Articolo 9 della Legge 6 ottobre 1967, n. 949
Articolo 8
Versione
11 novembre 1967
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Versione
14 ottobre 1993
Art. 9.

Per tutte le controversie, sia attive che passive che riguardano l'E.N.P.A.V., Foro competente e' esclusivamente quello di Roma. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza del 11 giugno-7 ottobre 1993, n. 369 (in G.U. 1a s.s. 13/10/1993, n. 42) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 9 della legge 6 ottobre 1967, n. 949 (Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357 , sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari, E.N.P.A.V.)".
Entrata in vigore il 14 ottobre 1993
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