno 2014
1 portati dalla cartella di pagamento n. 030201900006933271000, nonché sanzioni ex l.
141/92 relativa all'anno 2011 di cui alla cartella di pagamento n.
03020160013355983000, eccepiva: 1) l'erroneità dell'importo di € 2.264,06 indicato nell'intimazione di pagamento riguardo alla cartella n. 030201900006933271000, non avendo l'Agente della Riscossione tenuto conto dell'importo di € 1.650,00 già corrisposto a seguito di istanza di rateazione;
2) l'illegittima richiesta di pagamento di cui alla cartella n. 03020190017194812000, essendo la stessa oggetto di opposizione in diverso giudizio iscritto dinanzi al Tribunale di Catanzaro al n. 412/2020 R.G.; 3)
l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n.
03020160013355983000.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
inoltre, spiegava domanda Controparte_1 riconvenzionale chiedendo, in ipotesi di accoglimento delle sollevate eccezioni di regolarità formale e di conseguente annullamento degli atti impugnati, la condanna del ricorrente al pagamento diretto degli importi iscritti nei ruoli in contestazione, oltre interessi ex art. 18 della L. 576/1980.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, occorre rilevare che dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente risulta che il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 402/2023 depositata l'11.05.2023 e passata in giudicato, ha annullato la cartella di pagamento n.
03020190017194812000 (cfr. note di deposito del 24.07.2023 e del 10.06.2025).
Pertanto, essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, limitatamente alla predetta cartella va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata, altresì, la cessazione della materia del contendere relativamente alla cartella di pagamento n. 03020160013355983000 atteso che il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1004/2024 depositata il 05.12.2024 e passata in giudicato, ha dichiarato l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale (cfr. note di deposito del 09.05.2025 e del 10.06.2025).
2 Riguardo alla cartella di pagamento n. 030201900006933271000, il ricorrente sostiene che l'Agente della Riscossione gli avrebbe intimato il pagamento di € 2.264,06, nonostante l'avvenuto versamento della somma di € 1.650,00 a seguito di procedura di rateazione.
La prospettazione del ricorrente, tuttavia, non trova riscontro in atti.
Ed invero, come correttamente dedotto da Controparte_2 dall'estratto di ruolo della predetta cartella (cfr. intimazione di pagamento opposta) emerge che è stata riscossa la somma di € 1.619,66 con riferimento all'anno 2014, a fronte di un credito di € 3.631,00, e di € 39,60 invece di 91,12 con riferimento all'anno
2017; il debito residuo di € 2.275,42 di cui all'intimazione di pagamento opposta risulta pertanto correttamente determinato, essendo già detratto quanto il ricorrente ha corrisposto a seguito di procedura di rateazione.
Ogni ulteriore questione assorbita, ivi compresa la domanda riconvenzionale formulata dalla CP_1
La reciproca soccombenza induce a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento n.
03020190017194812000 e n. 03020160013355983000;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 26.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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