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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/09/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2399/2024
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2399/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 29 settembre 2025 ad ore 15,00 il dott. Andrea Bulgarelli, lette le note scritte delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2399/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERZI CLAUDIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PONTEDURO CP_1 C.F._2 SPARTACO RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha prodotto il contratto di compravendita in forma di atto pubblico notarile che ricomprende la porzione di immobile per cui è causa che ha posto a fondamento delle sue domande.
Il ricorrente ha dedotto l'indebita occupazione di tale porzione di immobile.
Il convenuto non ha contestato tale occupazione ma ha dedotto che il trasferimento del garage sarebbe frutto di un errore e che non sarebbe stata quella la volontà delle parti.
Di fatto, ha quindi riconosciuto la formale proprietà dell'immobile in capo al ricorrente pur ritenendola frutto di un errore.
Parte resistente non ha tuttavia evocato in causa i venditori.
Nessun altro onere probatorio poteva quindi ritenersi gravare sul ricorrente.
Non è infatti applicabile al comportamento della parte ricorrente il principio di non contestazione dei fatti dedotti dal resistente dato che essi sono in contrasto e incompatibili con quelli indicati in ricorso e non vi era quindi alcun onere di contestarli da parte di quella.
È noto che con riguardo alle obbligazioni tipiche del notaio all'atto di procedere a rogare un atto di compravendita vi sia quello di accertare la reale volontà delle parti e di rileggere loro il contratto rogato.
“La querela di falso, avverso un atto pubblico è necessaria solo per rimuovere la piena prova che l'atto medesimo è idoneo a spiegare, ai sensi dell'articolo 2700 c.c., sulla provenienza del pubblico ufficiale che lo ha formato e sulle dichiarazioni delle parti, ovvero sugli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
La querela, pertanto, non è necessaria per contestare la indicazione dei dati catastali degli pagina 2 di 3 immobili contenuti in un contratto, ove le parti deducano che la indicazione di essi sia conseguenza di un errore proprio o del notaio e neppure è necessaria una azione di annullamento del contratto per errore per escludere il trasferimento dei beni di cui alle indicazioni catastali erroneamente inserite, essendo sufficiente una azione di mero accertamento per la correzione del mero errore materiale del notaio.” (Cassazione civile sez. II, 21/01/2015, n.1063).
Nella memoria del 14 giugno 2025 parte resistente pur chiedendo, per la prima volta, l'annullamento per errore della vendita non ha dedotto di che tipo di errore si sarebbe trattato (vizio o ostativo) e alcun elemento in ordine alla sua essenzialità e riconoscibilità.
Il convenuto non ha nemmeno mai chiesto che venisse accertato quello eventualmente commesso dal notaio (con la correzione del mero errore materiale dallo stesso in ipotesi commesso).
Appare evidente che anche a voler ammettere questo altro tipo di errore una domanda in merito andasse formulata.
Nelle sue note conclusive, poi, il resistente ha chiesto la: annullabilità dell'atto notarile sopra indicato circoscritta all'inciso sopra evidenziato e, pertanto, all'atto notarile ex adverso prodotto non può essere attribuita la valenza di prova legale riservata dalla legge per tutti i motivi fin qui esposti. con ciò facendo capire che di vero e proprio errore della volontà della parte (l'unico in grado di condurre all'annullamento del contratto) si sarebbe trattato e non di un errore del notaio (così contraddicendo quanto dedotto nel capitolo 7 della prova per testi richiesta in comparsa), il che avrebbe tuttavia richiesto la chiamata in causa dei venditori. Non effettuata.
Peraltro, anche in quest'ultimo atto difensivo parte resistente non ha dedotto né di che tipo di errore si sarebbe trattato (vizio o ostativo), né alcun elemento in ordine alla sua essenzialità ma, soprattutto, riconoscibilità.
La domanda del ricorrente può quindi essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi per le prime due fasi e minimi per le altre due previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al rilascio immediato dell'immobile posto in Suzzara alla Via CP_1 Francesco UI C.M. identificata al NCEU di detto Comune al foglio 45, mappale 371 sub. 6, piano T, categoria C/6,
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si CP_1 Parte_1 liquidano in euro 1702,00 per compenso tabellare per la fase di studio, introduttiva e decisionale ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, oltre ad euro 200,00 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 29 settembre 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli pagina 3 di 3
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2399/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 29 settembre 2025 ad ore 15,00 il dott. Andrea Bulgarelli, lette le note scritte delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2399/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERZI CLAUDIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PONTEDURO CP_1 C.F._2 SPARTACO RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha prodotto il contratto di compravendita in forma di atto pubblico notarile che ricomprende la porzione di immobile per cui è causa che ha posto a fondamento delle sue domande.
Il ricorrente ha dedotto l'indebita occupazione di tale porzione di immobile.
Il convenuto non ha contestato tale occupazione ma ha dedotto che il trasferimento del garage sarebbe frutto di un errore e che non sarebbe stata quella la volontà delle parti.
Di fatto, ha quindi riconosciuto la formale proprietà dell'immobile in capo al ricorrente pur ritenendola frutto di un errore.
Parte resistente non ha tuttavia evocato in causa i venditori.
Nessun altro onere probatorio poteva quindi ritenersi gravare sul ricorrente.
Non è infatti applicabile al comportamento della parte ricorrente il principio di non contestazione dei fatti dedotti dal resistente dato che essi sono in contrasto e incompatibili con quelli indicati in ricorso e non vi era quindi alcun onere di contestarli da parte di quella.
È noto che con riguardo alle obbligazioni tipiche del notaio all'atto di procedere a rogare un atto di compravendita vi sia quello di accertare la reale volontà delle parti e di rileggere loro il contratto rogato.
“La querela di falso, avverso un atto pubblico è necessaria solo per rimuovere la piena prova che l'atto medesimo è idoneo a spiegare, ai sensi dell'articolo 2700 c.c., sulla provenienza del pubblico ufficiale che lo ha formato e sulle dichiarazioni delle parti, ovvero sugli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
La querela, pertanto, non è necessaria per contestare la indicazione dei dati catastali degli pagina 2 di 3 immobili contenuti in un contratto, ove le parti deducano che la indicazione di essi sia conseguenza di un errore proprio o del notaio e neppure è necessaria una azione di annullamento del contratto per errore per escludere il trasferimento dei beni di cui alle indicazioni catastali erroneamente inserite, essendo sufficiente una azione di mero accertamento per la correzione del mero errore materiale del notaio.” (Cassazione civile sez. II, 21/01/2015, n.1063).
Nella memoria del 14 giugno 2025 parte resistente pur chiedendo, per la prima volta, l'annullamento per errore della vendita non ha dedotto di che tipo di errore si sarebbe trattato (vizio o ostativo) e alcun elemento in ordine alla sua essenzialità e riconoscibilità.
Il convenuto non ha nemmeno mai chiesto che venisse accertato quello eventualmente commesso dal notaio (con la correzione del mero errore materiale dallo stesso in ipotesi commesso).
Appare evidente che anche a voler ammettere questo altro tipo di errore una domanda in merito andasse formulata.
Nelle sue note conclusive, poi, il resistente ha chiesto la: annullabilità dell'atto notarile sopra indicato circoscritta all'inciso sopra evidenziato e, pertanto, all'atto notarile ex adverso prodotto non può essere attribuita la valenza di prova legale riservata dalla legge per tutti i motivi fin qui esposti. con ciò facendo capire che di vero e proprio errore della volontà della parte (l'unico in grado di condurre all'annullamento del contratto) si sarebbe trattato e non di un errore del notaio (così contraddicendo quanto dedotto nel capitolo 7 della prova per testi richiesta in comparsa), il che avrebbe tuttavia richiesto la chiamata in causa dei venditori. Non effettuata.
Peraltro, anche in quest'ultimo atto difensivo parte resistente non ha dedotto né di che tipo di errore si sarebbe trattato (vizio o ostativo), né alcun elemento in ordine alla sua essenzialità ma, soprattutto, riconoscibilità.
La domanda del ricorrente può quindi essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi per le prime due fasi e minimi per le altre due previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al rilascio immediato dell'immobile posto in Suzzara alla Via CP_1 Francesco UI C.M. identificata al NCEU di detto Comune al foglio 45, mappale 371 sub. 6, piano T, categoria C/6,
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si CP_1 Parte_1 liquidano in euro 1702,00 per compenso tabellare per la fase di studio, introduttiva e decisionale ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, oltre ad euro 200,00 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 29 settembre 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli pagina 3 di 3